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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18602 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24108 del 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- , nato a [...] in data [...] RT
( , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vatalaro, giusta C.F._1 procura in atti;
RICORRENTE
E
- nata a [...] in data [...] Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Astorri, giusta C.F._2 procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte depositate in data 17 e 18 novembre 2024 per l'udienza del 20.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, parte ricorrente – premesso che: aveva contratto matrimonio con rito civile in Roma in data 10.7.2004 con la sig.ra (trascritto nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00489, p. I, serie 02, anno 2004), dal quale nasceva la IA (28.12.2004); dopo alcuni anni di convivenza, venuta Per_1 meno l'affectio coniugalis, parte resistente aveva adito il Tribunale di Roma per la separazione personale;
con sentenza n. 569/2020 pubbl. il 10/01/2020 RG il Tribunale di Roma affidava l'allora IA minore congiuntamente ai genitori, disponendone la collocazione presso la madre a cui assegnava la casa LE (sita in Roma, Via Carlo Conti Rossini n. 137b), determinava in € 400 mensili il contributo paterno per il mantenimento della IA , oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_1
Tanto premesso parte ricorrente, decorsi i termini di legge, chiedeva fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, fosse revocata l'assegnazione alla moglie della casa LE (sita in Roma, Via Carlo Conti Rossini, 13), fosse revocato il contributo paterno per la IA e disposto un contributo materno per il mantenimento della Per_1 IA di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva parte resistente la quale, aderendo alla domanda di divorzio, contestava tutto quanto dedotto ex adverso chiedendo la conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione e il contestuale rigetto delle domande del ricorrente.
Con provvedimento del 17.11.2023 il Giudice Delegato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.11.2023, sentite le parti ed esaminati gli atti del giudizio, esclusa ogni possibile riconciliazione, confermava le statuizioni separative e ritenuta la causa istruita e matura per la decisione rigettava le istanze istruttorie formulate e rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024.
Nelle more del procedimento, con deposito di note congiunte in data 17 e 18 novembre 2024, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio:
“chiedono che l'On.le Tribunale adito, previo mutamento del rito in congiunto, voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 10.7.2004 (00489, Parte 1, Serie 02) tra il Sig. e la Sig.ra RT Controparte_1 alle seguenti condizioni:
1) le Parti, preso atto dell'avvenuto trasferimento in Cina della Sig.ra chiedono CP_1 congiuntamente la revoca del precedente provvedimento di assegnazione della casa LE sita in Roma, Via Carlo Conti Rossini, 13, e presso la quale il Sig. RT
è già andato a vivere assieme alla propria IA;
Per_1
2) il Sig. , a titolo di contributo per il citato trasferimento della RT
Sig.ra si impegna a versare alla medesima la complessiva somma di € CP_1
15.000,00 (quindicimila/00);
3) il Sig. provvederà in via esclusiva e diretta al mantenimento della IA RT
, la quale attualmente non è ancora completamente autosufficiente;
Persona_2 4) il Sig. si impegna altresì a farsi carico in via esclusiva delle quote RT condominiali pregresse relative al citato immobile di Via Carlo Conti Rossini 13, che sarebbero state di pertinenza della Sig.ra CP_1
5) da ultimo, il Sig. si impegna a custodire e conservare gli effetti personali RT della Sig.ra che la stessa, allontanatasi dal domicilio LE, ha lasciato CP_1 presso l'immobile sopra citato.
6) Entrambe le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
All'udienza cartolare fissata il GD, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Osserva il Collegio
Tanto premesso, vista la documentazione prodotta dalle parti e l'accordo da queste raggiunto e cristallizzato nelle note congiunte depositate in data 17 e 18 novembre 2024, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge dalla data della sentenza n. 569/2020 pubbl. il 10/01/2020 RG n. 30987/2014 del Tribunale di Roma;
da allora le parti vivono ininterrottamente separate ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale si è definitivamente esaurita, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni diversa domanda, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a RT
DE (CL) in data 11.7.1967 ( , e C.F._1 CP_1
, nata a [...] in data [...] ( , contratto
[...] C.F._2 in Roma in data 10.7.2004; - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di annotare la predetta sentenza negli appositi registri (atto n. 00489, p. I, serie 02, anno 2004);
- dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti e depositato con note congiunte del 17 e 18 novembre 2024, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22.11.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24108 del 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- , nato a [...] in data [...] RT
( , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vatalaro, giusta C.F._1 procura in atti;
RICORRENTE
E
- nata a [...] in data [...] Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Astorri, giusta C.F._2 procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte depositate in data 17 e 18 novembre 2024 per l'udienza del 20.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, parte ricorrente – premesso che: aveva contratto matrimonio con rito civile in Roma in data 10.7.2004 con la sig.ra (trascritto nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00489, p. I, serie 02, anno 2004), dal quale nasceva la IA (28.12.2004); dopo alcuni anni di convivenza, venuta Per_1 meno l'affectio coniugalis, parte resistente aveva adito il Tribunale di Roma per la separazione personale;
con sentenza n. 569/2020 pubbl. il 10/01/2020 RG il Tribunale di Roma affidava l'allora IA minore congiuntamente ai genitori, disponendone la collocazione presso la madre a cui assegnava la casa LE (sita in Roma, Via Carlo Conti Rossini n. 137b), determinava in € 400 mensili il contributo paterno per il mantenimento della IA , oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_1
Tanto premesso parte ricorrente, decorsi i termini di legge, chiedeva fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, fosse revocata l'assegnazione alla moglie della casa LE (sita in Roma, Via Carlo Conti Rossini, 13), fosse revocato il contributo paterno per la IA e disposto un contributo materno per il mantenimento della Per_1 IA di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva parte resistente la quale, aderendo alla domanda di divorzio, contestava tutto quanto dedotto ex adverso chiedendo la conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione e il contestuale rigetto delle domande del ricorrente.
Con provvedimento del 17.11.2023 il Giudice Delegato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.11.2023, sentite le parti ed esaminati gli atti del giudizio, esclusa ogni possibile riconciliazione, confermava le statuizioni separative e ritenuta la causa istruita e matura per la decisione rigettava le istanze istruttorie formulate e rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024.
Nelle more del procedimento, con deposito di note congiunte in data 17 e 18 novembre 2024, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio:
“chiedono che l'On.le Tribunale adito, previo mutamento del rito in congiunto, voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 10.7.2004 (00489, Parte 1, Serie 02) tra il Sig. e la Sig.ra RT Controparte_1 alle seguenti condizioni:
1) le Parti, preso atto dell'avvenuto trasferimento in Cina della Sig.ra chiedono CP_1 congiuntamente la revoca del precedente provvedimento di assegnazione della casa LE sita in Roma, Via Carlo Conti Rossini, 13, e presso la quale il Sig. RT
è già andato a vivere assieme alla propria IA;
Per_1
2) il Sig. , a titolo di contributo per il citato trasferimento della RT
Sig.ra si impegna a versare alla medesima la complessiva somma di € CP_1
15.000,00 (quindicimila/00);
3) il Sig. provvederà in via esclusiva e diretta al mantenimento della IA RT
, la quale attualmente non è ancora completamente autosufficiente;
Persona_2 4) il Sig. si impegna altresì a farsi carico in via esclusiva delle quote RT condominiali pregresse relative al citato immobile di Via Carlo Conti Rossini 13, che sarebbero state di pertinenza della Sig.ra CP_1
5) da ultimo, il Sig. si impegna a custodire e conservare gli effetti personali RT della Sig.ra che la stessa, allontanatasi dal domicilio LE, ha lasciato CP_1 presso l'immobile sopra citato.
6) Entrambe le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
All'udienza cartolare fissata il GD, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Osserva il Collegio
Tanto premesso, vista la documentazione prodotta dalle parti e l'accordo da queste raggiunto e cristallizzato nelle note congiunte depositate in data 17 e 18 novembre 2024, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge dalla data della sentenza n. 569/2020 pubbl. il 10/01/2020 RG n. 30987/2014 del Tribunale di Roma;
da allora le parti vivono ininterrottamente separate ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale si è definitivamente esaurita, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni diversa domanda, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a RT
DE (CL) in data 11.7.1967 ( , e C.F._1 CP_1
, nata a [...] in data [...] ( , contratto
[...] C.F._2 in Roma in data 10.7.2004; - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di annotare la predetta sentenza negli appositi registri (atto n. 00489, p. I, serie 02, anno 2004);
- dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti e depositato con note congiunte del 17 e 18 novembre 2024, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22.11.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi