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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 490/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa RG Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 490 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELO RANDOLFI Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
SI DI
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.01.2025, ritualmente notificato all' il CP_1
17.03.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, in forza del decreto di omologa emesso il 10/09/2024 all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto n.rg. 22/ 2024, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
Nel costituirsi in giudizio, l ha rappresentato che “in data 14 marzo 2025 è CP_1
stato comunicato l'avviso della liquidazione della prestazione in oggetto, come risulta dal modello TE08 150 allegato (all.1) alla presente memoria. Si rileva che il pagamento degli arretrati è stato effettuato in data 01/04/2025 come risulta dal cedolino pensione allegato alla presente memoria (ALL.2); ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
2.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore del ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta, ha CP_1 aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, “poiché il pagamento risulta effettuato successivamente all'iscrizione del ricorso e alla sua notifica.”
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08 e cedolino di pagamento), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, non possono che essere poste a carico di parte resistente, che, in assenza di prova in ordine all'effettiva comunicazione al ricorrente del provvedimento di liquidazione, ha provveduto al pagamento della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, da distrarsi, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 3/12/2025
Il Giudice
RG Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa RG Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 490 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELO RANDOLFI Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
SI DI
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.01.2025, ritualmente notificato all' il CP_1
17.03.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, in forza del decreto di omologa emesso il 10/09/2024 all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto n.rg. 22/ 2024, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
Nel costituirsi in giudizio, l ha rappresentato che “in data 14 marzo 2025 è CP_1
stato comunicato l'avviso della liquidazione della prestazione in oggetto, come risulta dal modello TE08 150 allegato (all.1) alla presente memoria. Si rileva che il pagamento degli arretrati è stato effettuato in data 01/04/2025 come risulta dal cedolino pensione allegato alla presente memoria (ALL.2); ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
2.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore del ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta, ha CP_1 aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, “poiché il pagamento risulta effettuato successivamente all'iscrizione del ricorso e alla sua notifica.”
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08 e cedolino di pagamento), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, non possono che essere poste a carico di parte resistente, che, in assenza di prova in ordine all'effettiva comunicazione al ricorrente del provvedimento di liquidazione, ha provveduto al pagamento della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, da distrarsi, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 3/12/2025
Il Giudice
RG Busoli