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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1667 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Margherita Monte Presidente Dott. Maria Teresa Brena Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da (P.I. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA MAIONE Parte_1 P.IVA_1
( ), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in C.F._1
Via F. Baracchini n. 1 - 20122 Milano, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo PEC Email_1
- appellante principale - CONTRO
(P.I. ) con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. MARCO MANCUSO (C.F. ), con C.F._2 elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Corso di Porta Romana n. 74 – 20122 Milano, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo PEC Email_2
- appellata/appellante incidentale - CONCLUSIONI: Per “Accogliere, per quanto di ragione, il presente appello e per l'effetto: Parte_1
1) condannare l'appellata al risarcimento in favore dell'appellante dei danni ex artt. 1668 c.c. e 1218 c.c, da liquidarsi in euro 550.000,00 ovvero nella diversa misura, anche inferiore sulla base di quanto illustrato nella parte motiva del presente atto, che verrà ritenuta di giustizia, facendo ricorso, se del caso, anche al criterio equitativo;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) dichiarare dovuti a carico dell'appellante sulla somma liquidata in primo grado pari a “€ 51.079,51 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002” gli interessi con decorrenza dal deposito della sentenza di primo grado e non dalla data di emissione delle fatture per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo;
1 3) In ogni caso, condannare l'appellata al pagamento delle spese legali (e di CTU) relative al doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato di quelle relative al grado di appello” Contro Per “In via principale Confermare la sentenza impugnata e respingere l'appello In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado Contr Accertare l'assenza di vizi nell'esecuzione dell'opera di o in via alternativa Cont accertare che la presenza di vizi non è riconducibile a colpa di o in via ulteriormente alternativa accertare che la diminuzione di prezzo derivante dalla Cont presenza di vizi è già compresa nella riduzione di prezzo applicata da a copertura di eventuali vizi e per l'effetto
1 confermare il decreto ingiuntivo opposto
2 in ogni caso condannare con sede legale in Milano, alla Via Ugo Parte_1
Foscolo n. 4, a pagare a la somma di Controparte_1
Euro 90.394,39 o la diversa somma ritenuta di giustizia anche eventualmente in virtù della compartecipazione della committente e della direzione lavori nella causazione dei vizi oltre interessi ex Decreto Legislativo 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo con vittoria di spese di lite”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la domandava all'adito Tribunale di CP_1
Milano l'emissione, nei confronti della di Decreto Ingiuntivo di pagamento Parte_1 della somma di € 90.394,39, a titolo di saldo del corrispettivo per l'opera di ristrutturazione compiuta nel locale gestito dall'odierna appellante principale in Milano, Via Ugo Foscolo n. 4.
In accoglimento della domanda, il Tribunale emetteva in data 24/5/2023 provvedimento monitorio n. 9535/2023, con cui ingiungeva alla l pagamento in Parte_1 favore del ricorrente della somma di € 90.394,39 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 sino al saldo, nonché spese di giudizio. L'ingiunta proponeva, pertanto, opposizione ai sensi dell'art. 645 cpc, eccependo la presenza di vizi e difetti dell'opera, a suo dire riconosciuti anche dallo stesso convenuto opposto. Su tali basi, l'opponente domandava, in via riconvenzionale, la riduzione del prezzo d'appalto ex artt. 1667 e 1668 cc e/o la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno, pari al costo delle opere rimediali e dei materiali necessari per compierle, nonché al pregiudizio economico che la era Parte_1 chiamata a subire in ragione della forzata chiusura del locale per il tempo necessario all'esecuzione delle dette opere rimediali, indicato pari al fatturato perduto.
Contr Costituitasi in giudizio, la domandava la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali formulate dalla controparte.
La causa veniva istruita tramite CTU, Arch. il quale riscontrava Persona_1
l'effettiva presenza di vizi e difformità dell'opera, individuando, per il rimedio, la somma di “€ 57.283,73 oltre IVA”, per la cui materiale esecuzione prevedeva la necessità di 20 giornate lavorative (pari a circa 30 giorni solari), nei quali il locale della arebbe dovuto rimanere chiuso. Parte_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, alla luce delle risultanze della ctu, con sent. n. 3510 del 29/4/2025 oggetto del presente gravame, il Tribunale di Milano revocava il D.I. n. 9535/23 e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, di riduzione del prezzo per vizi della cosa (nella misura dei costi necessari per portare l'opera alle regole dell'arte; Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 3051 del 6/2/2025; Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 11409 dell'8/5/2008). Veniva invece rigettata la domanda risarcitoria per danni da forzata chiusura del locale, stante la mancata prova dell'ammontare di utile che la società avrebbe invece conseguito “non potendosi, d'altro canto, calcolare tale danno come pari al fatturato dell'impresa, in quanto comprensivo anche di quelle spese che, come ovvio, non vengono sostenute in ipotesi di chiusura”.
3 Né il Giudice riteneva di potersi procedere a una liquidazione equitativa del danno, in quanto l'esercizio del potere officioso avrebbe prescisso, nel caso di specie, da qualsiasi profilo di impossibilità o particolare difficoltà della prova del danno nel suo preciso ammontare da parte dell'asserito danneggiato. Stante quindi il complessivo prezzo di appalto per € 196.644,48 oltre IVA e il pacifico pagamento in acconto da parte della committente della somma di € 88.281,24 oltre IVA, il Giudice procedeva a sottrarre dal saldo del prezzo d'appalto (€ 108.363,24 oltre IVA) l'importo, calcolato in ctu, necessario per l'esecuzione delle opere rimediali (€ 57.283,73 oltre IVA), giungendo infine alla somma, ritenuta ancora dovuta in favore dell'appaltatrice, di € 51.079,51 oltre IVA nonché interessi al saggio di cui all'art. 5 D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento. Le spese processuali, data la complessiva posizione di soccombenza dell'opponente, erano poste in capo alla che veniva altresì condannata al pagamento delle spese Parte_1 di ctu (per € 3.169,63) e alla refusione in favore della controparte delle spese per CTP, calcolate quest'ultime in € 2.113,08 (pari ai due terzi del compenso riconosciuto al Consulente tecnico d'ufficio).
Avverso la sent. n. 3510/25, proponeva appello principale la la quale ne Parte_1 domandava la riforma sulla base delle doglianze che possono essere come di seguito sintetizzate:
− Quanto alla quantificazione del danno di cui si domandava il risarcimento, il primo Giudice aveva valutato il solo lucro cessante (mancati guadagni in ragione della forzata chiusura del ristorante) e non anche il danno emergente, dato dai costi fissi documentati in primo grado e pari a € 440.000/mese. In ogni caso, si rilevava come la Società avesse invero documentato anche gli utili medi mensili derivanti dall'attività, valore ricavabile dalla mera sottrazione aritmetica tra i fatturati mensili allegati (per circa € 550.000) e i costi sostenuti (di cui ai già citati € 440.000/mese), per un totale di € 110.000 al mese;
− Erroneamente, poi, la sentenza indicava che gli interessi ex D.lgs. n. 231/02 dovessero decorrere dalla scadenza delle fatture, in luogo della sentenza di primo grado: a fronte dell'accoglimento (parziale) della domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione, il titolo di pagamento non risultava più dato dalle indicate fatture, né dal revocato Decreto Ingiuntivo n. 9535/23, bensì dalla medesima sent. n. 3510/25;
− Infine, in merito alla liquidazione delle spese di lite, veniva contestata l'illogicità della sentenza, stante il parziale accoglimento dell'opposizione, per cui le spese di lite e CTU non avrebbero dovute essere interamente addebitate alla bensì compensate, almeno parzialmente, tra le parti. Parte_1
Contr Si costituiva in giudizio la la quale domandava l'integrale rigetto dell'appello proposto da proponendo, a sua volta, appello incidentale affidato, in sintesi, ai Parte_1 seguenti motivi:
4 − Erroneo calcolo dell'IVA, da parte del primo Giudice, in sede di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 cc. Alla luce anche dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. Civ. n. 3051/25), infatti, il quantum della riduzione del prezzo di appalto non è soggetto ad IVA, poiché incidente sulla mera revisione del valore contrattuale di quanto realizzato dall'appaltatore (la soggezione ad IVA avrebbe invece richiesto una spesa fatturata per l'eliminazione del vizio, nella fattispecie insussistente);
− Errore nel calcolo effettuato per la riduzione del prezzo di appalto, in quanto sono stati presi inconsiderazione e conteggiati, tanto in ctu quanto poi in sentenza, anche lavori mai eseguiti e mai fatturati, per cui sul punto nessuna spesa era stata sostenuta dalla Parte_1
− Mancato accertamento di responsabilità concorrente da parte della committente e della Direzioni Lavori, tali per cui l'ammontare da detrarre al prezzo di appalto avrebbe dovuto essere calcolato in misura minore di quanto invece fatto dal Tribunale;
− Insussistenza di alcun riconoscimento, da parte della dei vizi lamentati dalla committente, con conseguente erroneità della sentenza anche sul punto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni come da scritti difensivi all'udienza del 20/10/2025. All'udienza dell'11/12/2025 la causa veniva discussa dai difensori riportandosi ai propri atti e veniva dappoi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Per motivi di ordine logico, verranno analizzati dapprima i motivi di appello incidentale, per poi passare a vagliare gli argomenti addotti dall'appellante principale. Infatti, dalla valutazione dei motivi dedotti dall'appaltatrice deriva l'esatta quantificazione della riduzione del prezzo di appalto da effettuarsi in concreto nella fattispecie. Soltanto una volta effettuato tale calcolo, potrà poi procedersi a valutare l'eventuale sussistenza e quantificazione di un danno patito dalla committente, il cui ammontare dovrà essere compensato con il credito accertato come ancora dovuto in favore dell'appellante incidentale. Infine, alla luce della complessiva analisi di tutti i motivi di appello avanzati da entrambe le parti del giudizio, si potrà procedere all'eventuale riforma del capo della sentenza di primo grado inerente alla liquidazione delle spese di lite del grado.
