Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 3439
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, dato che l'ente impositore ha depositato prova documentale della regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti, con conseguente definitività della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Carenza legittimazione attiva OG

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché il contratto con l'agente della riscossione è stato prorogato più volte a causa di eventi eccezionali e di proroghe legislative, fino a una data successiva alla notifica dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, dato che l'ente impositore ha depositato prova documentale della regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti, con conseguente definitività della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Prescrizione/decadenza

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, dato che l'ente impositore ha depositato prova documentale della regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti, con conseguente definitività della pretesa tributaria. Inoltre, le proroghe legislative legate agli eventi sismici e alla pandemia hanno sospeso i termini di prescrizione e decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 3439
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3439
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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