Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ed in persona del g.o.p. Marino Pelosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 250/2019 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni;
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luca D'Alba come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
Attore
e
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1
dall'Avv. Luigi Tocci come da procura in atti;
Convenuta
Conclusioni: come da verbali di causa e memorie depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva la Parte_1 CP_1
dinnanzi al Tribunale di Salerno, al fine di ivi sentire dichiarare, previo accertamento, la responsabilità della società convenuta nella determinazione dei danni subiti dall'attore in relazione ai fatti narrati, con conseguente diritto di quest'ultimo al loro risarcimento. Per
l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 6.677,96 s.e.o., ovvero del maggior o minor importo che risulterà di giustizia, oltre interessi di legge.
Freelander 2 tg. DH150ZC acquistata in data 4.4.2007 presso il rivenditore autorizzato che, nel corso degli anni e comunque a partire dal 2015, si è sempre e solo rivolto CP_2
all'officina autorizzata di Mercogliano (AV) per ogni intervento di manutenzione CP_1
ordinaria e straordinaria del veicolo come da fatture prodotte;
che a settembre 2016 il
Freelander de quo, durante la marcia, si arrestava improvvisamente, rendendo necessario l'intervento di un carroattrezzi ed il trasposto del mezzo presso l'officina di fiducia dell'attore, ossia la predetta di Mercogliano, i cui meccanici ebbero a rilevare il danneggiamento CP_1
di un pistone e del corrispondente cilindro.; che l'officina ha quindi provveduto alla riparazione mediante - tra l'altro - la rettifica di tutto il motore con revisione di testata e basamento, nonché sostituzione di tutti e 4 i pistoni, addebitando al dr. un costo di € 4.000,00 come da Parte_1
fattura n. 1120/16 versata in atti;
che l'auto è stata restituita il 21.12.2016, per come risulta dalla medesima fattura, ma a distanza di meno di due settimane ha dovuto portare nuovamente l'auto in officina (in data 3.1.2017) a causa di ulteriori problemi emersi a seguito della precedente riparazione (tra cui l'accensione della spia di avaria del motore) ed evidentemente determinati da lavori non eseguiti a regola d'arte; che anche in questo caso sono stati addebitati costi di riparazione per € 400,00 (come da fattura prodotta) e l'auto è stata consegnata il 20.1.2017; che a maggio 2017 si sono verificate ulteriori anomalie che hanno costretto ad un ennesimo intervento, con consegna dell'auto in officina il 10.5.2017, sua restituzione il 25.5.2017 ed addebito di costi per € 600,00 (come da fattura versata in atti); che anche in questo caso si registrano voci in garanzia in parte coincidenti con quelle rinvenute nella precedente fattura (i codici sono identici), sintomatiche di problemi connessi alla manodopera o all'installazione di pezzi difettosi (sebbene sarebbero dovuti essere originali
Land Rover, essendosi l'attore rivolto ad un centro ufficiale); che tra la fine dicembre 2017 ed i primi di gennaio 2018 per l'ennesima volta l'auto del si è spenta improvvisamente Parte_1
durante la marcia, costringendolo a sostare in area di emergenza;
che ancora una volta è stato necessario l'intervento di un carroattrezzi, che ha trasportato il mezzo presso l'officina CP_3
sita a Napoli in via Ignazio Falconieri;
che, da una prima analisi, è emerso di nuovo il
[...]
