Articolo 1 della Legge 22 luglio 1998, n. 265
Articolo 2
Versione
8 agosto 1998
Art. 1. 1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 600 milioni alla Societa' italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) per l'anno 1998.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 8 agosto 1998