Ordinanza cautelare 5 maggio 2025
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00252/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 314 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cocchi e Daniele Granara, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
l’Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati in data 4 settembre 2025:
della decisione a contrarre della Direzione Regionale Liguria dell’Agenzia del Demanio, -OMISSIS-, avente ad oggetto « -OMISSIS- »,
nonché per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, inerenti, conseguenti e comunque connessi, cogniti e non, nessuno escluso o eccettuato, tra cui, in particolare:
- dell’avviso e-form-OMISSIS-– Gara, avente ad oggetto « Italia – Lavori generali di costruzione di edifici – Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. -OMISSIS- »;
- del Disciplinare di Gara, avente ad oggetto « Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. -OMISSIS- »;
- del bando di gara;
- dello schema di contratto;
- di tutti gli atti di gara approvati a mezzo della determinazione impugnata in via principale e pubblicati nella sezione gare e procedure del sito web dell’Agenzia del Demanio in relazione alla « Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. -OMISSIS- »
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c e 85, co. 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2026 il dott. CO ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 10 marzo 2025 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. In data-OMISSIS- la ricorrente ha ricevuto un’informativa antimafia interdittiva dalla Prefettura di Genova.
A seguito di ricorso, questo Tribunale ha annullato il provvedimento con sentenza della Prima Sezione, -OMISSIS-
L’Amministrazione ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Nelle more, in data 30 ottobre 2024 -OMISSIS-ha formulato istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 86, co. 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Successivamente, con sentenza della -OMISSIS- il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal Ministero, ritenendo il quadro indiziario fornito dall’Amministrazione, complessivamente apprezzato, idoneo a sorreggere l’interdittiva.
Con nota -OMISSIS- la Prefettura ha comunicato la cancellazione della ricorrente dalla cd. white list ; tale provvedimento è stato a sua volta impugnato, con contestuale istanza di sospensione. Con ordinanza -OMISSIS-, pubblicata nella medesima data, questo Tribunale « attesa la gravità ed irreparabilità del danno prospettato da parte ricorrente, consistente – tra l’altro - nella perdita di importanti commesse », ha sospeso gli « effetti interdittivi di cui all’atto impugnato, fino alla pronuncia dell’amministrazione sulla […] istanza di riesame ».
Nelle more, l’Agenzia del Demanio l’Agenzia del Demanio, con decisione di contrarre -OMISSIS- ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, -OMISSIS-.
In data-OMISSIS- allorquando il provvedimento interdittivo del -OMISSIS- risultava annullato per effetto della citata sentenza del T.A.R. -OMISSIS- la ricorrente ha presentato la propria offerta, risultando aggiudicataria con determina -OMISSIS-.
Tuttavia, in seguito alla suddetta sentenza del Consiglio di Stato, la stazione appaltante ha annullato il provvedimento di aggiudicazione, postulando la retroattività dell’effetto caducatorio della pronuncia d’appello, che ha reso la concorrente interessata da interdittiva priva del requisito dell’iscrizione nella white list al momento della presentazione della domanda, avvenuta in data -OMISSIS-.
3. La ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento deducendo, tra l’altro, l’inottemperanza della citata ordinanza -OMISSIS- che sospeso gli effetti interdittivi del diniego.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito l’Agenzia del Demanio ha chiesto la reiezione del gravame.
All’esito della camera di consiglio del 30 aprile 2025, con ordinanza della Sezione Prima, -OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
3.1. Con motivi aggiunti depositati in data 4 settembre 2025 la ricorrente ha impugnato la nuova determina a contrarre dell’Agenzia del Demanio, resasi necessaria in quanto la -OMISSIS- era l’unica partecipante alla procedura.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie nelle quali hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la ricorrente è risultata aggiudicataria nella nuova procedura e le parti hanno stipulato il contratto.
All’udienza pubblica del 6 febbraio 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Anzitutto, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale non sono in alcun modo imputabili gli atti impugnati.
5. Per il resto, l’intervenuta aggiudicazione attesta la carenza di interesse rispetto alla decisione.
6. Pertanto, il ricorso, integrato da motivi aggiunti, deve essere dichiarato improcedibile.
7. Le peculiarità della vicenda e l’esito processuale giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare i soggetti menzionati.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE SO, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
CO ST, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO ST | SE SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.