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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.12.2024 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'avv. Massimiliano Muni, nell'interesse di
[...]
– mandataria con rappresentanza della CP_1 Controparte_2
creditrice cessionaria del credito, convenuta opposta - nonché dall'avv.
Filippo Giangrasso nell'interesse di , cessionaria Controparte_3
intervenuta, avente causa di - visto l'art. 281 Controparte_4
sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1414/2021 R.G. avente per oggetto: opposizione all'esecuzione – giudizio di merito ex artt.
617 co. II e 618 co. II c.p.c.
vertente tra
(C.F. nella qualità di Parte_1 C.F._1
procuratore speciale della società (p. iva ) Controparte_4 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Giangrasso, giusta procura in atti. attore opponente
(C.F. n. ) - società incorporante Controparte_1 P.IVA_2
con efficacia dal 1.07.2019 la – n.q. di mandataria con CP_5
rappresentanza della (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Giulia GALATI, unitamente all'avv. Massimiliano MUNI giusta procura in atti. convenuta opposta
Controparte_6 Controparte_7
, e , in proprio che quali
[...] CP_8 Controparte_9
eredi di . A_
convenuti non costituiti
(C.F. ) elettivamente Controparte_3 CodiceFiscale_2
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo
Giangrasso, giusta procura in atti. intervenuta cessionaria dell'opponente
in fatto e in diritto
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp.
att. c.p.c.
– nella dichiarata qualità di procuratore speciale Parte_1
dell' con sede in Catania, Via Trieste n. 10 in forza di Controparte_4
procura speciale con sottoscrizione autenticata da Notaio (cfr. doc. n. 1
fascicolo opponente) – ha introdotto il giudizio di merito a seguito di opposizione proposta ex art. 617 co. II c.p.c. - nella procedura immobiliare n. 53/97 R.G.ES. - con ricorso depositato in data 08.08.2019, definita con ordinanza emessa in data 01.7.2021.
pag. 2/14 Ripercorrendo l'iter che ha condotto alla proposizione del ricorso ex art. 617 co. II c.p.c. - attraverso la reiterazione delle eccezioni avverso la precedente ordinanza del G.E. dell'11.8.2018 ovvero richiamando integralmente “a quanto già argomentato, eccepito e dedotto nell'opposizione proposta in data 08.08.2019” oggetto di trascrizione nel corpo del presente atto – ha chiesto la declaratoria di nullità/inesistenza dell'ordinanza del G.E. resa del 1.7.2021 sulla base dei motivi inerenti a: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia da parte del G.E. sul motivo di opposizione inerente alla legittimità del rigetto della istanza di estinzione depositata telematicamente il 13.6.2016, con conseguente insanabilità del vizio e con effetto, a cascata, sulle statuizioni successive del G.E. giuridicamente inesistenti, con derivata nullità assoluta della ordinanza;
2) in via subordinata, alla nullità e/o inesistenza dell'ordinanza dell'11.8.2018, affetta, ab origine, da nullità insanabile, in quanto, resa, in violazione dell'art. 111 co. II Cost. giacché “l'udienza fissata il 17 luglio
2018, di cui all'istanza depositata in data 13/06/2016, non si è tenuta, cosicché, non è stata oggetto di discussione”; 3) in via subordinata, alla nullità e/o inesistenza dell'ordinanza emessa in data 11.8.2018, “in quanto resa a non iudice, posto che, l'estinzione dell'esecuzione opera
autonomamente e si è cristallizzata, ex lege, in data 23 aprile 2016, artt.
630, co. 1 e 289, co. 1, c.p.c.” (per avere, il ricorso del 13.6.2016, ad oggetto la richiesta di “chiusura formale del procedimento esecutivo principale, relativo al R.G.Es. n. 53/1997” tale da impedire il compimento pag. 3/14 di qualunque atto esecutivo, imponendo, quindi, al G.E. l'astensione dal compimento di qualunque atto esecutivo).
L'opposizione è stata trattata nella resistenza di - Controparte_1
quale società incorporante con efficacia a far tempo dal 1.07.2019 in virtù
dell'atto di fusione per incorporazione del 06.06.2019 a rogito del Notaio
dott. da Milano (Rep. 4.740) - la - Persona_2 CP_5
mandataria con rappresentanza della cessionaria pro- Controparte_2
soluto avente causa da a sua volta avente causa da Controparte_10
Controparte_11
Assegnati i chiesti termini per memorie istruttorie, con comparsa di intervento depositata il 10.2.2023 si è costituita Controparte_3
subentrando nella posizione della – e, per essa, del suo Controparte_4
procuratore speciale - in virtù del contratto stipulato inter- Parte_1
partes in data 12.10.2020, registrato in data 14/10/2020 al n. 1651 serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Enna, richiamando,
confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni già avanzate dall'attore opponente.
La causa – istruita documentalmente - viene decisa con sentenza ex art. 281
sexies c.p.c. facultate le parti di termini per scritti conclusivi.
