TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 08/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1303/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1303 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 26.02.2025 e vertente tra elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1
VEZZOSI FABIO e dell'Avv. SPIGLIANTINI LUCIANO, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.03.2025,
l' Avv. VEZZOSI FABIO, per concludono come segue: “(…) Parte_1
si riporta all' atto di citazione e chiede nuovamente di essere rimesso in termini per la rinotifica;
chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) nel merito che si condanni la società convenuta per le ragioni sopra specificate a pagare in favore della la somma Parte_1
complessiva di USD 587833,55. (cinquecentoottantasettmilaottocentotrentatre/55) per un controvalore in Euro di 489.861,29, oltre interessi commerciali che si quantificano nella misura del 8% o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, con la
1 condanna altresì al pagamento di tutti gli accessori nonché delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione esponeva che, in data 12.04.2019, Parte_1
presso la sede di essa attrice, era stato sottoscritto dalle parti un contratto di durata annuale (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione), con il quale la società convenuta si era impegnata a vendere ad essa una quantità massima di 100 kg al mese Parte_1
di metalli preziosi, tramite consegna al corriere in Bogotà; che, in detto contratto, era, altresì, stato pattuito che il costo del trasporto da Bogotà alla sede della società acquirente era ad esclusivo carico alla società acquirente in Italia;
che, nel corso del rapporto contrattuale, dal momento che la società venditrice aveva richiesto degli acconti da detrarre dalle future forniture di metalli preziosi, essa in Parte_2
data 16.01.2020, aveva versato alla a mezzo bonifico, la somma di Controparte_1
USD 150.000,00 (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione); che, inoltre, essa esponente, in data 23.01.2020, aveva effettuato un bonifico per la somma di USD 150.000,00 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione) ed, in data 05.02.2020, aveva eseguito, sempre a mezzo bonifico, un ulteriore pagamento per la somma di USD 450.000,00 (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione); che, dunque, in virtù dei bonifici bancari eseguiti e per le detrazioni effettuate per le consegne ricevute, essa risultava creditrice, Parte_1
nei confronti della della somma di USD 776.927,00; che, infatti, Controparte_1
dal momento che la per oltre quattro mesi, non aveva effettuato Controparte_1
forniture di metalli preziosi, essa esponente, con missiva del 15.06.2020 (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione), aveva provveduto a contestare la mancata fornitura del metallo prezioso, invitando la società convenuta a riprendere la fornitura di metalli preziosi o, in subordine, a provvedere, entro dieci giorni dalla costituzione in mora, alla restituzione della somma di USD 776.927,00, atteso che la società convenuta non aveva più effettuato alcuna fornitura di metalli preziosi per oltre quattro mesi;
che, soltanto nel mese di luglio 2020, la società convenuta aveva consegnato dei metalli preziosi, per un equivalente di USD 18.9093,45; che, tuttavia, a partire dal mese di luglio 2020, la nonostante reiterati solleciti, non aveva effettuato alcuna consegna Controparte_1
2 di merce;
che, pertanto, essa esponente risultava creditrice, nei confronti della società convenuta, per la somma di USD 587.833,55, come attestato dalla scheda contabile prodotta (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione); che, infatti, i solleciti non avevano sortito alcun effetto, atteso che la società convenuta non aveva provveduto, né al pagamento di quanto dovuto, né a riprendere la consegna dei metalli preziosi. Tutto ciò premesso, la parte attrice citava in giudizio al fine di veder accolte le seguenti Controparte_1 conclusioni: “(…) nel merito che si condanni la società convenuta per le ragioni sopra specificate a pagare in favore della la somma complessiva di USD Parte_1
587833,55. (cinquecentoottantasettmilaottocentotrentatre/55) per un controvalore in
Euro di 489861,29, oltre interessi commerciali che si quantificano nella misura del 8%
o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, con la condanna altresì al pagamento di tutti gli accessori nonché delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio (…)”.
non si costituiva in giudizio e non veniva dichiarata la Controparte_1
contumacia della convenuta in quanto non risultava regolarmente notificatole l'atto di citazione.
Rigettate le prove orali richieste dalla parte attrice (interrogatorio formale e prova testimoniale), in quanto superflue ai fini della decisione;
disposta, ex art. 153, comma secondo, c.p.c., la rimessione in termini della parte attrice per la rinotifica dell'atto di citazione;
all'udienza del 04.03.2025, sulle conclusive richieste del procuratore di parte attrice in epigrafe riportate, la causa passava in decisione, con la concessione del primo termine, ex art. 190 c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia), ridotto a giorni trenta.
