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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 5.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2768/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. Michele Maggio Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello RahoCP_1 come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.03.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di vecchiaia di cui all'art.1, CP_1 comma 8, del d.lgs. n.503/92, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta in sede amministrativa.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda per mancanza sia del CP_1 requisito contributivo sia del requisito sanitario, chiedendone il rigetto.
Espletata CTU medico legale, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.lgs. n.503/92, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella a allegata”. La norma, in particolare, ha elevato l'età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini.
L'art.1, comma 8, d.lgs cit., prevede che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
L'art.2 stabilisce poi, in linea generale, che “nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno
1 venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Orbene, l'espletata consulenza tecnica medico-legale ha consentito di accertare che le patologie da cui la parte ricorrente risulta affetta (Pregresso Linfoma non Hodgkin, già radiotrattato, in riferito follow-up;
Spondiloartrosi lombare con discopatia L5-S1; Broncopatia cronica ostruttiva;
Tiroidite cronica autoimmune) ne determinano una invalidità in misura pari al 75% e dunque inferiore all'80% (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 3.10.2024 dal dott. qui da intendersi Persona_1 integralmente riportata e trascritta).
Sebbene contestate mediante la proposizione di osservazioni, inviate al consulente e da questi puntualmente esaminate prima del deposito della relazione finale, nonché in sede di deposito di note di trattazione scritta, le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
In particolare, il CTU nel rispondere alle osservazioni del ricorrente ha evidenziato che “…la patologia che maggiormente incide a determinare lo stato invalidante accertato è senza dubbio il pregresso linfoma non Hodgkin, già diagnosticato del 2009 e successivamente radiotrattato. Attualmente viene riferito essere in follow- up ma non dimostrato e in apparente assenza di ripresa di malattia. Tuttavia come già precedentemente detto, a causa dell'incerto andamento clinico delle malattie neoplastiche in generale e dei linfomi in particolare, abbiamo ugualmente valutato tale entità patologica con il codice appropriato, pur in mancanza di alcuna documentazione clinica o strumentale. Inoltre riteniamo di aver valutato le altre patologie accertate in maniera adeguata in considerazione dell'esame obiettivo eseguito in corso di visita peritale e della documentazione allegata e in particolare la patologia respiratoria che risulta essere in buon compenso sia nell'ultima visita pneumologica documentata sia anche dalle risultanze dell'esame obiettivo dell'apparato respiratorio”.
Infine, non è stato spiegato per quale ragione ed in che misura il nuovo certificato medico datato
04.11.2024, prodotto in allegato alle note di trattazione scritta depositate il 24.01.2025, determinerebbe un aggravamento del quadro clinico già valutato ovvero l'insorgenza di nuove patologie invalidanti.
Pertanto, viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per le ragioni che precedono la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto in atti, restano poste a carico dell' ai CP_1
2 sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. cit.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Lecce, 05.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 5.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2768/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. Michele Maggio Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello RahoCP_1 come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.03.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di vecchiaia di cui all'art.1, CP_1 comma 8, del d.lgs. n.503/92, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta in sede amministrativa.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda per mancanza sia del CP_1 requisito contributivo sia del requisito sanitario, chiedendone il rigetto.
Espletata CTU medico legale, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.lgs. n.503/92, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella a allegata”. La norma, in particolare, ha elevato l'età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini.
L'art.1, comma 8, d.lgs cit., prevede che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
L'art.2 stabilisce poi, in linea generale, che “nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno
1 venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Orbene, l'espletata consulenza tecnica medico-legale ha consentito di accertare che le patologie da cui la parte ricorrente risulta affetta (Pregresso Linfoma non Hodgkin, già radiotrattato, in riferito follow-up;
Spondiloartrosi lombare con discopatia L5-S1; Broncopatia cronica ostruttiva;
Tiroidite cronica autoimmune) ne determinano una invalidità in misura pari al 75% e dunque inferiore all'80% (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 3.10.2024 dal dott. qui da intendersi Persona_1 integralmente riportata e trascritta).
Sebbene contestate mediante la proposizione di osservazioni, inviate al consulente e da questi puntualmente esaminate prima del deposito della relazione finale, nonché in sede di deposito di note di trattazione scritta, le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
In particolare, il CTU nel rispondere alle osservazioni del ricorrente ha evidenziato che “…la patologia che maggiormente incide a determinare lo stato invalidante accertato è senza dubbio il pregresso linfoma non Hodgkin, già diagnosticato del 2009 e successivamente radiotrattato. Attualmente viene riferito essere in follow- up ma non dimostrato e in apparente assenza di ripresa di malattia. Tuttavia come già precedentemente detto, a causa dell'incerto andamento clinico delle malattie neoplastiche in generale e dei linfomi in particolare, abbiamo ugualmente valutato tale entità patologica con il codice appropriato, pur in mancanza di alcuna documentazione clinica o strumentale. Inoltre riteniamo di aver valutato le altre patologie accertate in maniera adeguata in considerazione dell'esame obiettivo eseguito in corso di visita peritale e della documentazione allegata e in particolare la patologia respiratoria che risulta essere in buon compenso sia nell'ultima visita pneumologica documentata sia anche dalle risultanze dell'esame obiettivo dell'apparato respiratorio”.
Infine, non è stato spiegato per quale ragione ed in che misura il nuovo certificato medico datato
04.11.2024, prodotto in allegato alle note di trattazione scritta depositate il 24.01.2025, determinerebbe un aggravamento del quadro clinico già valutato ovvero l'insorgenza di nuove patologie invalidanti.
Pertanto, viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per le ragioni che precedono la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto in atti, restano poste a carico dell' ai CP_1
2 sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. cit.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Lecce, 05.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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