danneggiamento del motore (in particolare di uno dei pistoni), già oggetto di sostituzioni e Cont riparazioni pochi mesi addietro da parte dell'officina di AV;
che l'attore ha dunque contattato telefonicamente detta officina, la quale senza neppure visionare il veicolo asseriva che il guasto appena emerso era fuori garanzia;
che di tanto l'attore informava la sede centrale Cont
di Salerno;
che con nota del 17.1.2018 trasmessa a mezzo pec alla società convenuta, sono stati descritti i fatti ed è stato richiesto il prelievo dell'auto e la sua riparazione in garanzia;
che stante il venir meno del rapporto di fiducia con i tecnici del centro assistenza di AV
(sia per i continui difetti verificatisi all'auto nonostante la regolare manutenzione presso tale officina, sia per l'atteggiamento improntato a mala fede registrato a seguito della segnalazione del nuovo guasto), l'attore ha richiesto che le riparazioni fossero effettuate dall'altra officina Cont Cont autorizzata (ossia quella di Salerno); che con nota di riscontro del 24.1.2018 la comunicava all'attore che “l'autovettura in questione è vetusta, in quanto ha circa 10 anni”, “è ovvio che un veicolo con circa 200.000 km già percorsi può presentare una serie innumerevoli di problemi tecnici e guasti”, “che all'atto del deposito del veicolo presso la ns. officina fu consigliato al sig. la sostituzione del gruppo motore e non la rettifica”; che, vista la Parte_1
risposta data dalla convenuta, l'attore è stato costretto a far riparare il veicolo dall'officina presso cui era stata temporaneamente ricoverata;
che nel corso dei lavori è stata confermata Cont la rottura del motore;
che dalla consegna dell'auto da parte della a dicembre 2016 (in cui segnava 208.490 km) alla data di ricovero presso l'officina aveva percorso appena CP_3
Cont 28.510 km., dato che si desume per differenza tra la fattura n. 1120/16 e quella CP_3
n. 6 del 19/3/18, in cui risultano percorsi 237.000 km.; che tale ultima fattura riporta gli interventi resisi necessari a causa della predetta rottura;
che in particolare è indicata la
Cont sostituzione di tutti e 4 i pistoni (che, da quanto risulta dalla fattura n. 1120/16, erano stati sostituiti con pezzi nuovi ed originali a dicembre 2016). La nuova rottura dei pistoni e dei cilindri, dopo soli 28.510 km di percorrenza, non può ritenersi conseguenza del normale logorio
Cont del motore o di quella che la definisce “vetustà” del veicolo;
che la causa deve ricercarsi dunque solo ed esclusivamente nella fornitura da parte della convenuta di pezzi difettosi o comunque nell'esecuzione di lavori di riparazione non a regola d'arte; che la negligenza ed
Cont imperizia nei lavori effettuati dalla a fine 2016 ha determinato il successivo ricovero dell'auto presso la medesima officina, per come sopra indicato ed attestato dalle fatture n.
Cont 78/17 e 545/17, evidentemente per problemi che i meccanici non sono mai riusciti a risolvere in via definitiva, costringendo l'attore a sopportare un vero e proprio calvario ed a privarsi dell'auto per diversi mesi;
che al danno patrimoniale sopra menzionato (pari al valore della fattura emessa dall'officina ) si aggiunga quello connesso all'impossibilità per CP_3
l'attore di utilizzare la propria auto per un periodo di 164 giorni su 524, ossia nell'arco di tempo dall'11.10.16 al 19.3.18, periodo durante il quale l'attore ha continuato regolarmente a pagare bollo auto (€ 396,42 per il 2016 ed € 396,42 per il 2017), assicurazione (€ 843,00 per il periodo dal 5.12.2016 al 5.12.17, ed € 1.949,00 per il periodo dal 5.12.17 al 5.12.18 l'anno successivo) ed abbonamento antifurto satellitare (€ 161,65 per il periodo dal 4.4.16 al 3.4.17 ed € 161,65 per il periodo dal 4.4.17 al 3.4.18), il tutto come da ricevute versate in atti;
che il totale speso per le due annualità ammonta ad € 3.908,14, che rapportato ai 524 giorni di cui sopra si riduce ad € 2.805,30 e si riduce ulteriormente ad € 878,00 in relazione ai 164 giorni di fermo dell'auto; che in totale, dunque, il danno ingiustamente subito dall'attore a causa dall'imperizia Cont nell'effettuazione dei lavori di riparazione da parte della a dicembre 2016 e nei mesi successivi e comunque a seguito del rifiuto di quest'ultima di assistere in garanzia il proprio cliente ammonta ad € 5.799,96 per come risulta dalla fattura emessa dall'officina per CP_3