**************
Occorre, innanzitutto, evidenziare che nel nostro ordinamento giuridico vige il principio costituzionalmente protetto della ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma secondo, Cost..
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr. da ultimo Cass. Sez. II - , Ordinanza n. 4034 del 17/02/2025 ) l'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile “(…)
3 si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (…)” ( cfr., in tal senso, Cass. n.
1348/2024; n. 2473/2023; n. 1109/2023; n. 22342/2021; n. 25289/2020; n. 4841/2012;
n. 23561/2011).
In particolare ( cfr., in tal senso, Cass. Sez. V - , Sentenza n. 11029 del 26/04/2023 ), la rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone due elementi: da un lato, l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (non determinato da quest'ultima); dall'altro lato, “(…) l'immediata reazione al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa (…)”.
Anche in ragione dei caratteri di celerità ed immediatezza che contraddistinguono il processo, l'istanza di rimessione in termini “(…) dev'essere sottoposta a un vaglio particolarmente severo da parte del giudice (…)” ( cfr., in tal senso, Cass. Sez. V - ,
Sentenza n. 11029 del 26/04/2023 ).
Nel caso in esame, la notifica dell'atto di citazione risulta inoltrata da parte attrice, secondo quanto dalla stessa riferito all'udienza del 23.05.2024, nel marzo dell'anno
2021.
Alla prima udienza dell' 11.01.2022 e alla successiva udienza del 13.09.2022 parte attrice si è limitata a chiedere un rinvio della causa.
All'udienza di rinvio del 30.05.2023, stante la mancata comparizione di parte attrice, la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 08.06.2023.
In detta successiva udienza parte attrice, anziché chiedere di essere rimessa in termini, insite nelle richieste istruttorie e, solo all'udienza del 23.05.2024 e, dunque, dopo oltre tre anni dalla prima notifica dell'atto di citazione ha chiesto “(…) di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., per il rinnovo della notifica dell'atto di citazione in quanto, nonostante sollecito, l' non ha ancora provveduto alla far sapere CP_2
a questo procuratore se ha effettuato la notifica e/o se la notifica non sia andata a buon fine;
all'uopo si riporta alla copia della cartolina di ritorno dall' – che si CP_2 riserva di depositare quanto prima in p.c.t.- da cui emerge che l' ha CP_2
ricevuto la richiesta di notifica sin dal
25 marzo 2021 (…)”.
Come già sopra evidenziato, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr. da ultimo Cass.
4 Sez. II - , Ordinanza n. 4034 del 17/02/2025 ) l'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile “(…) si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (…)” ( cfr., in tal senso, Cass. n. 1348/2024; n. 2473/2023; n. 1109/2023; n.
22342/2021; n. 25289/2020; n. 4841/2012; n. 23561/2011).
Nel caso in esame, non sembra che parte attrice si sia attivata con tempestività, in considerazione del fatto che solo all'udienza del 23.05.2024 e, dunque, dopo oltre tre anni dalla prima notifica dell'atto di citazione ha chiesto di essere rimessa in termini, ex art. 153 c.p.c., per il rinnovo della notifica dell'atto di citazione.
Di conseguenza, melius re perpensa, da un lato, non può essere accolta la richiesta di rimessione in termini avanzata in sede di precisazione delle conclusioni;
dall'altro lato, deve essere revocato il provvedimento emesso all'udienza del 23.05.2024 con il quale si è ritenuto di accogliere la richiesta di rimessione in termini, in quanto detta richiesta è stata tardivamente formulata.
Deve essere, pertanto, dichiarata la improcedibilità del giudizio.
Ed, infatti, è improcedibile il giudizio se manca la prova dell' avvenuta notifica dell'atto di citazione al convenuto ( arg., Cass. Sez. U., Sentenza n. 20604 del
30/07/2008; nonché Giudice del Lavoro - Tribunale di Lecce - Sentenza n. 31 del
3/07/2018).
Ogni altra questione e/o domanda deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Nulla per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1. dichiara improcedibile la domanda avanzata dalla parte attrice;
2. dichiara ogni altra questione e/o domanda assorbita nella presente decisione;
3. nulla sulle spese del presente giudizio.
