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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4407/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4407/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sara Palomba ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pavia, Via Franchi n. 5, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e (C.F. , nato in [...] Controparte_1 C.F._2
(REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO) il 11.05.1978, residente in [...]; RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, Oggetto: separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI Conclusioni per Parte_1
Voglia il Tribunale adito:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
[...]
• ordinare al sig. di trasferire altrove la propria residenza entro un mese Parte_2 dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
• ordinare al Comune di Seregno di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso il Registro di Stato Civile del Comune di Seregno, Atto di Matrimonio n. 52, Parte II, Serie C, Anno 2017, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi;
• dichiarare e statuire che nessun assegno di mantenimento è dovuto stante la reciproca autosufficienza economica e capacità lavorativa e, in ogni caso che la sig.ra nulla deve in Parte_1 favore del sig. Pt_2 • Con ogni riserva di integrare, modificare e/o emendare la domanda, di ulteriormente dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie e articolare capitoli di prova sulle circostanze di cui in narrativa e liste di testi a prova diretta e contraria, anche a seguito dell'esame del comportamento processuale della parte resistente, nei prefiggendi termini processuali di Legge.
• Con vittoria di onorari e diritti di causa.
*** Chiede che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, nella quale il giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti Conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto il giorno 3 marzo 2017, presso il Comune di Kinshasa Repubblica Democratica del Congo e il suddetto atto risulta regolarmente trascritto presso il Registro di Stato Civile del Comune di Seregno, Atto di Matrimonio n. 52, Parte II, Serie C, Anno 2017;
• ordinare al Comune di Seregno, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• accertare, dichiarare e statuire che nessun assegno divorzile è dovuto stante la reciproca autosufficienza economica e capacità lavorativa e che la sig.ra nulla deve in favore del sig. Parte_1
Pt_2
• con vittoria di diritti, onorari di causa.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 23.06.2025 dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo il Parte_2 giorno 03.03.2017 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Seregno, anno 2017, n. 52, Parte II, Serie C) e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del 16.12.2025 tenutasi mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. nessuno compariva per parte resistente e il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ne dichiarava la contumacia e, tenuto conto delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, per il cui accoglimento il legale della ricorrente insisteva, trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di separazione. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo il giorno 03.03.2017 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Seregno, anno 2017, n. 52, Parte II, Serie C). Dalla loro unione non sono nati figli. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Nessuna ulteriore statuizione deve essere assunta in mancanza di prole da tutelare e di domande di carattere economico. IV. E' inammissibile in quanto estranea al petitutm e alla causa petendi del presente giudizio la domanda della ricorrente e a che sia ordinato al resistente il trasferimento della residenza dalla casa coniugale, ben potendo la ricorrente richiedere la cancellazione del coniuge da quell'indirizzo al Comune competente. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. IV. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 23.06.2025, così provvede: Parte_2
I. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio civile in Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo il giorno 03.03.2017 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Seregno, anno 2017, n. 52, Parte II, Serie C); II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Dichiara inammissibile la domanda della ricorrente e a che sia ordinato al resistente il trasferimento della residenza dalla casa coniugale;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 18 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4407/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sara Palomba ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pavia, Via Franchi n. 5, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e (C.F. , nato in [...] Controparte_1 C.F._2
(REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO) il 11.05.1978, residente in [...]; RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, Oggetto: separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI Conclusioni per Parte_1
Voglia il Tribunale adito:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
[...]
• ordinare al sig. di trasferire altrove la propria residenza entro un mese Parte_2 dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
• ordinare al Comune di Seregno di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso il Registro di Stato Civile del Comune di Seregno, Atto di Matrimonio n. 52, Parte II, Serie C, Anno 2017, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi;
• dichiarare e statuire che nessun assegno di mantenimento è dovuto stante la reciproca autosufficienza economica e capacità lavorativa e, in ogni caso che la sig.ra nulla deve in Parte_1 favore del sig. Pt_2 • Con ogni riserva di integrare, modificare e/o emendare la domanda, di ulteriormente dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie e articolare capitoli di prova sulle circostanze di cui in narrativa e liste di testi a prova diretta e contraria, anche a seguito dell'esame del comportamento processuale della parte resistente, nei prefiggendi termini processuali di Legge.
• Con vittoria di onorari e diritti di causa.
*** Chiede che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, nella quale il giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti Conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto il giorno 3 marzo 2017, presso il Comune di Kinshasa Repubblica Democratica del Congo e il suddetto atto risulta regolarmente trascritto presso il Registro di Stato Civile del Comune di Seregno, Atto di Matrimonio n. 52, Parte II, Serie C, Anno 2017;
• ordinare al Comune di Seregno, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• accertare, dichiarare e statuire che nessun assegno divorzile è dovuto stante la reciproca autosufficienza economica e capacità lavorativa e che la sig.ra nulla deve in favore del sig. Parte_1
Pt_2
• con vittoria di diritti, onorari di causa.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 23.06.2025 dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo il Parte_2 giorno 03.03.2017 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Seregno, anno 2017, n. 52, Parte II, Serie C) e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del 16.12.2025 tenutasi mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. nessuno compariva per parte resistente e il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ne dichiarava la contumacia e, tenuto conto delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, per il cui accoglimento il legale della ricorrente insisteva, trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di separazione. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo il giorno 03.03.2017 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Seregno, anno 2017, n. 52, Parte II, Serie C). Dalla loro unione non sono nati figli. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Nessuna ulteriore statuizione deve essere assunta in mancanza di prole da tutelare e di domande di carattere economico. IV. E' inammissibile in quanto estranea al petitutm e alla causa petendi del presente giudizio la domanda della ricorrente e a che sia ordinato al resistente il trasferimento della residenza dalla casa coniugale, ben potendo la ricorrente richiedere la cancellazione del coniuge da quell'indirizzo al Comune competente. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. IV. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 23.06.2025, così provvede: Parte_2
I. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio civile in Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo il giorno 03.03.2017 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Seregno, anno 2017, n. 52, Parte II, Serie C); II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Dichiara inammissibile la domanda della ricorrente e a che sia ordinato al resistente il trasferimento della residenza dalla casa coniugale;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 18 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi