CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 715/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, GI
PERNA DANIELE, GI
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 3314/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Citola, 87 84015 Nocera Superiore SA
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 4273082024 TARI 2012
- PIGNORAMENTO n. 4273082024 TARI 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 496/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito dell'ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore (R.G.E. n. 1617/2024) del 03/04/2025, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del A.G.O. in favore della Corte di Giustizia Tributaria (CGT) per la parte di merito della pretesa tributaria, Ricorrente_1, con tempestivo ricorso in riassunzione proposto nei confronti della SO.G.E.T. Spa, concessionaria del Comune di Cava De' Tirreni, ha impugnato il pignoramento presso terzi (ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973) n. 427308/2024 del 06/08/2024, notificato in data 10/09/2024, per l'importo complessivo di € 7.359,58, relativo a Tari 2012 e 2013 e Canone Idrico 2013.
Atti IC Contestati (Presupposti): Ingiunzione di pagamento n. 31774/2022 (canone idrico),
Ingiunzione di pagamento n. 31775/2022 (Tari/Tares), Ingiunzione di pagamento n. 260993/2022
(Smaltimento Rifiuti) e Intimazione di pagamento n. 75913/2024.
Il ricorrente ha eccepito (come originariamente in sede di opposizione all'esecuzione e riproposto in riassunzione):
Carenza di potere della concessionaria (SOGET) per intervenuta scadenza del contratto di concessione
(rep. n. 3314/2016) con il Comune di Cava De' Tirreni. Il contratto, prorogato sino al 17/03/2023, sarebbe stato illegittimamente rinnovato con Determina n. 175/2023 del 04/07/2023, in quanto adottata a rapporto già esaurito e senza la necessaria Delibera di Giunta Comunale (G.C.) o di Consiglio Comunale (C.C.).
Violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 e Nullità per omessa intimazione: Il pignoramento (10/09/2024)
è stato notificato oltre l'anno dall'ultimo atto certo (il Preavviso di fermo n. 142658/2023, notificato il
01/03/2023). L'Intimazione di pagamento n. 75913/2024, asseritamente notificata il 15/03/2024, è stata formalmente disconosciuta dal contribuente che ha proposto querela di falso. Pertanto, l'intimazione non può ritenersi valida, rendendo nullo il pignoramento per mancanza dell'atto prodromico necessario.
Mancata Notifica degli Atti IC: Gli atti sottesi al pignoramento (ingiunzioni e intimazione) non sarebbero mai stati notificati al contribuente. Si chiede di negare efficacia probatoria alle copie fotostatiche non autenticate degli atti prodotti dalla Concessionaria.
Prescrizione e Decadenza del Credito: Ha eccepito la prescrizione quinquennale per la Tassa Smaltimento
Rifiuti (TARI) e per il canone idrico, in virtù dell'art. 2948, n. 4), c.c., e richiamando giurisprudenza consolidata
(Cass. n. 30362/2018).
Violazione L. n. 160/2019 (Art. 1, comma 795): Illegittimità del pignoramento per l'omesso invio del sollecito di pagamento preventivo (obbligatorio per importi inferiori a € 10.000) prima di attivare le procedure esecutive, sollecito mai notificato dalla SO.G.E.T. S.p.A..
Si è costituita la SO.G.E.T. S.p.A. ed ha controdedotto:
Inammissibilità dell'impugnazione per tardività: Le ingiunzioni di pagamento (n. 31774/2022, n. 31775/2022
e n. 260993/2022) e l'Intimazione (n. 75913/2024) sono state regolarmente notificate a mani proprie del destinatario o del familiare convivente e non sono state impugnate nei termini di legge. Conseguentemente,
i titoli esecutivi sono divenuti definitivi e incontestabili.
Infondatezza della Carenza di Potere: La SOGET S.p.A. ha agito in forza del contratto n. 3314 del 21.09.2016 con il Comune di Cava de' Tirreni. L'Art. 5 del contratto prevede espressamente che, alla scadenza, il
Concessionario debba comunque provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere e proseguire le attività per i giudizi pendenti. Inoltre, il contratto è stato prorogato e successivamente rinnovato con Determina n. 175/2023. L'operato è conforme, come già confermato dalla Sentenza n. 744/2025 di questa CGT in una questione analoga.
Infondatezza dell'Eccezione di Prescrizione: La prescrizione quinquennale non è maturata in quanto è stata interrotta dalla notifica di atti successivi, segnatamente il Preavviso di fermo n. 142658/2023 (01.03.2023) e l'Intimazione di pagamento n. 75913/2024 (15.03.2024). Si sottolinea anche l'applicazione della sospensione dell'attività di riscossione per 542 giorni (D.L. 18/2020, art. 68), che ha prorogato i termini decadenziali e prescrizionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, la Corte rigetta l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. (applicabile al processo tributario in virtù del richiamo di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 546/92) avanzata dal ricorrente in relazione alla dedotta proposizione di querela di falso avverso la relata di notifica dell'intimazione di pagamento n. 75913/2024. Dagli atti di causa non emerge la prova della concreta pendenza del giudizio di falso in sede civile con caratteri di pregiudizialità tali da imporre l'arresto del presente giudizio. Come già rilevato dal GI dell'Esecuzione nell'Ordinanza di rinvio, la mera prospettazione della querela o il disconoscimento della firma in fotocopia, in assenza di specifici e gravi elementi probatori o dell'ammissione della querela stessa da parte del Tribunale competente, non sono idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo né a sospendere il giudizio di merito tributario. La documentazione prodotta dalla resistente comprova la notifica dell'atto impugnato e degli atti prodromici nel rispetto delle forme di legge.
Parimenti è infondato il motivo di ricorso inerente la presunta carenza di potere della SO.G.E.T. S.p.A. per intervenuta scadenza del contratto di concessione con il Comune di Cava de' Tirreni. Dall'esame della documentazione in atti, risulta che la resistente agisce in forza del contratto Rep. n. 3314 del 21.09.2016.
Sebbene la scadenza naturale fosse prevista per il 22.09.2021, l'art. 5 della convenzione stabilisce espressamente che, al termine della durata dell'affidamento, il Concessionario provvede comunque «alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione, proseguendo le attività per i giudizi pendenti fino a conclusione degli stessi». Inoltre, la continuità del rapporto concessorio è stata legittimamente assicurata dagli atti amministrativi dell'Ente concedente: con Determina Dirigenziale n. 105 del 10/09/2021 il contratto è stato prorogato fino al 17 marzo
2023 e, successivamente, con Determina n. 175 del 04/07/2023 si è proceduto al rinnovo per un ulteriore anno. Tali atti amministrativi, che non risultano essere stati annullati o sospesi dalla competente autorità amministrativa, conferiscono piena legittimazione attiva alla Concessionaria per il recupero dei crediti in oggetto, come già statuito da questa stessa Corte nella sentenza n. 744/2025 resa su fattispecie analoga.
In ordine all'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici e la conseguente definitività della pretesa, dall'esame della documentazione prodotta dalla resistente SO.G.E.T. S.p.A., emerge la prova della regolare notifica degli atti presupposti al pignoramento impugnato:
- Ingiunzione di pagamento n. 31774/2022 (Canone Idrico), notificata il 16/03/2022 a mani proprie;
- Ingiunzione di pagamento n. 31775/2022 (TARI), notificata il 16/03/2022 a mani proprie;
- Ingiunzione di pagamento n. 260993/2022 (Rifiuti), notificata il 16/11/2022;
- Intimazione di pagamento n. 75913/2024, notificata il 15/03/2024.
A fronte della rituale notifica di tali atti, il ricorrente non ha proposto tempestiva impugnazione nei termini perentori previsti dall'art. 21 del D. Lgs. 546/1992. Ne consegue che la pretesa tributaria si è cristallizzata, rendendo inammissibili le doglianze relative al merito del tributo (quale la prescrizione maturata antecedentemente alla notifica delle ingiunzioni) dedotte tardivamente solo in sede di opposizione al pignoramento. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, in quanto il pignoramento (notificato il 10/09/2024) è stato preceduto dalla valida notifica dell'intimazione di pagamento n. 75913 avvenuta il 15/03/2024 (quindi entro l'anno antecedente l'esecuzione).
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, anche a voler esaminare nel merito l'eccezione di prescrizione quinquennale, la stessa risulta infondata. Il termine prescrizionale è stato validamente interrotto dalla notifica delle citate ingiunzioni di pagamento nel corso del 2022 e dalla successiva intimazione di pagamento del marzo 2024; inoltre, il decorso del termine prescrizionale deve tenere conto della sospensione dell'attività di riscossione disposta dalla normativa emergenziale (art. 68 D.L. 18/2020) per complessivi 542 giorni, che ha differito i termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della Riscossione.
Tra la data di notifica delle ingiunzioni (2022), divenute definitive, e la notifica del pignoramento (2024), non
è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Infondata è altresì l'eccezione relativa alla mancata notifica del sollecito di pagamento pre-esecutivo previsto dall'art. 1, comma 795, della Legge n. 160/2019. L'azione esecutiva è stata preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 75913/2024, atto che assolve pienamente alla funzione di admonitio al debitore e di messa in mora prima dell'esecuzione forzata, garantendo il contraddittorio e la conoscenza della pretesa, in conformità alla ratio della norma citata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della resistente SO.G.E.T. S.p.A..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della SO.G.E.