Arezzo, 08.04.2025
IL GIUDICE
5 Dr.ssa Carmela Labella
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1303 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 26.02.2025 e vertente tra elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1
VEZZOSI FABIO e dell'Avv. SPIGLIANTINI LUCIANO, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.03.2025,
l' Avv. VEZZOSI FABIO, per concludono come segue: “(…) Parte_1
si riporta all' atto di citazione e chiede nuovamente di essere rimesso in termini per la rinotifica;
chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) nel merito che si condanni la società convenuta per le ragioni sopra specificate a pagare in favore della la somma Parte_1
complessiva di USD 587833,55. (cinquecentoottantasettmilaottocentotrentatre/55) per un controvalore in Euro di 489.861,29, oltre interessi commerciali che si quantificano nella misura del 8% o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, con la
1 condanna altresì al pagamento di tutti gli accessori nonché delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione esponeva che, in data 12.04.2019, Parte_1
presso la sede di essa attrice, era stato sottoscritto dalle parti un contratto di durata annuale (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione), con il quale la società convenuta si era impegnata a vendere ad essa una quantità massima di 100 kg al mese Parte_1
di metalli preziosi, tramite consegna al corriere in Bogotà; che, in detto contratto, era, altresì, stato pattuito che il costo del trasporto da Bogotà alla sede della società acquirente era ad esclusivo carico alla società acquirente in Italia;
che, nel corso del rapporto contrattuale, dal momento che la società venditrice aveva richiesto degli acconti da detrarre dalle future forniture di metalli preziosi, essa in Parte_2
data 16.01.2020, aveva versato alla a mezzo bonifico, la somma di Controparte_1
USD 150.000,00 (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione); che, inoltre, essa esponente, in data 23.01.2020, aveva effettuato un bonifico per la somma di USD 150.000,00 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione) ed, in data 05.02.2020, aveva eseguito, sempre a mezzo bonifico, un ulteriore pagamento per la somma di USD 450.000,00 (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione); che, dunque, in virtù dei bonifici bancari eseguiti e per le detrazioni effettuate per le consegne ricevute, essa risultava creditrice, Parte_1
nei confronti della della somma di USD 776.927,00; che, infatti, Controparte_1
dal momento che la per oltre quattro mesi, non aveva effettuato Controparte_1
forniture di metalli preziosi, essa esponente, con missiva del 15.06.2020 (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione), aveva provveduto a contestare la mancata fornitura del metallo prezioso, invitando la società convenuta a riprendere la fornitura di metalli preziosi o, in subordine, a provvedere, entro dieci giorni dalla costituzione in mora, alla restituzione della somma di USD 776.927,00, atteso che la società convenuta non aveva più effettuato alcuna fornitura di metalli preziosi per oltre quattro mesi;
che, soltanto nel mese di luglio 2020, la società convenuta aveva consegnato dei metalli preziosi, per un equivalente di USD 18.9093,45; che, tuttavia, a partire dal mese di luglio 2020, la nonostante reiterati solleciti, non aveva effettuato alcuna consegna Controparte_1
2 di merce;
che, pertanto, essa esponente risultava creditrice, nei confronti della società convenuta, per la somma di USD 587.833,55, come attestato dalla scheda contabile prodotta (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione); che, infatti, i solleciti non avevano sortito alcun effetto, atteso che la società convenuta non aveva provveduto, né al pagamento di quanto dovuto, né a riprendere la consegna dei metalli preziosi. Tutto ciò premesso, la parte attrice citava in giudizio al fine di veder accolte le seguenti Controparte_1 conclusioni: “(…) nel merito che si condanni la società convenuta per le ragioni sopra specificate a pagare in favore della la somma complessiva di USD Parte_1
587833,55. (cinquecentoottantasettmilaottocentotrentatre/55) per un controvalore in
Euro di 489861,29, oltre interessi commerciali che si quantificano nella misura del 8%
o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, con la condanna altresì al pagamento di tutti gli accessori nonché delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio (…)”.
non si costituiva in giudizio e non veniva dichiarata la Controparte_1
contumacia della convenuta in quanto non risultava regolarmente notificatole l'atto di citazione.
Rigettate le prove orali richieste dalla parte attrice (interrogatorio formale e prova testimoniale), in quanto superflue ai fini della decisione;
disposta, ex art. 153, comma secondo, c.p.c., la rimessione in termini della parte attrice per la rinotifica dell'atto di citazione;
all'udienza del 04.03.2025, sulle conclusive richieste del procuratore di parte attrice in epigrafe riportate, la causa passava in decisione, con la concessione del primo termine, ex art. 190 c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia), ridotto a giorni trenta.
