Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025, ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7969/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al C.F._1
ricorso introduttivo, dall'avvocato Anna Maria Balsamo
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2
via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rappresentante pro tempore
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorrente, con ricorso depositato il 13.08.2024, ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n 29376202400002297 notificata il 22/07/2024, limitatamente alle seguenti sottostanti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, anch'essi oggetto di impugnazione e precisamente: cartelle di pagamento n.29320150036805175,
n.29320170024274304 e n.29320180010583871; ed avvisi di addebito n.59320160003914887,
n.59320160001571792, n.59320160005687046, n.59320170003500216, n.5932018000359532,
n.59320180009176229, n.59320190002220216, n.59320190003526559, n.59320190008645607,
212/2000, dell'art.
8 - d. lgs. n. 32/2001, e dell'art. 77, comma 1 - d.p.r. 602/73 e violazione del diritto di difesa;
per omessa indicazione dell'immobile o degli immobili sul quale o sui quali sarà iscritta l'ipoteca; per omessa notifica dell'avviso di intimazione. Nel merito ha eccepito la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito impugnati, perfezionatasi anche, successivamente alla loro eventuale notifica. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: accertare e dichiarare gli atti indicate quali titoli per l'iscrizione non sono stati ritualmente notificati all'attore e che in questa sede sono state impugnate: accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della comunicazione preventiva di ipoteca per: I.
Nullita' ipoteca per violazione art. 76 del d.p.r. 602/73; ii.difetto di motivazione quale conseguenza della mancata allegazione della nota di iscrizione ipotecaria rilasciata dall'agenzia del territorio, in violazione del combinato disposto degli artt. 7 e 17 - legge 212/2000, dell'art.
8 - d. lgs. n. 32/2001,
e dell'art. 77, comma 1 - d.p.r. 602/73, nonche' dell'art. 24 della costituzione (diritto di difesa). iii. nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione. dell'immobile o degli immobili sul quale o sui quali sara' iscritta l'ipoteca vii) mancato rispetto del termine per l'inizio dell'esecuzione ex art. 50
d.p.r. 29/09/1973 n. 602; Voglia, in accoglimento della proposta opposizione contro le cartelle ed i ruoli, altresì, l'On.le Giudicante accertare e dichiarare la nullita' delle cartelle opposte : per : omessa notifica delle stesse , e, conseguentemente non dovute le somme con le stesse richieste;
in subordine, nella denegata ipotesi che il Concessionario dia prova della rituale notifica delle cartelle, Voglia dichiarare la prescrizione per quelle ove non sia stata dimostrata la notifica. conseguentemente accertare e dichiarare che le obbligazioni posti a base delle cartelle di pagamento sono prescritte e, pertanto, sono estinte le obbligazioni sottostanti e, per l'effetto, dichiarare non dovute le suddette somme. Il tutto in sentenza esecutiva come per legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari unitamente agli accessori previsti per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c
Si è costituito, con memorie depositate il 19.12.2024, l' il quale ha, preliminarmente eccepito CP_1 con riferimento all'avviso di addebito n.59320160003914887000 il difetto di legittimazione attiva, riguardando lo stesso un soggetto diverso dal ricorrente;
l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 comma 5°, D.Lgs. n. 46/1999, in quanto tardivo stante la regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati;
la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi per i vizi formali del titolo o della sua notifica. Ha, quindi, dedotto l'inammissibilità di ogni eccezione afferente al merito della pretesa contributiva ivi compresa l'eccezione di prescrizione. Ha contestato l'eccezione di prescrizione, rappresentando che nessuna prescrizione risulta perfezionata stante la notifica degli avvisi di addebito e dovendosi tenere conto, ai fini del computo dei termini prescrizionali della normativa emergenziale di sospensione dei termini Covid-19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva con riferimento all'avviso di addebito 59320160003914887000, sempre in via preliminare dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999, tardiva alla luce della notifica degli avvisi di addebito e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. In ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della Riscossione non ha diritto a procedere esecutivamente in forza delle cartelle opposte. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca sebbene regolarmente citata non ha curato di costituirsi e con Controparte_2
ordinanza del 27.01.2025 è stata dichiarata contumace.
CP_ Con la medesima ordinanza l' veniva invitata a regolarizzare la documentazione prodotta e parte ricorrente ad interloquire sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva in relazione all'avviso di addebito n.59320160003914887.
All'odierna udienza le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Preliminarmente, va rilevato che parte ricorrente, all'udienza del 27.03.2025 e con le note autorizzate depositate il 18.04.2025, ha precisato che l'avviso di addebito n.59320160003914887, riguardante persona diversa dal ricorrente e non contenuto nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, è stato inserito in ricorso per mero errore materiale scaturente da refuso ed ha chiesto non tenersene conto. In considerazione di quanto precisato si prende atto che il suddetto avviso di addebito non costituisce oggetto del presente in quanto non oggetto di impugnazione.
