TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 5044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5044 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3992/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 1° aprile 2025 da elettivamente domiciliata in Milano, P.zza Parte_1
Quattro Novembre, 6, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Montemarano, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Alessandra Cancelli, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
Controparte_1 convenuto contumace OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 della somma di euro 10.911,06 o di quella maggiore o minore
[...] somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ.; 2) con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
1 3) vittoria delle spese di lite, oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Montemarano, procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 1° aprile 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevava la ricorrente di avere lavorato dal 14 aprile 2023 al 9 novembre 2024 alle dipendenze del convenuto, presso l'abitazione di costui, sita in Milano al viale Abruzzi n. 19, in qualità di collaboratrice domestica. La ricorrente aveva svolto le mansioni non solo di addetta ai servizi domestici e familiari a persona non autosufficiente (provvedendo ad accudire nelle sue funzioni esistenziali ilò convenuto, disabile a seguito di ictus) ma anche di addetta alla cura della casa (spazzare e lavare i pavimenti;
pulire con l'aspirapolvere; spolverare mobili e suppellettili;
lavare i vetri;
lavare e stirare la biancheria, acquistare i generi alimentari e le altre provviste). Come tale, la ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata nel livello C Super previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico. La ricorrente rilevava di essere stata tenuta all'osservanza del seguente orario di lavoro: nel 2023 dalle ore 24 alle ore 15 ininterrottamente per 4 giorni variabili a settimana;
nel 2024 dalle ore 3 della notte alle ore 15 ininterrottamente per 4 giorni variabili a settimana. La ricorrente aveva percepito una retribuzione giornaliera di euro 150,00 nel 2023 e di euro 80,00 nel 2024, usufruemdo della retribuzione in natura prevista dall'art. 2242 cod. civ., consistente nell'alloggio. Il rapporto non era mai stato formalizzato, né la ricorrente aveva mai goduto di ferie o percepito la tredicesima mensilità. Alla ricorrente non era stata corrisposta la retribuzione per gli ultimi 4 giorni di servizio;
si era dimessa per giusta causa il giorno 9 Parte_1 novembre 2024 per essere stata aggredita ed insultata dal convenuto. non aveva percepito il trattamento di fine Parte_1 rapporto. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva per il convenuto che veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 18 novembre 2025, ammessa ed espletata la prova orale, la causa veniva discussa e posta in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
Come è noto, l'elemento qualificante del rapporto di lavoro è la subordinazione, intesa quale assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (Cass. 2 ottobre 2020 n. 21194; Cass. 19 febbraio 2016 n. 3303; Cass. 7 febbraio 2013 n. 2931; Cass. 26 luglio 2011 n. 16254), che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo (Cass. 21 luglio 2017 n. 18018; Cass. 24 ottobre 2014 n. 22690; Cass. 2 maggio 2012 n. 6643) Detto elemento è, invece, assente nel lavoro autonomo e nella collaborazione coordinata e continuativa. In questa ipotesi, infatti, anche quando l'autonomia dell'obbligato è ridotta al minimo, non si può parlare di vera e propria dipendenza rispetto al committente. L'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo (Cass. 24 ottobre 2014 n. 22690; Cass. 21 marzo 2013 n. 7142; Cass. 2 maggio 2012 n. 6643).
2. Essendosi trattato di un rapporto non formalizzato, il Tribunale ha escusso la prova orale. La prima testimone ha riferito: “Sono un'amica di Testimone_1 [...]
