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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3692 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Concettina Midili ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 36405 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 27.5.2024, e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio Parte_2
7, presso lo studio degli Avv.ti Domenico Di Ciommo e Paola Mariangeli che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Siracusa in virtù di procura CP_1
generale alle liti e presso la stessa domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21,
presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale.
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione ad avviso di pagamento di indennità di occupazione abusiva.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.5.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. La presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
FATTO E DIRITTO
L'attrice ha agito nei confronti di per l'annullamento dell'avviso di CP_1
pagamento n. 10000857 anno 2016 (prot. CA/2020/211547 del 22.12.2020), notificato da in data 26.4.2021, ed avente ad oggetto l'indennità di CP_1
occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche comunali con opere di carattere temporaneo.
L'atto opposto trae origine dal verbale di accertamento n. 14-28389 del
23.06.2016, notificato il 2.8.2016, redatto dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale
di con il quale veniva accertato che nello spazio antistante Via CP_1
Galvani n. 60 in Roma, era stata realizzata un'occupazione di suolo pubblico abusiva per mq. 21,84 (mt. 7,80 x 2,80) in data 23.6.2016.
A sostegno dell'opposizione la società attrice deduceva: a) la nullità dell'avviso di pagamento impugnato per assenza di notifica dell'atto presupposto, ovvero il verbale di accertamento n. 14-28389, con conseguente assenza di valido titolo esecutivo;
b) la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo proprietaria e/o possessore e/o detentore a qualsivoglia titolo di un locale di somministrazione di alimenti e bevande sito alla via Galvani n. 60 in cui sarebbero state accertate le violazioni di cui verbale n. 14-28389 del 23.06.2016.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Esaminando il merito, la violazione contestata consiste in una occupazione di fatto abusiva di suolo pubblico con tavoli, sedie e ombrelloni;
pertanto, il presupposto del diritto di credito preteso dall'amministrazione va correlato con il carattere abusivo della occupazione. Al momento dell'accertamento non risultava in favore della odierna attrice alcun atto autorizzativo all'occupazione del suolo pubblico con tavoli,
sedie, pedane, ombrelloni, fioriere e simili;
pertanto, si è proceduto a richiedere l'indennità di occupazione per il periodo contestato.
Quanto alla asserita mancata notifica del verbale di accertamento, sollevato dall'attrice, si rileva che tale contestazione risulta superata dalla produzione da parte dell'amministrazione convenuta agli atti del giudizio di copia della relata di notifica del verbale di accertamento n. 14-28389 effettuata in data 2.8.2016 presso la sede legale della società e copia del ricorso amministrativo dell'attrice, datato 4.8.2016,
per l'annullamento del predetto verbale di accertamento di violazione. Detti atti,
entrambi non contestati, attestano la notifica e la conoscenza da parte dell'attrice del provvedimento prodromico all'atto impugnato.
Anche il motivo di opposizione con cui la società opponente ha inteso negare la propria responsabilità, per il fatto riportato nel Verbale di Accertamento, non può
essere condiviso dal Tribunale.
È noto che il verbale di accertamento, laddove riferito a circostanze di fatto,
direttamente apprese dai pubblici ufficiali verbalizzanti, è munito di pubblica fede,
fino a querela di falso (art. 2700 c.c.); ne consegue che la società opponente, per negare di avere effettivamente occupato il pubblico suolo, con le modalità descritte nel predetto verbale, avrebbe dovuto proporre querela, ex art. 221 c.p.c.; in difetto di impugnativa per falso, deve pertanto ritenersi inconfutabile che la Parte_1
allora titolare di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ma sprovvista di concessione all'occupazione del pubblico suolo, abbia occupato “in Roma, Via Galvani 60 …” il “suolo pubblico antistante l'attività sul marciapiede per mq 21,84 (mt. 7,80 x 2,80) … con tavoli, sedie e n. 2 ombrelloni sostenuti da struttura metallica”.