Contr
2. Procedendo dunque ad analizzare le doglianze sollevate dalla secondo l'ordine con cui le stesse sono state avanzate nell'atto di costituzione in giudizio, questa Corte ritiene l'appello incidentale totalmente infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Come specificato in narrativa, la società appaltatrice lamenta anzitutto l'erroneità della sentenza del Tribunale (e, a monte, della stessa ctu), nella parte in cui, nel quantificare la riduzione del prezzo di appalto ai sensi dell'art. 1668 cc, la stessa è
5 stata calcolata nel valore delle opere necessarie per l'eliminazione del vizio, oltre IVA, mentre in realtà non si sarebbe dovuto tenere conto della somma a titolo di Imposta sul Valore Aggiunto su tali opere. In altri termini, a dire dell'appellante, il Giudice avrebbe dovuto ridurre il prezzo di appalto della sola somma a titolo di opere rimediali, netto IVA. Il motivo è infondato. Il quantum della riduzione del prezzo di appalto ai sensi dell'art. 1668 cc non è soggetto ad IVA, in quanto incidente sulla mera revisione del prezzo “contrattuale” dell'appalto e non sul valore commerciale del bene. Ciò significa che il Giudice, in sede di riduzione del prezzo, deve decurtare la somma concordata tra le parti del solo valore imponibile del costo delle riparazioni, tranne l'ipotesi in cui il committente, al momento della proposizione della domanda, non abbia già sostenuto una spesa, debitamente fatturata, per l'eliminazione dei vizi e/o delle difformità riscontrate nell'opera. Come indicato anche dal precedente citato dalla CEL, infatti, “La finalità della riduzione è appunto quella di porre il committente nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se avesse stipulato l'appalto per un'opera corrispondente a quella effettivamente realizzata, comprensiva dei difetti, ad un prezzo inferiore, cosicché l'esperimento dell'azione è atto a ristabilire il nesso di corrispettività tra le prestazioni. In questa prospettiva la riduzione incide sul prezzo inteso come valore contrattuale della cosa e non sul suo valore di mercato, ossia sul valore corrente obiettivo della cosa” (Cass. Civ. n. 3051/25). L'appellante incidentale ritiene che il principio sopra esposto dovrebbe essere interpretato nel senso che il valore (netto IVA) delle riparazioni andrebbe sottratto al prezzo totale di appalto (i.e. lordo IVA). In altri termini, a dire della parte il prezzo dell'appalto intercorso con la Parte_1 avrebbe dovuto essere ridotto dal primo Giudice come segue:
− Prezzo di appalto pattuito: € 196.644,48 + IVA (tot. € 239.906,27);
− Acconto corrisposto ante causam: € 88.281,24 + IVA (tot. € 107.703,11);
− Riduzione prezzo (pari al valore delle opere rimediali): € 57.283,73;
− Credito residuo: € 239.906,27 – € 107.703,11 – € 57.283,73 = € 74.919,42 Una tale interpretazione, tuttavia, risulta smentita dalla stessa analisi del caso concreto preso in riferimento nel precedente di cui alla ord. n. 3051/25 della Suprema Corte. Nella fattispecie sottoposta al giudizio della Cassazione, infatti, accadeva che una parte dei lavori effettuati dalla ditta appaltatrice (che il CTU valutava in € 6.909,71 IVA esclusa) presentasse dei vizi, per la cui eliminazione il Consulente accertava la necessità di opere rimediali per un valore di € 1.450,56. A fronte della riduzione, da parte del Giudice di appello, della base imponibile del prezzo di appalto per la sola somma delle opere rimediali, il committente ricorreva in Cassazione lamentando la mancata decurtazione anche della maggiorazione a titolo di IVA su tali opere, che la committente sarebbe stata chiamata a sostenere al momento della presentazione della fattura per l'eliminazione dei vizi.
6 Nel dichiarare l'infondatezza del motivo, la Suprema Corte evidenziava come correttamente la Corte di Appello avesse “individuato l'oggetto della domanda di riduzione ex art. 1668 c.c. sulla scorta delle risultanze peritali. Si tratta, appunto, di somma oggetto di riduzione rispetto al corrispettivo preteso – e non già di somma oggetto della spesa da sostenere per l'eliminazione dei vizi -, come tale non soggetta a IVA”. Pertanto, nel procedere alla riduzione del prezzo di appalto, il Giudice è chiamato a ridurre la base imponibile del prezzo concordato tra appaltatore e committente del valore, eventualmente determinato in sede di ctu, delle opere rimediali, senza applicazione dell'ulteriore maggiorazione a titolo di IVA sul costo di tali opere. Il che è proprio quanto fatto dal primo Giudice il quale, a fronte dell'iniziale prezzo di appalto per € 196.644,48 (oltre IVA), procedeva a sottrarre da tale somma il valore, calcolato dal CTU in € 57.283,73, delle opere rimediali necessarie per l'eliminazione dei vizi, così giungendo alla rideterminazione del prezzo in € 139.360,75 (oltre IVA). Dedotto poi l'acconto pacificamente corrisposto dalla società committente ante causam, per € 88.281,24 (IVA esclusa), giungeva così a calcolare il quantum del credito dell'appaltatrice rimasto insoddisfatto e ancora dovuto, pari appunto a € 51.079,51 (oltre IVA). Pur vero poi che in sede di ctu il Consulente del Tribunale calcolava il valore delle opere rimediali in “€ 57.283,73 più IVA”, tuttavia come visto il primo Giudice correttamente prendeva in considerazione la sola base imponibile dei lavori, non tenendo conto, in sede di riduzione, anche della maggiorazione a titolo IVA su tale somma. Ne consegue, pertanto, il rigetto del primo motivo di appello incidentale.
2.2 Parimenti non meritevole di accoglimento è poi il secondo motivo di appello Contr incidentale, con cui la si duole: i. da un lato, del calcolo dell'ammontare della riduzione del prezzo di appalto operato dal CTU e dal Giudice, in quanto tale riduzione avrebbe dovuto essere limitata al solo “valore contrattuale” delle opere non correttamente eseguite e non, invece, parametrata al costo delle opere rimediali indicate in ctu;
ii. dall'altro, del fatto che il CTU, nell'individuazione delle opere rimediali e nel collegato calcolo del costo delle stesse, prendeva in considerazione opere che non erano contemplate in contratto.
2.2.1 Quanto al primo punto di doglianza, come chiarito dalla stessa pronuncia citata da parte appellante (Cass. Civ. n. 3051/25), l'ammontare della riduzione del prezzo di appalto, a fronte di vizi dell'opera eseguita, ben può essere “quantificata sulla base dei costi da sostenere per eliminare i vizi” (sul punto, già Cass. Civ. n. 169/96, per cui “la riduzione, che, di regola, deve essere determinata in base al raffronto del valore e del rendimento dell'opera pattuita con quelli dell'opera difettosamente eseguita, può anche farsi coincidere con il costo delle opere necessarie per la eliminazione delle difformità”).
7 Ebbene, nella fattispecie, tali costi sono stati quantificati dal CTU nominato dal Giudice nella somma di € 57.283,73. Come precisato da tempo in giurisprudenza, infatti, con l'esperimento dei rimedi conservativi/riparatori di cui al primo comma dell'art. 1668 cc, il committente deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato, la cui determinazione va dunque commisurata (nei limiti del valore dell'opera o del servizio;
Cass. Civ. n. 4161/15) a quanto necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità oppure al valore monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidono sull'ammontare del corrispettivo in denaro pattuito. Pertanto, nel caso in cui i vizi (come nella fattispecie) siano eliminabili e comunque non risultino tali da rendere l'opera del tutto inadatta alle sue funzioni, il committente può: a) chiedere l'eliminazione delle difformità e vizi a spese (ma non necessariamente anche a opera;
Cass. Civ. n. 31378/22) dell'appaltatore, eventualmente mediante condanna di questi ex art. 2931 cc, nelle forme dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare;
oppure b) pretendere una riduzione proporzionale del prezzo, anche quando il committente abbia eseguito per conto proprio le riparazioni necessarie. La scelta tra l'azione di eliminazione dei vizi e quella di riduzione del prezzo, secondo la stessa logica che caratterizza la disciplina dell'art. 1453 cc, è poi rimessa interamente al creditore (qui, committente) che agisce in giudizio, venendo determinata sulla base dell'interesse del medesimo creditore, il quale potrebbe d'altronde essere o meno ancora interessato all'adempimento della prestazione (in caso di appalto, realizzazione dell'opera a regola d'arte). Come indicato in giurisprudenza, infatti, la scelta del rimedio costituisce una facoltà del committente, rapportata all'esercizio di un vero e proprio diritto potestativo (cfr. Cass. Civ. n. 31378/22). La riduzione del prezzo, poi, può essere a sua volta calcolata:
− in ragione del deprezzamento del valore dell'opera (secondo criteri obiettivi e, quindi, a seguito del raffronto tra il valore e rendimento dell'opera pattuita e quelli dell'opera effettivamente eseguita), nel qual caso la prova è a carico del committente, in quanto non necessariamente dal vizio discende automaticamente il deprezzamento dell'opera (tra le altre, Cass. Civ. n. 23923/12, nonché Cass. Civ. n. 169/1996);
− in funzione del costo sostenuto ovvero da sostenersi per le opere di riparazione, che il committente voglia trattenere per sé, qualora il corrispettivo non sia stato ancora corrisposto. Per cui, fermo restando che “la compensazione del pregiudizio arrecato e la restaurazione della situazione patrimoniale del soggetto leso non possono risolversi in un vantaggio, dovendo la determinazione delle conseguenze patrimoniali negative limitarsi alla perdita subita ed al mancato guadagno (cfr. Cass. 6.12.1995, n. 12578,
8 ove, sulla scorta dell'affermato principio, si puntualizza che, nel caso in cui il committente, in seguito all'inadempimento del contratto d'appalto, abbia fatto eseguire da altri la prestazione non esattamente adempiuta dall'appaltatore, con il compimento di un'opera di maggior pregio, in virtù dell'impiego di materiali più costosi di quelli previsti nell'originario contratto d'appalto, il risarcimento del danno per l'inadempimento non s'estende a compensare il costo dei materiali più onerosi di quelli pattuiti)” (Cass. Civ. n. 4161/15), il quantum della riduzione del prezzo ben può essere fatto coincidere con l'ammontare dei costi delle opere necessarie per riportare l'opera allo stato in cui la stessa si sarebbe trovata in assenza dell'inadempimento dell'appaltatore. Pertanto, il ragionamento dell'appellante non coglie nel segno.
Contr
2.2.2 Quanto poi al secondo profilo di doglianza, come chiarito la lamenta che il CTU avrebbe previsto quali costi per l'eliminazione dei vizi opere che non erano contemplate in contratto. In particolare, a dire dell'appellante incidentale gli accordi intercorsi con la committente prevedevano che le piastrelle del pavimento fossero sovrapposte a quelle esistenti, senza preliminare rimozione di quest'ultime. Di conseguenza, tra le opere rimediali per sostituzione delle piastrelle sbecciate (vizio causato, come chiarito dal CTU, dalla non complanarità del fondo su cui le piastrelle venivano posate) non avrebbero dovute essere ricomprese quelle per rimozione delle piastrelle originarie. Inoltre, sempre a dire della ditta appaltatrice, le parti si accordavano nel senso che la resina del pavimento della cucina fosse posata senza lo spostamento dei mobili. Pertanto, tra i costi di rifacimento non si sarebbero dovuti conteggiare quelli per lo smontaggio e rimontaggio della cucina, come invece operato dal CTU in primo grado. Oltre a ciò, la parte rileva come i tempi delle lavorazioni, particolarmente contratti su richiesta della committente, non avrebbero consentito interventi più radicali. Sul punto, si osserva anzitutto che dal contratto non è dato desumere nel dettaglio come le parti avessero inteso regolare la piastrellatura e la posa della resina, che deve pertanto presumersi dovesse essere eseguita a regola d'arte1. In ogni caso al fine di esattamente eseguire la sua prestazione l'appaltatrice avrebbe dovuto sollevare riserve e astenersi dal compiere lavorazioni non a regola d'arte2 e confliggenti con le norme di igiene3 come evidenziato dal CTU, cosa che non è avvenuta generando quindi i vizi rilevati dal ctu. In conclusione, deve smentirsi la censura dell'appellante incidentale per cui dall'esecuzione delle opere descritte dal CTU deriverebbe la realizzazione di un'opera superiore rispetto a quella oggetto di appalto con la invero, la Parte_1 consulenza descrive soltanto le opere necessarie affinché la committente possa infine ottenere l'opera che la stessa aveva diritto di ottenere dalla corretta esecuzione del contratto, come confermato dalle risposte fornite dal Consulente ai CTP delle parti, cui si rinvia esaurendo così questa Corte al suo obbligo motivazionale sul punto (Cass. Civ. n. 10222/09). Stanti le ragioni sopra esposte, pertanto, appare del tutto logico e corretto, nonché conforme al dato normativo, la decisione del Tribunale, che ha quantificato la riduzione del prezzo nella somma (come calcolata in ctu) pari ai costi delle opere rimediali necessarie per la rimozione dei vizi e delle difformità dell'opera. Ne consegue il rigetto del secondo motivo di appello incidentale proposto.
