Cass. pen., sez. feriale, sentenza 08/08/2023, n. 34816
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Sentenza 8 agosto 2023

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In tema di mandato di arresto europeo per l'estero, qualora sussista il rischio per il consegnando di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del proprio stato di salute, o una riduzione significativa della propria aspettativa di vita, ovvero un pericolo per la sua stessa vita, anche in considerazione della mancanza di cure adeguate alle condizioni patologiche nello Stato di emissione, l'autorità dello Stato di esecuzione, ai sensi degli artt. 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, interpretati in conformità all'art. 23, par. 4, della decisione quadro 2002/584/GAI, può sospendere la consegna della persona richiesta al fine di ottenere assicurazioni dall'autorità giudiziaria emittente sui trattamenti che saranno praticati in ambiente carcerario; all'esito di tali interlocuzioni, può dare seguito alla richiesta consegna oppure, nell'ipotesi residuale in cui non sia individuata una soluzione che consenta di evitare gravi rischi alla salute della persona ricercata, emettere una decisione finale di rifiuto (v. Corte cost. n. 173 del 2023).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 08/08/2023, n. 34816
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34816
    Data del deposito : 8 agosto 2023

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