Conosco il convenuto come “PI”. Parte_1
Io ho abitato con un anno e mezzo dal 2023 Parte_1 fino a settembre 2024 quando abbiamo lasciato la casa. Quando è venuta a vivere con me, lavorava Parte_1 già per . Si recava presso l'abitazione di PI (viale Abruzzi, 19) a mezzanotte Pt_3
e stava in casa sua fino alle 15.00 del giorno dopo. Questo quattro giorni alla settimana. Non ricordo quali. prendeva ordini da . In casa c'era solo Parte_1 Pt_3 lui. So che la ricorrente prelevava dei soldi dal bancomat di PI (anche € 2000) e poi andava a fare la spesa e portava i soldi rimanenti a . Pt_3 faceva la pulizia, preparava da mangiare. Parte_1
aveva un problema: si drogava. Pt_3
se ne andava alle ore 15.00 perché Pt_1 Parte_1 Pt_3 doveva drogarsi. Era una persona bipolare ed aveva avuto un ictus. Quando si drogava, rimaneva inerte. doveva quindi Parte_1 lavarlo e provvedere ai suoi bisogni. Era la ricorrente che mi riferiva queste cose. Puliva la casa e lavava le stoviglie. Non lo portava a passeggiare perché non voleva mai uscire. Pt_3
3 Successivamente voleva che cominciasse Pt_3 Pt_1 Parte_1 alle tre di notte, perché aveva preso l'abitudine di drogarsi di più. non ha potuto usufruire di ferie perché le Parte_1 Pt_3 diceva che se non veniva a lavorare, non la pagava. Non so quando si è dimessa quando ho Parte_1 lasciato la casa a settembre 2024, la ricorrente lavorava ancora per PI.” Il secondo teste, , ha riferito: “Sono amico di Testimone_2 [...]
Ho accompagnato qualche volta la lavoratrice nella Parte_1 casa del convenuto, che non ho mai visto personalmente. Ha lavorato circa 2 anni, dal 2023. Andava tutti i giorni della settimana. Dapprima andava alle ore 21.00 fino alle 15.00 del giorno dopo. Poi ha cambiato gli orari: da mezzanotte fino alle 15.00. Poi Controparte_1 li ha cambiati ancora: dalle due di notte fino alle 15.00. mi chiamava per accompagnarla. Parte_1
La lavoratrice assisteva come badante. Non so se lo assistesse Controparte_1 nella igiene personale: si occupava della casa, faceva la spesa, gli faceva compagnia. la insultava su base razzista. Penso che lui fosse malato o Controparte_1 drogato. A volte le buttava addosso degli oggetti. Non mi pare avesse avuto un ictus. versava la retribuzione sul mio conto corrente e poi io Controparte_1 prendevo i soldi in contanti e li davo a Parte_1
La ricorrente se non andava a lavorare, non veniva pagata. Ha fatto una settimana di ferie o meno, senza essere pagata. si è dimessa per i maltrattamenti, mi pare Parte_1 verso la fine dell'anno 2024.”
3. Non può essere messo in dubbio che fra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro, nel periodo per cui è domanda, dal 14 aprile 2023 al 9 novembre 2024 (per quattro giorni alla settimana), per una retribuzione giornaliera di euro 150,00 nel 2023 e di euro 80,00 nel 2024, relativamente alla quale non è sorta contestazione da parte di Parte_1
I due testimoni hanno chiaramente riferito che Parte_1 aveva concluso con un rapporto di lavoro per una
[...] Controparte_1 collaborazione familiare, con orario variabile: da un'ora notturna (mezzanotte o le due a seconda dei periodi), fino alle ore 15.00 del giorno dopo. E non si trattava di un rapporto che riguardasse una persona autosufficiente (visti i gravi problemi personali che manifestava in relazione alla sua Controparte_1 tossicodipendenza), bensì, al contrario, per una persona non autosufficiente (teste
“ se ne andava alle ore 15.00 perché Tes_1 Parte_1
doveva drogarsi. Era una persona bipolare ed aveva avuto un ictus. Quando Pt_3 si drogava, rimaneva inerte. doveva quindi Parte_1
4 lavarlo e provvedere ai suoi bisogni.”), che manifestava anche problemi comportamentali (teste : “ la insultava Testimone_2 Controparte_1
[la lavoratrice] su base razzista. Penso che lui fosse malato o drogato. A volte le buttava addosso degli oggetti.”). L'inquadramento contrattuale è quindi senz'altro il C Super previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico.
