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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4030/2024 VG promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. NOBILI RICCARDO
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. PEDRETTI FRANCESCO
RICORRENTI
pagina 1 di 13 Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 02/10/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127
cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data pagina 2 di 13 22/01/2025 sentenza di separazione consensuale n. 36/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I figli minori e rimangono affidati in modo Per_1 Per_2
condiviso a entrambi i genitori al fine di consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i collaterali materni e paterni. La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, in relazione all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni e inclinazioni naturali.
La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione dei figli sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale e si trovano di volta in volta. Per_1 Per_2
pagina 3 di 13 2) I figli minori e manterranno la collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre nell'abitazione della quale avranno anche la residenza anagrafica.
3) Fatto sempre salvo ogni differente e ulteriore accordo da assumersi di volta in volta tra i genitori e tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi dei figli, il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé i figli e : Per_1 Per_2
a) infrasettimanalmente:
- il lunedì di ogni settimana, dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
- il mercoledì dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola, nella sola settimana in cui il weekend è di spettanza della madre;
a.1) nei weekend:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla domenica sera quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) per le vacanze natalizie e di capodanno:
- le vacanze scolastiche invernali dei figli e Per_1 Per_2
coincidenti con le festività saranno suddivise tra i genitori alternando di anno in anno il periodo Natalizio (25/12-01/01) con quello di
Capodanno (01/01-06/01). Il giorno della Vigilia di Natale,
pagina 4 di 13 comprensivo del pernottamento, sarà di spettanza del genitore che trascorrerà in quell'anno con i figli il periodo di Capodanno. Per le prossime vacanze 2025/2026 il diritto di scelta sarà esercitato dal padre;
c) per le vacanze pasquali:
- l'intero periodo di vacanza pasquale sarà goduto da ciascun genitore alternativamente di anno in anno. Per le prossime vacanze 2026 i minori rimarranno con la madre.
Qualora entrambi i coniugi decidano di rimanere a casa durante il periodo di vacanza pasquale, gli stessi convengono di suddividere il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo da trascorrere con i figli e . Per_1 Per_2
d) per le vacanze estive:
- ciascun genitore avrà diritto a due settimane di vacanza, anche non consecutive, da trascorrere con i figli e e da Per_1 Per_2
effettuarsi durante il periodo di sospensione scolastica estiva.
I genitori, in considerazione delle rispettive esigenze aziendali/lavorative e anche al fine di poter organizzare le proprie ferie personali, si impegnano a concordare e comunicarsi i periodi di vacanza da trascorrere con i figli e entro il 30 marzo Per_1 Per_2
di ogni anno.
pagina 5 di 13 Qualora i periodi prescelti dovessero coincidere, i genitori si impegnano a trovare accordi secondo ragionevolezza e buona fede nell'interesse dei minori e, in caso di impossibilità ad un accordo, il diritto di scelta spetterà per gli anni pari al padre e per gli anni dispari alla madre.
I genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
I genitori si dichiarano sin d'ora disponibili, sempre previo accordo da assumersi di volta in volta, a consentire che e Per_1 Per_2
trascorrano periodi di vacanza durante l'estate insieme ai nonni materni e paterni.
4) A titolo di concorso al mantenimento dei figli minori e Per_1
, il sig. corrisponderà alla sig.ra Per_2 Parte_1 CP
, entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mensilità annue, la
[...]
somma mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio)
mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato.
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data di inizio corresponsione.
5) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori e saranno sostenute nella misura del 70% dal sig. Per_1 Per_2
pagina 6 di 13 e del 30% della sig.ra . Allo scopo le Parte_1 Controparte_1
parti individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime nello schema in uso presso il Tribunale di Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pagina 7 di 13 pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, con la precisazione che i viaggi e le vacanze che i minori effettueranno con ciascun genitore (o con il rispettivo ramo parentale) saranno sostenuti da quest'ultimo.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
In deroga della percentuale di ripartizione suindicata le parti convengono che le spese scolastiche come sopra elencate afferenti ai figli, quelle per viaggi e vacanze studio senza l'accompagnamento dei genitori e le spese per le attività sportive dagli stessi praticate o che effettueranno in futuro, comprensive anche dei corsi e delle relative pagina 8 di 13 trasferte, dell'acquisto delle pertinenti attrezzature e dei relativi capi di abbigliamento tecnici, saranno interamente sostenute in via esclusiva dal sig. . Parte_1
Il diritto di detrazione fiscale delle spese straordinarie suindicate sarà
esercitato dai genitori nella misura percentuale con cui le stesse sono state sostenute e, a tale fine, i genitori si impegnano a richiedere sempre le ricevute e le fatture intestate ai figli minori.
6) I genitori prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero a favore dei figli per espatrio a scopi turistici e culturali e si impegnano a sottoscrivere tutta la documentazione a tale fine necessaria.
7) A titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L. 898/70 e successive modifiche, il sig. corrisponde alla sig.ra Parte_1 CP
, che accetta, la somma omnicomprensiva di euro 100.000,00
[...]
(=centomila/00), secondo le seguenti modalità:
- quanto a euro 25.000,00 (=venticinquemila/00), mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo intestato a e Controparte_1
alla stessa consegnato contestualmente alla sottoscrizione del ricorso per separazione-divorzio;
- quanto a euro 25.000,00 (=venticinquemila/00), mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo intestato a Controparte_1
pagina 9 di 13 alla stessa consegnato contestualmente allo scambio delle note cartolari sottoscritte dalle parti e sostitutive dell'udienza di comparizione innanzi al Giudice per la conferma delle condizioni di cui all domanda di scioglimento del matrimonio;
- quanto a euro 25.000,00 (=venticinquemila/00), mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , con Controparte_1
valuta entro e non oltre il 15/10/2025;
- quanto ai restanti euro 25.000,00 (=venticinquemila/00), mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra CP
, con valuta entro e non oltre il 31/12/2025.
[...]
Il mancato pagamento, integrale e/o parziale, anche di una sola delle predette rate comporterà la decadenza del sig. dal Parte_1
beneficio del termine, con la conseguenza che lo stesso sarà tenuto al pagamento a favore della sig.ra - che al contempo Controparte_1
potrà chiedere ed agire per ottenere il pagamento - dell'intero importo pattuito a titolo di assegno divorzile una tantum, intendendosi per esso quello di euro 100.000,00 (=centomila/00), dedotti gli importi medio tempore versati alla sig.ra e dalla stessa Controparte_1
effettivamente incassati a tale titolo.
8) Le parti, con l'esatto adempimento delle obbligazioni che precedono, danno atto di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in pagina 10 di 13 via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente al pregresso rapporto matrimoniale.
9) Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali mentre quelle legali saranno integralmente compensate tra le stesse, con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
10) Le parti dichiarano di obbligarsi ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi accordi, ai quali hanno attribuito e riconosciuto concordemente efficacia immediata e vincolante, sin dal momento della sottoscrizione del ricorso per separazione e divorzio”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
pagina 11 di 13 Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in FIORANO
MODENESE (MO) il 24/12/2011 fra nato a [...]
MODENA (MO) il 29/04/1970 e , nata a [...]
MODENA (MO) il 14/07/1978 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIORANO
MODENESE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2011 Atto n. 24 Parte II Serie C
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 12 di 13 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4030/2024 VG promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. NOBILI RICCARDO
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. PEDRETTI FRANCESCO
RICORRENTI
pagina 1 di 13 Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 02/10/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127
cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data pagina 2 di 13 22/01/2025 sentenza di separazione consensuale n. 36/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I figli minori e rimangono affidati in modo Per_1 Per_2
condiviso a entrambi i genitori al fine di consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i collaterali materni e paterni. La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, in relazione all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni e inclinazioni naturali.
La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione dei figli sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale e si trovano di volta in volta. Per_1 Per_2
pagina 3 di 13 2) I figli minori e manterranno la collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre nell'abitazione della quale avranno anche la residenza anagrafica.
3) Fatto sempre salvo ogni differente e ulteriore accordo da assumersi di volta in volta tra i genitori e tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi dei figli, il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé i figli e : Per_1 Per_2
a) infrasettimanalmente:
- il lunedì di ogni settimana, dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
- il mercoledì dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola, nella sola settimana in cui il weekend è di spettanza della madre;
a.1) nei weekend:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla domenica sera quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) per le vacanze natalizie e di capodanno:
- le vacanze scolastiche invernali dei figli e Per_1 Per_2
coincidenti con le festività saranno suddivise tra i genitori alternando di anno in anno il periodo Natalizio (25/12-01/01) con quello di
Capodanno (01/01-06/01). Il giorno della Vigilia di Natale,
pagina 4 di 13 comprensivo del pernottamento, sarà di spettanza del genitore che trascorrerà in quell'anno con i figli il periodo di Capodanno. Per le prossime vacanze 2025/2026 il diritto di scelta sarà esercitato dal padre;
c) per le vacanze pasquali:
- l'intero periodo di vacanza pasquale sarà goduto da ciascun genitore alternativamente di anno in anno. Per le prossime vacanze 2026 i minori rimarranno con la madre.
Qualora entrambi i coniugi decidano di rimanere a casa durante il periodo di vacanza pasquale, gli stessi convengono di suddividere il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo da trascorrere con i figli e . Per_1 Per_2
d) per le vacanze estive:
- ciascun genitore avrà diritto a due settimane di vacanza, anche non consecutive, da trascorrere con i figli e e da Per_1 Per_2
effettuarsi durante il periodo di sospensione scolastica estiva.