2.1 Avuto riguardo ai motivi di opposizione parte ricorrente ha in primo luogo fatto valere vizi afferenti alla regolarità della procedura di riscossione. Egli ha infatti eccepito: la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per: difetto di motivazione quale conseguenza della mancata allegazione della nota di iscrizione ipotecaria rilasciata dall'agenzia del territorio;
omessa indicazione dell'immobile o degli immobili sul quale o sui quali sarà iscritta l'ipoteca; omessa notifica dell'avviso di intimazione.
Le eccezioni sono da ritenersi infondate. Dalla cornice normativa (artt. 76 e 77 DPR 602/1973) in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi degli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 602/1973, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede.
(Civile Ord. Sez. 6 Num. 7233/2021). Essendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria una mera comunicazione non richiede alcuna motivazione, salva l'indicazione dell'importo di cui si chiede il pagamento e il riferimento al titolo. Si osserva, inoltre, che nessuna disposizione normativa prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria debba indicare i beni su cui verrà iscritta l'ipoteca. Ed invero oltre all'indicazione del debito e al termine di 30 giorni, non è previsto per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria un contenuto predeterminato e necessario ai fini della sua validità. Prive di pregio sono le eccezioni di mancata allegazione della nota di iscrizione ipotecaria, stante che nessuna ipoteca risulta iscritta, e di mancata notifica dell'intimazione di pagamento.
Infine, quanto alla eccepita violazione dell'art. 76 DPR 602/73, premesso che l'atto impugnato è una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e non l'iscrizione ipotecaria, si osserva che il ricorrente al fine di far valere il limite alla pignorabilità fissato dal comma 1 lett. a) dell'art.76 si è limitato ad affermare di essere proprietario di un unico immobile adibito ad abitazione facendo leva su una visura catastale per soggetto, nella quale non risulta neanche indicato l'ufficio da cui è tratta.
A tal proposito va precisato che la mera annotazione di dati nei registri catastali, preordinati a fini fiscali, non è idonea di per sé a provare -o ad escludere- la qualità proprietaria (cfr. Cass. 24 agosto
1991, n. 9096 e 6 settembre 2019, n. 22339 da ultimo Cassazione SU n.21165/2021). Pertanto nulla prova in merito a quanto affermato. L'eccezione non può trovare accoglimento.
Ciò premesso, il ricorrente con le censure formulate in ricorso, ha fatto valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (prescrizione), proponendo così una opposizione all'iscrizione a ruolo, ove l'eccezione di omessa notifica e strumentale per recuperare la tutela apprestata dall'art, 24
d.l.gs 46/99. Ha, altresì, eccepito fatti estintivi della pretesa contributiva successivi alla formazione e notifica degli atti impugnati (prescrizione successiva) proponendo così una opposizione all'esecuzione. Si osserva, quindi, che il ricorso in esame riguarda anche questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali l'unico legittimato passivo è l'Ente Impositore (Cass. sez. un. n. 7514/22).
La legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cass. sez. un. n. 7514/22).
Ciò posto si osserva con riferimenti alle cartelle di pagamento n.29320150036805175,
n.29320170024274304 e n.29320180010583871, aventi ad oggetto contributi Inail, che non risulta convenuto in giudizio l'ente impositore unico legittimato a contraddire per le questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi.. Per quanto sopra il ricorso va rigettato per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario unico convenuto per le suddette cartelle.
Quanto agli avvisi di addebito n.59320160001571792, n.59320160005687046,
n.59320170003500216, n.5932018000359532, n.59320180009176229, n.59320190002220216,
n.59320190003526559, n.59320190008645607, n.59320210001499226 e n.5932022001103248
l'eccezione di inammissibilità all'opposizione all'iscrizione a ruolo gli Enti resistenti hanno eccepito la tardività dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. L'eccezione è fondata.
L' ha prodotto, con riferimento all'avviso di addebito n.59320160005687046 Controparte_3
l'avviso di ricevimento dal quale è dato evincere la sua regolare è valida notifica a mezzo raccomandata ordinaria in data 12.12.2016. Quanto ai restanti avvisi di addebito tutti reolarmente e validamente notificati a mezzo pec l' ha prodotto le ricevute di accettazione e avvenuta CP_1
consegna dalle quali è dato evincere la loro notifica nelle seguenti date: il 13.05.2016
(n.59320160001571792), il 2.10.2017 (n.59320170003500216), il 11.07.2018
(n.5932018000359532), il 2.12.2018 (n.59320180009176229), il 29.05.2019
(n.59320190002220216), il 5.07.2019 (n.59320190003526559), il 28.11.2019
(n.59320190008645607), il 21.11.2021 (n.59320210001499226) e il 19.07.2022
(n.5932022001103248)
Con riferimento all'eccezione del ricorrente di nullità della notifica degli avvisi di addebito effettuata a mezzo pec tramite indirizzo Pec non indicato nei Pubblici Registri, si osserva che nella fattispecie in esame la notifica degli avvisi di addebito è stata correttamente effettuata, nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa di riferimento. L'art. 26, comma 2, d.p.r. 602/1973, infatti, prevede: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”. La disciplina della notifica digitale di una cartella esattoriale ex art. 26 del d.p.r. 602/1973 prevede che solo l'indirizzo pec del destinatario dell'atto debba figurare in appositi pubblici elenchi, mentre nulla dispone riguardo al mittente e, in particolare, all'indirizzo di provenienza della p.e.c. che non deve, pertanto, essere necessariamente inserito in pubblici registri o elenchi, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente. La ratio di tale norma è quella di assicurare unicamente la riconducibilità dell'indirizzo pec al soggetto nella cui sfera di conoscibilità deve giungere l'atto trasmesso con la notifica, mentre la citata disposizione non impone alcun obbligo con riferimento alla pubblicità dell'indirizzo del mittente. Del tutto inconferente e infondato è poi il riferimento al contenuto dell'art. 3 bis della Legge
53/1994 e che concerne la disciplina della modalità di notifica a mezzo pec di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati e procuratori legali e che, con riferimento all'attività di questi ultimi impone che: “ può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, sottolineando nel contempo che deve essere effettuata all'indirizzo pec del destinatario risultante da pubblici elenchi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la disciplina dei documenti informatici.
In merito si richiama quanto di recente statuito dalla suprema Corte con la sentenza n. 6015/2023 “ come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (si veda anche cassazione sentenza n. 982 del 16/01/2023).
Nella specie, premessa l'evidente provenienza da parte dell' , parte ricorrente non ha mai CP_1
evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero scaturiti dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio
CP_ digitale dell' ma da uno diverso. Per quanto sin qui esposto e in ragione del pieno rispetto della normativa in materia di notifica digitale dettata dall'art. 26, comma 2, d.p.r. 602/1973, l'eccezione va rigettata. Per quanto sopra la notifica dei predetti avvisi di addebito deve ritenersi validamente eseguita.
Stante la valida e regolare notifica dei sopracitati atti, l'opposizione all'iscrizione a ruolo, avuto riguardo alla data di deposito del ricorso13.08.2024 deve ritenersi tardivamente proposto e quindi inammissibile. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, compresa l'eccezione di prescrizione.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva e cioè perfezionatasi successivamente alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Parte ricorrente, come detto, ha, anche, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Egli ha, infatti, addotto fatti estintivi del credito sopravvenuti alla notifica degli avvisi di addebito, quali la prescrizione del credito, perfezionatasi successivamente alla loro notifica. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella di pagamento e nell'avviso di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Detti fatti estintivi nella specie ricorrono limitatamente agli avvisi di addebito n.59320160001571792,
n.59320160005687046, n.59320170003500216.
Ciò posto in assenza di documentati validi atti interruttivi della prescrizione di data anteriore alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, si osserva, avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito come sopra indicata, che gli stessi sarebbe venuti in scadenza rispettivamente: 13.05.2021 (n.59320160001571792), il 12.12.2021 (n.59320160005687046), il
2.10.2022 (n.59320170003500216), il 11.07.2023 (n.5932018000359532), il 2.12.2023
(n.59320180009176229), il 29.05.2024 (n.59320190002220216), il 5.07.2024
(n.59320190003526559), il 28.11.2024 (n.59320190008645607), il 21.11.2026
(n.59320210001499226) e il 19.07.2027 (n.5932022001103248)
Ai fini del computo della prescrizione, occorre precisare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (cfr., in particolare, sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione naturale, siccome sopra individuato, si deve ritenere che alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
(22/07/2024), oggetto di impugnazione, i crediti portati dagli avvisi di addebito n.
59320160001571792, n.59320160005687046, n.59320170003500216 erano prescritti e non sono, pertanto, dovuti, viceversa nessuna prescrizione risulta perfezionata per i restanti avvisi di addebito i cui crediti sono dovuti
L'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché
l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1
che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Alla stregua di quanto esposto, assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato negli avvisi di addebito n.59320160001571792, n.59320160005687046, n.59320170003500216.
Viceversa, nessuna prescrizione risulta essersi perfezionata per i restanti avvisi di addebito i cui crediti sono pertanto dovuti.
Per quanto sopra il ricorso può trovare solo parziale accoglimento
3 Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito della lite si ritiene che sussistano giustificati motivi per una loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dagli avvisi di addebito n. 59320160001571792, n.59320160005687046,
n.59320170003500216 e, per l'effetto dichiara insussistente il diritto degli Enti impositori e del concessionario a procedere in forza dei suddetti avvisi di addebito ed inefficace la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente agli stessi;
nel resto rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti
Catania 24 aprile 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi