Articolo 11 della Legge 22 dicembre 1980, n. 882
Articolo 10Articolo 12
Versione
28 dicembre 1980
Art. 11.
I giudizi relativi alle violazioni previste negli articoli precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi.
Gli uffici devono trasmettere, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, alle commissioni tributarie un elenco cumulativo contenente la indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonche' la attestazione che e' stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo comma dell'articolo 2, o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla.
Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano la estinzione del giudizio.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1980
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