TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7794 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 24.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4896 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. VESCI LEONARDO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
[...]
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. PALAGANO MARIA FRANCA
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione avvisi di addebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.2.2024, il ricorrente ha proposto opposizione avverso due avvisi di addebito (n. 39720230019625147000 e n. 39720230019462805000) per complessivi € 37.478,29 aventi ad oggetto contributi dovuti alla Gestione Commercianti dei quali ha chiesto l'annullamento sul presupposto dell'inesistenza dell'obbligo contributivo.
Costituitosi in giudizio l' ha precisato che i contributi pretesi riguardavano la CP_1 posizione del ricorrente, socio ed amministratore della società JACKPOT S.R.L., essendo
1 emerso che egli svolgeva attività di lavoro in via abituale e prevalente in seno a detta società dal 16.3.2010 al 10.10.2019, data in cui aveva poi ceduto la totalità delle quote sociali.
Precisato inoltre che l'avviso di addebito n. 39720230019625147000 ha ad oggetto la contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2017 e che l'ente aveva proceduto allo sgravio totale dell'avviso di addebito n. 39720230019462805000, in quanto afferente il periodo successivo alla suddetta cessione di quote societarie, l' ha chiesto dichiarare la CP_1 cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.
39720230019462805000, ed il rigetto della residua domanda.
Si è infine costituita eccependo il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva.
1.Deve preliminarmente dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
[...]
, tenuto conto che la presente opposizione concerne i due avvisi di Controparte_2
addebito sopra indicati, emessi e notificati dall' ed in relazione ai quali, dunque, CP_1
è del tutto estranea, ricoprendo solo l'eventuale ruolo di destinataria Controparte_2
del pagamento spontaneo dell'avviso da parte dell'odierno ricorrente.
2.E' infondata l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per omessa notifica dell'avviso bonario o di altri atti di diffida/inviti alla regolarizzazione che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non rivestono alcun carattere obbligatorio.
3. Deve poi dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 39720230019462805000, avendo l' provveduto, nelle more del presente CP_1
giudizio, allo sgravio totale comunicato con missiva del 19.4.2024.
4. Il residuo avviso di addebito opposto n. 39720230019625147000, notificato il
5.1.2024, ha ad oggetto la contribuzione eccedente il minimale dovuta alla Gestione
Commercianti per l'anno 2017 e pretesa dall' sul presupposto che il ricorrente, CP_1
all'epoca socio ed amministratore della JACKPOT S.R.L, in detto periodo avesse prestato attività lavorativa in modo prevalente ed abituale in seno a tale società.
Contestata dal ricorrente l'asserita attività lavorativa, si osserva che i testi escussi hanno escluso che il ricorrente svolgesse attività operativa in seno a detta società, limitandosi invece a svolgere la sola attività tipica dell'amministratore e dunque, firma dei bilanci e tenuta dei rapporti con i consulenti fiscali, il commercialista ed i legali per eventuali controversie.
2 In particolare, il teste fratello del ricorrente, nonché socio e Testimone_1
coamministratore delle varie società dai medesimi costituite, ivi compresa la JACKPOT, ha riferito che tali società hanno sempre avuto ciascuna un responsabile del personale che gestisce i dipendenti, oltre ad un consulente esterno che redige le buste paga. “Ogni società inoltre ha il suo direttore operativo che gestisce appunto l'attività delle singole sedi. Dunque ogni società ha la sua struttura piramidale di gestione operativa, in cui né io né mio fratello abbiamo alcun ruolo”. Ha poi dichiarato che “Per quanto riguarda l'individuazione delle sale fisiche da gioco, preciso che noi siamo affiliati a Lottomatica che ci segnala le sedi disponibili da acquisire, dunque noi non ci occupiamo della ricerca delle sale, ma provvediamo ad acquisire quelle segnalate da Lottomatica se interessati ovviamente. Per quanto attiene ai rapporti con AAMS cioè i Monopoli di Stato c'è un responsabile amministrativo dipendente della società che se nel occupa. L'impegno mio e di mio fratello
è invece quello di valutazione finanziaria e dunque valutiamo l'interesse all'investimento.
Ebbene, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria per il socio accomandatario o per il socio amministratore di una società a responsabilità limitata che opera nel settore commerciale, al fine di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale.
Dunque l'obbligo di iscrizione ed il conseguente obbligo contributivo discendono dall'essere socio della società commerciale e dall'espletare attività lavorativa presso la relativa impresa (così Cass., Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012).
Come osservato dalla S.C. nella sentenza n. 845/2010, non è sufficiente la mera qualità di socio accomandatario e/o amministratore, ma l'obbligo all'iscrizione alla gestione commercianti consegue all'accertamento di certi presupposti.