T. S.p.A., che liquida in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, GI
PERNA DANIELE, GI
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 3314/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Citola, 87 84015 Nocera Superiore SA
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 4273082024 TARI 2012
- PIGNORAMENTO n. 4273082024 TARI 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 496/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito dell'ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore (R.G.E. n. 1617/2024) del 03/04/2025, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del A.G.O. in favore della Corte di Giustizia Tributaria (CGT) per la parte di merito della pretesa tributaria, Ricorrente_1, con tempestivo ricorso in riassunzione proposto nei confronti della SO.G.E.T. Spa, concessionaria del Comune di Cava De' Tirreni, ha impugnato il pignoramento presso terzi (ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973) n. 427308/2024 del 06/08/2024, notificato in data 10/09/2024, per l'importo complessivo di € 7.359,58, relativo a Tari 2012 e 2013 e Canone Idrico 2013.
Atti IC Contestati (Presupposti): Ingiunzione di pagamento n. 31774/2022 (canone idrico),
Ingiunzione di pagamento n. 31775/2022 (Tari/Tares), Ingiunzione di pagamento n. 260993/2022
(Smaltimento Rifiuti) e Intimazione di pagamento n. 75913/2024.
Il ricorrente ha eccepito (come originariamente in sede di opposizione all'esecuzione e riproposto in riassunzione):
Carenza di potere della concessionaria (SOGET) per intervenuta scadenza del contratto di concessione
(rep. n. 3314/2016) con il Comune di Cava De' Tirreni. Il contratto, prorogato sino al 17/03/2023, sarebbe stato illegittimamente rinnovato con Determina n. 175/2023 del 04/07/2023, in quanto adottata a rapporto già esaurito e senza la necessaria Delibera di Giunta Comunale (G.C.) o di Consiglio Comunale (C.C.).
Violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 e Nullità per omessa intimazione: Il pignoramento (10/09/2024)
è stato notificato oltre l'anno dall'ultimo atto certo (il Preavviso di fermo n. 142658/2023, notificato il
01/03/2023). L'Intimazione di pagamento n. 75913/2024, asseritamente notificata il 15/03/2024, è stata formalmente disconosciuta dal contribuente che ha proposto querela di falso. Pertanto, l'intimazione non può ritenersi valida, rendendo nullo il pignoramento per mancanza dell'atto prodromico necessario.
Mancata Notifica degli Atti IC: Gli atti sottesi al pignoramento (ingiunzioni e intimazione) non sarebbero mai stati notificati al contribuente. Si chiede di negare efficacia probatoria alle copie fotostatiche non autenticate degli atti prodotti dalla Concessionaria.
Prescrizione e Decadenza del Credito: Ha eccepito la prescrizione quinquennale per la Tassa Smaltimento
Rifiuti (TARI) e per il canone idrico, in virtù dell'art. 2948, n. 4), c.c., e richiamando giurisprudenza consolidata
(Cass. n. 30362/2018).
Violazione L. n. 160/2019 (Art. 1, comma 795): Illegittimità del pignoramento per l'omesso invio del sollecito di pagamento preventivo (obbligatorio per importi inferiori a € 10.000) prima di attivare le procedure esecutive, sollecito mai notificato dalla SO.G.E.T. S.p.A..
Si è costituita la SO.G.E.T. S.p.A. ed ha controdedotto:
Inammissibilità dell'impugnazione per tardività: Le ingiunzioni di pagamento (n. 31774/2022, n. 31775/2022
e n. 260993/2022) e l'Intimazione (n. 75913/2024) sono state regolarmente notificate a mani proprie del destinatario o del familiare convivente e non sono state impugnate nei termini di legge. Conseguentemente,
i titoli esecutivi sono divenuti definitivi e incontestabili.
Infondatezza della Carenza di Potere: La SOGET S.p.A. ha agito in forza del contratto n. 3314 del 21.09.2016 con il Comune di Cava de' Tirreni. L'Art. 5 del contratto prevede espressamente che, alla scadenza, il
Concessionario debba comunque provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere e proseguire le attività per i giudizi pendenti. Inoltre, il contratto è stato prorogato e successivamente rinnovato con Determina n. 175/2023. L'operato è conforme, come già confermato dalla Sentenza n. 744/2025 di questa CGT in una questione analoga.
