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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 17/12/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 372/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 17/12/2025, davanti al Giudice dott. DI CI, sono comparsi per la parte ricorrente, l'avv. RAMELLA per parte convenuta l'avv. VARESI in sostituzione dell'avv. PASUT. CP_1
L'avv. RAMELLA esibisce notifica del ricorso all' effettuata in via CP_1
telematica in data 11.8.2025; prende atto dell'avvenuto sgravio e aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna dell' alla CP_1
rifusione delle spese a favore di parte ricorrente, dal momento che lo sgravio è successivo alla notifica del ricorso. Con richiesta di distrazione a favore del difensore antistatario.
L'avv. VARESI si riporta alle conclusioni rassegnate con richiesta di compensazione delle spese.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro DI CI
N. 372/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. DI CI, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 372/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], LEUBWITYER WEG 3 C, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia
Ramella ed elettivamente domiciliato in Novara, B.do La Marmora n. 15, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di AV OC (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut in forza di procura alle liti del 22/3/2024,
Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma Persona_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“come da verbale d'udienza”
Parte resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito dichiarare la cessazione della materia del contendere con il beneficio della compensazione delle spese. In ogni caso, rigettare ogni eventuale residua domanda proposta dal Sig. e Parte_1 mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri c le CP_2 spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.8.2025, proponeva opposizione Parte_1 avverso gli avvisi di addebito n. 43820220000156505000 (formato il 9/7/2022 e notificato il 21/7/2025) dell'importo di € 4.258,17 relativo a contributi fissi/a percentuale e sanzioni per periodo 1/2020 – 12/2020 e n. 43820230000366340000 (formato il 24/11/2023 e notificato il
21/7/2025) dell'importo di € 4.559,10 relativo a contributi fissi/a percentuale e sanzioni per periodo 1/2021 – 12/2022.
In particolare, l'opponente riteneva l'infondatezza della pretesa dal momento che non aveva svolto nessuna attività da cui derivasse l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti negli anni 2020,2021 e 2022.
Si costituiva in giudizio l' facendo presente che è stato artigiano CP_1 Parte_1 dall'1.10.1985 al 31.12.2002; inoltre era stato iscritto d'ufficio dal 16.12.2003 con inizio imposizione 1/2004 in quanto nominato liquidatore della società LA AB
S.A.S. di e C. Parte_1
L' aveva ricevuto richiesta di cancellazione della posizione nel marzo 2010 a cui aveva CP_1
dato risposto negativa in quanto “il socio liquidatore di una s.n.c. o di una s.a.s. non cessa l' attività se non al momento della cancellazione dal registro delle Imprese”.
Dalla verifica della visura camerale prodotta risultava che la cancellazione fosse poi avvenuta in data 19.12.2013. Quanto alla posizione artigiana, la cessazione risultava, invece, avvenuta d'ufficio alla data del 7.4.2016.
Di conseguenza faceva presente che gli avvisi di opposti erano stati sgravati.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L' ha riconosciuto la non debenza delle somme di cui agli avvisi di addebito oggetto CP_1 di causa e ha quindi già provveduto al relativo sgravio in data 1.9.2025.
Alla luce del totale sgravio dell'importo dovuto deve pertanto dichiararsi, come richiesto congiuntamente dalle parti, la cessazione della materia del contendere.
Peraltro, in punto spese, l' deve considerarsi come soccombente virtuale in forza CP_1
dell'avvenuto riconoscimento della non debenza degli importi di cui agli avvisi impugnati, solo in un momento successivo alla notifica del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore;
dunque, le spese di lite vanno poste a carico dell' con liquidazione come da dispositivo, tenuto conto dell'attività concretamente CP_1 svolta nel giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario come richiesto in ricorso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 372/2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € CP_1
2.717 per onorari ed € 43 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Verbania, 17.12.2025
Il Giudice del lavoro
DI CI
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 17/12/2025, davanti al Giudice dott. DI CI, sono comparsi per la parte ricorrente, l'avv. RAMELLA per parte convenuta l'avv. VARESI in sostituzione dell'avv. PASUT. CP_1
L'avv. RAMELLA esibisce notifica del ricorso all' effettuata in via CP_1
telematica in data 11.8.2025; prende atto dell'avvenuto sgravio e aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna dell' alla CP_1
rifusione delle spese a favore di parte ricorrente, dal momento che lo sgravio è successivo alla notifica del ricorso. Con richiesta di distrazione a favore del difensore antistatario.
L'avv. VARESI si riporta alle conclusioni rassegnate con richiesta di compensazione delle spese.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro DI CI
N. 372/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. DI CI, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 372/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], LEUBWITYER WEG 3 C, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia
Ramella ed elettivamente domiciliato in Novara, B.do La Marmora n. 15, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di AV OC (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut in forza di procura alle liti del 22/3/2024,
Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma Persona_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“come da verbale d'udienza”
Parte resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito dichiarare la cessazione della materia del contendere con il beneficio della compensazione delle spese. In ogni caso, rigettare ogni eventuale residua domanda proposta dal Sig. e Parte_1 mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri c le CP_2 spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.8.2025, proponeva opposizione Parte_1 avverso gli avvisi di addebito n. 43820220000156505000 (formato il 9/7/2022 e notificato il 21/7/2025) dell'importo di € 4.258,17 relativo a contributi fissi/a percentuale e sanzioni per periodo 1/2020 – 12/2020 e n. 43820230000366340000 (formato il 24/11/2023 e notificato il
21/7/2025) dell'importo di € 4.559,10 relativo a contributi fissi/a percentuale e sanzioni per periodo 1/2021 – 12/2022.
In particolare, l'opponente riteneva l'infondatezza della pretesa dal momento che non aveva svolto nessuna attività da cui derivasse l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti negli anni 2020,2021 e 2022.
Si costituiva in giudizio l' facendo presente che è stato artigiano CP_1 Parte_1 dall'1.10.1985 al 31.12.2002; inoltre era stato iscritto d'ufficio dal 16.12.2003 con inizio imposizione 1/2004 in quanto nominato liquidatore della società LA AB
S.A.S. di e C. Parte_1
L' aveva ricevuto richiesta di cancellazione della posizione nel marzo 2010 a cui aveva CP_1
dato risposto negativa in quanto “il socio liquidatore di una s.n.c. o di una s.a.s. non cessa l' attività se non al momento della cancellazione dal registro delle Imprese”.
Dalla verifica della visura camerale prodotta risultava che la cancellazione fosse poi avvenuta in data 19.12.2013. Quanto alla posizione artigiana, la cessazione risultava, invece, avvenuta d'ufficio alla data del 7.4.2016.
Di conseguenza faceva presente che gli avvisi di opposti erano stati sgravati.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L' ha riconosciuto la non debenza delle somme di cui agli avvisi di addebito oggetto CP_1 di causa e ha quindi già provveduto al relativo sgravio in data 1.9.2025.
Alla luce del totale sgravio dell'importo dovuto deve pertanto dichiararsi, come richiesto congiuntamente dalle parti, la cessazione della materia del contendere.
Peraltro, in punto spese, l' deve considerarsi come soccombente virtuale in forza CP_1
dell'avvenuto riconoscimento della non debenza degli importi di cui agli avvisi impugnati, solo in un momento successivo alla notifica del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore;
dunque, le spese di lite vanno poste a carico dell' con liquidazione come da dispositivo, tenuto conto dell'attività concretamente CP_1 svolta nel giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario come richiesto in ricorso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 372/2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € CP_1
2.717 per onorari ed € 43 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Verbania, 17.12.2025
Il Giudice del lavoro
DI CI