gli interventi necessari a ripristinare il funzionamento dell'auto; oltre al danno da fermo dell'auto, per come sopra quantificato in € 878,00; che l'invito alla negoziazione assistita ha avuto esito negativo.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda siccome del tutto CP_1
infondata sia in fatto, sia in diritto;
contestava ogni responsabilità in ordine al verificarsi delle circostanze di cui alla domanda introduttiva, atteso che l'autovettura è stata affidata per le riparazioni ad officina terza e non alla concessionaria autorizzata Jaguar Land Rover, CP_1
ragion per cui nessuna richiesta di garanzia era successivamente esperibile dall'attore; alcuna richiesta risarcitoria, inoltre, riteneva accoglibile atteso che i lavori di revisione del motore, espressamente autorizzati dall'attore, sono stati effettuati a regola d'arte; precisava altresì che i tecnici della in occasione del ricovero dell'auto in data 11.10.2016 provvedevano CP_1
ai relativi test elettronici dal quale risultava necessario la sostituzione integrale del motore;
che tale incombenza veniva prontamente comunicata all'attore giusta preventivo versato in atti del
19.10.2016 per un importo di euro 13.690,00; che lo stesso attore, dopo essere stato adeguatamente informato sulla procedura Jaguar-Land Rover, che prevedeva appunto la sostituzione integrale della componentistica guasta, preferiva procedere alla revisione del motore con rettifica degli elementi danneggiati, in considerazione dei costi di gran lunga inferiori a quelli di sostituzione integrale del gruppo motore che avrebbero ampiamente superato il costo dell'autovettura; le riparazioni di rettifica del motore, riguardanti elementi danneggiati e non sostituzione del motore, espressamente richieste dall'attore, venivano eseguite a regola d'arte e riportate nella fattura n. 1120 del 21.12.2016, di € 4.000,00; precisava, ancora, che le ulteriori anomalie allegate dall'attore non hanno minimamente riguardato i lavori di rettifica motore a suo tempo effettuati dai tecnici della bensì CP_1
ulteriori problematiche che un'autovettura usata e con oltre 200.000 km può certamente presentare nel corso del tempo;
contestava l'affidamento dell'autovettura all'officina meccanica di Napoli e non a tecnici specializzati e soprattutto autorizzati dalla Controparte_3
Jaguar Land Rover Italia.
Espletata la prova testimoniale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 12.11.2024, assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda proposta dall'attore è fondata e merita accoglimento.
Non è in contestazione il rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Emerge, all'esito dell'istruttoria, una responsabilità in capo alla parte convenuta per non avere dato prova di avere correttamente e diligentemente adempiuto l'opera richiesta ex art. 2222
c.c.; secondo quanto ivi previsto il prestatore d'opera deve eseguire l'opus a regola d'arte, ma deve anche compiere tutte quelle attività ed opere che secondo il principio di buona fede e diligenza, ex art. 1176 c.c., sono funzionali al raggiungimento del risultato.
Risulta documentato che l'attore, successivamente agli interventi di riparazione effettuati dalla nell'autunno del 2016, in seguito ad avaria ricoverò la propria auto Land Rover CP_1
Freelander 2 presso l'autofficina in Napoli e richiese alla a mezzo proprio CP_3 CP_1
Legale (cfr. pec del 17.1.2018), il “prelievo dell'auto de quo depositata presso l'officina CP_3
di Napoli ed alla riparazione del danno sopra emarginato a sue spese e cure, tenendo indenne il cliente da ogni costo”. Ponendo, in tal modo, la convenuta nelle condizioni di effettuare ogni verifica e puntuale contestazione in ordine alle allegate anomalie ed agli addebiti formalizzati.
Il teste (escusso all'udienza del 9.12.2021), quale titolare dell'omonima Controparte_3
officina ove l'auto dell'attore era temporaneamente ricoverata, dichiarava che solo all'esito del riscontro negativo da parte della procedeva alle lavorazioni necessarie sulla CP_1
medesima auto.
Lo stesso teste riferiva che la rottura del motore dell'auto dell'attore è dipesa dalla rottura di una valvola;
di avere riscontrato detta rottura ed in particolare “il piegamento di tutte le valvole e la rottura di quelle in corrispondenza di uno dei pistoni, nonché la rottura di uno dei pistoni con una delle valvole corrispondenti e la rottura della testa cilindri”. Valvole che la società convenuta avrebbe dovuto sostituire unitamente ai pistoni, come dichiarato di avere sostituito sin dalle prime difese (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione).