Infondatezza dell'Eccezione di Prescrizione: La prescrizione quinquennale non è maturata in quanto è stata interrotta dalla notifica di atti successivi, segnatamente il Preavviso di fermo n. 142658/2023 (01.03.2023) e l'Intimazione di pagamento n. 75913/2024 (15.03.2024). Si sottolinea anche l'applicazione della sospensione dell'attività di riscossione per 542 giorni (D.L. 18/2020, art. 68), che ha prorogato i termini decadenziali e prescrizionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, la Corte rigetta l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. (applicabile al processo tributario in virtù del richiamo di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 546/92) avanzata dal ricorrente in relazione alla dedotta proposizione di querela di falso avverso la relata di notifica dell'intimazione di pagamento n. 75913/2024. Dagli atti di causa non emerge la prova della concreta pendenza del giudizio di falso in sede civile con caratteri di pregiudizialità tali da imporre l'arresto del presente giudizio. Come già rilevato dal GI dell'Esecuzione nell'Ordinanza di rinvio, la mera prospettazione della querela o il disconoscimento della firma in fotocopia, in assenza di specifici e gravi elementi probatori o dell'ammissione della querela stessa da parte del Tribunale competente, non sono idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo né a sospendere il giudizio di merito tributario. La documentazione prodotta dalla resistente comprova la notifica dell'atto impugnato e degli atti prodromici nel rispetto delle forme di legge.
Parimenti è infondato il motivo di ricorso inerente la presunta carenza di potere della SO.G.E.T. S.p.A. per intervenuta scadenza del contratto di concessione con il Comune di Cava de' Tirreni. Dall'esame della documentazione in atti, risulta che la resistente agisce in forza del contratto Rep. n. 3314 del 21.09.2016.
Sebbene la scadenza naturale fosse prevista per il 22.09.2021, l'art. 5 della convenzione stabilisce espressamente che, al termine della durata dell'affidamento, il Concessionario provvede comunque «alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione, proseguendo le attività per i giudizi pendenti fino a conclusione degli stessi». Inoltre, la continuità del rapporto concessorio è stata legittimamente assicurata dagli atti amministrativi dell'Ente concedente: con Determina Dirigenziale n. 105 del 10/09/2021 il contratto è stato prorogato fino al 17 marzo
2023 e, successivamente, con Determina n. 175 del 04/07/2023 si è proceduto al rinnovo per un ulteriore anno. Tali atti amministrativi, che non risultano essere stati annullati o sospesi dalla competente autorità amministrativa, conferiscono piena legittimazione attiva alla Concessionaria per il recupero dei crediti in oggetto, come già statuito da questa stessa Corte nella sentenza n. 744/2025 resa su fattispecie analoga.
In ordine all'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici e la conseguente definitività della pretesa, dall'esame della documentazione prodotta dalla resistente SO.G.E.T. S.p.A., emerge la prova della regolare notifica degli atti presupposti al pignoramento impugnato:
- Ingiunzione di pagamento n. 31774/2022 (Canone Idrico), notificata il 16/03/2022 a mani proprie;
- Ingiunzione di pagamento n. 31775/2022 (TARI), notificata il 16/03/2022 a mani proprie;
- Ingiunzione di pagamento n. 260993/2022 (Rifiuti), notificata il 16/11/2022;
- Intimazione di pagamento n. 75913/2024, notificata il 15/03/2024.
A fronte della rituale notifica di tali atti, il ricorrente non ha proposto tempestiva impugnazione nei termini perentori previsti dall'art. 21 del D. Lgs. 546/1992. Ne consegue che la pretesa tributaria si è cristallizzata, rendendo inammissibili le doglianze relative al merito del tributo (quale la prescrizione maturata antecedentemente alla notifica delle ingiunzioni) dedotte tardivamente solo in sede di opposizione al pignoramento. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, in quanto il pignoramento (notificato il 10/09/2024) è stato preceduto dalla valida notifica dell'intimazione di pagamento n. 75913 avvenuta il 15/03/2024 (quindi entro l'anno antecedente l'esecuzione).
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, anche a voler esaminare nel merito l'eccezione di prescrizione quinquennale, la stessa risulta infondata. Il termine prescrizionale è stato validamente interrotto dalla notifica delle citate ingiunzioni di pagamento nel corso del 2022 e dalla successiva intimazione di pagamento del marzo 2024; inoltre, il decorso del termine prescrizionale deve tenere conto della sospensione dell'attività di riscossione disposta dalla normativa emergenziale (art. 68 D.L. 18/2020) per complessivi 542 giorni, che ha differito i termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della Riscossione.
Tra la data di notifica delle ingiunzioni (2022), divenute definitive, e la notifica del pignoramento (2024), non
è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Infondata è altresì l'eccezione relativa alla mancata notifica del sollecito di pagamento pre-esecutivo previsto dall'art. 1, comma 795, della Legge n. 160/2019. L'azione esecutiva è stata preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 75913/2024, atto che assolve pienamente alla funzione di admonitio al debitore e di messa in mora prima dell'esecuzione forzata, garantendo il contraddittorio e la conoscenza della pretesa, in conformità alla ratio della norma citata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della resistente SO.G.E.T. S.p.A..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della SO.G.E.
T. S.p.A., che liquida in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.