4. rimanendo contumace, non si è neppure prestato a Controparte_1 rendere l'interrogatorio formale. L'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della fictio confessionis, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti, e ciò ad evitare che l'esercizio di quel potere discrezionale si trasformi in un arbitrio e consenta di ritenere provati dei fatti non suffragati in alcun modo dagli altri elementi acquisiti al processo o addirittura smentiti dai medesimi. Nel presente giudizio, in assenza di ogni produzione o affermazione di qualche valore processuale, la via probatoria seguita da parte attrice pare l'unica asseverabile dal Tribunale.
5. risulta non aver pagato a Controparte_1 Parte_1 gli ultimi 4 giorni prima delle dimissioni della lavoratrice (9 novembre
[...]
2024), Come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o, meglio, dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677).
6. Non solo, ha omesso di corrispondere l'indennità Controparte_1 sostitutiva delle ferie, da mai godute (teste Parte_1
“ non ha potuto usufruire di ferie Tes_1 Parte_1 perché le diceva che se non veniva a lavorare, non la pagava.”; stessa cosa Pt_3
5 dice il teste ), l'indennità sostitutiva del preavviso, la Testimone_2 tredicesima mensilità e il TFR. Avendo disertato il giudizio, agli non ha fatto constare fatti Controparte_1 impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente. I calcoli indicati in ricorso, che indicano la somma a credito della lavoratrice, pari a lordi € 10.911,06, sono corretti e possono essere posti alla base della sentenza.
7. Copia della sentenza e dei verbali di causa andranno trasmessi all'INPS, circa la questione dei contributi omessi, ed alla locala Procura della Repubblica, in relazione al trattamento violento e discriminatorio che i testi hanno indicato essere stato riservato da a . Controparte_1 Parte_1 Parte_1
8. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 4.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 della somma lorda di euro 10.911,06, con gli interessi legali
[...] maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio dell'Avv. Emanuele Montemarano, distrattario, liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato;
3) dispone che copia della sentenza e dei verbali di causa vadano trasmessi all'INPS, circa la questione dei contributi omessi, ed alla locala Procura della Repubblica, per le sue determinazioni in relazione al trattamento violento e discriminatorio che i testi hanno indicato essere stato riservato da
[...]
a CP_1 Pt_1 Parte_1
Così deciso il 18 novembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 1° aprile 2025 da elettivamente domiciliata in Milano, P.zza Parte_1
Quattro Novembre, 6, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Montemarano, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Alessandra Cancelli, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
Controparte_1 convenuto contumace OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 della somma di euro 10.911,06 o di quella maggiore o minore
[...] somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ.; 2) con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
1 3) vittoria delle spese di lite, oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Montemarano, procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 1° aprile 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevava la ricorrente di avere lavorato dal 14 aprile 2023 al 9 novembre 2024 alle dipendenze del convenuto, presso l'abitazione di costui, sita in Milano al viale Abruzzi n. 19, in qualità di collaboratrice domestica. La ricorrente aveva svolto le mansioni non solo di addetta ai servizi domestici e familiari a persona non autosufficiente (provvedendo ad accudire nelle sue funzioni esistenziali ilò convenuto, disabile a seguito di ictus) ma anche di addetta alla cura della casa (spazzare e lavare i pavimenti;
pulire con l'aspirapolvere; spolverare mobili e suppellettili;
lavare i vetri;
lavare e stirare la biancheria, acquistare i generi alimentari e le altre provviste). Come tale, la ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata nel livello C Super previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico. La ricorrente rilevava di essere stata tenuta all'osservanza del seguente orario di lavoro: nel 2023 dalle ore 24 alle ore 15 ininterrottamente per 4 giorni variabili a settimana;
nel 2024 dalle ore 3 della notte alle ore 15 ininterrottamente per 4 giorni variabili a settimana. La ricorrente aveva percepito una retribuzione giornaliera di euro 150,00 nel 2023 e di euro 80,00 nel 2024, usufruemdo della retribuzione in natura prevista dall'art. 2242 cod. civ., consistente nell'alloggio. Il rapporto non era mai stato formalizzato, né la ricorrente aveva mai goduto di ferie o percepito la tredicesima mensilità. Alla ricorrente non era stata corrisposta la retribuzione per gli ultimi 4 giorni di servizio;
si era dimessa per giusta causa il giorno 9 Parte_1 novembre 2024 per essere stata aggredita ed insultata dal convenuto. non aveva percepito il trattamento di fine Parte_1 rapporto. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva per il convenuto che veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 18 novembre 2025, ammessa ed espletata la prova orale, la causa veniva discussa e posta in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
Come è noto, l'elemento qualificante del rapporto di lavoro è la subordinazione, intesa quale assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (Cass. 2 ottobre 2020 n. 21194; Cass. 19 febbraio 2016 n. 3303; Cass. 7 febbraio 2013 n. 2931; Cass. 26 luglio 2011 n. 16254), che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo (Cass. 21 luglio 2017 n. 18018; Cass. 24 ottobre 2014 n. 22690; Cass. 2 maggio 2012 n. 6643) Detto elemento è, invece, assente nel lavoro autonomo e nella collaborazione coordinata e continuativa. In questa ipotesi, infatti, anche quando l'autonomia dell'obbligato è ridotta al minimo, non si può parlare di vera e propria dipendenza rispetto al committente. L'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo (Cass. 24 ottobre 2014 n. 22690; Cass. 21 marzo 2013 n. 7142; Cass. 2 maggio 2012 n. 6643).