I genitori, in considerazione delle rispettive esigenze aziendali/lavorative e anche al fine di poter organizzare le proprie ferie personali, si impegnano a concordare e comunicarsi i periodi di vacanza da trascorrere con i figli e entro il 30 marzo Per_1 Per_2
di ogni anno.
pagina 5 di 13 Qualora i periodi prescelti dovessero coincidere, i genitori si impegnano a trovare accordi secondo ragionevolezza e buona fede nell'interesse dei minori e, in caso di impossibilità ad un accordo, il diritto di scelta spetterà per gli anni pari al padre e per gli anni dispari alla madre.
I genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
I genitori si dichiarano sin d'ora disponibili, sempre previo accordo da assumersi di volta in volta, a consentire che e Per_1 Per_2
trascorrano periodi di vacanza durante l'estate insieme ai nonni materni e paterni.
4) A titolo di concorso al mantenimento dei figli minori e Per_1
, il sig. corrisponderà alla sig.ra Per_2 Parte_1 CP
, entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mensilità annue, la
[...]
somma mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio)
mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato.
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data di inizio corresponsione.
5) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori e saranno sostenute nella misura del 70% dal sig. Per_1 Per_2
pagina 6 di 13 e del 30% della sig.ra . Allo scopo le Parte_1 Controparte_1
parti individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime nello schema in uso presso il Tribunale di Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pagina 7 di 13 pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, con la precisazione che i viaggi e le vacanze che i minori effettueranno con ciascun genitore (o con il rispettivo ramo parentale) saranno sostenuti da quest'ultimo.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
In deroga della percentuale di ripartizione suindicata le parti convengono che le spese scolastiche come sopra elencate afferenti ai figli, quelle per viaggi e vacanze studio senza l'accompagnamento dei genitori e le spese per le attività sportive dagli stessi praticate o che effettueranno in futuro, comprensive anche dei corsi e delle relative pagina 8 di 13 trasferte, dell'acquisto delle pertinenti attrezzature e dei relativi capi di abbigliamento tecnici, saranno interamente sostenute in via esclusiva dal sig. . Parte_1
Il diritto di detrazione fiscale delle spese straordinarie suindicate sarà
esercitato dai genitori nella misura percentuale con cui le stesse sono state sostenute e, a tale fine, i genitori si impegnano a richiedere sempre le ricevute e le fatture intestate ai figli minori.
6) I genitori prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero a favore dei figli per espatrio a scopi turistici e culturali e si impegnano a sottoscrivere tutta la documentazione a tale fine necessaria.
7) A titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L. 898/70 e successive modifiche, il sig. corrisponde alla sig.ra Parte_1 CP
, che accetta, la somma omnicomprensiva di euro 100.000,00
[...]
(=centomila/00), secondo le seguenti modalità:
- quanto a euro 25.000,00 (=venticinquemila/00), mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo intestato a e Controparte_1
alla stessa consegnato contestualmente alla sottoscrizione del ricorso per separazione-divorzio;
- quanto a euro 25.000,00 (=venticinquemila/00), mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo intestato a Controparte_1
pagina 9 di 13 alla stessa consegnato contestualmente allo scambio delle note cartolari sottoscritte dalle parti e sostitutive dell'udienza di comparizione innanzi al Giudice per la conferma delle condizioni di cui all domanda di scioglimento del matrimonio;
- quanto a euro 25.000,00 (=venticinquemila/00), mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , con Controparte_1
valuta entro e non oltre il 15/10/2025;
- quanto ai restanti euro 25.000,00 (=venticinquemila/00), mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra CP
, con valuta entro e non oltre il 31/12/2025.
[...]
Il mancato pagamento, integrale e/o parziale, anche di una sola delle predette rate comporterà la decadenza del sig. dal Parte_1
beneficio del termine, con la conseguenza che lo stesso sarà tenuto al pagamento a favore della sig.ra - che al contempo Controparte_1
potrà chiedere ed agire per ottenere il pagamento - dell'intero importo pattuito a titolo di assegno divorzile una tantum, intendendosi per esso quello di euro 100.000,00 (=centomila/00), dedotti gli importi medio tempore versati alla sig.ra e dalla stessa Controparte_1
effettivamente incassati a tale titolo.
8) Le parti, con l'esatto adempimento delle obbligazioni che precedono, danno atto di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in pagina 10 di 13 via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente al pregresso rapporto matrimoniale.
9) Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali mentre quelle legali saranno integralmente compensate tra le stesse, con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
10) Le parti dichiarano di obbligarsi ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi accordi, ai quali hanno attribuito e riconosciuto concordemente efficacia immediata e vincolante, sin dal momento della sottoscrizione del ricorso per separazione e divorzio”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
pagina 11 di 13 Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in FIORANO
MODENESE (MO) il 24/12/2011 fra nato a [...]
MODENA (MO) il 29/04/1970 e , nata a [...]
MODENA (MO) il 14/07/1978 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIORANO
MODENESE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2011 Atto n. 24 Parte II Serie C
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 12 di 13 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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