CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3439/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
OS AR, Relatore
BR NA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17095/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 524885 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 666/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 524885, dettagliatamente specificati in epigrafe, relativa a TARI 2015, 2016 e 2017, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: difetto di motivazione;
carenza legittimazione attiva OG, omessa notifica atti prodromici, prescrizione/decadenza.
Si è costituita ET spa ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Commissione, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero ET spa, per conto del Comune di Casamicciola ha depositato prova documentale della regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti, non impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria. A tal proposito sono stati allegati i seguenti atti: accertamento TARI 2015 del 17.11.2020, notificato il 16.12.2020; accertamento TARI 2016 del 17.12.2021, notificato il 30.12.2021; accertamento TARI 2017 del 18.10.2022, notificato il 18.11.2022; sollecito TARI 2015 del 21.11.2024, notificato il 29.11.2024; sollecito
TARI 2016 del 21.11.2024, notificato il 29.11.2024; sollecito TARI 2017 del 21.11.2024, notificato il 29.11.2024.
E' parimenti infondato il motivo relativo al difetto di legittimazione di ET spa, in quanto l'originaria scadenza contrattuale del 10.06.2023 è stata prorogata, prima, al 05.06.2025 (sospensione sisma + Covid) e, poi, al
05.06.2026, con un decreto legge a causa eventi eccezionali, e, poi, da due appendici contrattuali espresse con Delibera di Consiglio Comunale, che hanno prorogato l'originario contratto, stipulato il 15.12.2017 tra il
Comune di Casamicciola Terme e OG SP (dell'originaria durata di anni 05, a partire dalla data di avvio delle attività dell'11.06.2018, con scadenza naturale alla data del 10.06.2023); va detto che in data
28.09.2018, a causa degli eventi sismici che hanno interessato anche la comunità di Casamicciola, veniva emanato dal Governo il D.L. 109 del 28.09.2018 convertito in Legge 130/2018 che, all'art. 35, disponeva “la sospensione fino al 31.12.2020 della notifica degli atti della riscossione e delle relative procedure esecutive per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno”; in data 18.04.2019, a seguito degli eccezionali ed imprevedibili eventi sismici, è stata stipulata una prima appendice contrattuale, che formalizzava il differimento del termine di scadenza al 05.06.2025, come espressamente sancito all'art.2.; successivamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, d.lgs.
n. 519/2015, per gli atti della riscossione indicati nell'art. 68 i cui termini di decadenza o di prescrizione
“scadevano” entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, è stabilita una proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo;
il legislatore emergenziale Covid, con il d.l. 22 marzo 2021, n. 41, ha, poi, introdotto nell'art. 68, d.l. n. 18/2020 il comma 4-bis, in cui, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione” (dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021), “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77”, è stata disposta, alla lett. b), la proroga dei termini di decadenza e prescrizione “di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”; ancora in data 29.10.2021, veniva stipulata una seconda appendice contrattuale che, oltre a rinnovare la precedente appendice, stabiliva un ulteriore differimento al 05.06.2026, come espressamente sancito all'art.2.
Ogni altra questione è assorbita.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti, della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per condannare parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.400,00, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente, così provvede: Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.400,00, oltre accessori se dovuti. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.1.2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dr. Nominativo_1 dr. Francesco Abete
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
OS AR, Relatore
BR NA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17095/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 524885 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 666/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 524885, dettagliatamente specificati in epigrafe, relativa a TARI 2015, 2016 e 2017, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: difetto di motivazione;
carenza legittimazione attiva OG, omessa notifica atti prodromici, prescrizione/decadenza.
Si è costituita ET spa ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Commissione, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero ET spa, per conto del Comune di Casamicciola ha depositato prova documentale della regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti, non impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria. A tal proposito sono stati allegati i seguenti atti: accertamento TARI 2015 del 17.11.2020, notificato il 16.12.2020; accertamento TARI 2016 del 17.12.2021, notificato il 30.12.2021; accertamento TARI 2017 del 18.10.2022, notificato il 18.11.2022; sollecito TARI 2015 del 21.11.2024, notificato il 29.11.2024; sollecito
TARI 2016 del 21.11.2024, notificato il 29.11.2024; sollecito TARI 2017 del 21.11.2024, notificato il 29.11.2024.
E' parimenti infondato il motivo relativo al difetto di legittimazione di ET spa, in quanto l'originaria scadenza contrattuale del 10.06.2023 è stata prorogata, prima, al 05.06.2025 (sospensione sisma + Covid) e, poi, al
05.06.2026, con un decreto legge a causa eventi eccezionali, e, poi, da due appendici contrattuali espresse con Delibera di Consiglio Comunale, che hanno prorogato l'originario contratto, stipulato il 15.12.2017 tra il
Comune di Casamicciola Terme e OG SP (dell'originaria durata di anni 05, a partire dalla data di avvio delle attività dell'11.06.2018, con scadenza naturale alla data del 10.06.2023); va detto che in data
28.09.2018, a causa degli eventi sismici che hanno interessato anche la comunità di Casamicciola, veniva emanato dal Governo il D.L. 109 del 28.09.2018 convertito in Legge 130/2018 che, all'art. 35, disponeva “la sospensione fino al 31.12.2020 della notifica degli atti della riscossione e delle relative procedure esecutive per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno”; in data 18.04.2019, a seguito degli eccezionali ed imprevedibili eventi sismici, è stata stipulata una prima appendice contrattuale, che formalizzava il differimento del termine di scadenza al 05.06.2025, come espressamente sancito all'art.2.; successivamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, d.lgs.
n. 519/2015, per gli atti della riscossione indicati nell'art. 68 i cui termini di decadenza o di prescrizione
“scadevano” entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, è stabilita una proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo;
il legislatore emergenziale Covid, con il d.l. 22 marzo 2021, n. 41, ha, poi, introdotto nell'art. 68, d.l. n. 18/2020 il comma 4-bis, in cui, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione” (dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021), “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77”, è stata disposta, alla lett. b), la proroga dei termini di decadenza e prescrizione “di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”; ancora in data 29.10.2021, veniva stipulata una seconda appendice contrattuale che, oltre a rinnovare la precedente appendice, stabiliva un ulteriore differimento al 05.06.2026, come espressamente sancito all'art.2.
Ogni altra questione è assorbita.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti, della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per condannare parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.400,00, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente, così provvede: Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.400,00, oltre accessori se dovuti. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.1.2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dr. Nominativo_1 dr. Francesco Abete