L 'opposizione, pertanto, va respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- rigetta la domanda attrice;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2025
Il Giudice
Concettina Midili
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Concettina Midili ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 36405 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 27.5.2024, e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio Parte_2
7, presso lo studio degli Avv.ti Domenico Di Ciommo e Paola Mariangeli che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Siracusa in virtù di procura CP_1
generale alle liti e presso la stessa domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21,
presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale.
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione ad avviso di pagamento di indennità di occupazione abusiva.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.5.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. La presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
FATTO E DIRITTO
L'attrice ha agito nei confronti di per l'annullamento dell'avviso di CP_1
pagamento n. 10000857 anno 2016 (prot. CA/2020/211547 del 22.12.2020), notificato da in data 26.4.2021, ed avente ad oggetto l'indennità di CP_1
occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche comunali con opere di carattere temporaneo.
L'atto opposto trae origine dal verbale di accertamento n. 14-28389 del
23.06.2016, notificato il 2.8.2016, redatto dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale
di con il quale veniva accertato che nello spazio antistante Via CP_1
Galvani n. 60 in Roma, era stata realizzata un'occupazione di suolo pubblico abusiva per mq. 21,84 (mt. 7,80 x 2,80) in data 23.6.2016.
A sostegno dell'opposizione la società attrice deduceva: a) la nullità dell'avviso di pagamento impugnato per assenza di notifica dell'atto presupposto, ovvero il verbale di accertamento n. 14-28389, con conseguente assenza di valido titolo esecutivo;
b) la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo proprietaria e/o possessore e/o detentore a qualsivoglia titolo di un locale di somministrazione di alimenti e bevande sito alla via Galvani n. 60 in cui sarebbero state accertate le violazioni di cui verbale n. 14-28389 del 23.06.2016.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Esaminando il merito, la violazione contestata consiste in una occupazione di fatto abusiva di suolo pubblico con tavoli, sedie e ombrelloni;
pertanto, il presupposto del diritto di credito preteso dall'amministrazione va correlato con il carattere abusivo della occupazione. Al momento dell'accertamento non risultava in favore della odierna attrice alcun atto autorizzativo all'occupazione del suolo pubblico con tavoli,
sedie, pedane, ombrelloni, fioriere e simili;
pertanto, si è proceduto a richiedere l'indennità di occupazione per il periodo contestato.
Quanto alla asserita mancata notifica del verbale di accertamento, sollevato dall'attrice, si rileva che tale contestazione risulta superata dalla produzione da parte dell'amministrazione convenuta agli atti del giudizio di copia della relata di notifica del verbale di accertamento n. 14-28389 effettuata in data 2.8.2016 presso la sede legale della società e copia del ricorso amministrativo dell'attrice, datato 4.8.2016,
per l'annullamento del predetto verbale di accertamento di violazione. Detti atti,
entrambi non contestati, attestano la notifica e la conoscenza da parte dell'attrice del provvedimento prodromico all'atto impugnato.
Anche il motivo di opposizione con cui la società opponente ha inteso negare la propria responsabilità, per il fatto riportato nel Verbale di Accertamento, non può
essere condiviso dal Tribunale.
È noto che il verbale di accertamento, laddove riferito a circostanze di fatto,
direttamente apprese dai pubblici ufficiali verbalizzanti, è munito di pubblica fede,
fino a querela di falso (art. 2700 c.c.); ne consegue che la società opponente, per negare di avere effettivamente occupato il pubblico suolo, con le modalità descritte nel predetto verbale, avrebbe dovuto proporre querela, ex art. 221 c.p.c.; in difetto di impugnativa per falso, deve pertanto ritenersi inconfutabile che la Parte_1
allora titolare di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ma sprovvista di concessione all'occupazione del pubblico suolo, abbia occupato “in Roma, Via Galvani 60 …” il “suolo pubblico antistante l'attività sul marciapiede per mq 21,84 (mt. 7,80 x 2,80) … con tavoli, sedie e n. 2 ombrelloni sostenuti da struttura metallica”.
L 'opposizione, pertanto, va respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- rigetta la domanda attrice;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2025
Il Giudice
Concettina Midili