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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/04/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 3.4. 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4156/2020 R.G., instaurata da
, cod. fisc. , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Maria Briuglia, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del Presidente pro-tempore, con Controparte_1
sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato in Messina presso gli Uffici P.IVA_1
provinciali dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo CP_1
professionale
resistente
Avente ad oggetto: recupero d'indebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 06/11/2020 ha adito il Parte_1
Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del lavoro, per sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento di recupero per la somma di € 3.061,57, quale indebito “per maggiorazione non spettante per reddito del coniuge superiore al limite” (v. all. lettera inps), relativamente al periodo compreso tra il 01/01/2016 al 31/07/2019. La parte procedente era titolare di invalidità civile e del relativo beneficio, trasformatosi per effetto dell'età in assegno sociale, percepito dall'1/11/2016.
Ella esponeva di aver presentato ricorso amministrativo avverso il sollecito con cui l'Ente chiedeva il rimborso della somma suddetta e deduceva l'applicabilità dell'art. 52, co. II,
Legge n. 88/1989 e dell'art. 13 Legge n. 412/1991 agli indebiti previdenziali ed assistenziali, posto l'incolpevole affidamento sulla legittimità della prestazione percepita.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di sospendere l'esecuzione intrapresa e/o che medio tempore dovesse essere intrapresa dall'Inps per il recupero coattivo del credito nei suoi confronti;
nel merito concludeva per la conseguente declaratoria di inesigibilità dell'indebito gravato e la condanna alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi.
Costituendosi in giudizio, l'Inps precisava che l'indebito nasceva dalla riscossione di rate dell'Assegno Sociale spettante in misura inferiore rispetto a quella già percepita, essendo tale prestazione condizionata dai limiti del reddito familiare.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene deciso come segue.
2. Esami dei presupposti per il diritto.
L'assegno sociale è stato istituito dall'art. 3, co. VI, Legge n. 335/1995, in luogo della pensione sociale. Dispone la norma: “Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale … L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
Nel rapporto pensionistico la valutazione degli obblighi, dei diritti e dei comportamenti deve essere condotta alla stregua dei principi civilistici in applicazione dell'art. 2033 del codice civile, in base al quale chi ha effettuato un pagamento non dovuto ha diritto alla ripetizione di quanto ha pagato. Peraltro, in tema di indebito previdenziale ed assistenziale la Suprema Corte, con sentenza n.
28771/2018, ha chiarito che il suddetto regime "presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nella irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, essendo destinati al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia (conforme Corte Costituzionale n. 1/2006).
Orbene, si richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c., l'insegnamento giurisprudenziale della
Suprema Corte, sentenza n. 10337/2023, che subordina l'irripetibilità dell'indebito previdenziale al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Nel caso che ci occupa, l'obbligo informativo deve essere interpretato in relazione a quanto disposto dall'art. 13 Legge n. 412/1991 nel senso che “le disposizioni di cui all'art. 52 Legge
n. 88/1989 si interpretano nel senso che ….l'omessa segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente” consente la ripetibilità.
Nel caso in oggetto, l'Inps contesta la violazione da parte della pensionata dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3, comma VI, Legge n. 335, essendo le prestazioni previdenziali legate alla verifica annuale del livello di reddito, con ciò deducendo il dolo della percettrice della prestazione indebita.
Orbene, posto che l'Ente previdenziale - nell'attribuire il trattamento pensionistico - ha il dovere di svolgere gli opportuni controlli, la ricorrente non contestava l'assunto di controparte, ovvero che non percepisse redditi ulteriori rispetto a quelli erogati dall'Inps, tali da determinare il sopraindicato indebito.
Tanto premesso, considerata la rituale richiesta di ripetibilità delle somme erogate da parte dell' , può considerarsi sussistente la fondatezza dell'azione di recupero Controparte_2 dell'indebito e legittimo il provvedimento di ripetizione adottato dall'Inps; il ricorso è pertanto respinto.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc..
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla ricorrente nei confronti dell'Inps, in persona del Legale Rappresentante pro- tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese, stante l'esonero suddetto.
Così deciso in Messina, il 4/04/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Rando