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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/07/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1296/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: MI AI Presidente Francesco Maria Ciaralli Giudice RI CC Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Monterotondo, Via Giacomo Parte_1
Matteotti, n. 71, presso lo studio dell'Avv. Silvana Pagliuca e dell'Avv. Isabel Martinez Lozano, che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso e
, elettivamente domiciliato in Riano, Via Dante Alighieri, Parte_2
n. 16, presso lo studio dell'Avv. Francesco Quaglieri, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Mentana, in data 28.05.2006, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 8, Parte II, Serie A, Anno 2006), sono Per_ genitori di (nato in data [...]) e (nata in data [...]). Per_1
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e hanno chiesto la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni concordate, con proposizione di ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le parti hanno concordato le condizioni nella regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali come in atti. Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
In considerazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti, il giudizio deve proseguire per la definizione di tale domanda, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in Mentana, in data 28.05.2006;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Mentana (Atto n. 8, Parte II, Serie A, Anno 2006);
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- spese di lite al definitivo;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
RI CC MI AI
N. R.G. 1296/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: MI AI Presidente Francesco Maria Ciaralli Giudice RI CC Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Monterotondo, Via Giacomo Parte_1
Matteotti, n. 71, presso lo studio dell'Avv. Silvana Pagliuca e dell'Avv. Isabel Martinez Lozano, che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso e
, elettivamente domiciliato in Riano, Via Dante Alighieri, Parte_2
n. 16, presso lo studio dell'Avv. Francesco Quaglieri, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Mentana, in data 28.05.2006, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 8, Parte II, Serie A, Anno 2006), sono Per_ genitori di (nato in data [...]) e (nata in data [...]). Per_1
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e hanno chiesto la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni concordate, con proposizione di ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le parti hanno concordato le condizioni nella regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali come in atti. Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
In considerazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti, il giudizio deve proseguire per la definizione di tale domanda, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in Mentana, in data 28.05.2006;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Mentana (Atto n. 8, Parte II, Serie A, Anno 2006);
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- spese di lite al definitivo;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
RI CC MI AI