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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/06/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3218 / 2022
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Giudice designato dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 15.5.2025, comunicato il 16.5.2025, l'udienza del 4.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalla parte appellante;
Il G.D. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3218 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza del 4.6.2025, vertente
tra
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Franco Izzo
-appellante-
e
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
-appellata contumace-
OGGETTO: appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 4.6.2025 la parte appellante concludeva come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, evocava Parte_1 in giudizio la per la riforma parziale della sentenza n. Controparte_1
1163/2022 del Giudice di Pace di Cassino (r.g. 735/2022), emessa il 12.7.2022, depositata in data 8.8.2022 (non notificata), deducendo che, nonostante l'accoglimento dell'opposizione dalla stessa proposta avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 463160532, il giudice di primo grado disponeva la compensazione delle spese di lite, senza l'indicazione dei motivi sottesi alla decisione.
Non si costituiva in giudizio la , sebbene regolarmente Controparte_1 evocati in giudizio.
La causa, istruita con prova documentale, è stata discussa e decisa all'udienza del 4.6.2025.
2. L'appello merita accoglimento.
Costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo il quale la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali (artt. 91 e 92 c.p.c.).
A fronte di tale principio generale, tuttavia, il giudice, in base all'art. 92 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente, può procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse ove vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione giuridica trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti.
A tal riguardo, occorre precisare che la nota pronuncia n. 77/2018 della Corte
Costituzionale ha statuito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, comma 2 del c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche lì dove sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre quelle nominativamente indicate.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la compensazione delle spese, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, è subordinata alla
3 presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (cfr. Cass. n. 1950/2022).
Ebbene, nel caso di specie il primo giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite senza enunciare le argomentazioni che lo hanno portato a tale decisione, limitandosi a valorizzare “la natura della controversia”, utilizzando un'espressione indefinita, la quale nulla dice sulle ragioni sostanziali sottese alla decisione.
In tale situazione, non si giustifica in alcun modo la compensazione delle spese processuali in danno della parte che è risultata totalmente vittoriosa e che, in mancanza di specifica ed esplicita motivazione, ha giustamente ha invocato l'applicazione del principio di soccombenza. Diversamente opinando, infatti, la giustizia dell'accoglimento del ricorso sarebbe meramente formale.
L'appello deve, pertanto, essere accolto.
La sentenza di primo grado va, quindi, riformata nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite.
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (euro 0,01 - 1.100,01) e dell'effettiva attività processuale espletata, con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico della CP_1
in omaggio al principio di soccombenza
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del giudizio di primo grado che in liquida in euro 43,00 per spese vive e in euro
265,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario;
4 2)condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di secondo grado in favore della appellante che liquida in euro 64,50 per spese vive e in euro
462,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Cassino, 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
5
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Giudice designato dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 15.5.2025, comunicato il 16.5.2025, l'udienza del 4.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalla parte appellante;
Il G.D. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3218 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza del 4.6.2025, vertente
tra
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Franco Izzo
-appellante-
e
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
-appellata contumace-
OGGETTO: appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 4.6.2025 la parte appellante concludeva come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, evocava Parte_1 in giudizio la per la riforma parziale della sentenza n. Controparte_1
1163/2022 del Giudice di Pace di Cassino (r.g. 735/2022), emessa il 12.7.2022, depositata in data 8.8.2022 (non notificata), deducendo che, nonostante l'accoglimento dell'opposizione dalla stessa proposta avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 463160532, il giudice di primo grado disponeva la compensazione delle spese di lite, senza l'indicazione dei motivi sottesi alla decisione.
Non si costituiva in giudizio la , sebbene regolarmente Controparte_1 evocati in giudizio.
La causa, istruita con prova documentale, è stata discussa e decisa all'udienza del 4.6.2025.
2. L'appello merita accoglimento.
Costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo il quale la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali (artt. 91 e 92 c.p.c.).
A fronte di tale principio generale, tuttavia, il giudice, in base all'art. 92 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente, può procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse ove vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione giuridica trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti.
A tal riguardo, occorre precisare che la nota pronuncia n. 77/2018 della Corte
Costituzionale ha statuito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, comma 2 del c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche lì dove sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre quelle nominativamente indicate.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la compensazione delle spese, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, è subordinata alla
3 presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (cfr. Cass. n. 1950/2022).
Ebbene, nel caso di specie il primo giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite senza enunciare le argomentazioni che lo hanno portato a tale decisione, limitandosi a valorizzare “la natura della controversia”, utilizzando un'espressione indefinita, la quale nulla dice sulle ragioni sostanziali sottese alla decisione.
In tale situazione, non si giustifica in alcun modo la compensazione delle spese processuali in danno della parte che è risultata totalmente vittoriosa e che, in mancanza di specifica ed esplicita motivazione, ha giustamente ha invocato l'applicazione del principio di soccombenza. Diversamente opinando, infatti, la giustizia dell'accoglimento del ricorso sarebbe meramente formale.
L'appello deve, pertanto, essere accolto.
La sentenza di primo grado va, quindi, riformata nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite.
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (euro 0,01 - 1.100,01) e dell'effettiva attività processuale espletata, con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico della CP_1
in omaggio al principio di soccombenza
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del giudizio di primo grado che in liquida in euro 43,00 per spese vive e in euro
265,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario;
4 2)condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di secondo grado in favore della appellante che liquida in euro 64,50 per spese vive e in euro
462,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Cassino, 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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