2.3 Parimenti non meritevole di accoglimento è poi il terzo motivo di appello Contr proposto dalla relativo al mancato accertamento da parte del Giudice di responsabilità in capo alla committente e alla Direzioni Lavori, tali per cui l'ammontare da detrarre al prezzo di appalto avrebbe dovuto essere calcolato in misura minore di quanto invece fatto dal Tribunale, e ciò in quanto lo stesso CTU, in sede di consulenza, rappresentava come il termine concordato tra le parti (circa un mese) risultasse effettivamente molto breve per la concreta realizzazione a regola d'arte di tutte le opere e lavorazioni oggetto del contratto di appalto, tra cui i lavori extra richiesti in corso d'opera. Contr Ritiene la Corte che anche questo motivo di appello non sia fondato, atteso che accettava le condizioni contrattuali e in ogni caso, a fronte della richiesta della Parte_1
l'appaltatrice non stigmatizzava mai l'eccessiva brevità del termine posto dalla committente per la finalizzazione dei lavori e la consegna dell'opera, né la complessità qualitativa e/o quantitativa delle lavorazioni richieste, accettando invece l'incarico alle condizioni predette, sicché resta ferma la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1168 cc per i vizi di quanto eseguito. Infatti, fronte della particolare difficoltà di eseguire l'interezza dei lavori richiesti dalla committente secondo le regole dell'arte, l'appaltatrice avrebbe dovuto procedere, in conformità ai principi di correttezza e buona fede che dovrebbero caratterizzare sempre il comportamento delle parti negoziali, o a domandare un allungamento dei tempi di consegna, o a richiedere una riduzione dei lavori e opere richieste nel termine di un mese, oppure, ancora, radicalmente, rifiutare il lavoro dichiarando l'impossibilità per la stessa di realizzare quanto pattuito alle condizioni richieste dalla committenza. Contr Accettando l'incarico, invece, la assumeva su di sé l'obbligo e la responsabilità di realizzare quanto concordato alle condizioni convenute negozialmente (quindi, nel rispetto quantomeno delle regole dell'arte). Né, d'altro canto, è dato evincere, dalle allegazioni difensive, che l'appaltatrice abbia sollevato riserve alla DL nel corso dell'esecuzione dell'opera in relazione all'eccessiva limitatezza dei tempi assegnati dalla committente per la finalizzazione dei lavori al fine di ottenere dalla committente un allungamento di tali tempistiche. Per le ragioni sopra esposte, dei vizi dell'opera realizzata non può che essere chiamata interamente a rispondere l'odierna appellante incidentale, a fronte della garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 cc, non essendo stati, né il DL né la committente stessa, sollecitati dall'appaltatrice a concedere tempistiche diverse per la consegna delle opere a regola d'arte. Risulta d'altro canto da tempo affermato anche in giurisprudenza che la prova della presenza dei vizi porta con sé la presunzione di colpa da parte dell'appaltatore, la quale può essere superata soltanto dalla dimostrazione del fatto che siano state adoperate la diligenza e la perizia tecnica necessaria per eseguire l'opera (qui, alla luce del contenuto della ctu, evidentemente non sussistenti) e, nel contempo, dall'individuazione del fatto specifico, non imputabile all'appaltatore, che abbia causato il difetto, il quale non può certo identificarsi nella generica mancata presenza di una attenta direzione lavori, come invece vorrebbe l'appellante incidentale (sul punto, Cass. Civ. n. 7267/23: “ove sia stata comunque raggiunta la prova dell'esistenza dei vizi, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.), non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto (cfr., in tal senso, esplicitamente, Cass. 19146/2013, pag. 15-16)”).
2.4 Il quarto motivo di appello incidentale (Insussistenza di alcun riconoscimento, da Contr parte della dei vizi lamentati dalla committente, con conseguente erroneità della sentenza) è a monte inammissibile per difetto di interesse e, in ogni caso, parimenti infondato nel merito. L'affermazione della parte, infatti, contraddice completamente le risultanze documentali in atti. Prendendo lettura delle Pec di cui ai docc. 3 e 4 della si evince chiaramente Parte_1 Contr come a inizio novembre 2022 la a fronte di sopralluogo con la Direzione Lavori, avesse già iniziato ad eseguire “i ripristini richiesti”, portando nel frattempo a termine alcune di tali lavorazioni. Pertanto, la stessa società ammetteva espressamente, in modo implicito ma manifesto, che, in effetti, i lavori inizialmente eseguiti presentassero dei vizi che la stessa aveva già, a quella data, iniziato a
11 eliminare e risolvere, tanto che precisava in modo dettagliato quali interventi fossero già stati nel frattempo eseguiti. Il diniego della presenza di vizi dell'opera inizialmente consegnata, d'altro canto, Contr contrasta poi con la decurtazione della somma di € 46.644,48 + IVA che la operava in sede di fatturazione alla odierna appellante principale, espressamente effettuata (vd. doc. 4 “causa imperfezioni” e, più nello specifico, “come Parte_1 indennizzo per le imperfezioni riscontrate e comunque sanate dalla nostra società”. Se davvero tali vizi e imperfezioni non fossero sussistiti e non fossero stati riconosciuti dalla medesima appaltatrice, non si comprende allora a che titolo e per quale ragione la società avrebbe mai dovuto privarsi di tale somma, tra l'altro indicando quale causale dello sconto “imperfezioni”. Pertanto, deve confermarsi la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha rilevato il Contr riconoscimento, da parte della della presenza di vizi e imperfezioni delle opere dalla stessa effettuate per conto e su incarico della Parte_1
Volendo poi, ad abundantiam, prescindere da quanto sopra evidenziato, deve in ogni caso darsi atto del fatto che a poco gioverebbe all'appellante incidentale la dimostrazione dell'insussistenza di alcun autonomo riconoscimento di vizi dell'opera. Stanti le conclusioni della CTU disposta in primo grado, infatti, resta del tutto irrilevante che l'appaltatrice avesse o meno ammesso la sussistenza di vizi e imperfezioni di quanto realizzato, essendo in ogni caso stata raggiunta la prova della presenza e della quantificazione del valore degli stessi in sede processuale. Per cui, dal teorico accoglimento del motivo, comunque non deriverebbe la riforma del contenuto della pronuncia impugnata, tenuto conto del fatto che, in ogni caso, la committente aveva tempestivamente denunciato la presenza di vizi dell'opera, entro il termine di legge di 60 giorni ai sensi dell'art. 1667, co. 2 cc (il quale tra l'altro viene in rilievo soltanto in riferimento ai vizi occulti dell'opera, mentre le difformità riscontrate dalla ctu di primo grado consistono in vizi del tutto palesi dell'opera, mai accettata dalla committente). Come evincibile dal doc. 2 fascicolo con PEC del 28/10/2022 l'Avv. Maione Parte_1 denunciava, per conto e su incarico dell'odierna appellante principale, i vizi ivi descritti (che davano atto di una complessiva scarsa qualità generale, a livello realizzativo, del lavoro svolto) e dava conto della sussistenza di precedenti comunicazioni con cui la stessa committente lamentava direttamente l'incompletezza e inesattezza dei lavori, fatto mai contestato dall'odierna appellante incidentale. Ne consegue il rigetto anche di tale motivo di appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata sul punto.
* * * 3. Passando all'analisi dei motivi di appello principale, proposti dalla n qualità Parte_1 di committente, la Corte li ritiene tutti infondati alla luce delle considerazioni che seguono.
3.1 Quanto al primo motivo di appello, lo stesso si appalesa del tutto infondato per una pluralità di motivi, che meritano di essere esaminati separatamente.
12 3.1.1 Anzitutto, la committente impugna il capo della sentenza con cui il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda riconvenzionale di volta ad ottenere il Parte_1 risarcimento del danno per il pregiudizio economico che dovrà subire a causa della temporanea chiusura del ristorante.
3.1.1 Sul punto, va anzitutto detto che il CTU ha indicato in venti i giorni necessari per le opere di ripristino sicché, risulta corretto il ragionamento seguito dal primo Giudice, per cui i lavori potrebbero essere efficacemente effettuati nel corso del mese di chiusura dell'attività (agosto), cosi come vennero effettuati i lavori iniziali, con conseguente sostanziale azzeramento del pregiudizio patito dalla (che, si Parte_1 intende, non sosterrebbe in tale periodo di tempo spese ulteriori rispetto a quelle che comunque dovrebbe affrontare nel citato periodo di chiusura). La statuizione non è stata oggetto di specifica censura limitandosi a sostenere che tale Parte_1 programmazione “provocherebbe danni imprevisti” non meglio individuati, senza spiegare per quale motivo i lavori non possano essere eseguiti nel mese di agosto con azzeramento dei danni, con violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede ex art. 1175 cc. Infatti, è del tutto pacifico tra le parti, che nonostante la presenza dei vizi e difformità rilevate dal CTU, l'attività di ristorazione della è potuta proseguire Parte_1 normalmente, tanto che il fatturato dichiarato dalla parte e di cui alle allegazioni difensive si riferisce all'anno 2023, cioè quello successivo all'esecuzione dell'appalto Contr della Per tale ragione, non sussiste alcuna ragione (o, comunque, nessuna che sia stata allegata e dimostrata dalla parte) per cui risulti necessario procedere alla realizzazione delle opere rimediali nei mesi di apertura de locale con conseguente mancata prova del nesso causale tra i vizi e l'allegato danno. A mero fine di completezza, comunque, si osserva che on la citazione chiede il Parte_1 risarcimento dei danni “da commisurarsi al pregiudizio economico che la CP_2 deve subire per la chiusura forzata dell'attività, pari a due mesi, necessaria per l'esecuzione dei lavori atti ad eliminare i vizi e le difformità: tale importo deve essere quantificato nella somma di euro 1.100.000,00, sul parametro del fatturato medio mensile della pari ad euro 550.000,00 e moltiplicato per due, considerando, CP_2 nello specifico, che la stessa sopporta costi fissi mensili pari a circa euro 440.000,00 ai quali rimarrà esposta senza possibilità di rientro”; Tuttavia, come correttamente rilevato dal primo giudice il lucro cessante comporta la prova dell'utile netto atteso nel periodo di chiusura, ossia la prova di indici quali i Ricavi attesi dedotti i Costi variabili dedotti i Costi fissi direttamente connessi dedotte le Imposte virtuali. Nella specie, l'appellante neppure ha allegato a quanto ammonti l'utile netto ipotizzabile nel periodo di chiusura né è possibile dedurlo dai documenti allegati (per esempio i costi variabili, cioè quei i costi che non vengono sostenuti durante la chiusura ad es. materie prime alimentari, consumi energetici legati alle lavorazioni,
13 personale a chiamata/extra, commissioni su POS/delivery, costi di smaltimento, non sono individuati) posto che neppure sono stati allegati i bilanci della società. In mancanza del complessivo ammontare dei costi variabili che il locale sostiene, in ipotesi di sua attività, non è dato al Giudice di evincere e calcolare l'esatto valore dell'utile e, dunque, del lucro cessante che in tesi dovrebbe essere risarcito. Né è possibile per il Giudice giungere in via presuntiva a una determinata cifra, in assenza della prova addirittura della stessa profittabilità dell'attività economica svolta dalla parte (cioè, che questa non sostenga costi superiori alle proprie entrate).
3.1.2 In secondo luogo, la committente si duole in ogni caso del fatto che il primo Giudice avrebbe potuto quantomeno liquidare, a titolo di risarcimento del danno per danno emergente, l'ammontare dei costi fissi (pari, a suo dire, a € 440.000). Sul punto, va anzitutto rilevato che parte appellante non ha chiesto, come si è visto, che le venga riconosciuto il mancato guadagno, bensì il fatturato di un mese a titolo di risarcimento danno da lucro cessante. Anche in sede di precisazione delle conclusioni, ribadisce che il danno richiesto è quello da lucro cessante e pertanto chiede di “condannare l'opposta al risarcimento in favore dell'opponente degli ulteriori danni, ex artt. 1668 c.c. e 1218 c.c, pari ad euro 952.864,28 (872.864,28 per mancato guadagno + 80.000,00 costo materiali), per le causali di cui in narrativa ovvero in quella misura che si riterrà di giustizia”, ricorrendo se del caso al principio equitativo ex art. 1226 cc. Dunque, la stessa appellante chiede in questa sede che il Giudice calcoli il danno emergente, laddove lei stessa non l'ha invocato, andando pertanto ultra petita. In ogni caso, la quantificazione operata dalla parte appellante dei costi fissi che la società dovrebbe affrontare (senza possibilità di recupero dallo svolgimento dell'attività commerciale in ipotesi di forzata chiusura del locale per i lavori di ripristino) non è provata, non essendo stata prodotta documentazione idonea a tal fine. Infatti, per quanto riguarda i canoni di affitto non sono prodotti i relativi bonifici di pagamento, mentre per quanto riguarda gli stipendi per i dipendenti non sono state prodotte le buste paga, ma solo prospetti contabili provenienti dalla stessa parte. Quanto poi alle bollette di luce e gas riferite all'anno 2023, le stesse attengono a mesi nei quali il locale risulta aperto e operante, cioè quando vi è un effettivo consumo di elettricità e gas, necessario per il funzionamento di elettrodomestici, luci ecc. funzionali allo svolgimento dell'attività di ristorazione all'interno del locale, mentre in ipotesi di chiusura del locale tali consumi variabili non possono essere conteggiati. In definitiva, in assenza di specifica prova dell'ammontare del pregiudizio patito (tanto danno emergente quanto lucro cessante), non può che confermarsi la pronuncia di primo grado, con conseguente rigetto del motivo di appello.
3.1.3 Deve poi essere ribadita anche in questa sede l'impossibilità di procedere a una liquidazione in via equitativa del danno patito dalla parte.
14 È infatti consentito al Giudice di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno soltanto laddove lo stesso non possa essere provato nel suo specifico ammontare (art. 1226 cc). Nella fattispecie, invece, ferma l'esclusione a monte di qualsiasi danno in forza delle considerazioni precedentemente svolte, la prova di questo ben poteva essere fornita dalla parte, che invece non ha assolto al relativo onere. Ne deriva, in definitiva, il rigetto del motivo di appello proposto.
3.2 Con il secondo ordine di gravame, la lamenta la, a suo dire, erronea Parte_1 Contr decorrenza degli interessi sulle somme dovute dalla parte alla a titolo di prezzo residuo di appalto, che è stata stabilita dal Giudice a far data dalla scadenza delle fatture emesse dall'appaltatore, in luogo della sentenza di primo grado. Il motivo è infondato. Trattandosi di somme portate da fatture (sebbene in un importo inferiore rispetto a quanto indicato nei documenti commerciali dell'appaltatrice), resta fermo che gli interessi (al tasso indicato dal D.lgs. n. 231/02, vertendosi pacificamente in materia di transazioni commerciali) decorrono a partire dal termine di pagamento di queste e non, invece, dalla data della sentenza, come invece sostenuto dall'appellante. La pronuncia del Giudice, infatti, non assume carattere costitutivo, bensì meramente accertativo del diritto dell'appaltatore al pagamento della (residua) somma a titolo di prezzo di appalto e, dunque, accertativo dell'esatto ammontare del credito, il quale rimane dovuto a partire dal giorno successivo alla scadenza delle fatture azionate. Va dunque ribadito il principio, del tutto pacifico anche in giurisprudenza, per cui la rideterminazione del quantum debeatur non fa venire meno la debenza degli interessi di mora e, dunque, nella fattispecie, degli interessi al tasso di cui al D.lgs. n. 231/02 a partire dal giorno successivo a quello di scadenza delle fatture, in quanto “La mora del debitore di un'obbligazione pecuniaria […] non è esclusa né dalla illiquidità del credito, né dalla difficoltà di determinarne l'esatto ammontare, né dalla contestazione della misura di esso da parte del debitore, in quanto nel nostro ordinamento non vige il principio romanistico in illiquidis non fit mora (ex multis, cfr. Cass. 22/04/2021, n.10599). La mora non è esclusa dalla difficolta di determinare l'esatto ammontare del credito né dalla contestazione del suo ammontare da parte del debitore, ma solo “dall'impossibilità di adempiere derivante da una causa non imputabile (art. 1218 cod. civ.), ipotesi non concepibile con riferimento alle obbligazioni pecuniarie. Infatti, quando il debitore contesti che la pretesa creditoria eccede l'importo effettivamente dovuto, per sottrarsi agli effetti della mora ed in particolare al pagamento degli interessi ha l'onere di ricorrere agli istituti dell'offerta formale (art. 1207 cod. civ.) o secondo gli usi (art. 1214 cod. civ.), depositando la somma che ritiene effettivamente dovuta. In mancanza, “l'atto di costituzione in mora di un credito illiquido produrrà sempre i suoi effetti, sia pure limitatamente alla parte del credito che, all'esito del giudizio di accertamento, risulterà in concreto dovuta” (così Cass. 23/09/2021, n. 25891)” (Cass. Civ. n. 28413/24).
15 Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “L'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, art. 5, discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, “indipendentemente da una specifica richiesta del creditore”; ciò si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio: “a norma del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 3, infatti, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Prevede poi l'art. 4, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, che “gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, poi disponendo, al comma 2, con riguardo alle ipotesi di mancata fissazione di un termine negoziale, la decorrenza degli interessi dopo un lasso di tempo volta a volta determinato ma sempre “senza che sia necessaria la costituzione in mora”. Si coglie dunque agevolmente la portata innovativa di tale disciplina rispetto a quella ordinaria quale desumibile dagli artt. 1219 e 1224 cod. civ. Quest'ultimo, giova rammentare, dispone, al comma 1: “nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali…”. L'art. 1219 cod. civ. a sua volta dispone al 1 comma che “il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”. Fino all'emanazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, quindi, gli interessi di mora sulle ordinarie transazioni commerciali non decorrevano automaticamente, bensì era necessaria una formale presa di posizione, sotto forma di intimazione o richiesta scritta, da parte del creditore. Proprio argomentando da tale disciplina, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che gli interessi di mora, avendo un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria principale cui accedono, possono essere attribuiti soltanto su espressa domanda della parte creditrice, che ne indichi la fonte e la natura…. Con il D.Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando – in attuazione della direttiva 2000/35/CE – ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento”: in termini Cass. 13/12/2022, n. 36246. E poiché il giudice procede alla liquidazione di tali interessi in via ufficiosa, senza che sia a tal fine necessaria una domanda espressa dell'avente diritto, deve ritenersi irrilevante il fatto che detti interessi siano stati richiesti e/o che siano stati richiesti gli interessi al saggio legale” (Cass. Civ. n. 28413/2024 cit.) In conclusione, pertanto, anche il terzo motivo di gravame deve essere respinto.
16 3.3 Quanto, infine, all'ultimo profilo di doglianza, lo stesso non merita parimenti seguito. Fermo restando che, come evincibile dal tenore letterale dell'art. 92 cpc (in particolare, dall'uso del verbo “può”) la compensazione delle spese di giudizio è oggetto non di un obbligo, ma meramente di un potere, da parte del Giudice, che lo stesso è chiamato a esercitare motivando puntualmente, in quanto “In tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino” (Cass. Civ. n. 20755/25), la decisione del Tribunale non risulta porsi al di fuori della corretta applicazione dei principi in materia di riparto delle spese di giudizio. La pronuncia del primo Giudice, in punto di condanna della l pagamento delle Parte_1 Contr spese di CTU e alla refusione delle spese di CTP sostenute dalla risulta invero conforme al principio di soccombenza e di causalità delle spese di lite. Nonostante la parziale rideterminazione dell'ammontare del credito, infatti, la domanda formulata Contr dalla (attrice in senso sostanziale nel giudizio di primo grado) è risultata in definitiva fondata e conseguentemente è stata accolta dal Tribunale. Quanto poi alla determinazione dell'ammontare delle spese di lite, il Giudice ha correttamente tenuto conto non della somma inizialmente richiesta dall'appaltatrice (petitum), bensì di quella in concreto riconosciuta come dovuta (decisum), somma sulla quale, per definizione, non vi è alcuna soccombenza, neppure parziale, della Contr
in tal modo, il primo Giudice ha tenuto conto della fondatezza (parziale) delle domande riconvenzionali proposte dall'allora opponente.
* * * Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della domanda (scaglione da € 520.000,01 a € 1.000.000), dell'attività concretamente svolta dalle parti e delle tariffe professionali vigenti con compensazione delle spese così calcolate per un terzo , tenuto conto della reciproca soccombenza tra le parti e della differenza di valore tra gli appelli proposti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17 L n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale di Pt_1 Controparte_1
, in parziale riforma dell'impugnata sent. n. 3510/25 del
[...]
Tribunale di Milano, così provvede:
1. respinge l'appello principale e l'appello incidentale proposto dalle parti;
2. conferma per l'effetto la sent. n. 3510/25 del Tribunale di Milano;
17 3. condanna alla rifusione delle spese di lite del grado in favore Pt_1 dell'appellata/appellante incidentale, che liquida (al netto della compensazione per un terzo) in € 12.340,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, nonché IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012. Così deciso in Milano, 17/12/2025
Provvedimento redatto con l'assistenza del dott. Alexandro Capogna, Magistrato Ordinario in Tirocinio
Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Margherita Monte
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Anche il CTU evidenzia che “Relativamente alla resina della cucina ed allo spostamento dei mobili, in relazione ho semplicemente riferito che questi ultimi non sono stati rimossi, in Atti non vi sono indicazioni in merito a chi abbia deciso che non dovessero essere rimossi per l'esecuzione della resina, ho contrariamente segnalato i limiti di una stesura parziale della resina senza eseguire i colli alle pareti”. 2 Come rilevato dal CTU, “Tutte le pavimentazioni sono state posate al di sopra della originaria pavimentazione esistente, forse in gres, e la posa in più punti è risultata non perfettamente complanare. Ciò ha contribuito alla rottura agli angoli di molte piastrelle proprio perché le sedie ed i tavoli, durante la movimentazione, hanno evidentemente scalfito i bordi in rilievo delle stesse piastrelle. Dalla verifica svolta sono state contate circa n. 50 piastrelle 20x20 con problemi di sbeccature o comunque di complanarità, n. 3 piastrelle 120x120 e n. 2 60x120 anch'esse con problemi di sbeccature e/o rottura”
9 3 “La resina sarebbe stata stesa a più riprese ma l'opera non è stata eseguita prevedendo ed eseguendo il preventivo smontaggio dei tavoli da lavoro ed attrezzature della cucina esistente. Ciò ha determinato l'esecuzione della resina, talvolta, nella sola porzione di pavimentazione a vista senza essere finita ai margini ove bisogna, contrariamente, che la pavimentazione sia eseguita con colli arrotondati di confinamento con le pareti verticali per garantire facilità di pulizia, considerando altresì le prescritte norme d'igiene [...] Relativamente alla pavimentazione in resina della cucina, qualora l'impresa avesse riscontrato potenziali rischi di inefficacia della soluzione progettuale proposta avrebbe dovuto segnalarlo alla DL esprimendo la propria “Riserva” motivata rispetto alla soluzione proposta dal progettista e assunta dal DL, questo per ottemperare al “Risultato” dell'opera”
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Margherita Monte Presidente Dott. Maria Teresa Brena Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da (P.I. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA MAIONE Parte_1 P.IVA_1
( ), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in C.F._1
Via F. Baracchini n. 1 - 20122 Milano, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo PEC Email_1
- appellante principale - CONTRO
(P.I. ) con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. MARCO MANCUSO (C.F. ), con C.F._2 elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Corso di Porta Romana n. 74 – 20122 Milano, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo PEC Email_2
- appellata/appellante incidentale - CONCLUSIONI: Per “Accogliere, per quanto di ragione, il presente appello e per l'effetto: Parte_1
1) condannare l'appellata al risarcimento in favore dell'appellante dei danni ex artt. 1668 c.c. e 1218 c.c, da liquidarsi in euro 550.000,00 ovvero nella diversa misura, anche inferiore sulla base di quanto illustrato nella parte motiva del presente atto, che verrà ritenuta di giustizia, facendo ricorso, se del caso, anche al criterio equitativo;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) dichiarare dovuti a carico dell'appellante sulla somma liquidata in primo grado pari a “€ 51.079,51 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002” gli interessi con decorrenza dal deposito della sentenza di primo grado e non dalla data di emissione delle fatture per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo;
1 3) In ogni caso, condannare l'appellata al pagamento delle spese legali (e di CTU) relative al doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato di quelle relative al grado di appello” Contro Per “In via principale Confermare la sentenza impugnata e respingere l'appello In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado Contr Accertare l'assenza di vizi nell'esecuzione dell'opera di o in via alternativa Cont accertare che la presenza di vizi non è riconducibile a colpa di o in via ulteriormente alternativa accertare che la diminuzione di prezzo derivante dalla Cont presenza di vizi è già compresa nella riduzione di prezzo applicata da a copertura di eventuali vizi e per l'effetto
1 confermare il decreto ingiuntivo opposto
2 in ogni caso condannare con sede legale in Milano, alla Via Ugo Parte_1
Foscolo n. 4, a pagare a la somma di Controparte_1
Euro 90.394,39 o la diversa somma ritenuta di giustizia anche eventualmente in virtù della compartecipazione della committente e della direzione lavori nella causazione dei vizi oltre interessi ex Decreto Legislativo 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo con vittoria di spese di lite”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la domandava all'adito Tribunale di CP_1
Milano l'emissione, nei confronti della di Decreto Ingiuntivo di pagamento Parte_1 della somma di € 90.394,39, a titolo di saldo del corrispettivo per l'opera di ristrutturazione compiuta nel locale gestito dall'odierna appellante principale in Milano, Via Ugo Foscolo n. 4.
In accoglimento della domanda, il Tribunale emetteva in data 24/5/2023 provvedimento monitorio n. 9535/2023, con cui ingiungeva alla l pagamento in Parte_1 favore del ricorrente della somma di € 90.394,39 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 sino al saldo, nonché spese di giudizio. L'ingiunta proponeva, pertanto, opposizione ai sensi dell'art. 645 cpc, eccependo la presenza di vizi e difetti dell'opera, a suo dire riconosciuti anche dallo stesso convenuto opposto. Su tali basi, l'opponente domandava, in via riconvenzionale, la riduzione del prezzo d'appalto ex artt. 1667 e 1668 cc e/o la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno, pari al costo delle opere rimediali e dei materiali necessari per compierle, nonché al pregiudizio economico che la era Parte_1 chiamata a subire in ragione della forzata chiusura del locale per il tempo necessario all'esecuzione delle dette opere rimediali, indicato pari al fatturato perduto.
Contr Costituitasi in giudizio, la domandava la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali formulate dalla controparte.
La causa veniva istruita tramite CTU, Arch. il quale riscontrava Persona_1
l'effettiva presenza di vizi e difformità dell'opera, individuando, per il rimedio, la somma di “€ 57.283,73 oltre IVA”, per la cui materiale esecuzione prevedeva la necessità di 20 giornate lavorative (pari a circa 30 giorni solari), nei quali il locale della arebbe dovuto rimanere chiuso. Parte_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, alla luce delle risultanze della ctu, con sent. n. 3510 del 29/4/2025 oggetto del presente gravame, il Tribunale di Milano revocava il D.I. n. 9535/23 e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, di riduzione del prezzo per vizi della cosa (nella misura dei costi necessari per portare l'opera alle regole dell'arte; Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 3051 del 6/2/2025; Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 11409 dell'8/5/2008). Veniva invece rigettata la domanda risarcitoria per danni da forzata chiusura del locale, stante la mancata prova dell'ammontare di utile che la società avrebbe invece conseguito “non potendosi, d'altro canto, calcolare tale danno come pari al fatturato dell'impresa, in quanto comprensivo anche di quelle spese che, come ovvio, non vengono sostenute in ipotesi di chiusura”.
3 Né il Giudice riteneva di potersi procedere a una liquidazione equitativa del danno, in quanto l'esercizio del potere officioso avrebbe prescisso, nel caso di specie, da qualsiasi profilo di impossibilità o particolare difficoltà della prova del danno nel suo preciso ammontare da parte dell'asserito danneggiato. Stante quindi il complessivo prezzo di appalto per € 196.644,48 oltre IVA e il pacifico pagamento in acconto da parte della committente della somma di € 88.281,24 oltre IVA, il Giudice procedeva a sottrarre dal saldo del prezzo d'appalto (€ 108.363,24 oltre IVA) l'importo, calcolato in ctu, necessario per l'esecuzione delle opere rimediali (€ 57.283,73 oltre IVA), giungendo infine alla somma, ritenuta ancora dovuta in favore dell'appaltatrice, di € 51.079,51 oltre IVA nonché interessi al saggio di cui all'art. 5 D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento. Le spese processuali, data la complessiva posizione di soccombenza dell'opponente, erano poste in capo alla che veniva altresì condannata al pagamento delle spese Parte_1 di ctu (per € 3.169,63) e alla refusione in favore della controparte delle spese per CTP, calcolate quest'ultime in € 2.113,08 (pari ai due terzi del compenso riconosciuto al Consulente tecnico d'ufficio).
Avverso la sent. n. 3510/25, proponeva appello principale la la quale ne Parte_1 domandava la riforma sulla base delle doglianze che possono essere come di seguito sintetizzate:
− Quanto alla quantificazione del danno di cui si domandava il risarcimento, il primo Giudice aveva valutato il solo lucro cessante (mancati guadagni in ragione della forzata chiusura del ristorante) e non anche il danno emergente, dato dai costi fissi documentati in primo grado e pari a € 440.000/mese. In ogni caso, si rilevava come la Società avesse invero documentato anche gli utili medi mensili derivanti dall'attività, valore ricavabile dalla mera sottrazione aritmetica tra i fatturati mensili allegati (per circa € 550.000) e i costi sostenuti (di cui ai già citati € 440.000/mese), per un totale di € 110.000 al mese;
− Erroneamente, poi, la sentenza indicava che gli interessi ex D.lgs. n. 231/02 dovessero decorrere dalla scadenza delle fatture, in luogo della sentenza di primo grado: a fronte dell'accoglimento (parziale) della domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione, il titolo di pagamento non risultava più dato dalle indicate fatture, né dal revocato Decreto Ingiuntivo n. 9535/23, bensì dalla medesima sent. n. 3510/25;
− Infine, in merito alla liquidazione delle spese di lite, veniva contestata l'illogicità della sentenza, stante il parziale accoglimento dell'opposizione, per cui le spese di lite e CTU non avrebbero dovute essere interamente addebitate alla bensì compensate, almeno parzialmente, tra le parti. Parte_1
Contr Si costituiva in giudizio la la quale domandava l'integrale rigetto dell'appello proposto da proponendo, a sua volta, appello incidentale affidato, in sintesi, ai Parte_1 seguenti motivi:
4 − Erroneo calcolo dell'IVA, da parte del primo Giudice, in sede di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 cc. Alla luce anche dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. Civ. n. 3051/25), infatti, il quantum della riduzione del prezzo di appalto non è soggetto ad IVA, poiché incidente sulla mera revisione del valore contrattuale di quanto realizzato dall'appaltatore (la soggezione ad IVA avrebbe invece richiesto una spesa fatturata per l'eliminazione del vizio, nella fattispecie insussistente);
− Errore nel calcolo effettuato per la riduzione del prezzo di appalto, in quanto sono stati presi inconsiderazione e conteggiati, tanto in ctu quanto poi in sentenza, anche lavori mai eseguiti e mai fatturati, per cui sul punto nessuna spesa era stata sostenuta dalla Parte_1
− Mancato accertamento di responsabilità concorrente da parte della committente e della Direzioni Lavori, tali per cui l'ammontare da detrarre al prezzo di appalto avrebbe dovuto essere calcolato in misura minore di quanto invece fatto dal Tribunale;
− Insussistenza di alcun riconoscimento, da parte della dei vizi lamentati dalla committente, con conseguente erroneità della sentenza anche sul punto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni come da scritti difensivi all'udienza del 20/10/2025. All'udienza dell'11/12/2025 la causa veniva discussa dai difensori riportandosi ai propri atti e veniva dappoi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Per motivi di ordine logico, verranno analizzati dapprima i motivi di appello incidentale, per poi passare a vagliare gli argomenti addotti dall'appellante principale. Infatti, dalla valutazione dei motivi dedotti dall'appaltatrice deriva l'esatta quantificazione della riduzione del prezzo di appalto da effettuarsi in concreto nella fattispecie. Soltanto una volta effettuato tale calcolo, potrà poi procedersi a valutare l'eventuale sussistenza e quantificazione di un danno patito dalla committente, il cui ammontare dovrà essere compensato con il credito accertato come ancora dovuto in favore dell'appellante incidentale. Infine, alla luce della complessiva analisi di tutti i motivi di appello avanzati da entrambe le parti del giudizio, si potrà procedere all'eventuale riforma del capo della sentenza di primo grado inerente alla liquidazione delle spese di lite del grado.
