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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/10/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1646/2025 R.G. contenzioso, vertente
TRA
rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.3.2025 l'avv. ha proposto opposizione avverso al Pt_1 decreto del 19.2.2025 con cui il Tribunale di Lecce – sez. I penale ha rigettato l'istanza di liquidazione avanzata dal ricorrente per l'attività prestata quale difensore d'ufficio di CP_2 nel procedimento penale n. RGNR 3290/2023, stante l'omesso preventivo
[...] esperimento della procedura esecutiva, così come disposto dall'art. 116 del D.P.R. 115/2002; ha evidenziato di non avere potuto curare i suddetti incombenti stante l'irreperibilità dell'assistito, quindi ha chiesto la liquidazione per l'attività difensiva prestata nel corso di tutte le fasi processuali.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il non ha provveduto alla Controparte_1 costituzione in giudizio;
pertanto, all'udienza del 13.6.2025, il Tribunale he trattenuto la causa per la decisione.
La domanda avanzata da parte ricorrente merita accoglimento.
Orbene, risulta provato per tabulas che l'odierno istante abbia tentato di rintracciare l'imputato presso la sua residenza, ove, tuttavia, è risultato irreperibile, come da documentazione rilasciata dal Comune di Maglie;
in proposito, giovi osservare come “la nozione di irreperibile di cui all'articolo 117 del Dpr n. 115 del 2002, articolo 117, va intesa in senso lato, ossia come irrintracciabilità, atteso che la norma stessa non specifica il significato del termine irreperibile e non richiama espressamente gli articoli
159 e 160 del Cpp, sicché non chiarisce se irreperibile è solo il soggetto che tale sia stato dichiarato nel corso del procedimento penale con apposito decreto del giudice, ovvero anche la persona che, pur rintracciata nel procedimento penale, venga successivamente a trovarsi in una situazione di sostanziale irrintracciabilità. In particolare, si deve valorizzare la ratio sottesa al combinato disposto degli articoli 116 e 117 del Dpr n. 115 del 2002, per la quale il difensore è tenuto ad esperire le procedure per il recupero dell'onorario e delle spese, non potendo queste essere poste a carico dell'erario solo per l'assunzione officiosa dell'incarico professionale, se tali procedure non sono possibili perché se il debitore non è rintracciabile è, appunto, irreperibile, non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, questa essendo del tutto vanificata da tale condizione del debitore medesimo, e le spese, in tal caso, vanno poste a carico dell'erario, che ha diritto di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile. Ne discende che la condizione di "irreperibilità" afferisce ad una situazione sostanziale di fatto che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisca di effettuare qualsivoglia procedura per il recupero del credito professionale” (cfr. Cass. Civ. n. 28253/24).
La circostanza che l'assistito del ricorrente non sia risultato rintracciabile presso l'indirizzo di residenza, dal quale era stato cancellato ad opera del Comune e che non siano stati acquisiti, in sede penale, altri elementi idonei a suffragarne la collocazione implica l'impossibilità, per il difensore d'ufficio, di avviare proficuamente procedure volte al recupero coatto dell'onorario.
In adesione al cennato orientamento giurisprudenziale, pertanto, merita di essere riformato il decreto in questa sede opposto, spettando al ricorrente i compensi relativi all'attività difensiva svolta nel procedimento penale epigrafato, comprensivo della fase delle indagini preliminari e del giudizio di primo grado, determinati in ossequio ai parametri di cui al DM 55/14; in considerazione del tenore dei fatti contestati, della gravità limitata del reato e della consistenza dell'attività svolta come documentata in atti deve ritenersi congruo l'importo di € 1.8000,00, da maggiorarsi di rsf, iva e cpa.
Suscettibile di condivisione risulta, altresì, l'inapplicabilità anche all'ipotesi ex art. 117 D.P.R.
115 del 2002 della riduzione prevista dall'art. 106 bis della medesima: come evidenziato dalla
Corte nomofilattica con sent. n. 3606/24 “tale norma è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile, non potendosi estendere la relativa riduzione alle diverse spese sostenute contro l'assistito per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dovuto.”
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza del dicastero.
P.T.M - accoglie l'opposizione e per l'effetto, integralmente riformando l'opposto decreto del
Tribunale di Lecce – sez. I penale del 19.2.2025 e depositato con cancelleria in data 4.3.2025, liquida all'avv. l'onorario di € 1.800,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf, Parte_1 iva e cpa;
- condanna il al pagamento, in favore dell'avv. , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 440,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf, iva e cpa,
Si comunichi.
Lecce, 3.10.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca Caputo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1646/2025 R.G. contenzioso, vertente
TRA
rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.3.2025 l'avv. ha proposto opposizione avverso al Pt_1 decreto del 19.2.2025 con cui il Tribunale di Lecce – sez. I penale ha rigettato l'istanza di liquidazione avanzata dal ricorrente per l'attività prestata quale difensore d'ufficio di CP_2 nel procedimento penale n. RGNR 3290/2023, stante l'omesso preventivo
[...] esperimento della procedura esecutiva, così come disposto dall'art. 116 del D.P.R. 115/2002; ha evidenziato di non avere potuto curare i suddetti incombenti stante l'irreperibilità dell'assistito, quindi ha chiesto la liquidazione per l'attività difensiva prestata nel corso di tutte le fasi processuali.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il non ha provveduto alla Controparte_1 costituzione in giudizio;
pertanto, all'udienza del 13.6.2025, il Tribunale he trattenuto la causa per la decisione.
La domanda avanzata da parte ricorrente merita accoglimento.
Orbene, risulta provato per tabulas che l'odierno istante abbia tentato di rintracciare l'imputato presso la sua residenza, ove, tuttavia, è risultato irreperibile, come da documentazione rilasciata dal Comune di Maglie;
in proposito, giovi osservare come “la nozione di irreperibile di cui all'articolo 117 del Dpr n. 115 del 2002, articolo 117, va intesa in senso lato, ossia come irrintracciabilità, atteso che la norma stessa non specifica il significato del termine irreperibile e non richiama espressamente gli articoli
159 e 160 del Cpp, sicché non chiarisce se irreperibile è solo il soggetto che tale sia stato dichiarato nel corso del procedimento penale con apposito decreto del giudice, ovvero anche la persona che, pur rintracciata nel procedimento penale, venga successivamente a trovarsi in una situazione di sostanziale irrintracciabilità. In particolare, si deve valorizzare la ratio sottesa al combinato disposto degli articoli 116 e 117 del Dpr n. 115 del 2002, per la quale il difensore è tenuto ad esperire le procedure per il recupero dell'onorario e delle spese, non potendo queste essere poste a carico dell'erario solo per l'assunzione officiosa dell'incarico professionale, se tali procedure non sono possibili perché se il debitore non è rintracciabile è, appunto, irreperibile, non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, questa essendo del tutto vanificata da tale condizione del debitore medesimo, e le spese, in tal caso, vanno poste a carico dell'erario, che ha diritto di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile. Ne discende che la condizione di "irreperibilità" afferisce ad una situazione sostanziale di fatto che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisca di effettuare qualsivoglia procedura per il recupero del credito professionale” (cfr. Cass. Civ. n. 28253/24).
La circostanza che l'assistito del ricorrente non sia risultato rintracciabile presso l'indirizzo di residenza, dal quale era stato cancellato ad opera del Comune e che non siano stati acquisiti, in sede penale, altri elementi idonei a suffragarne la collocazione implica l'impossibilità, per il difensore d'ufficio, di avviare proficuamente procedure volte al recupero coatto dell'onorario.
In adesione al cennato orientamento giurisprudenziale, pertanto, merita di essere riformato il decreto in questa sede opposto, spettando al ricorrente i compensi relativi all'attività difensiva svolta nel procedimento penale epigrafato, comprensivo della fase delle indagini preliminari e del giudizio di primo grado, determinati in ossequio ai parametri di cui al DM 55/14; in considerazione del tenore dei fatti contestati, della gravità limitata del reato e della consistenza dell'attività svolta come documentata in atti deve ritenersi congruo l'importo di € 1.8000,00, da maggiorarsi di rsf, iva e cpa.
Suscettibile di condivisione risulta, altresì, l'inapplicabilità anche all'ipotesi ex art. 117 D.P.R.
115 del 2002 della riduzione prevista dall'art. 106 bis della medesima: come evidenziato dalla
Corte nomofilattica con sent. n. 3606/24 “tale norma è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile, non potendosi estendere la relativa riduzione alle diverse spese sostenute contro l'assistito per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dovuto.”
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza del dicastero.
P.T.M - accoglie l'opposizione e per l'effetto, integralmente riformando l'opposto decreto del
Tribunale di Lecce – sez. I penale del 19.2.2025 e depositato con cancelleria in data 4.3.2025, liquida all'avv. l'onorario di € 1.800,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf, Parte_1 iva e cpa;
- condanna il al pagamento, in favore dell'avv. , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 440,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf, iva e cpa,
Si comunichi.
Lecce, 3.10.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca Caputo