Introduttivamente va dichiarata la contumacia di Controparte_7
e quali eredi di Controparte_12 Controparte_9 A_
, parti non costituite nonostante attinte dalla notifica con PEC
[...]
pag. 4/14 eseguita nei riguardi del procuratore costituito nel processo esecutivo (cfr. ricevuta di avvenuta consegna datata 30.08.2021 all'indirizzo
" e, altresì, all'indirizzo a Email_1
" ). Email_2
Del pari è a dirsi quanto alla posizione del di Controparte_6
(cfr. ricevuta di avvenuta consegna datata 30.08.2021 all'indirizzo CP_6
" ). Email_3
L'odierna opposizione costituisce la fase di merito instaurata a seguito dell'ordinanza del G.E. del 1.7.2021 di rigetto del ricorso in opposizione –
datato 18.7.2019 – proposto/depositato in data 8.8.2019 ed avente ad oggetto, quale atto esecutivo, l'impugnazione dell'ordinanza del G.E.
dell'11.8.2018 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
17.07.2018.
Tanto si ricava, infatti, sia dall'atto di opposizione promosso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 53/1997 R.G. Es., sia dalla stessa ordinanza del G.E. resa a chiusura della fase a cognizione sommaria.
Con il ricorso in opposizione datato 18.07.2019 l'opponente - Parte_1
n.q. di procuratore speciale della - esplicita
[...] Controparte_4
testualmente la richiesta di revoca/annullamento dell'ordinanza del G.E.
pronunciata in data 11.8.2018 in relazione, in particolare, al capo che
“riguarda il rigetto dell'istanza depositata nell'interesse dei debitori
esecutati in data 13 giugno 2016, emessa dal G.E. dott.ssa CP_13
pag. 5/14 in data 11 agosto 2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 luglio 2018” (cfr. doc. sub lett. B fascicolo opponente).
Con l'ordinanza dell'11.8.2018 il G.E. ha preso posizione, rigettandole, sulle istanze depositate in data 13.06.2016, nell'interesse di Controparte_4
e , con cui è stata chiesta, in relazione Parte_2 Controparte_3
al provvedimento del G.E. emesso in data 19 ottobre 2015, l'estinzione della procedura esecutiva ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
175, 289,484 e 630 c.p.c., con restituzione alla del ricavato Controparte_4
delle vendite effettuate (cfr. doc. n. 3 fascicolo opponente).
Anche dalla ordinanza del 1.7.2021 – comunicata in pari data e sulla cui scorta è stato instaurato l'odierno procedimento in fase di cognizione
(tempestivamente stante la notifica in data 30.8.2021 entro il termine assegnato dal G.E. ex art. 618 co. II c.p.c. pari a giorni sessanta dalla comunicazione della ordinanza) – consta che l'opposizione agli atti esecutivi spiegata da ha ad oggetto il provvedimento del Controparte_4
Giudice dell'esecuzione, datato 11.08.2018 (depositato in data 12.08.2018
e comunicato i 13.8.2018) con il quale veniva rigettata l'istanza di estinzione della procedura esecutiva depositata in data 13.06.2016 ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
Il ricorso in opposizione trattato in fase a cognizione sommaria davanti al
G.E. – nella resistenza della già , Controparte_1 CP_5
costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c. nella esecuzione immobiliare, a mezzo memoria depositata telematicamente l'11.06.2020 -
pag. 6/14 in termini piani, ha avuto quale oggetto l'atto esecutivo (i.e. l'ordinanza dell'11-12.8.2018) recante, al suo interno, reiezione dell'istanza di estinzione formulata in data 13.6.2016.
Ne segue, allora, l'inquadramento dell'opposizione – invero già pacifico alla stregua delle stesse difese di parte opponente e delle reciproche della parte opposta – nel regime giuridico di cui all'art. 617 co. II c.p.c.
Fa parte di questo regime, anzitutto, la previsione di un termine perentorio a pena di decadenza/ inammissibilità dell'impugnazione/opposizione.
Recita, al riguardo, l'art. 617 co. II c.p.c. «Le opposizioni ai singoli atti di
esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel
termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se
riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i
singoli atti furono compiuti».
Benché la procedura esecutiva presupposta dalla presente opposizione agli atti sia stata introdotta in epoca antecedente al varo della riforma che ha innalzato da cinque a venti giorni il termine perentorio previsto ex art. 617
co. II c.p.c. – come già si desume dal numero di ruolo della stessa (53/97
R.G.ES) – nondimeno, all'opposizione è applicabile il nuovo termine di venti giorni, ai sensi dell'art. 2 co. III sexies del D.L. 14.3.2005 n. 35 conv.
con modifiche in legge 14.5.2005 n. 80 – come sostituito dall'art. 1 co. VI della legge 28.12.2005 n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39
quater D.L. 30.12.2005 n. 273, conv. con modifiche in legge 23.2.2006 n.
pag. 7/14 pendneti a tale data di entrata in vigore (salvo che sia stata già ordinata la vendita).
