Articolo 2 della Legge 25 luglio 1956, n. 848
Articolo 1
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24 agosto 1956
Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge sara' fatto fronte con il fondo iscritto nel capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto la occorrente variazione di bilancio.

Entrata in vigore il 24 agosto 1956