Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 6225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6225 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
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n. rg2669 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2669 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Persona_1
dall'avv. SIFO SABRINA presso il quale elettivamente domicilia in
Pozzuoli alla via Mazzini n.19,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. MOCERINO ARIANNA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Viale Campi Flegrei n.7/A,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/02/2025 , premettendo Persona_1
di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la SI.ra CP_2
[...]
e che dalla loro unione nasceva la minore, il 04.05.2021,
[...] Per_2
chiedeva disciplinarsi i rapporti tra padre-figlia in particolare prevedendosi:
“- disporre l'affidamento ad entrambi i genitori della minore con Persona_3
collocazione privilegiata presso il padre in Pozzuoli (Na) alla Via Traversa Napoli n. 34;
- recepire il calendario di visita della minore con la madre che preveda che la stessa trascorra con la SI.ra a settimane alterne dal venerdì dall'uscita di scuola o in mancanza CP_1
dalle ore 16,00 alla domenica sera (con pernotto) ed almeno un giorno a settimana da individuarsi nel martedì nel caso in cui trascorrerà il fine settimana con la madre e nel giovedì per le settimane in cui non ha pernottato presso la casa materna nel fine settimana, dall'uscita di scuola o in mancanza alle ore 16,00 alle ore 20,00. La madre, oltre ai predetti giorni infrasettimanali comunicherà al SI. la domenica l'altro giorno Per_1
della settimana in cui preleverà la bambina da scuola o, in mancanza, alle ore 16,00 fino alle ore 20,00; Voglia inoltre adottare per le principali festività (sempre con pernotto) il criterio dell'alternanza prevedendo che la minore trascorra con un genitore la Vigilia di
Natale, il 31 dicembre ed il 1° gennaio, e con l'altro il giorno di Natale, Santo Stefano e l'Epifania.
Relativamente alle festività pasquali alternativamente in ragione di anno la minore starà con un genitore il giorno della Santa Pasqua e con l'altro il Lunedi in Albis. Per le vacanze estive prevedere che la minore trascorra con il padre quantomeno 15 giorni anche non consecutivi, date da concordare e comunicare entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno;
Festa della Mamma, compleanno ed onomastico della madre con la SI.ra con CP_1
prevalenza della festività rispetto ai turni. Festa del Papà, compleanno ed onomastico del padre con il predetto con prevalenza rispetto ai turni;
I genitori permetteranno una videochiamata al giorno alla minore tra le ore 18 alle ore 20
- Onerare la SI.ra al versamento di un contributo al mantenimento della minore CP_1
pari ad € 350,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo Persona_3
gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie così come previsto nel Protocollo
d'intesa tra magistrati e avvocati cui le parti dichiarano di volersi uniformare;
- in via subordinata disporre, stante la vicinanza delle due abitazioni che non modifica le abitudini della minore, la collocazione paritaria tra entrambi i genitori, alternando la permanenza
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della minore dalla domenica sera fino alla domenica sera di una settimana con uno e poi con l'altro, con mantenimento diretto per le spese ordinarie e 50% da dividersi tra i genitori per le straordinarie;
- Condanni parte resistente alle spese diritti e competenze del presente giudizio con attribuzione.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss c.p.c.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la resistente, la quale si opponeva al regime dell'affido condiviso della minore e contestava l'importo dell'assegno di mantenimento, chiedendo prevedersi:
“1) Disporre l'affido esclusivo della minore nata a [...] il [...] alla Per_2
madre in virtù delle condotte pregiudizievoli pendenti nei confronti del Persona_1
con collazione della dimora di in modo esclusivo della presso la madre;
Per_2
2) disporre che il padre venga inserito in un percorso obbligatorio di valutazione a sostegno alla genitorialità a cura dei servizi sociali competenti o altro ente individuato dal Giudice, al fine di verificare la sua capacità di prendersi cura della minore, in modo equilibrato sicuro e consapevole;
3) stabilire le modalità di visita del padre che vengano definite a seguito dell'esito positivo del suddetto percorso con previsione futura di: pernottamento una volta al mese nonché le visite due volte la settimana;
4) disporre a carico del un contributo al mantenimento di € 600,00 comprensivo Per_1
del contributo al canone di locazione, oltre ISTAT in favore della minore da Per_2
corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla SInora;
CP_1
5) disporre a carico del la contribuzione nella misura del 80% delle spese Per_1
straordinarie con adeguamento ISTAT;
6) confermare l'Assegno Unico nella misura del 100% in favore della SInora CP_1
come già di fatto percepisce in virtù di rinuncia del Per_1
7) Condannare il SI. all'integrale pagamento delle spese e delle competenze di Per_1
causa.”
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All'udienza di prima comparizione, il GI sentite le parti, formulava proposta conciliativa della controversia ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. alla quale le parti dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
Le parti, su proposta del Giudice, hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“affido condiviso della minore con collocamento privilegiato presso la madre e diritto di visita del padre, per cui attesi gli impegni lavorativi serali dello stesso, egli terrà con sé la minore tutti i martedì dall'uscita di scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo e tre domeniche al mese dalle ore 18;00 al lunedì successivo con riaccompagnamento a scuola, salvo diverso accordo tra le parti. Il regime dell'alternanza consentirà al padre di tenere con sé la minore il 24 o 25 dicembre, 31 dicembre o 1 gennaio,
Pasqua o lunedì in Albis, nonché tutti i giorni festivi, inoltre, minimo 7 massimo 10 giorni consecutivi di luglio o agosto (nel periodo di godimento delle ferie del papà); la minore starà con il padre il giorno del suo compleanno, onomastico e festa del papà così come la minore starà con la madre il giorno del suo compleanno, onomastico e festa della mamma;
il compleanno della minore verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori, in caso di disaccordo varrà la regola dell'alternanza. Il calendario potrà subire una modifica di un aumento a due pomeriggi a settimana qualora gli impegni lavorativi del ricorrente lo dovessero permettere.
- assegno di mantenimento a carico del SI. per la minore di €.300,00 Persona_1
mensili, da versarsi direttamente alla SI.ra mediante bonifico bancario Controparte_1
entro il 5 di ogni mese;
oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge e oltre al 75% delle eventuali spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli SIlato con il
COA del 2018;
- l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla SI.ra . Controparte_1
- spese legali compensate.”
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In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 30/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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