Il termine di venti giorni decorre dalla data della lettura in udienza dell'ordinanza che si intende impugnare (la cui legittimità si intende contestare) ovvero, in mancanza, dalla data della conoscenza legale acquisita ai sensi degli artt. 170 e 176 co. II c.p.c. (cfr. arg. ex Cassazione
civile, sez. III, 17/07/2024, n. 19777).
Nella specie, anche al di là della eccezione di difetto di legittimazione della
- sollevata dall'opponente, per mancanza del Controparte_1
presupposto della titolarità del credito, ritenendo che l'avviso di cessione
dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c.” (cfr. memoria ex art. 183 comma VI n.
1) c.p.c.) – la cui rilevanza è dequotabile in virtù dell'ordine logico delle questioni preliminari aventi portata definitoria - e, quindi, per la portata assorbente e tranciante della questione relativa all'inammissibilità
dell'opposizione proposta con ricorso depositato oltre il termine di venti giorni dalla comunicazione (13.8.2018) dell'ordinanza opposta (11.8.2018)
– potendo, comunque, in linea generale, la prova della titolarità del
credito, contestata per la insufficienza del solo adempimento pubblicitario
ex art. 58 T.U.B., riscontrarsi, tra le altre, in forza di compendio di natura
indiziaria dotato del crisma della chiarezza, precisione e concordanza –
prova indiretta ricavabile, nella specie, dalla valutazione congiunta degli elementi della partecipazione al giudizio esecutivo presupposto alla pag. 8/14 presente fase di merito, attraverso deposito di atto di intervento spiegato dalla a mezzo della mandataria, in qualità si subentrante Controparte_2
alla creditrice pignorante originaria, con successiva precisazione del credito ai fini della assegnazione disposta con provvedimento del G.E. del
16.11.2021 in assenza, al contempo, di svolgimento di attività processuale
Contro da parte delle cedenti danti causa e in vista della CP_15
distribuzione della somma ricavata, in uno al contenuto delle eccezioni provenienti dalla stessa odierna parte opponente, come cristallizzate nel ricorso in opposizione avverso ordinanza di approvazione definitiva del piano di riparto con contestuale ordine di distribuzione delle somme,
proposto in data (6.12.2021) anteriore al deposito della prima memoria istruttoria (11.3.2022) recante eccezione di difetto di legittimazione passiva, ricorso privo di contestazione inerente alla titolarità del credito della cessionaria subentrata alla dante causa ed originaria CP_16
procedente-precettante e, altresì, tenuto conto dell'omessa deduzione di contestazione di tal fatta nemmeno in sede di reclamo al Collegio avverso l'ordinanza del 1.7.2021 (cfr. docc. n. 2, n. 4 fascicolo opposta e docc. n. 4,
n. 7 sub seconda memoria istruttoria fascicolo parte opposta) – già dalle piane allegazioni delle parti non consta evidenza di proposizione dell'opposizione ex art 617 co. II c.p.c. entro il termine perentorio pari a giorni venti.
Costituiscono, al riguardo, dati incontestati – giacché allegati nel narrato della stessa parte opponente – quelli relativi: a) alla data (8.8.2019) di pag. 9/14 proposizione (i.e. deposito nel fascicolo della procedura esecutiva n. R.G.
Es. 53/97) del “ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma
2, c.p.c. avverso il capo della ordinanza pronunciata in data 11-12 agosto
2018 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 luglio 2018”
(cfr. pag. 2 atto di citazione introduttivo della odierna fase di merito) - dato, questo, ricavabile anche dalla premessa in fatto dell'ordinanza del G.E. del
1.7.2021 (cfr. secondo capoverso sub doc. lett. A) fascicolo opponente) –
cui è seguita, appunto, la trattazione nella fase a cognizione sommaria davanti al G.E., con adozione dell'ordinanza reiettiva del ricorso avverso ordinanza dell' 11-12.08.2018 del 1.7.2021; b) alla data (13.8.2018) di comunicazione dell'ordinanza impugnata col ricorso dell'8.8.2019 dato,
questo, ricavabile dagli atti del fascicolo della procedura e, comunque, dalla ricostruzione in fatto contenuta nell'ordinanza del 1.7.2021 - ove si premette “la spiegata opposizione – ove mai ritenuta ammissibile – avverso
l'ordinanza del G.E. dell' 11.08.2018, comunicata in data 13.08.2018” non attinta, sotto tale aspetto, da censura alcuna - (cfr. doc. fascicolo opponente).
Sicché, posta la valenza assorbente della decadenza per inosservanza de termine perentorio ex art. 617 co. II c.p.c., l'opposizione agli atti di cui al ricorso dell'8.8.2019, anche in questa fase di merito a cognizione non sommaria, va dichiarata inammissibile.
L'inammissibilità preclude la disamina dei motivi di opposizione avverso la legittimità dell'ordinanza dell'11.8.2018 (comunicata il 13.8.2018) di pag. 10/14 rigetto della istanza di estinzione depositata in data 13.6.2016 (ovvero perché “emessa senza il contraddittorio delle parti, in violazione dell'art.111, secondo comma, della Costituzione quindi, è radicalmente
nulla ed è assolutamente inidonea a produrre alcun effetto sostanziale o processuale e, che deve essere annullata, posto che, all'udienza del 17 luglio 2019 è stata trattata esclusivamente l'istanza di estinzione della
procedura esecutiva immobiliare n. 53/1997 R.G.E., per la mancata
rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare trascritto in
data 13.05.1997 presso la Conservatoria dei RR. II. di Messina a favore
della e contro nel termine ventennale previsto CP_16 CP_4
dal combinato disposto degli artt. 2668-bis e 2668-ter cod. civ., deposita il
14 aprile 2018” o, ancora, perché abnorme in quanto resa a non iudice
“posto che, l'estinzione dell'esecuzione opera autonomamente e si è
cristallizzata, ex lege, in data 23 aprile 2016, artt.630, co. 1 e 289, co. 1,
c.p.c.”.).
Sicché – in linea con le statuizioni ed argomentazioni già poste a base dell'ordinanza reiettiva del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., proposto avverso l'ordinanza del 1.7.2021, resa dal G.E. nella fase a cognizione sommaria, in punto, tra le altre, di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto “proposta in data 8 agosto 2019 avverso un
provvedimento di circa un anno prima (12 agosto 2018), dunque ben oltre la scadenza del termine perentorio previsto dall'art. 617, comma 2, c.p.c.”
(cfr. doc. n. 4 fascicolo opposta) – anche nella odierna fase, l'opposizione pag. 11/14 spiegata da in qualità di procuratore speciale di Parte_1
– le cui argomentazioni, istanze e conclusioni sono Controparte_4
state fatte proprie dall'intervenuta – non si sottrae alla Controparte_3
falce della inammissibilità.
Tale pronuncia comporta la regolazione delle spese secondo soccombenza,
con onere della refusione in favore della parte costituita, CP_1
n.q. di mandataria della in solido a carico
[...] Controparte_2
delle parti a mezzo del suo procuratore speciale Controparte_4 Parte_1
) e (costituita con comparsa di
[...] Controparte_3
intervento).
La liquidazione va operata ai medi tabellari – dato il pregio della difesa tecnica ravvisabile, tra le altre, per il rispetto del principio di sinteticità e continenza nella redazione degli atti giudiziari – inclusa la fase trattazione, stante lo snodo ai sensi dell'art. 183 co. VI c.p.c. (ratione temporiis
operante) tenuto conto del valore dichiarato e non specificamente contestato (indeterminabile considerato a bassa complessità, data la reiterazione di difese, eccezioni ed argomentazioni).
La conformità delle statuizioni avvicendatesi in merito all'opposizione proposta con ricorso dell'8.8.2019, in uno alla inconfigurabilità, già sotto il profilo della prospettazione della doglianza, della tesi della abnormità del provvedimento giurisdizionale (l'ordinanza del G.E. dell'11.8.2018,
comunicata il 13.8.2018) che si assume reso a non iudice – in contrasto con la definizione di tale vizio, sussistente proprio quando il provvedimento pag. 12/14 propalazione di potere giudiziario viene emesso da soggetto privo dell'investitura che il potere richiede (tant'è che per dottrina maggioritaria all'inesistenza non è sovrapponibile il regime delle nullità) – costituiscono presupposti per l'applicazione dell'art. 96 co. III c.p.c., in misura corrispondente – in difetto di più stringente indicazione normativa – alle spese processuali liquidate.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1414/2021, così provvede:
DICHIARA nella contumacia di Controparte_6
, e
[...] Controparte_7 CP_8 [...]
quest'ultimi sia in proprio che quali eredi di CP_9 [...]
inammissibile l'opposizione promossa da , Per_1 Parte_1
nella qualità di procuratore speciale di con ricorso depositato Controparte_17
in data 8.8.2019 – avente ad oggetto la richiesta di annullamento/revoca dell'ordinanza del G.E. dell' 11.8.2018 (comunicata il 13.8.2018) - per le causali e nei limiti spiegati in parte motiva;
CONDANNA l'opponente soccombente in solido con la intervenuta
, alla refusione delle spese di lite, liquidate in misura pari Controparte_3
a complessivi euro 7.616,00 (di cui euro 1.701,00 per fase studio;
euro
1.204,00 per fase introduttiva;
euro 1.806,00 per fase istruttoria/trattazione;
pag. 13/14 euro 2.905,00 per fase decisoria) per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, oltre IVA, CPA come per legge;
CONDANNA l'opponente soccombente in solido con la intervenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c., in Controparte_3
favore della controparte, della somma congruamente determinata in misura pari ad euro 7.616,00.
Barcellona P.G. 14.1.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
51 – disciplina che quale ne estende l'applicabilità alle procedure esecutive
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.12.2024 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'avv. Massimiliano Muni, nell'interesse di
[...]
– mandataria con rappresentanza della CP_1 Controparte_2
creditrice cessionaria del credito, convenuta opposta - nonché dall'avv.
Filippo Giangrasso nell'interesse di , cessionaria Controparte_3
intervenuta, avente causa di - visto l'art. 281 Controparte_4
sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1414/2021 R.G. avente per oggetto: opposizione all'esecuzione – giudizio di merito ex artt.
617 co. II e 618 co. II c.p.c.
vertente tra
(C.F. nella qualità di Parte_1 C.F._1
procuratore speciale della società (p. iva ) Controparte_4 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Giangrasso, giusta procura in atti. attore opponente
(C.F. n. ) - società incorporante Controparte_1 P.IVA_2
con efficacia dal 1.07.2019 la – n.q. di mandataria con CP_5
rappresentanza della (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Giulia GALATI, unitamente all'avv. Massimiliano MUNI giusta procura in atti. convenuta opposta
Controparte_6 Controparte_7
, e , in proprio che quali
[...] CP_8 Controparte_9
eredi di . A_
convenuti non costituiti
(C.F. ) elettivamente Controparte_3 CodiceFiscale_2
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo
Giangrasso, giusta procura in atti. intervenuta cessionaria dell'opponente
in fatto e in diritto
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp.
att. c.p.c.
– nella dichiarata qualità di procuratore speciale Parte_1
dell' con sede in Catania, Via Trieste n. 10 in forza di Controparte_4
procura speciale con sottoscrizione autenticata da Notaio (cfr. doc. n. 1
fascicolo opponente) – ha introdotto il giudizio di merito a seguito di opposizione proposta ex art. 617 co. II c.p.c. - nella procedura immobiliare n. 53/97 R.G.ES. - con ricorso depositato in data 08.08.2019, definita con ordinanza emessa in data 01.7.2021.
pag. 2/14 Ripercorrendo l'iter che ha condotto alla proposizione del ricorso ex art. 617 co. II c.p.c. - attraverso la reiterazione delle eccezioni avverso la precedente ordinanza del G.E. dell'11.8.2018 ovvero richiamando integralmente “a quanto già argomentato, eccepito e dedotto nell'opposizione proposta in data 08.08.2019” oggetto di trascrizione nel corpo del presente atto – ha chiesto la declaratoria di nullità/inesistenza dell'ordinanza del G.E. resa del 1.7.2021 sulla base dei motivi inerenti a: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia da parte del G.E. sul motivo di opposizione inerente alla legittimità del rigetto della istanza di estinzione depositata telematicamente il 13.6.2016, con conseguente insanabilità del vizio e con effetto, a cascata, sulle statuizioni successive del G.E. giuridicamente inesistenti, con derivata nullità assoluta della ordinanza;
2) in via subordinata, alla nullità e/o inesistenza dell'ordinanza dell'11.8.2018, affetta, ab origine, da nullità insanabile, in quanto, resa, in violazione dell'art. 111 co. II Cost. giacché “l'udienza fissata il 17 luglio
2018, di cui all'istanza depositata in data 13/06/2016, non si è tenuta, cosicché, non è stata oggetto di discussione”; 3) in via subordinata, alla nullità e/o inesistenza dell'ordinanza emessa in data 11.8.2018, “in quanto resa a non iudice, posto che, l'estinzione dell'esecuzione opera
autonomamente e si è cristallizzata, ex lege, in data 23 aprile 2016, artt.
630, co. 1 e 289, co. 1, c.p.c.” (per avere, il ricorso del 13.6.2016, ad oggetto la richiesta di “chiusura formale del procedimento esecutivo principale, relativo al R.G.Es. n. 53/1997” tale da impedire il compimento pag. 3/14 di qualunque atto esecutivo, imponendo, quindi, al G.E. l'astensione dal compimento di qualunque atto esecutivo).
L'opposizione è stata trattata nella resistenza di - Controparte_1
quale società incorporante con efficacia a far tempo dal 1.07.2019 in virtù
dell'atto di fusione per incorporazione del 06.06.2019 a rogito del Notaio
dott. da Milano (Rep. 4.740) - la - Persona_2 CP_5
mandataria con rappresentanza della cessionaria pro- Controparte_2
soluto avente causa da a sua volta avente causa da Controparte_10
Controparte_11
Assegnati i chiesti termini per memorie istruttorie, con comparsa di intervento depositata il 10.2.2023 si è costituita Controparte_3
subentrando nella posizione della – e, per essa, del suo Controparte_4
procuratore speciale - in virtù del contratto stipulato inter- Parte_1
partes in data 12.10.2020, registrato in data 14/10/2020 al n. 1651 serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Enna, richiamando,
confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni già avanzate dall'attore opponente.
La causa – istruita documentalmente - viene decisa con sentenza ex art. 281
sexies c.p.c. facultate le parti di termini per scritti conclusivi.
Introduttivamente va dichiarata la contumacia di Controparte_7
e quali eredi di Controparte_12 Controparte_9 A_
, parti non costituite nonostante attinte dalla notifica con PEC
[...]
pag. 4/14 eseguita nei riguardi del procuratore costituito nel processo esecutivo (cfr. ricevuta di avvenuta consegna datata 30.08.2021 all'indirizzo
" e, altresì, all'indirizzo a Email_1
" ). Email_2
Del pari è a dirsi quanto alla posizione del di Controparte_6
(cfr. ricevuta di avvenuta consegna datata 30.08.2021 all'indirizzo CP_6
" ). Email_3
L'odierna opposizione costituisce la fase di merito instaurata a seguito dell'ordinanza del G.E. del 1.7.2021 di rigetto del ricorso in opposizione –
datato 18.7.2019 – proposto/depositato in data 8.8.2019 ed avente ad oggetto, quale atto esecutivo, l'impugnazione dell'ordinanza del G.E.
dell'11.8.2018 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
17.07.2018.
Tanto si ricava, infatti, sia dall'atto di opposizione promosso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 53/1997 R.G. Es., sia dalla stessa ordinanza del G.E. resa a chiusura della fase a cognizione sommaria.
Con il ricorso in opposizione datato 18.07.2019 l'opponente - Parte_1
n.q. di procuratore speciale della - esplicita
[...] Controparte_4
testualmente la richiesta di revoca/annullamento dell'ordinanza del G.E.
pronunciata in data 11.8.2018 in relazione, in particolare, al capo che
“riguarda il rigetto dell'istanza depositata nell'interesse dei debitori
esecutati in data 13 giugno 2016, emessa dal G.E. dott.ssa CP_13
pag. 5/14 in data 11 agosto 2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 luglio 2018” (cfr. doc. sub lett. B fascicolo opponente).
Con l'ordinanza dell'11.8.2018 il G.E. ha preso posizione, rigettandole, sulle istanze depositate in data 13.06.2016, nell'interesse di Controparte_4
e , con cui è stata chiesta, in relazione Parte_2 Controparte_3
al provvedimento del G.E. emesso in data 19 ottobre 2015, l'estinzione della procedura esecutiva ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
175, 289,484 e 630 c.p.c., con restituzione alla del ricavato Controparte_4
delle vendite effettuate (cfr. doc. n. 3 fascicolo opponente).
Anche dalla ordinanza del 1.7.2021 – comunicata in pari data e sulla cui scorta è stato instaurato l'odierno procedimento in fase di cognizione
(tempestivamente stante la notifica in data 30.8.2021 entro il termine assegnato dal G.E. ex art. 618 co. II c.p.c. pari a giorni sessanta dalla comunicazione della ordinanza) – consta che l'opposizione agli atti esecutivi spiegata da ha ad oggetto il provvedimento del Controparte_4
Giudice dell'esecuzione, datato 11.08.2018 (depositato in data 12.08.2018
e comunicato i 13.8.2018) con il quale veniva rigettata l'istanza di estinzione della procedura esecutiva depositata in data 13.06.2016 ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
Il ricorso in opposizione trattato in fase a cognizione sommaria davanti al
G.E. – nella resistenza della già , Controparte_1 CP_5
costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c. nella esecuzione immobiliare, a mezzo memoria depositata telematicamente l'11.06.2020 -
pag. 6/14 in termini piani, ha avuto quale oggetto l'atto esecutivo (i.e. l'ordinanza dell'11-12.8.2018) recante, al suo interno, reiezione dell'istanza di estinzione formulata in data 13.6.2016.
Ne segue, allora, l'inquadramento dell'opposizione – invero già pacifico alla stregua delle stesse difese di parte opponente e delle reciproche della parte opposta – nel regime giuridico di cui all'art. 617 co. II c.p.c.
Fa parte di questo regime, anzitutto, la previsione di un termine perentorio a pena di decadenza/ inammissibilità dell'impugnazione/opposizione.
Recita, al riguardo, l'art. 617 co. II c.p.c. «Le opposizioni ai singoli atti di
esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel
termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se
riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i
singoli atti furono compiuti».
Benché la procedura esecutiva presupposta dalla presente opposizione agli atti sia stata introdotta in epoca antecedente al varo della riforma che ha innalzato da cinque a venti giorni il termine perentorio previsto ex art. 617
co. II c.p.c. – come già si desume dal numero di ruolo della stessa (53/97
R.G.ES) – nondimeno, all'opposizione è applicabile il nuovo termine di venti giorni, ai sensi dell'art. 2 co. III sexies del D.L. 14.3.2005 n. 35 conv.
con modifiche in legge 14.5.2005 n. 80 – come sostituito dall'art. 1 co. VI della legge 28.12.2005 n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39
quater D.L. 30.12.2005 n. 273, conv. con modifiche in legge 23.2.2006 n.
pag. 7/14 pendneti a tale data di entrata in vigore (salvo che sia stata già ordinata la vendita).
Il termine di venti giorni decorre dalla data della lettura in udienza dell'ordinanza che si intende impugnare (la cui legittimità si intende contestare) ovvero, in mancanza, dalla data della conoscenza legale acquisita ai sensi degli artt. 170 e 176 co. II c.p.c. (cfr. arg. ex Cassazione
civile, sez. III, 17/07/2024, n. 19777).
Nella specie, anche al di là della eccezione di difetto di legittimazione della
- sollevata dall'opponente, per mancanza del Controparte_1
presupposto della titolarità del credito, ritenendo che l'avviso di cessione
dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c.” (cfr. memoria ex art. 183 comma VI n.
1) c.p.c.) – la cui rilevanza è dequotabile in virtù dell'ordine logico delle questioni preliminari aventi portata definitoria - e, quindi, per la portata assorbente e tranciante della questione relativa all'inammissibilità
dell'opposizione proposta con ricorso depositato oltre il termine di venti giorni dalla comunicazione (13.8.2018) dell'ordinanza opposta (11.8.2018)
– potendo, comunque, in linea generale, la prova della titolarità del
credito, contestata per la insufficienza del solo adempimento pubblicitario
ex art. 58 T.U.B., riscontrarsi, tra le altre, in forza di compendio di natura
indiziaria dotato del crisma della chiarezza, precisione e concordanza –
prova indiretta ricavabile, nella specie, dalla valutazione congiunta degli elementi della partecipazione al giudizio esecutivo presupposto alla pag. 8/14 presente fase di merito, attraverso deposito di atto di intervento spiegato dalla a mezzo della mandataria, in qualità si subentrante Controparte_2
alla creditrice pignorante originaria, con successiva precisazione del credito ai fini della assegnazione disposta con provvedimento del G.E. del
16.11.2021 in assenza, al contempo, di svolgimento di attività processuale
Contro da parte delle cedenti danti causa e in vista della CP_15
distribuzione della somma ricavata, in uno al contenuto delle eccezioni provenienti dalla stessa odierna parte opponente, come cristallizzate nel ricorso in opposizione avverso ordinanza di approvazione definitiva del piano di riparto con contestuale ordine di distribuzione delle somme,
proposto in data (6.12.2021) anteriore al deposito della prima memoria istruttoria (11.3.2022) recante eccezione di difetto di legittimazione passiva, ricorso privo di contestazione inerente alla titolarità del credito della cessionaria subentrata alla dante causa ed originaria CP_16
procedente-precettante e, altresì, tenuto conto dell'omessa deduzione di contestazione di tal fatta nemmeno in sede di reclamo al Collegio avverso l'ordinanza del 1.7.2021 (cfr. docc. n. 2, n. 4 fascicolo opposta e docc. n. 4,
n. 7 sub seconda memoria istruttoria fascicolo parte opposta) – già dalle piane allegazioni delle parti non consta evidenza di proposizione dell'opposizione ex art 617 co. II c.p.c. entro il termine perentorio pari a giorni venti.
Costituiscono, al riguardo, dati incontestati – giacché allegati nel narrato della stessa parte opponente – quelli relativi: a) alla data (8.8.2019) di pag. 9/14 proposizione (i.e. deposito nel fascicolo della procedura esecutiva n. R.G.
Es. 53/97) del “ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma
2, c.p.c. avverso il capo della ordinanza pronunciata in data 11-12 agosto
2018 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 luglio 2018”
(cfr. pag. 2 atto di citazione introduttivo della odierna fase di merito) - dato, questo, ricavabile anche dalla premessa in fatto dell'ordinanza del G.E. del
1.7.2021 (cfr. secondo capoverso sub doc. lett. A) fascicolo opponente) –
cui è seguita, appunto, la trattazione nella fase a cognizione sommaria davanti al G.E., con adozione dell'ordinanza reiettiva del ricorso avverso ordinanza dell' 11-12.08.2018 del 1.7.2021; b) alla data (13.8.2018) di comunicazione dell'ordinanza impugnata col ricorso dell'8.8.2019 dato,
questo, ricavabile dagli atti del fascicolo della procedura e, comunque, dalla ricostruzione in fatto contenuta nell'ordinanza del 1.7.2021 - ove si premette “la spiegata opposizione – ove mai ritenuta ammissibile – avverso
l'ordinanza del G.E. dell' 11.08.2018, comunicata in data 13.08.2018” non attinta, sotto tale aspetto, da censura alcuna - (cfr. doc. fascicolo opponente).
Sicché, posta la valenza assorbente della decadenza per inosservanza de termine perentorio ex art. 617 co. II c.p.c., l'opposizione agli atti di cui al ricorso dell'8.8.2019, anche in questa fase di merito a cognizione non sommaria, va dichiarata inammissibile.
L'inammissibilità preclude la disamina dei motivi di opposizione avverso la legittimità dell'ordinanza dell'11.8.2018 (comunicata il 13.8.2018) di pag. 10/14 rigetto della istanza di estinzione depositata in data 13.6.2016 (ovvero perché “emessa senza il contraddittorio delle parti, in violazione dell'art.111, secondo comma, della Costituzione quindi, è radicalmente
nulla ed è assolutamente inidonea a produrre alcun effetto sostanziale o processuale e, che deve essere annullata, posto che, all'udienza del 17 luglio 2019 è stata trattata esclusivamente l'istanza di estinzione della
procedura esecutiva immobiliare n. 53/1997 R.G.E., per la mancata
rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare trascritto in
data 13.05.1997 presso la Conservatoria dei RR. II. di Messina a favore
della e contro nel termine ventennale previsto CP_16 CP_4
dal combinato disposto degli artt. 2668-bis e 2668-ter cod. civ., deposita il
14 aprile 2018” o, ancora, perché abnorme in quanto resa a non iudice
“posto che, l'estinzione dell'esecuzione opera autonomamente e si è
cristallizzata, ex lege, in data 23 aprile 2016, artt.630, co. 1 e 289, co. 1,
c.p.c.”.).
Sicché – in linea con le statuizioni ed argomentazioni già poste a base dell'ordinanza reiettiva del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., proposto avverso l'ordinanza del 1.7.2021, resa dal G.E. nella fase a cognizione sommaria, in punto, tra le altre, di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto “proposta in data 8 agosto 2019 avverso un
provvedimento di circa un anno prima (12 agosto 2018), dunque ben oltre la scadenza del termine perentorio previsto dall'art. 617, comma 2, c.p.c.”
(cfr. doc. n. 4 fascicolo opposta) – anche nella odierna fase, l'opposizione pag. 11/14 spiegata da in qualità di procuratore speciale di Parte_1
– le cui argomentazioni, istanze e conclusioni sono Controparte_4
state fatte proprie dall'intervenuta – non si sottrae alla Controparte_3
falce della inammissibilità.
Tale pronuncia comporta la regolazione delle spese secondo soccombenza,
con onere della refusione in favore della parte costituita, CP_1
n.q. di mandataria della in solido a carico
[...] Controparte_2
delle parti a mezzo del suo procuratore speciale Controparte_4 Parte_1
) e (costituita con comparsa di
[...] Controparte_3
intervento).
La liquidazione va operata ai medi tabellari – dato il pregio della difesa tecnica ravvisabile, tra le altre, per il rispetto del principio di sinteticità e continenza nella redazione degli atti giudiziari – inclusa la fase trattazione, stante lo snodo ai sensi dell'art. 183 co. VI c.p.c. (ratione temporiis
operante) tenuto conto del valore dichiarato e non specificamente contestato (indeterminabile considerato a bassa complessità, data la reiterazione di difese, eccezioni ed argomentazioni).
La conformità delle statuizioni avvicendatesi in merito all'opposizione proposta con ricorso dell'8.8.2019, in uno alla inconfigurabilità, già sotto il profilo della prospettazione della doglianza, della tesi della abnormità del provvedimento giurisdizionale (l'ordinanza del G.E. dell'11.8.2018,
comunicata il 13.8.2018) che si assume reso a non iudice – in contrasto con la definizione di tale vizio, sussistente proprio quando il provvedimento pag. 12/14 propalazione di potere giudiziario viene emesso da soggetto privo dell'investitura che il potere richiede (tant'è che per dottrina maggioritaria all'inesistenza non è sovrapponibile il regime delle nullità) – costituiscono presupposti per l'applicazione dell'art. 96 co. III c.p.c., in misura corrispondente – in difetto di più stringente indicazione normativa – alle spese processuali liquidate.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1414/2021, così provvede:
DICHIARA nella contumacia di Controparte_6
, e
[...] Controparte_7 CP_8 [...]
quest'ultimi sia in proprio che quali eredi di CP_9 [...]
inammissibile l'opposizione promossa da , Per_1 Parte_1
nella qualità di procuratore speciale di con ricorso depositato Controparte_17
in data 8.8.2019 – avente ad oggetto la richiesta di annullamento/revoca dell'ordinanza del G.E. dell' 11.8.2018 (comunicata il 13.8.2018) - per le causali e nei limiti spiegati in parte motiva;
CONDANNA l'opponente soccombente in solido con la intervenuta
, alla refusione delle spese di lite, liquidate in misura pari Controparte_3
a complessivi euro 7.616,00 (di cui euro 1.701,00 per fase studio;
euro
1.204,00 per fase introduttiva;
euro 1.806,00 per fase istruttoria/trattazione;
pag. 13/14 euro 2.905,00 per fase decisoria) per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, oltre IVA, CPA come per legge;
CONDANNA l'opponente soccombente in solido con la intervenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c., in Controparte_3
favore della controparte, della somma congruamente determinata in misura pari ad euro 7.616,00.
Barcellona P.G. 14.1.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
51 – disciplina che quale ne estende l'applicabilità alle procedure esecutive