Articolo 3 della Legge 25 ottobre 1960, n. 1306
Articolo 2Articolo 4
Versione
30 novembre 1960
Art. 3.
I benefici di cui alla presente legge avranno termine con la cessazione delle analoghe provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di assistenza in favore dei profughi.
Entrata in vigore il 30 novembre 1960
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