Dalle stesse dichiarazioni rese dal teste si apprende che, al momento dell'esecuzione CP_3
dei lavori presso la sua officina, l'auto del aveva percorso 237.000 km (quindi solo Parte_1
28.510 in più rispetto ai 208.490 risultanti dalla fattura PDM di riparazione del motore nel 2016)
e che solo uno dei pistoni aveva segni di usura limitati (percorrenza inferiore a 100.000 km), mentre i restanti 3, evidentemente non sostituiti in precedenza dalla convenuta, denotavano un'usura compatibile con una percorrenza di oltre 200.000 km, precisando, lo stesso teste, che l'usura dei pistoni si apprezzava visivamente.
Non risulta, inoltre, effettuata dalla la sostituzione di nessuna delle valvole non CP_1
essendo rinvenuto alcun addebito nella fattura n. 1120/2016 rilasciata dalla e relativa CP_1
ai lavori di rettifica sull'auto dell'attore.
Sebbene contestata dalla convenuta, è da ritenersi altresì necessaria la sostituzione del kit frizione e del volano effettuata dall' in quanto entrambi collegati con l'albero Controparte_4
motore ed in caso di improvviso arresto del veicolo, determinato dalla rottura del motore, viene generato un forte contraccolpo sulla trasmissione e sull'albero motore, con conseguenti danni alla frizione ed al volano.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni parte convenuta si limita ad una generica contestazione della fattura n. 6/2018 rilasciata all'attore dall'Autofficina Andrea ED senza alcuna specifica e puntuale contestazione degli importi di cui alle riparazioni effettuate.
Va ritenuta, pertanto, congrua la somma di cui alla fattura emessa dalla Autofficina
[...]
n. 6/18 per € 5.799,96 effettivamente pagati dall'attore, a fronte delle sostituzioni e CP_3
lavorazioni effettuate, come dichiarato dallo stesso teste , e va presa in considerazione CP_3
l'ulteriore voce di danno per inutilizzabilità dell'auto di cui alla domanda attorea.
Ritiene questo giudicante che per il periodo di mancato utilizzo della sua auto per complessivi
164 giorni su 524, ovvero dall'11.10.16 al 19.3.18, all'attore vadano riconosciute, in proporzione, le spese sostenute per il bollo auto (€ 396,42 per il 2016 ed € 396,42 per il 2017), per l'assicurazione (€ 843,00 per il periodo dal 5.12.2016 al 5.12.17, ed € 1.949,00 per il periodo dal 5.12.17 al 5.12.18 l'anno successivo) ed per l' abbonamento antifurto satellitare (€ 161,65 per il periodo dal 4.4.16 al 3.4.17 ed € 161,65 per il periodo dal 4.4.17 al 3.4.18). Considerato detto lasso di tempo, durante il quale l'attore ha continuato regolarmente a pagare le su dette spese per un totale di € 3.908,14, così come regolarmente documentato a mezzo ricevute di pagamento versate in atti, è da ritenersi congrua la richiesta a tale titolo avanzata dall'attore al quale è dovuta, pertanto, l'ulteriore somma di € 878,00.
Per quanto sopra la domanda relativa al risarcimento lamentato va accolta così come richiesto dall'attore per la complessiva somma di € 6.677,96; la convenuta, pertanto, va condannata al pagamento di detta somma in favore dell'attore oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla richiesta (17.1.2018) sino alla data della presente sentenza, agli interessi legali sulla medesima somma via via rivalutata secondo i medesimi indici, con stesse decorrenze e scadenza, ed agli ulteriori interessi legali sulla somma così complessivamente determinata dalla data della presente sentenza sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex dm. Giustizia 55/14, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del g.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunziando sulla controversia recante R.G. n. 250/2019 ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta dall'attore e dichiara la convenuta tenuta al CP_1
pagamento, a favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di €
6.677,96 oltre interessi come in parte motiva indicato;
2) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t al pagamento, in favore CP_1
dell'attore, della somma di € 6.777,96 oltre interessi come in parte motiva indicato;
3) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t al pagamento, in favore CP_1
dell'attore, delle spese di lite che liquida in € 270,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta e con attribuzione al Difensore dell'attore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 4.6.2025
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi