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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/12/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 02/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2447/2024 r.g.
tra con il patrocinio dell'Avv. CALIGIURI STEFANO,Parte_1
,
ricorrente e
CP_1,
resistente contumace
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio chiedendo la condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei relativi all'assegno mensile di invalidità ex art. 13 della L. 118/71 con decorrenza mese di novembre 2022, oltre interessi legali, dovuti in virtù di decreto di omologa rgn. 1126/2023 emesso il 19.12.2023 dal Tribunale di Tivoli.
L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante la regolarità della notifica.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha notificato il decreto di omologa presso la sede provinciale in data 20.12.2023, correttamente ai sensi dell'art. 10, co. 6 del d.l. 203/2005. Il modello AP70 è stato trasmesso alla sede zonale dell'Ente in data 20.12.2023, a mezzo pec, modalità che in mancanza di diverse risultanze addotte dall'Ente deve ritenersi valida e legittima in ossequio
―
al disposto dell'art. 445 bis co. 5, c.p.c. che prescrive esclusivamente che l'Ente verifichi la sussistenza degli altri requisiti;
la trasmissione all'Ente dei dati rilevanti avviene quindi attraverso i procedimenti dallo stesso autonomamente disciplinati attraverso l'emanazione di normativa secondaria (in quanto tale esulante dal principio iura novit curia), ai sensi dell'art. 4 della 1. 241/90 ed all'art. 16, co. 6 della 1.
412/91. La ricorrente ha tuttavia dedotto che, decorso il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis, co. 4,
c.p.c., le relative somme non sono state liquidate dall'Ente.
La domanda è fondata, posto che la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario di cui all'art. 13, L. 118/71 e s.m.i. con decorrenza dal novembre 2022 è sancito nel decreto di omologa, e sussiste inoltre il requisito socioeconomico, come si evince dalla documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate depositata dalla ricorrente da cui risulta che la stessa possiede, fin dalla data della revisione in sede amministrativa, redditi inferiori alla soglia di legge.
La parte, con la documentazione prodotta per l'udienza odierna, ha documentato che la prestazione ha continuato ad essere corrisposta fino al gennaio 2023, salvo poi avere l'ente ripetuto l'indebito per le mensilità successive al disconoscimento.
La ricorrente ha quantificato le spettanze a lei dovute fino alla data della domanda in euro
6.350,00, in modo pienamente attendibile in quanto conforme ai parametri tabellari.
Ne consegue la condanna dell'Ente al pagamento delle somme suddette, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla spettanza al saldo. Non può invece accogliersi la domanda relativa al pagamento dei ratei maturandi rispetto all'instaurazione del giudizio, in quanto domanda futura.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022, in considerazione dell'assenza di attività defensionale di parte relativamente alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2447/2024 r.g.:
Accertato il diritto della ricorrente alla concessione dell'assegno mensile di invalidtà ex art. 13
-
della L. 118/71 e s.m.i. nella misura di legge e con decorrenza dal novembre 2022, come indicato decreto di omologa rgn. 1126/23, condanna l' CP_1 a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati quantificati fino all'aprile 2023 (data della domanda) in euro 6.350,00, oltre interessi legali dalla spettanza al saldo;
condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro
1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 02/12/2025
Il Giudice
BI TO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 02/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2447/2024 r.g.
tra con il patrocinio dell'Avv. CALIGIURI STEFANO,Parte_1
,
ricorrente e
CP_1,
resistente contumace
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio chiedendo la condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei relativi all'assegno mensile di invalidità ex art. 13 della L. 118/71 con decorrenza mese di novembre 2022, oltre interessi legali, dovuti in virtù di decreto di omologa rgn. 1126/2023 emesso il 19.12.2023 dal Tribunale di Tivoli.
L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante la regolarità della notifica.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha notificato il decreto di omologa presso la sede provinciale in data 20.12.2023, correttamente ai sensi dell'art. 10, co. 6 del d.l. 203/2005. Il modello AP70 è stato trasmesso alla sede zonale dell'Ente in data 20.12.2023, a mezzo pec, modalità che in mancanza di diverse risultanze addotte dall'Ente deve ritenersi valida e legittima in ossequio
―
al disposto dell'art. 445 bis co. 5, c.p.c. che prescrive esclusivamente che l'Ente verifichi la sussistenza degli altri requisiti;
la trasmissione all'Ente dei dati rilevanti avviene quindi attraverso i procedimenti dallo stesso autonomamente disciplinati attraverso l'emanazione di normativa secondaria (in quanto tale esulante dal principio iura novit curia), ai sensi dell'art. 4 della 1. 241/90 ed all'art. 16, co. 6 della 1.
412/91. La ricorrente ha tuttavia dedotto che, decorso il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis, co. 4,
c.p.c., le relative somme non sono state liquidate dall'Ente.
La domanda è fondata, posto che la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario di cui all'art. 13, L. 118/71 e s.m.i. con decorrenza dal novembre 2022 è sancito nel decreto di omologa, e sussiste inoltre il requisito socioeconomico, come si evince dalla documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate depositata dalla ricorrente da cui risulta che la stessa possiede, fin dalla data della revisione in sede amministrativa, redditi inferiori alla soglia di legge.
La parte, con la documentazione prodotta per l'udienza odierna, ha documentato che la prestazione ha continuato ad essere corrisposta fino al gennaio 2023, salvo poi avere l'ente ripetuto l'indebito per le mensilità successive al disconoscimento.
La ricorrente ha quantificato le spettanze a lei dovute fino alla data della domanda in euro
6.350,00, in modo pienamente attendibile in quanto conforme ai parametri tabellari.
Ne consegue la condanna dell'Ente al pagamento delle somme suddette, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla spettanza al saldo. Non può invece accogliersi la domanda relativa al pagamento dei ratei maturandi rispetto all'instaurazione del giudizio, in quanto domanda futura.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022, in considerazione dell'assenza di attività defensionale di parte relativamente alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2447/2024 r.g.:
Accertato il diritto della ricorrente alla concessione dell'assegno mensile di invalidtà ex art. 13
-
della L. 118/71 e s.m.i. nella misura di legge e con decorrenza dal novembre 2022, come indicato decreto di omologa rgn. 1126/23, condanna l' CP_1 a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati quantificati fino all'aprile 2023 (data della domanda) in euro 6.350,00, oltre interessi legali dalla spettanza al saldo;
condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro
1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 02/12/2025
Il Giudice
BI TO