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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/12/2025, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Francesco Pellegrino e Serena Ancora, ricorrente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_2 avvocati Riccardo Salvo e Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
fatto e diritto Con atto depositato in data 15.6.2023, ha chiesto al Controparte_1 giudice del lavoro adito di dichiarare l'inefficacia del verbale di accertamento e notificazione 2022003891 del 14.3.2023, con cui l' aveva richiesto il versamento CP_2 della somma di euro 415.014,55 a titolo di recuperi e adeguamenti contributivi, e “in conseguenza di revocare gli ordinativi di pagamento e le sanzioni ivi dettagliatamente riportate e descritte, e dichiarare che l'opponente nulla deve per le suddette causali”, con vittoria di spese. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_2 concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione della udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come già anticipato, la pretesa contributiva al vaglio si fonda sugli esiti dell'accertamento ispettivo compendiati nel verbale richiamato in premessa, laddove l' ha, in particolare, individuato un maggior imponibile retributivo, calcolando su di CP_2 esso l'importo delle differenze di contribuzione ancora dovute dalla società ricorrente, per un importo, comprensivo di somme aggiuntive, pari ad euro 415.014,55; ciò, segnatamente, sul presupposto che “nel periodo dall'1.4.2017 al 31.12.2022 la società ricorrente ha registrato ed erogato, per la quasi totalità dei lavoratori occupati, retribuzioni di fatto notevolmente inferiori a quelle previste dall'art. 1, 1° comma, del D. L. 338/89”, nonché specificando, a tale riguardo, che:
“per il relativo calcolo dell'imponibile sono state così utilizzate le paghe previste per i vari livelli contrattuali sulla base delle mansioni svolte dai lavoratori”;
“l'imponibile mensile denunciato dall'azienda come rateo di tredicesima mensilità è stato, mensilmente, utilizzato fino a concorrenza del maggior imponibile addebitato. L'importo relativo all'indennità relativa alla tredicesima è stato addebitato nel mese di dicembre di ogni anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, così come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro”;
“l'azienda non ha mai corrisposto per nessun dipendente l'aumento periodico di anzianità”;
“l'azienda non ha corrisposto ai lavoratori l'elemento retributivo aggiuntivo previsto dall'art. 12 CCNL Tessile e affini-piccola e media industria”. Ai sensi del precitato art. 1, comma 1, D.L. n. 338 del 1989, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Secondo l'orientamento ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la retribuzione in parola “… è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.” (Cassazione civile, sez. lav., 17.7.2024, n. 19759). Tanto puntualizzato, è, poi, opportuno rammentare che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe CP_2 sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte contro interessata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010)” (Cass. n. 14965/12, Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010).
Poste tali permesse, l'addebito per come formulato dall' (e riepilogato nei CP_2 termini dappresso virgolettati), non vale a suffragare la pretesa contributiva azionata, non avendo l'istituto previdenziale assolto all'onere di allegazione e prova dei relativi presupposti. Invero, gli assunti a base dell'accertamento ispettivo, nella parte in cui, segnatamente, postulano il riferimento alle paghe contrattuali spettanti in relazione all'inquadramento dei lavoratori in un livello superiore rispetto a quello risultante dai contratti individuali (a sua volta basato sulle dichiarazioni rese da alcuni dei lavoratori ascoltati in sede amministrativa), risultano disancorati da ogni puntuale indicazione che consenta di verificare, in relazione al singolo lavoratore, quale sia la più elevata retribuzione imponibile computata e, correlativamente, quale sia la maggiore contribuzione eventualmente dovuta. In altri termini, gli ispettori hanno proceduto a calcolare la contribuzione assertivamente evasa partendo da tali generiche indicazioni, senza individuare specificamente i lavoratori interessati dal suddetto rilievo, in tal modo precludendo ogni possibilità di un concerto accertamento sul punto, come pure la possibilità di una compiuta difesa da parte della società opponente. Inoltre, la genericità delle allegazioni che vengono in rilievo non risulta in alcun modo sanata dall'evolversi della vicenda processuale. Sotto tale profilo, non può infatti non evidenziarsi, come la documentazione versata in atti non contenga, oltre al verbale di accertamento dell' , alcun ulteriore atto da CP_2 cui possano evincersi le modalità adottate dagli accertatori per determinare le differenze retributive, eventualmente dovute, in rapporto a ciascun lavoratore, né tanto meno, le modalità di calcolo per giungere alla determinazione delle nuove retribuzioni imponibili, degli scatti di anzianità e dell'elemento retributivo aggiuntivo. Né d'altra parte l'istituto previdenziale convenuto ha ottemperato all'ordinanza resa in data 11.12.2024, con cui era stato segnatamente chiesto di esplicitare “quale sia, per ciascun lavoratore cui afferisce il maggiore imponibile accertato, il livello di inquadramento contrattuale utilizzato per il relativo calcolo, nonché quale sia la maggiore contribuzione in ragione di ciò calcolata con riferimento a ciascuno di essi”, né, ancora, a tale risultato vi è stato modo di pervenire per il tramite della prova testimoniale espletata, laddove l'ispettore si è limitato sul punto a Testimone_1 riferire che “nella determinazione dell'imponibile si è tenuto conto dell'inquadramento contrattuale dei singoli lavoratori come da noi individuato sulla base delle dichiarazioni da questi ultimi rilasciate;
per fare il calcolo è stato utilizzato un prospetto excel che non viene allegato al verbale;
in questo momento non sono in grado di indicare i singoli lavoratori per i quali si è fatto riferimento ad un livello diverso rispetto a quello contrattuale, né quali siano i singoli livelli diversi utilizzati come parametro retributivo”, senza, pertanto, porre in evidenza alcun ulteriore elemento da cui trarre i dati di riferimento per la determinazione della contribuzione che viene in rilievo. Non avendo l' debitamente assolto agli oneri probatori a suo carico, utili a CP_2 fondare la sussistenza del relativo obbligo contributivo, e non essendovi, ad ogni buon conto, modo di discernere quale parte del maggiore imponibile contributivo contestato specificatamente inerisca agli scatti di anzianità e all'elemento retributivo aggiuntivo (nonostante gli interventi chiarificatori in tal senso sollecitati dal giudice), la pretesa contributiva azionata non può, quindi, che risultare priva di sbocco. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda proposta dalla è, in conclusione, meritevole di accoglimento. Controparte_1
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_2 dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Controparte_1 CP_2 con atto depositato in data 15.6.2023 nei confronti dell' così provvede: accoglie la CP_2 domanda attorea e, per l'effetto, dichiara non dovuta dalla opponente la somma di euro 415.014,55 chiesta dall' per il tramite del verbale di accertamento n. 2022003891 del CP_2
14.3.2023; condanna l' a pagare le spese di lite in favore dei procuratori della parte CP_2 ricorrente, dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 9.500,00, oltre a rimborso di contributo unificato (ove versato) e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 22 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Francesco Pellegrino e Serena Ancora, ricorrente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_2 avvocati Riccardo Salvo e Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
fatto e diritto Con atto depositato in data 15.6.2023, ha chiesto al Controparte_1 giudice del lavoro adito di dichiarare l'inefficacia del verbale di accertamento e notificazione 2022003891 del 14.3.2023, con cui l' aveva richiesto il versamento CP_2 della somma di euro 415.014,55 a titolo di recuperi e adeguamenti contributivi, e “in conseguenza di revocare gli ordinativi di pagamento e le sanzioni ivi dettagliatamente riportate e descritte, e dichiarare che l'opponente nulla deve per le suddette causali”, con vittoria di spese. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_2 concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione della udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come già anticipato, la pretesa contributiva al vaglio si fonda sugli esiti dell'accertamento ispettivo compendiati nel verbale richiamato in premessa, laddove l' ha, in particolare, individuato un maggior imponibile retributivo, calcolando su di CP_2 esso l'importo delle differenze di contribuzione ancora dovute dalla società ricorrente, per un importo, comprensivo di somme aggiuntive, pari ad euro 415.014,55; ciò, segnatamente, sul presupposto che “nel periodo dall'1.4.2017 al 31.12.2022 la società ricorrente ha registrato ed erogato, per la quasi totalità dei lavoratori occupati, retribuzioni di fatto notevolmente inferiori a quelle previste dall'art. 1, 1° comma, del D. L. 338/89”, nonché specificando, a tale riguardo, che:
“per il relativo calcolo dell'imponibile sono state così utilizzate le paghe previste per i vari livelli contrattuali sulla base delle mansioni svolte dai lavoratori”;
“l'imponibile mensile denunciato dall'azienda come rateo di tredicesima mensilità è stato, mensilmente, utilizzato fino a concorrenza del maggior imponibile addebitato. L'importo relativo all'indennità relativa alla tredicesima è stato addebitato nel mese di dicembre di ogni anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, così come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro”;
“l'azienda non ha mai corrisposto per nessun dipendente l'aumento periodico di anzianità”;
“l'azienda non ha corrisposto ai lavoratori l'elemento retributivo aggiuntivo previsto dall'art. 12 CCNL Tessile e affini-piccola e media industria”. Ai sensi del precitato art. 1, comma 1, D.L. n. 338 del 1989, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Secondo l'orientamento ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la retribuzione in parola “… è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.” (Cassazione civile, sez. lav., 17.7.2024, n. 19759). Tanto puntualizzato, è, poi, opportuno rammentare che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe CP_2 sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte contro interessata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010)” (Cass. n. 14965/12, Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010).
Poste tali permesse, l'addebito per come formulato dall' (e riepilogato nei CP_2 termini dappresso virgolettati), non vale a suffragare la pretesa contributiva azionata, non avendo l'istituto previdenziale assolto all'onere di allegazione e prova dei relativi presupposti. Invero, gli assunti a base dell'accertamento ispettivo, nella parte in cui, segnatamente, postulano il riferimento alle paghe contrattuali spettanti in relazione all'inquadramento dei lavoratori in un livello superiore rispetto a quello risultante dai contratti individuali (a sua volta basato sulle dichiarazioni rese da alcuni dei lavoratori ascoltati in sede amministrativa), risultano disancorati da ogni puntuale indicazione che consenta di verificare, in relazione al singolo lavoratore, quale sia la più elevata retribuzione imponibile computata e, correlativamente, quale sia la maggiore contribuzione eventualmente dovuta. In altri termini, gli ispettori hanno proceduto a calcolare la contribuzione assertivamente evasa partendo da tali generiche indicazioni, senza individuare specificamente i lavoratori interessati dal suddetto rilievo, in tal modo precludendo ogni possibilità di un concerto accertamento sul punto, come pure la possibilità di una compiuta difesa da parte della società opponente. Inoltre, la genericità delle allegazioni che vengono in rilievo non risulta in alcun modo sanata dall'evolversi della vicenda processuale. Sotto tale profilo, non può infatti non evidenziarsi, come la documentazione versata in atti non contenga, oltre al verbale di accertamento dell' , alcun ulteriore atto da CP_2 cui possano evincersi le modalità adottate dagli accertatori per determinare le differenze retributive, eventualmente dovute, in rapporto a ciascun lavoratore, né tanto meno, le modalità di calcolo per giungere alla determinazione delle nuove retribuzioni imponibili, degli scatti di anzianità e dell'elemento retributivo aggiuntivo. Né d'altra parte l'istituto previdenziale convenuto ha ottemperato all'ordinanza resa in data 11.12.2024, con cui era stato segnatamente chiesto di esplicitare “quale sia, per ciascun lavoratore cui afferisce il maggiore imponibile accertato, il livello di inquadramento contrattuale utilizzato per il relativo calcolo, nonché quale sia la maggiore contribuzione in ragione di ciò calcolata con riferimento a ciascuno di essi”, né, ancora, a tale risultato vi è stato modo di pervenire per il tramite della prova testimoniale espletata, laddove l'ispettore si è limitato sul punto a Testimone_1 riferire che “nella determinazione dell'imponibile si è tenuto conto dell'inquadramento contrattuale dei singoli lavoratori come da noi individuato sulla base delle dichiarazioni da questi ultimi rilasciate;
per fare il calcolo è stato utilizzato un prospetto excel che non viene allegato al verbale;
in questo momento non sono in grado di indicare i singoli lavoratori per i quali si è fatto riferimento ad un livello diverso rispetto a quello contrattuale, né quali siano i singoli livelli diversi utilizzati come parametro retributivo”, senza, pertanto, porre in evidenza alcun ulteriore elemento da cui trarre i dati di riferimento per la determinazione della contribuzione che viene in rilievo. Non avendo l' debitamente assolto agli oneri probatori a suo carico, utili a CP_2 fondare la sussistenza del relativo obbligo contributivo, e non essendovi, ad ogni buon conto, modo di discernere quale parte del maggiore imponibile contributivo contestato specificatamente inerisca agli scatti di anzianità e all'elemento retributivo aggiuntivo (nonostante gli interventi chiarificatori in tal senso sollecitati dal giudice), la pretesa contributiva azionata non può, quindi, che risultare priva di sbocco. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda proposta dalla è, in conclusione, meritevole di accoglimento. Controparte_1
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_2 dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Controparte_1 CP_2 con atto depositato in data 15.6.2023 nei confronti dell' così provvede: accoglie la CP_2 domanda attorea e, per l'effetto, dichiara non dovuta dalla opponente la somma di euro 415.014,55 chiesta dall' per il tramite del verbale di accertamento n. 2022003891 del CP_2
14.3.2023; condanna l' a pagare le spese di lite in favore dei procuratori della parte CP_2 ricorrente, dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 9.500,00, oltre a rimborso di contributo unificato (ove versato) e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 22 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma