Versione
30 novembre 1960
30 novembre 1960
Art. 3.
I benefici di cui alla presente legge avranno termine con la cessazione delle analoghe provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di assistenza in favore dei profughi.
I benefici di cui alla presente legge avranno termine con la cessazione delle analoghe provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di assistenza in favore dei profughi.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 13/07/2018, n. 18746Provvedimento: […] 2. con la seconda censura il Ministero si duole della violazione dell'art. 3 della legge n. 1306/1960, secondo il quale «i benefici di cui alla presente legge avranno termine con la на cessazione delle analoghe provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di assistenza in favore dei profughi » e rileva che nel 1962, anno in cui il TE rientrò in Italia con la propria famiglia, la richiamata legge n. 1306/1960 aveva ormai esaurito i suoi effetti;Leggi di più...
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