**************
Occorre, innanzitutto, evidenziare che nel nostro ordinamento giuridico vige il principio costituzionalmente protetto della ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma secondo, Cost..
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr. da ultimo Cass. Sez. II - , Ordinanza n. 4034 del 17/02/2025 ) l'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile “(…)
3 si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (…)” ( cfr., in tal senso, Cass. n.
1348/2024; n. 2473/2023; n. 1109/2023; n. 22342/2021; n. 25289/2020; n. 4841/2012;
n. 23561/2011).
In particolare ( cfr., in tal senso, Cass. Sez. V - , Sentenza n. 11029 del 26/04/2023 ), la rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone due elementi: da un lato, l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (non determinato da quest'ultima); dall'altro lato, “(…) l'immediata reazione al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa (…)”.
Anche in ragione dei caratteri di celerità ed immediatezza che contraddistinguono il processo, l'istanza di rimessione in termini “(…) dev'essere sottoposta a un vaglio particolarmente severo da parte del giudice (…)” ( cfr., in tal senso, Cass. Sez. V - ,
Sentenza n. 11029 del 26/04/2023 ).
Nel caso in esame, la notifica dell'atto di citazione risulta inoltrata da parte attrice, secondo quanto dalla stessa riferito all'udienza del 23.05.2024, nel marzo dell'anno
2021.
Alla prima udienza dell' 11.01.2022 e alla successiva udienza del 13.09.2022 parte attrice si è limitata a chiedere un rinvio della causa.
All'udienza di rinvio del 30.05.2023, stante la mancata comparizione di parte attrice, la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 08.06.2023.
In detta successiva udienza parte attrice, anziché chiedere di essere rimessa in termini, insite nelle richieste istruttorie e, solo all'udienza del 23.05.2024 e, dunque, dopo oltre tre anni dalla prima notifica dell'atto di citazione ha chiesto “(…) di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., per il rinnovo della notifica dell'atto di citazione in quanto, nonostante sollecito, l' non ha ancora provveduto alla far sapere CP_2
a questo procuratore se ha effettuato la notifica e/o se la notifica non sia andata a buon fine;
all'uopo si riporta alla copia della cartolina di ritorno dall' – che si CP_2 riserva di depositare quanto prima in p.c.t.- da cui emerge che l' ha CP_2
ricevuto la richiesta di notifica sin dal
25 marzo 2021 (…)”.
Come già sopra evidenziato, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr. da ultimo Cass.
4 Sez. II - , Ordinanza n. 4034 del 17/02/2025 ) l'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile “(…) si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (…)” ( cfr., in tal senso, Cass. n. 1348/2024; n. 2473/2023; n. 1109/2023; n.
22342/2021; n. 25289/2020; n. 4841/2012; n. 23561/2011).
Nel caso in esame, non sembra che parte attrice si sia attivata con tempestività, in considerazione del fatto che solo all'udienza del 23.05.2024 e, dunque, dopo oltre tre anni dalla prima notifica dell'atto di citazione ha chiesto di essere rimessa in termini, ex art. 153 c.p.c., per il rinnovo della notifica dell'atto di citazione.
Di conseguenza, melius re perpensa, da un lato, non può essere accolta la richiesta di rimessione in termini avanzata in sede di precisazione delle conclusioni;
dall'altro lato, deve essere revocato il provvedimento emesso all'udienza del 23.05.2024 con il quale si è ritenuto di accogliere la richiesta di rimessione in termini, in quanto detta richiesta è stata tardivamente formulata.
Deve essere, pertanto, dichiarata la improcedibilità del giudizio.
Ed, infatti, è improcedibile il giudizio se manca la prova dell' avvenuta notifica dell'atto di citazione al convenuto ( arg., Cass. Sez. U., Sentenza n. 20604 del
30/07/2008; nonché Giudice del Lavoro - Tribunale di Lecce - Sentenza n. 31 del
3/07/2018).
Ogni altra questione e/o domanda deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Nulla per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1. dichiara improcedibile la domanda avanzata dalla parte attrice;
2. dichiara ogni altra questione e/o domanda assorbita nella presente decisione;
3. nulla sulle spese del presente giudizio.
Arezzo, 08.04.2025
IL GIUDICE
5 Dr.ssa Carmela Labella
6