Contr
2. Procedendo dunque ad analizzare le doglianze sollevate dalla secondo l'ordine con cui le stesse sono state avanzate nell'atto di costituzione in giudizio, questa Corte ritiene l'appello incidentale totalmente infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Come specificato in narrativa, la società appaltatrice lamenta anzitutto l'erroneità della sentenza del Tribunale (e, a monte, della stessa ctu), nella parte in cui, nel quantificare la riduzione del prezzo di appalto ai sensi dell'art. 1668 cc, la stessa è
5 stata calcolata nel valore delle opere necessarie per l'eliminazione del vizio, oltre IVA, mentre in realtà non si sarebbe dovuto tenere conto della somma a titolo di Imposta sul Valore Aggiunto su tali opere. In altri termini, a dire dell'appellante, il Giudice avrebbe dovuto ridurre il prezzo di appalto della sola somma a titolo di opere rimediali, netto IVA. Il motivo è infondato. Il quantum della riduzione del prezzo di appalto ai sensi dell'art. 1668 cc non è soggetto ad IVA, in quanto incidente sulla mera revisione del prezzo “contrattuale” dell'appalto e non sul valore commerciale del bene. Ciò significa che il Giudice, in sede di riduzione del prezzo, deve decurtare la somma concordata tra le parti del solo valore imponibile del costo delle riparazioni, tranne l'ipotesi in cui il committente, al momento della proposizione della domanda, non abbia già sostenuto una spesa, debitamente fatturata, per l'eliminazione dei vizi e/o delle difformità riscontrate nell'opera. Come indicato anche dal precedente citato dalla CEL, infatti, “La finalità della riduzione è appunto quella di porre il committente nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se avesse stipulato l'appalto per un'opera corrispondente a quella effettivamente realizzata, comprensiva dei difetti, ad un prezzo inferiore, cosicché l'esperimento dell'azione è atto a ristabilire il nesso di corrispettività tra le prestazioni. In questa prospettiva la riduzione incide sul prezzo inteso come valore contrattuale della cosa e non sul suo valore di mercato, ossia sul valore corrente obiettivo della cosa” (Cass. Civ. n. 3051/25). L'appellante incidentale ritiene che il principio sopra esposto dovrebbe essere interpretato nel senso che il valore (netto IVA) delle riparazioni andrebbe sottratto al prezzo totale di appalto (i.e. lordo IVA). In altri termini, a dire della parte il prezzo dell'appalto intercorso con la Parte_1 avrebbe dovuto essere ridotto dal primo Giudice come segue:
− Prezzo di appalto pattuito: € 196.644,48 + IVA (tot. € 239.906,27);
− Acconto corrisposto ante causam: € 88.281,24 + IVA (tot. € 107.703,11);
− Riduzione prezzo (pari al valore delle opere rimediali): € 57.283,73;
− Credito residuo: € 239.906,27 – € 107.703,11 – € 57.283,73 = € 74.919,42 Una tale interpretazione, tuttavia, risulta smentita dalla stessa analisi del caso concreto preso in riferimento nel precedente di cui alla ord. n. 3051/25 della Suprema Corte. Nella fattispecie sottoposta al giudizio della Cassazione, infatti, accadeva che una parte dei lavori effettuati dalla ditta appaltatrice (che il CTU valutava in € 6.909,71 IVA esclusa) presentasse dei vizi, per la cui eliminazione il Consulente accertava la necessità di opere rimediali per un valore di € 1.450,56. A fronte della riduzione, da parte del Giudice di appello, della base imponibile del prezzo di appalto per la sola somma delle opere rimediali, il committente ricorreva in Cassazione lamentando la mancata decurtazione anche della maggiorazione a titolo di IVA su tali opere, che la committente sarebbe stata chiamata a sostenere al momento della presentazione della fattura per l'eliminazione dei vizi.
6 Nel dichiarare l'infondatezza del motivo, la Suprema Corte evidenziava come correttamente la Corte di Appello avesse “individuato l'oggetto della domanda di riduzione ex art. 1668 c.c. sulla scorta delle risultanze peritali. Si tratta, appunto, di somma oggetto di riduzione rispetto al corrispettivo preteso – e non già di somma oggetto della spesa da sostenere per l'eliminazione dei vizi -, come tale non soggetta a IVA”. Pertanto, nel procedere alla riduzione del prezzo di appalto, il Giudice è chiamato a ridurre la base imponibile del prezzo concordato tra appaltatore e committente del valore, eventualmente determinato in sede di ctu, delle opere rimediali, senza applicazione dell'ulteriore maggiorazione a titolo di IVA sul costo di tali opere. Il che è proprio quanto fatto dal primo Giudice il quale, a fronte dell'iniziale prezzo di appalto per € 196.644,48 (oltre IVA), procedeva a sottrarre da tale somma il valore, calcolato dal CTU in € 57.283,73, delle opere rimediali necessarie per l'eliminazione dei vizi, così giungendo alla rideterminazione del prezzo in € 139.360,75 (oltre IVA). Dedotto poi l'acconto pacificamente corrisposto dalla società committente ante causam, per € 88.281,24 (IVA esclusa), giungeva così a calcolare il quantum del credito dell'appaltatrice rimasto insoddisfatto e ancora dovuto, pari appunto a € 51.079,51 (oltre IVA). Pur vero poi che in sede di ctu il Consulente del Tribunale calcolava il valore delle opere rimediali in “€ 57.283,73 più IVA”, tuttavia come visto il primo Giudice correttamente prendeva in considerazione la sola base imponibile dei lavori, non tenendo conto, in sede di riduzione, anche della maggiorazione a titolo IVA su tale somma. Ne consegue, pertanto, il rigetto del primo motivo di appello incidentale.
2.2 Parimenti non meritevole di accoglimento è poi il secondo motivo di appello Contr incidentale, con cui la si duole: i. da un lato, del calcolo dell'ammontare della riduzione del prezzo di appalto operato dal CTU e dal Giudice, in quanto tale riduzione avrebbe dovuto essere limitata al solo “valore contrattuale” delle opere non correttamente eseguite e non, invece, parametrata al costo delle opere rimediali indicate in ctu;
ii. dall'altro, del fatto che il CTU, nell'individuazione delle opere rimediali e nel collegato calcolo del costo delle stesse, prendeva in considerazione opere che non erano contemplate in contratto.
2.2.1 Quanto al primo punto di doglianza, come chiarito dalla stessa pronuncia citata da parte appellante (Cass. Civ. n. 3051/25), l'ammontare della riduzione del prezzo di appalto, a fronte di vizi dell'opera eseguita, ben può essere “quantificata sulla base dei costi da sostenere per eliminare i vizi” (sul punto, già Cass. Civ. n. 169/96, per cui “la riduzione, che, di regola, deve essere determinata in base al raffronto del valore e del rendimento dell'opera pattuita con quelli dell'opera difettosamente eseguita, può anche farsi coincidere con il costo delle opere necessarie per la eliminazione delle difformità”).
7 Ebbene, nella fattispecie, tali costi sono stati quantificati dal CTU nominato dal Giudice nella somma di € 57.283,73. Come precisato da tempo in giurisprudenza, infatti, con l'esperimento dei rimedi conservativi/riparatori di cui al primo comma dell'art. 1668 cc, il committente deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato, la cui determinazione va dunque commisurata (nei limiti del valore dell'opera o del servizio;
Cass. Civ. n. 4161/15) a quanto necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità oppure al valore monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidono sull'ammontare del corrispettivo in denaro pattuito. Pertanto, nel caso in cui i vizi (come nella fattispecie) siano eliminabili e comunque non risultino tali da rendere l'opera del tutto inadatta alle sue funzioni, il committente può: a) chiedere l'eliminazione delle difformità e vizi a spese (ma non necessariamente anche a opera;
Cass. Civ. n. 31378/22) dell'appaltatore, eventualmente mediante condanna di questi ex art. 2931 cc, nelle forme dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare;
oppure b) pretendere una riduzione proporzionale del prezzo, anche quando il committente abbia eseguito per conto proprio le riparazioni necessarie. La scelta tra l'azione di eliminazione dei vizi e quella di riduzione del prezzo, secondo la stessa logica che caratterizza la disciplina dell'art. 1453 cc, è poi rimessa interamente al creditore (qui, committente) che agisce in giudizio, venendo determinata sulla base dell'interesse del medesimo creditore, il quale potrebbe d'altronde essere o meno ancora interessato all'adempimento della prestazione (in caso di appalto, realizzazione dell'opera a regola d'arte). Come indicato in giurisprudenza, infatti, la scelta del rimedio costituisce una facoltà del committente, rapportata all'esercizio di un vero e proprio diritto potestativo (cfr. Cass. Civ. n. 31378/22). La riduzione del prezzo, poi, può essere a sua volta calcolata:
− in ragione del deprezzamento del valore dell'opera (secondo criteri obiettivi e, quindi, a seguito del raffronto tra il valore e rendimento dell'opera pattuita e quelli dell'opera effettivamente eseguita), nel qual caso la prova è a carico del committente, in quanto non necessariamente dal vizio discende automaticamente il deprezzamento dell'opera (tra le altre, Cass. Civ. n. 23923/12, nonché Cass. Civ. n. 169/1996);
− in funzione del costo sostenuto ovvero da sostenersi per le opere di riparazione, che il committente voglia trattenere per sé, qualora il corrispettivo non sia stato ancora corrisposto. Per cui, fermo restando che “la compensazione del pregiudizio arrecato e la restaurazione della situazione patrimoniale del soggetto leso non possono risolversi in un vantaggio, dovendo la determinazione delle conseguenze patrimoniali negative limitarsi alla perdita subita ed al mancato guadagno (cfr. Cass. 6.12.1995, n. 12578,
8 ove, sulla scorta dell'affermato principio, si puntualizza che, nel caso in cui il committente, in seguito all'inadempimento del contratto d'appalto, abbia fatto eseguire da altri la prestazione non esattamente adempiuta dall'appaltatore, con il compimento di un'opera di maggior pregio, in virtù dell'impiego di materiali più costosi di quelli previsti nell'originario contratto d'appalto, il risarcimento del danno per l'inadempimento non s'estende a compensare il costo dei materiali più onerosi di quelli pattuiti)” (Cass. Civ. n. 4161/15), il quantum della riduzione del prezzo ben può essere fatto coincidere con l'ammontare dei costi delle opere necessarie per riportare l'opera allo stato in cui la stessa si sarebbe trovata in assenza dell'inadempimento dell'appaltatore. Pertanto, il ragionamento dell'appellante non coglie nel segno.
Contr
2.2.2 Quanto poi al secondo profilo di doglianza, come chiarito la lamenta che il CTU avrebbe previsto quali costi per l'eliminazione dei vizi opere che non erano contemplate in contratto. In particolare, a dire dell'appellante incidentale gli accordi intercorsi con la committente prevedevano che le piastrelle del pavimento fossero sovrapposte a quelle esistenti, senza preliminare rimozione di quest'ultime. Di conseguenza, tra le opere rimediali per sostituzione delle piastrelle sbecciate (vizio causato, come chiarito dal CTU, dalla non complanarità del fondo su cui le piastrelle venivano posate) non avrebbero dovute essere ricomprese quelle per rimozione delle piastrelle originarie. Inoltre, sempre a dire della ditta appaltatrice, le parti si accordavano nel senso che la resina del pavimento della cucina fosse posata senza lo spostamento dei mobili. Pertanto, tra i costi di rifacimento non si sarebbero dovuti conteggiare quelli per lo smontaggio e rimontaggio della cucina, come invece operato dal CTU in primo grado. Oltre a ciò, la parte rileva come i tempi delle lavorazioni, particolarmente contratti su richiesta della committente, non avrebbero consentito interventi più radicali. Sul punto, si osserva anzitutto che dal contratto non è dato desumere nel dettaglio come le parti avessero inteso regolare la piastrellatura e la posa della resina, che deve pertanto presumersi dovesse essere eseguita a regola d'arte1. In ogni caso al fine di esattamente eseguire la sua prestazione l'appaltatrice avrebbe dovuto sollevare riserve e astenersi dal compiere lavorazioni non a regola d'arte2 e confliggenti con le norme di igiene3 come evidenziato dal CTU, cosa che non è avvenuta generando quindi i vizi rilevati dal ctu. In conclusione, deve smentirsi la censura dell'appellante incidentale per cui dall'esecuzione delle opere descritte dal CTU deriverebbe la realizzazione di un'opera superiore rispetto a quella oggetto di appalto con la invero, la Parte_1 consulenza descrive soltanto le opere necessarie affinché la committente possa infine ottenere l'opera che la stessa aveva diritto di ottenere dalla corretta esecuzione del contratto, come confermato dalle risposte fornite dal Consulente ai CTP delle parti, cui si rinvia esaurendo così questa Corte al suo obbligo motivazionale sul punto (Cass. Civ. n. 10222/09). Stanti le ragioni sopra esposte, pertanto, appare del tutto logico e corretto, nonché conforme al dato normativo, la decisione del Tribunale, che ha quantificato la riduzione del prezzo nella somma (come calcolata in ctu) pari ai costi delle opere rimediali necessarie per la rimozione dei vizi e delle difformità dell'opera. Ne consegue il rigetto del secondo motivo di appello incidentale proposto.