2. Essendosi trattato di un rapporto non formalizzato, il Tribunale ha escusso la prova orale. La prima testimone ha riferito: “Sono un'amica di Testimone_1 [...]
Conosco il convenuto come “PI”. Parte_1
Io ho abitato con un anno e mezzo dal 2023 Parte_1 fino a settembre 2024 quando abbiamo lasciato la casa. Quando è venuta a vivere con me, lavorava Parte_1 già per . Si recava presso l'abitazione di PI (viale Abruzzi, 19) a mezzanotte Pt_3
e stava in casa sua fino alle 15.00 del giorno dopo. Questo quattro giorni alla settimana. Non ricordo quali. prendeva ordini da . In casa c'era solo Parte_1 Pt_3 lui. So che la ricorrente prelevava dei soldi dal bancomat di PI (anche € 2000) e poi andava a fare la spesa e portava i soldi rimanenti a . Pt_3 faceva la pulizia, preparava da mangiare. Parte_1
aveva un problema: si drogava. Pt_3
se ne andava alle ore 15.00 perché Pt_1 Parte_1 Pt_3 doveva drogarsi. Era una persona bipolare ed aveva avuto un ictus. Quando si drogava, rimaneva inerte. doveva quindi Parte_1 lavarlo e provvedere ai suoi bisogni. Era la ricorrente che mi riferiva queste cose. Puliva la casa e lavava le stoviglie. Non lo portava a passeggiare perché non voleva mai uscire. Pt_3
3 Successivamente voleva che cominciasse Pt_3 Pt_1 Parte_1 alle tre di notte, perché aveva preso l'abitudine di drogarsi di più. non ha potuto usufruire di ferie perché le Parte_1 Pt_3 diceva che se non veniva a lavorare, non la pagava. Non so quando si è dimessa quando ho Parte_1 lasciato la casa a settembre 2024, la ricorrente lavorava ancora per PI.” Il secondo teste, , ha riferito: “Sono amico di Testimone_2 [...]
Ho accompagnato qualche volta la lavoratrice nella Parte_1 casa del convenuto, che non ho mai visto personalmente. Ha lavorato circa 2 anni, dal 2023. Andava tutti i giorni della settimana. Dapprima andava alle ore 21.00 fino alle 15.00 del giorno dopo. Poi ha cambiato gli orari: da mezzanotte fino alle 15.00. Poi Controparte_1 li ha cambiati ancora: dalle due di notte fino alle 15.00. mi chiamava per accompagnarla. Parte_1
La lavoratrice assisteva come badante. Non so se lo assistesse Controparte_1 nella igiene personale: si occupava della casa, faceva la spesa, gli faceva compagnia. la insultava su base razzista. Penso che lui fosse malato o Controparte_1 drogato. A volte le buttava addosso degli oggetti. Non mi pare avesse avuto un ictus. versava la retribuzione sul mio conto corrente e poi io Controparte_1 prendevo i soldi in contanti e li davo a Parte_1
La ricorrente se non andava a lavorare, non veniva pagata. Ha fatto una settimana di ferie o meno, senza essere pagata. si è dimessa per i maltrattamenti, mi pare Parte_1 verso la fine dell'anno 2024.”
3. Non può essere messo in dubbio che fra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro, nel periodo per cui è domanda, dal 14 aprile 2023 al 9 novembre 2024 (per quattro giorni alla settimana), per una retribuzione giornaliera di euro 150,00 nel 2023 e di euro 80,00 nel 2024, relativamente alla quale non è sorta contestazione da parte di Parte_1
I due testimoni hanno chiaramente riferito che Parte_1 aveva concluso con un rapporto di lavoro per una
[...] Controparte_1 collaborazione familiare, con orario variabile: da un'ora notturna (mezzanotte o le due a seconda dei periodi), fino alle ore 15.00 del giorno dopo. E non si trattava di un rapporto che riguardasse una persona autosufficiente (visti i gravi problemi personali che manifestava in relazione alla sua Controparte_1 tossicodipendenza), bensì, al contrario, per una persona non autosufficiente (teste
“ se ne andava alle ore 15.00 perché Tes_1 Parte_1
doveva drogarsi. Era una persona bipolare ed aveva avuto un ictus. Quando Pt_3 si drogava, rimaneva inerte. doveva quindi Parte_1
4 lavarlo e provvedere ai suoi bisogni.”), che manifestava anche problemi comportamentali (teste : “ la insultava Testimone_2 Controparte_1
[la lavoratrice] su base razzista. Penso che lui fosse malato o drogato. A volte le buttava addosso degli oggetti.”). L'inquadramento contrattuale è quindi senz'altro il C Super previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico.
4. rimanendo contumace, non si è neppure prestato a Controparte_1 rendere l'interrogatorio formale. L'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della fictio confessionis, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti, e ciò ad evitare che l'esercizio di quel potere discrezionale si trasformi in un arbitrio e consenta di ritenere provati dei fatti non suffragati in alcun modo dagli altri elementi acquisiti al processo o addirittura smentiti dai medesimi. Nel presente giudizio, in assenza di ogni produzione o affermazione di qualche valore processuale, la via probatoria seguita da parte attrice pare l'unica asseverabile dal Tribunale.
5. risulta non aver pagato a Controparte_1 Parte_1 gli ultimi 4 giorni prima delle dimissioni della lavoratrice (9 novembre
[...]
2024), Come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o, meglio, dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677).
6. Non solo, ha omesso di corrispondere l'indennità Controparte_1 sostitutiva delle ferie, da mai godute (teste Parte_1
“ non ha potuto usufruire di ferie Tes_1 Parte_1 perché le diceva che se non veniva a lavorare, non la pagava.”; stessa cosa Pt_3
5 dice il teste ), l'indennità sostitutiva del preavviso, la Testimone_2 tredicesima mensilità e il TFR. Avendo disertato il giudizio, agli non ha fatto constare fatti Controparte_1 impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente. I calcoli indicati in ricorso, che indicano la somma a credito della lavoratrice, pari a lordi € 10.911,06, sono corretti e possono essere posti alla base della sentenza.
7. Copia della sentenza e dei verbali di causa andranno trasmessi all'INPS, circa la questione dei contributi omessi, ed alla locala Procura della Repubblica, in relazione al trattamento violento e discriminatorio che i testi hanno indicato essere stato riservato da a . Controparte_1 Parte_1 Parte_1
8. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 4.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 della somma lorda di euro 10.911,06, con gli interessi legali
[...] maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio dell'Avv. Emanuele Montemarano, distrattario, liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato;
3) dispone che copia della sentenza e dei verbali di causa vadano trasmessi all'INPS, circa la questione dei contributi omessi, ed alla locala Procura della Repubblica, per le sue determinazioni in relazione al trattamento violento e discriminatorio che i testi hanno indicato essere stato riservato da
[...]
a CP_1 Pt_1 Parte_1
Così deciso il 18 novembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
6