In particolare i presupposti richiesti per l'iscrizione obbligatoria del ricorrente nella gestione degli esercenti attività commerciali sono quelli individuati dalla L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 203, che devono essere accertati “Sulla scorta delle risultanze di fatto accertate dal giudice …” (così Cass. n. 845/2010) –
3 In altri termini, il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è la partecipazione allo svolgimento delle attività commerciali. Invero, l'art. 1, co. 203, legge
662/96 ha disposto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dei titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio qualora il soggetto abbia piena responsabilità dell'impresa con assunzione di oneri e rischi di gestione e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Recentemente la S.C., in analoga fattispecie, ha rilevato come non possa essere desunto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sulla base di elementi di carattere fiscale, in quanto tali elementi non rilevano sul piano previdenziale (vd. Cass., Ordinanza n.
3145/2013).
Ne consegue l'irrilevanza della segnalazione sul quadro RK della dichiarazione dei redditi del ricorrente.
Peraltro, anche ove si volesse attribuire efficacia di confessione stragiudiziale a tale indicazione, si tratterebbe comunque di una dichiarazione fatta ad un terzo, cioè all'
[...]
, per cui sarebbe inidonea a fornire piena prova ma solo, a norma dell'art. 2735 CP_2
c.c., liberamente valutabile dal Giudice.
Nel caso di specie, dall'espletata istruttoria non è in alcun modo emerso l'apporto lavorativo del ricorrente, sicchè deve escludersi che egli fosse tenuto all'iscrizione alla gestione commercianti.
Deve pertanto, dichiararsi l'inesistenza del credito contributivo vantato dall' con CP_1
l'avviso di addebito n. 39720230019625147000.
Le spese di lite fra il ricorrente e l' e fra il ricorrente ed CP_1 Controparte_2 seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo sulla scorta del valore della controversia previdenziale (scaglione sino ad € 52.000) e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50% tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche di rilievo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.
39720230019462805000, stante l'intervenuto sgravio;
dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_2
4 dichiara l'inesistenza del credito contributivo vantato dall' con l'avviso di CP_1
addebito n. 39720230019625147000; condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € CP_1
4.637,00 oltre rimborso spese generali, cap ed iva;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in CP_2
€ 4.637,00 oltre rimborso spese generali, cap ed iva.
Si comunichi
Roma 2.7.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 24.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4896 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. VESCI LEONARDO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
[...]
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. PALAGANO MARIA FRANCA
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione avvisi di addebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.2.2024, il ricorrente ha proposto opposizione avverso due avvisi di addebito (n. 39720230019625147000 e n. 39720230019462805000) per complessivi € 37.478,29 aventi ad oggetto contributi dovuti alla Gestione Commercianti dei quali ha chiesto l'annullamento sul presupposto dell'inesistenza dell'obbligo contributivo.
Costituitosi in giudizio l' ha precisato che i contributi pretesi riguardavano la CP_1 posizione del ricorrente, socio ed amministratore della società JACKPOT S.R.L., essendo
1 emerso che egli svolgeva attività di lavoro in via abituale e prevalente in seno a detta società dal 16.3.2010 al 10.10.2019, data in cui aveva poi ceduto la totalità delle quote sociali.
Precisato inoltre che l'avviso di addebito n. 39720230019625147000 ha ad oggetto la contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2017 e che l'ente aveva proceduto allo sgravio totale dell'avviso di addebito n. 39720230019462805000, in quanto afferente il periodo successivo alla suddetta cessione di quote societarie, l' ha chiesto dichiarare la CP_1 cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.
39720230019462805000, ed il rigetto della residua domanda.
Si è infine costituita eccependo il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva.
1.Deve preliminarmente dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
[...]
, tenuto conto che la presente opposizione concerne i due avvisi di Controparte_2
addebito sopra indicati, emessi e notificati dall' ed in relazione ai quali, dunque, CP_1
è del tutto estranea, ricoprendo solo l'eventuale ruolo di destinataria Controparte_2
del pagamento spontaneo dell'avviso da parte dell'odierno ricorrente.
2.E' infondata l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per omessa notifica dell'avviso bonario o di altri atti di diffida/inviti alla regolarizzazione che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non rivestono alcun carattere obbligatorio.
3. Deve poi dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 39720230019462805000, avendo l' provveduto, nelle more del presente CP_1
giudizio, allo sgravio totale comunicato con missiva del 19.4.2024.
4. Il residuo avviso di addebito opposto n. 39720230019625147000, notificato il
5.1.2024, ha ad oggetto la contribuzione eccedente il minimale dovuta alla Gestione
Commercianti per l'anno 2017 e pretesa dall' sul presupposto che il ricorrente, CP_1
all'epoca socio ed amministratore della JACKPOT S.R.L, in detto periodo avesse prestato attività lavorativa in modo prevalente ed abituale in seno a tale società.
Contestata dal ricorrente l'asserita attività lavorativa, si osserva che i testi escussi hanno escluso che il ricorrente svolgesse attività operativa in seno a detta società, limitandosi invece a svolgere la sola attività tipica dell'amministratore e dunque, firma dei bilanci e tenuta dei rapporti con i consulenti fiscali, il commercialista ed i legali per eventuali controversie.
2 In particolare, il teste fratello del ricorrente, nonché socio e Testimone_1
coamministratore delle varie società dai medesimi costituite, ivi compresa la JACKPOT, ha riferito che tali società hanno sempre avuto ciascuna un responsabile del personale che gestisce i dipendenti, oltre ad un consulente esterno che redige le buste paga. “Ogni società inoltre ha il suo direttore operativo che gestisce appunto l'attività delle singole sedi. Dunque ogni società ha la sua struttura piramidale di gestione operativa, in cui né io né mio fratello abbiamo alcun ruolo”. Ha poi dichiarato che “Per quanto riguarda l'individuazione delle sale fisiche da gioco, preciso che noi siamo affiliati a Lottomatica che ci segnala le sedi disponibili da acquisire, dunque noi non ci occupiamo della ricerca delle sale, ma provvediamo ad acquisire quelle segnalate da Lottomatica se interessati ovviamente. Per quanto attiene ai rapporti con AAMS cioè i Monopoli di Stato c'è un responsabile amministrativo dipendente della società che se nel occupa. L'impegno mio e di mio fratello
è invece quello di valutazione finanziaria e dunque valutiamo l'interesse all'investimento.
Ebbene, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria per il socio accomandatario o per il socio amministratore di una società a responsabilità limitata che opera nel settore commerciale, al fine di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale.
Dunque l'obbligo di iscrizione ed il conseguente obbligo contributivo discendono dall'essere socio della società commerciale e dall'espletare attività lavorativa presso la relativa impresa (così Cass., Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012).
Come osservato dalla S.C. nella sentenza n. 845/2010, non è sufficiente la mera qualità di socio accomandatario e/o amministratore, ma l'obbligo all'iscrizione alla gestione commercianti consegue all'accertamento di certi presupposti.
In particolare i presupposti richiesti per l'iscrizione obbligatoria del ricorrente nella gestione degli esercenti attività commerciali sono quelli individuati dalla L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 203, che devono essere accertati “Sulla scorta delle risultanze di fatto accertate dal giudice …” (così Cass. n. 845/2010) –
3 In altri termini, il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è la partecipazione allo svolgimento delle attività commerciali. Invero, l'art. 1, co. 203, legge
662/96 ha disposto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dei titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio qualora il soggetto abbia piena responsabilità dell'impresa con assunzione di oneri e rischi di gestione e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Recentemente la S.C., in analoga fattispecie, ha rilevato come non possa essere desunto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sulla base di elementi di carattere fiscale, in quanto tali elementi non rilevano sul piano previdenziale (vd. Cass., Ordinanza n.
3145/2013).
Ne consegue l'irrilevanza della segnalazione sul quadro RK della dichiarazione dei redditi del ricorrente.
Peraltro, anche ove si volesse attribuire efficacia di confessione stragiudiziale a tale indicazione, si tratterebbe comunque di una dichiarazione fatta ad un terzo, cioè all'
[...]
, per cui sarebbe inidonea a fornire piena prova ma solo, a norma dell'art. 2735 CP_2
c.c., liberamente valutabile dal Giudice.
Nel caso di specie, dall'espletata istruttoria non è in alcun modo emerso l'apporto lavorativo del ricorrente, sicchè deve escludersi che egli fosse tenuto all'iscrizione alla gestione commercianti.
Deve pertanto, dichiararsi l'inesistenza del credito contributivo vantato dall' con CP_1
l'avviso di addebito n. 39720230019625147000.
Le spese di lite fra il ricorrente e l' e fra il ricorrente ed CP_1 Controparte_2 seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo sulla scorta del valore della controversia previdenziale (scaglione sino ad € 52.000) e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50% tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche di rilievo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.
39720230019462805000, stante l'intervenuto sgravio;
dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_2
4 dichiara l'inesistenza del credito contributivo vantato dall' con l'avviso di CP_1
addebito n. 39720230019625147000; condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € CP_1
4.637,00 oltre rimborso spese generali, cap ed iva;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in CP_2
€ 4.637,00 oltre rimborso spese generali, cap ed iva.
Si comunichi
Roma 2.7.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
5