2.3 Parimenti non meritevole di accoglimento è poi il terzo motivo di appello Contr proposto dalla relativo al mancato accertamento da parte del Giudice di responsabilità in capo alla committente e alla Direzioni Lavori, tali per cui l'ammontare da detrarre al prezzo di appalto avrebbe dovuto essere calcolato in misura minore di quanto invece fatto dal Tribunale, e ciò in quanto lo stesso CTU, in sede di consulenza, rappresentava come il termine concordato tra le parti (circa un mese) risultasse effettivamente molto breve per la concreta realizzazione a regola d'arte di tutte le opere e lavorazioni oggetto del contratto di appalto, tra cui i lavori extra richiesti in corso d'opera. Contr Ritiene la Corte che anche questo motivo di appello non sia fondato, atteso che accettava le condizioni contrattuali e in ogni caso, a fronte della richiesta della Parte_1
l'appaltatrice non stigmatizzava mai l'eccessiva brevità del termine posto dalla committente per la finalizzazione dei lavori e la consegna dell'opera, né la complessità qualitativa e/o quantitativa delle lavorazioni richieste, accettando invece l'incarico alle condizioni predette, sicché resta ferma la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1168 cc per i vizi di quanto eseguito. Infatti, fronte della particolare difficoltà di eseguire l'interezza dei lavori richiesti dalla committente secondo le regole dell'arte, l'appaltatrice avrebbe dovuto procedere, in conformità ai principi di correttezza e buona fede che dovrebbero caratterizzare sempre il comportamento delle parti negoziali, o a domandare un allungamento dei tempi di consegna, o a richiedere una riduzione dei lavori e opere richieste nel termine di un mese, oppure, ancora, radicalmente, rifiutare il lavoro dichiarando l'impossibilità per la stessa di realizzare quanto pattuito alle condizioni richieste dalla committenza. Contr Accettando l'incarico, invece, la assumeva su di sé l'obbligo e la responsabilità di realizzare quanto concordato alle condizioni convenute negozialmente (quindi, nel rispetto quantomeno delle regole dell'arte). Né, d'altro canto, è dato evincere, dalle allegazioni difensive, che l'appaltatrice abbia sollevato riserve alla DL nel corso dell'esecuzione dell'opera in relazione all'eccessiva limitatezza dei tempi assegnati dalla committente per la finalizzazione dei lavori al fine di ottenere dalla committente un allungamento di tali tempistiche. Per le ragioni sopra esposte, dei vizi dell'opera realizzata non può che essere chiamata interamente a rispondere l'odierna appellante incidentale, a fronte della garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 cc, non essendo stati, né il DL né la committente stessa, sollecitati dall'appaltatrice a concedere tempistiche diverse per la consegna delle opere a regola d'arte. Risulta d'altro canto da tempo affermato anche in giurisprudenza che la prova della presenza dei vizi porta con sé la presunzione di colpa da parte dell'appaltatore, la quale può essere superata soltanto dalla dimostrazione del fatto che siano state adoperate la diligenza e la perizia tecnica necessaria per eseguire l'opera (qui, alla luce del contenuto della ctu, evidentemente non sussistenti) e, nel contempo, dall'individuazione del fatto specifico, non imputabile all'appaltatore, che abbia causato il difetto, il quale non può certo identificarsi nella generica mancata presenza di una attenta direzione lavori, come invece vorrebbe l'appellante incidentale (sul punto, Cass. Civ. n. 7267/23: “ove sia stata comunque raggiunta la prova dell'esistenza dei vizi, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.), non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto (cfr., in tal senso, esplicitamente, Cass. 19146/2013, pag. 15-16)”).
2.4 Il quarto motivo di appello incidentale (Insussistenza di alcun riconoscimento, da Contr parte della dei vizi lamentati dalla committente, con conseguente erroneità della sentenza) è a monte inammissibile per difetto di interesse e, in ogni caso, parimenti infondato nel merito. L'affermazione della parte, infatti, contraddice completamente le risultanze documentali in atti. Prendendo lettura delle Pec di cui ai docc. 3 e 4 della si evince chiaramente Parte_1 Contr come a inizio novembre 2022 la a fronte di sopralluogo con la Direzione Lavori, avesse già iniziato ad eseguire “i ripristini richiesti”, portando nel frattempo a termine alcune di tali lavorazioni. Pertanto, la stessa società ammetteva espressamente, in modo implicito ma manifesto, che, in effetti, i lavori inizialmente eseguiti presentassero dei vizi che la stessa aveva già, a quella data, iniziato a
11 eliminare e risolvere, tanto che precisava in modo dettagliato quali interventi fossero già stati nel frattempo eseguiti. Il diniego della presenza di vizi dell'opera inizialmente consegnata, d'altro canto, Contr contrasta poi con la decurtazione della somma di € 46.644,48 + IVA che la operava in sede di fatturazione alla odierna appellante principale, espressamente effettuata (vd. doc. 4 “causa imperfezioni” e, più nello specifico, “come Parte_1 indennizzo per le imperfezioni riscontrate e comunque sanate dalla nostra società”. Se davvero tali vizi e imperfezioni non fossero sussistiti e non fossero stati riconosciuti dalla medesima appaltatrice, non si comprende allora a che titolo e per quale ragione la società avrebbe mai dovuto privarsi di tale somma, tra l'altro indicando quale causale dello sconto “imperfezioni”. Pertanto, deve confermarsi la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha rilevato il Contr riconoscimento, da parte della della presenza di vizi e imperfezioni delle opere dalla stessa effettuate per conto e su incarico della Parte_1
Volendo poi, ad abundantiam, prescindere da quanto sopra evidenziato, deve in ogni caso darsi atto del fatto che a poco gioverebbe all'appellante incidentale la dimostrazione dell'insussistenza di alcun autonomo riconoscimento di vizi dell'opera. Stanti le conclusioni della CTU disposta in primo grado, infatti, resta del tutto irrilevante che l'appaltatrice avesse o meno ammesso la sussistenza di vizi e imperfezioni di quanto realizzato, essendo in ogni caso stata raggiunta la prova della presenza e della quantificazione del valore degli stessi in sede processuale. Per cui, dal teorico accoglimento del motivo, comunque non deriverebbe la riforma del contenuto della pronuncia impugnata, tenuto conto del fatto che, in ogni caso, la committente aveva tempestivamente denunciato la presenza di vizi dell'opera, entro il termine di legge di 60 giorni ai sensi dell'art. 1667, co. 2 cc (il quale tra l'altro viene in rilievo soltanto in riferimento ai vizi occulti dell'opera, mentre le difformità riscontrate dalla ctu di primo grado consistono in vizi del tutto palesi dell'opera, mai accettata dalla committente). Come evincibile dal doc. 2 fascicolo con PEC del 28/10/2022 l'Avv. Maione Parte_1 denunciava, per conto e su incarico dell'odierna appellante principale, i vizi ivi descritti (che davano atto di una complessiva scarsa qualità generale, a livello realizzativo, del lavoro svolto) e dava conto della sussistenza di precedenti comunicazioni con cui la stessa committente lamentava direttamente l'incompletezza e inesattezza dei lavori, fatto mai contestato dall'odierna appellante incidentale. Ne consegue il rigetto anche di tale motivo di appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata sul punto.
* * * 3. Passando all'analisi dei motivi di appello principale, proposti dalla n qualità Parte_1 di committente, la Corte li ritiene tutti infondati alla luce delle considerazioni che seguono.
3.1 Quanto al primo motivo di appello, lo stesso si appalesa del tutto infondato per una pluralità di motivi, che meritano di essere esaminati separatamente.
12 3.1.1 Anzitutto, la committente impugna il capo della sentenza con cui il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda riconvenzionale di volta ad ottenere il Parte_1 risarcimento del danno per il pregiudizio economico che dovrà subire a causa della temporanea chiusura del ristorante.
3.1.1 Sul punto, va anzitutto detto che il CTU ha indicato in venti i giorni necessari per le opere di ripristino sicché, risulta corretto il ragionamento seguito dal primo Giudice, per cui i lavori potrebbero essere efficacemente effettuati nel corso del mese di chiusura dell'attività (agosto), cosi come vennero effettuati i lavori iniziali, con conseguente sostanziale azzeramento del pregiudizio patito dalla (che, si Parte_1 intende, non sosterrebbe in tale periodo di tempo spese ulteriori rispetto a quelle che comunque dovrebbe affrontare nel citato periodo di chiusura). La statuizione non è stata oggetto di specifica censura limitandosi a sostenere che tale Parte_1 programmazione “provocherebbe danni imprevisti” non meglio individuati, senza spiegare per quale motivo i lavori non possano essere eseguiti nel mese di agosto con azzeramento dei danni, con violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede ex art. 1175 cc. Infatti, è del tutto pacifico tra le parti, che nonostante la presenza dei vizi e difformità rilevate dal CTU, l'attività di ristorazione della è potuta proseguire Parte_1 normalmente, tanto che il fatturato dichiarato dalla parte e di cui alle allegazioni difensive si riferisce all'anno 2023, cioè quello successivo all'esecuzione dell'appalto Contr della Per tale ragione, non sussiste alcuna ragione (o, comunque, nessuna che sia stata allegata e dimostrata dalla parte) per cui risulti necessario procedere alla realizzazione delle opere rimediali nei mesi di apertura de locale con conseguente mancata prova del nesso causale tra i vizi e l'allegato danno. A mero fine di completezza, comunque, si osserva che on la citazione chiede il Parte_1 risarcimento dei danni “da commisurarsi al pregiudizio economico che la CP_2 deve subire per la chiusura forzata dell'attività, pari a due mesi, necessaria per l'esecuzione dei lavori atti ad eliminare i vizi e le difformità: tale importo deve essere quantificato nella somma di euro 1.100.000,00, sul parametro del fatturato medio mensile della pari ad euro 550.000,00 e moltiplicato per due, considerando, CP_2 nello specifico, che la stessa sopporta costi fissi mensili pari a circa euro 440.000,00 ai quali rimarrà esposta senza possibilità di rientro”; Tuttavia, come correttamente rilevato dal primo giudice il lucro cessante comporta la prova dell'utile netto atteso nel periodo di chiusura, ossia la prova di indici quali i Ricavi attesi dedotti i Costi variabili dedotti i Costi fissi direttamente connessi dedotte le Imposte virtuali. Nella specie, l'appellante neppure ha allegato a quanto ammonti l'utile netto ipotizzabile nel periodo di chiusura né è possibile dedurlo dai documenti allegati (per esempio i costi variabili, cioè quei i costi che non vengono sostenuti durante la chiusura ad es. materie prime alimentari, consumi energetici legati alle lavorazioni,
13 personale a chiamata/extra, commissioni su POS/delivery, costi di smaltimento, non sono individuati) posto che neppure sono stati allegati i bilanci della società. In mancanza del complessivo ammontare dei costi variabili che il locale sostiene, in ipotesi di sua attività, non è dato al Giudice di evincere e calcolare l'esatto valore dell'utile e, dunque, del lucro cessante che in tesi dovrebbe essere risarcito. Né è possibile per il Giudice giungere in via presuntiva a una determinata cifra, in assenza della prova addirittura della stessa profittabilità dell'attività economica svolta dalla parte (cioè, che questa non sostenga costi superiori alle proprie entrate).
3.1.2 In secondo luogo, la committente si duole in ogni caso del fatto che il primo Giudice avrebbe potuto quantomeno liquidare, a titolo di risarcimento del danno per danno emergente, l'ammontare dei costi fissi (pari, a suo dire, a € 440.000). Sul punto, va anzitutto rilevato che parte appellante non ha chiesto, come si è visto, che le venga riconosciuto il mancato guadagno, bensì il fatturato di un mese a titolo di risarcimento danno da lucro cessante. Anche in sede di precisazione delle conclusioni, ribadisce che il danno richiesto è quello da lucro cessante e pertanto chiede di “condannare l'opposta al risarcimento in favore dell'opponente degli ulteriori danni, ex artt. 1668 c.c. e 1218 c.c, pari ad euro 952.864,28 (872.864,28 per mancato guadagno + 80.000,00 costo materiali), per le causali di cui in narrativa ovvero in quella misura che si riterrà di giustizia”, ricorrendo se del caso al principio equitativo ex art. 1226 cc. Dunque, la stessa appellante chiede in questa sede che il Giudice calcoli il danno emergente, laddove lei stessa non l'ha invocato, andando pertanto ultra petita. In ogni caso, la quantificazione operata dalla parte appellante dei costi fissi che la società dovrebbe affrontare (senza possibilità di recupero dallo svolgimento dell'attività commerciale in ipotesi di forzata chiusura del locale per i lavori di ripristino) non è provata, non essendo stata prodotta documentazione idonea a tal fine. Infatti, per quanto riguarda i canoni di affitto non sono prodotti i relativi bonifici di pagamento, mentre per quanto riguarda gli stipendi per i dipendenti non sono state prodotte le buste paga, ma solo prospetti contabili provenienti dalla stessa parte. Quanto poi alle bollette di luce e gas riferite all'anno 2023, le stesse attengono a mesi nei quali il locale risulta aperto e operante, cioè quando vi è un effettivo consumo di elettricità e gas, necessario per il funzionamento di elettrodomestici, luci ecc. funzionali allo svolgimento dell'attività di ristorazione all'interno del locale, mentre in ipotesi di chiusura del locale tali consumi variabili non possono essere conteggiati. In definitiva, in assenza di specifica prova dell'ammontare del pregiudizio patito (tanto danno emergente quanto lucro cessante), non può che confermarsi la pronuncia di primo grado, con conseguente rigetto del motivo di appello.
3.1.3 Deve poi essere ribadita anche in questa sede l'impossibilità di procedere a una liquidazione in via equitativa del danno patito dalla parte.
14 È infatti consentito al Giudice di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno soltanto laddove lo stesso non possa essere provato nel suo specifico ammontare (art. 1226 cc). Nella fattispecie, invece, ferma l'esclusione a monte di qualsiasi danno in forza delle considerazioni precedentemente svolte, la prova di questo ben poteva essere fornita dalla parte, che invece non ha assolto al relativo onere. Ne deriva, in definitiva, il rigetto del motivo di appello proposto.
3.2 Con il secondo ordine di gravame, la lamenta la, a suo dire, erronea Parte_1 Contr decorrenza degli interessi sulle somme dovute dalla parte alla a titolo di prezzo residuo di appalto, che è stata stabilita dal Giudice a far data dalla scadenza delle fatture emesse dall'appaltatore, in luogo della sentenza di primo grado. Il motivo è infondato. Trattandosi di somme portate da fatture (sebbene in un importo inferiore rispetto a quanto indicato nei documenti commerciali dell'appaltatrice), resta fermo che gli interessi (al tasso indicato dal D.lgs. n. 231/02, vertendosi pacificamente in materia di transazioni commerciali) decorrono a partire dal termine di pagamento di queste e non, invece, dalla data della sentenza, come invece sostenuto dall'appellante. La pronuncia del Giudice, infatti, non assume carattere costitutivo, bensì meramente accertativo del diritto dell'appaltatore al pagamento della (residua) somma a titolo di prezzo di appalto e, dunque, accertativo dell'esatto ammontare del credito, il quale rimane dovuto a partire dal giorno successivo alla scadenza delle fatture azionate. Va dunque ribadito il principio, del tutto pacifico anche in giurisprudenza, per cui la rideterminazione del quantum debeatur non fa venire meno la debenza degli interessi di mora e, dunque, nella fattispecie, degli interessi al tasso di cui al D.lgs. n. 231/02 a partire dal giorno successivo a quello di scadenza delle fatture, in quanto “La mora del debitore di un'obbligazione pecuniaria […] non è esclusa né dalla illiquidità del credito, né dalla difficoltà di determinarne l'esatto ammontare, né dalla contestazione della misura di esso da parte del debitore, in quanto nel nostro ordinamento non vige il principio romanistico in illiquidis non fit mora (ex multis, cfr. Cass. 22/04/2021, n.10599). La mora non è esclusa dalla difficolta di determinare l'esatto ammontare del credito né dalla contestazione del suo ammontare da parte del debitore, ma solo “dall'impossibilità di adempiere derivante da una causa non imputabile (art. 1218 cod. civ.), ipotesi non concepibile con riferimento alle obbligazioni pecuniarie. Infatti, quando il debitore contesti che la pretesa creditoria eccede l'importo effettivamente dovuto, per sottrarsi agli effetti della mora ed in particolare al pagamento degli interessi ha l'onere di ricorrere agli istituti dell'offerta formale (art. 1207 cod. civ.) o secondo gli usi (art. 1214 cod. civ.), depositando la somma che ritiene effettivamente dovuta. In mancanza, “l'atto di costituzione in mora di un credito illiquido produrrà sempre i suoi effetti, sia pure limitatamente alla parte del credito che, all'esito del giudizio di accertamento, risulterà in concreto dovuta” (così Cass. 23/09/2021, n. 25891)” (Cass. Civ. n. 28413/24).
15 Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “L'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, art. 5, discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, “indipendentemente da una specifica richiesta del creditore”; ciò si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio: “a norma del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 3, infatti, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Prevede poi l'art. 4, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, che “gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, poi disponendo, al comma 2, con riguardo alle ipotesi di mancata fissazione di un termine negoziale, la decorrenza degli interessi dopo un lasso di tempo volta a volta determinato ma sempre “senza che sia necessaria la costituzione in mora”. Si coglie dunque agevolmente la portata innovativa di tale disciplina rispetto a quella ordinaria quale desumibile dagli artt. 1219 e 1224 cod. civ. Quest'ultimo, giova rammentare, dispone, al comma 1: “nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali…”. L'art. 1219 cod. civ. a sua volta dispone al 1 comma che “il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”. Fino all'emanazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, quindi, gli interessi di mora sulle ordinarie transazioni commerciali non decorrevano automaticamente, bensì era necessaria una formale presa di posizione, sotto forma di intimazione o richiesta scritta, da parte del creditore. Proprio argomentando da tale disciplina, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che gli interessi di mora, avendo un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria principale cui accedono, possono essere attribuiti soltanto su espressa domanda della parte creditrice, che ne indichi la fonte e la natura…. Con il D.Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando – in attuazione della direttiva 2000/35/CE – ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento”: in termini Cass. 13/12/2022, n. 36246. E poiché il giudice procede alla liquidazione di tali interessi in via ufficiosa, senza che sia a tal fine necessaria una domanda espressa dell'avente diritto, deve ritenersi irrilevante il fatto che detti interessi siano stati richiesti e/o che siano stati richiesti gli interessi al saggio legale” (Cass. Civ. n. 28413/2024 cit.) In conclusione, pertanto, anche il terzo motivo di gravame deve essere respinto.
16 3.3 Quanto, infine, all'ultimo profilo di doglianza, lo stesso non merita parimenti seguito. Fermo restando che, come evincibile dal tenore letterale dell'art. 92 cpc (in particolare, dall'uso del verbo “può”) la compensazione delle spese di giudizio è oggetto non di un obbligo, ma meramente di un potere, da parte del Giudice, che lo stesso è chiamato a esercitare motivando puntualmente, in quanto “In tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino” (Cass. Civ. n. 20755/25), la decisione del Tribunale non risulta porsi al di fuori della corretta applicazione dei principi in materia di riparto delle spese di giudizio. La pronuncia del primo Giudice, in punto di condanna della l pagamento delle Parte_1 Contr spese di CTU e alla refusione delle spese di CTP sostenute dalla risulta invero conforme al principio di soccombenza e di causalità delle spese di lite. Nonostante la parziale rideterminazione dell'ammontare del credito, infatti, la domanda formulata Contr dalla (attrice in senso sostanziale nel giudizio di primo grado) è risultata in definitiva fondata e conseguentemente è stata accolta dal Tribunale. Quanto poi alla determinazione dell'ammontare delle spese di lite, il Giudice ha correttamente tenuto conto non della somma inizialmente richiesta dall'appaltatrice (petitum), bensì di quella in concreto riconosciuta come dovuta (decisum), somma sulla quale, per definizione, non vi è alcuna soccombenza, neppure parziale, della Contr
in tal modo, il primo Giudice ha tenuto conto della fondatezza (parziale) delle domande riconvenzionali proposte dall'allora opponente.
* * * Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della domanda (scaglione da € 520.000,01 a € 1.000.000), dell'attività concretamente svolta dalle parti e delle tariffe professionali vigenti con compensazione delle spese così calcolate per un terzo , tenuto conto della reciproca soccombenza tra le parti e della differenza di valore tra gli appelli proposti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17 L n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale di Pt_1 Controparte_1
, in parziale riforma dell'impugnata sent. n. 3510/25 del
[...]
Tribunale di Milano, così provvede:
1. respinge l'appello principale e l'appello incidentale proposto dalle parti;
2. conferma per l'effetto la sent. n. 3510/25 del Tribunale di Milano;
17 3. condanna alla rifusione delle spese di lite del grado in favore Pt_1 dell'appellata/appellante incidentale, che liquida (al netto della compensazione per un terzo) in € 12.340,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, nonché IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012. Così deciso in Milano, 17/12/2025
Provvedimento redatto con l'assistenza del dott. Alexandro Capogna, Magistrato Ordinario in Tirocinio
Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Margherita Monte
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Anche il CTU evidenzia che “Relativamente alla resina della cucina ed allo spostamento dei mobili, in relazione ho semplicemente riferito che questi ultimi non sono stati rimossi, in Atti non vi sono indicazioni in merito a chi abbia deciso che non dovessero essere rimossi per l'esecuzione della resina, ho contrariamente segnalato i limiti di una stesura parziale della resina senza eseguire i colli alle pareti”. 2 Come rilevato dal CTU, “Tutte le pavimentazioni sono state posate al di sopra della originaria pavimentazione esistente, forse in gres, e la posa in più punti è risultata non perfettamente complanare. Ciò ha contribuito alla rottura agli angoli di molte piastrelle proprio perché le sedie ed i tavoli, durante la movimentazione, hanno evidentemente scalfito i bordi in rilievo delle stesse piastrelle. Dalla verifica svolta sono state contate circa n. 50 piastrelle 20x20 con problemi di sbeccature o comunque di complanarità, n. 3 piastrelle 120x120 e n. 2 60x120 anch'esse con problemi di sbeccature e/o rottura”
9 3 “La resina sarebbe stata stesa a più riprese ma l'opera non è stata eseguita prevedendo ed eseguendo il preventivo smontaggio dei tavoli da lavoro ed attrezzature della cucina esistente. Ciò ha determinato l'esecuzione della resina, talvolta, nella sola porzione di pavimentazione a vista senza essere finita ai margini ove bisogna, contrariamente, che la pavimentazione sia eseguita con colli arrotondati di confinamento con le pareti verticali per garantire facilità di pulizia, considerando altresì le prescritte norme d'igiene [...] Relativamente alla pavimentazione in resina della cucina, qualora l'impresa avesse riscontrato potenziali rischi di inefficacia della soluzione progettuale proposta avrebbe dovuto segnalarlo alla DL esprimendo la propria “Riserva” motivata rispetto alla soluzione proposta dal progettista e assunta dal DL, questo per ottemperare al “Risultato” dell'opera”
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