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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 608/2025
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, all'udienza dell'11.12.2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 608 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NF RE e dall'Avv. CONTE RE;
Avv. MARTINI LETIZIA
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott. BURGELLO FRANCESCO
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 19/02/2025 ha convenuto a Parte_1 giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il Controparte_2 proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 per il Controparte_2 servizio prestato a tempo determinato negli a. s. dal 2019/2020, 2020/2021 e 2024/2025, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici suddetti, senza che gli fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il ha eccepito la prescrizione dei diritti Controparte_3 rivendicati, maturata fino al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso con riguardo all'annualità 2019/2020, decorrente dal giorno in cui la docente poteva esercitare il diritto, per il resto rimettendosi a giustizia anche in ordine alle spese di lite.
La causa, istruita in via documentale, all'odierna udienza è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. - Risulta ex actis che la ricorrente, in ciascuna delle annualità oggetto di domanda, ha svolto attività di docenza in supplenza su posto sostegno, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), con orario di lavoro settimanale, rispettivamente, di 12 ore, 13 ore e 18 ore.
Eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione, tempestivamente formulata dall'Amministrazione convenuta con riferimento all'a. s. 2019/2020, è infondata.
In tema la Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero
“dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica” (Cass. sez. L. sent. 29961/2023). ___________________________________________________________________ 2
N. 608/2025 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
Ritiene il giudicante che la data di conferimento dell'incarico rileva come dies a quo quando sia posteriore al termine entro il quale annualmente è consentita la registrazione sulla piattaforma telematica ai docenti di ruolo (l'art. 5 del D.P.C.M. 28/11/2016 ha reso disponibile la registrazione sulla applicazione web dedicata, a partire dall'a.s. 2017/2018 e per gli anni successivi, dal 01/09 al 30/10 di ciascun anno).
Qualora il conferimento dell'incarico sia anteriore al 30/10, il dies a quo è da individuarsi nello stesso termine ultimo dei docenti di ruolo per procedere alla registrazione telematica (30/10); diversamente il termine per i docenti a tempo determinato risulterebbe ingiustificatamente abbreviato.
Nel caso in esame è da considerarsi primo atto interruttivo della prescrizione la notifica, mediante raccomandata, della diffida (8.10.2024), intervenuto quando la prescrizione non era maturata.
3. - a fattispecie in esame, con riferimento alla durata degli incarichi, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) (a. s. 2019/2020 dal 20/11/2019 al 30/06/2020, con orario settimanale di 12 ore, a. s. 2021/2022 dal 15/11/2021 al 30/06/2022, con orario settimanale di 13 ore, a. s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025, con orario settimanale di 18 ore) e alla permanenza interna al sistema delle docenze della ricorrente ( vedi stato matricolare prodotto dal ), in CP_2 quanto presupposto per l'adempimento in forma specifica attraverso l'attribuzione della Carta Docente, è ricompresa nei principi di diritto (1 e 2) enunciati dalla Corte di Cassazione cit.
La suddetta carta dovrà avere le medesime caratteristiche di quella riconosciuta ai docenti di ruolo, compresi i termini di utilizzo (entro l'anno scolastico successivo a quello di emissione della carta).
L'importo annuo di € 500,00 viene maggiorato da interessi legali o rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m., secondo i minimi tariffari comprensivi della maggiorazione per l'utilizzo di tecniche informatiche ed applicata la riduzione ex art. 4, comma 4, per la non complessità della controversia, a contenuto seriale, e per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione su rinvio pregiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del/la ricorrente a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015; condanna il ad attribuire al ricorrente per gli a. s. Controparte_2 2019/2020, 2020/2021, e 2024/2025 la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
___________________________________________________________________ 3
N. 608/2025 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 960,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a., da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Firenze, il 11/12/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
___________________________________________________________________ 4
N. 608/2025 R.G.S.L.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, all'udienza dell'11.12.2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 608 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NF RE e dall'Avv. CONTE RE;
Avv. MARTINI LETIZIA
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott. BURGELLO FRANCESCO
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI.
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 19/02/2025 ha convenuto a Parte_1 giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il Controparte_2 proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 per il Controparte_2 servizio prestato a tempo determinato negli a. s. dal 2019/2020, 2020/2021 e 2024/2025, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici suddetti, senza che gli fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il ha eccepito la prescrizione dei diritti Controparte_3 rivendicati, maturata fino al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso con riguardo all'annualità 2019/2020, decorrente dal giorno in cui la docente poteva esercitare il diritto, per il resto rimettendosi a giustizia anche in ordine alle spese di lite.
La causa, istruita in via documentale, all'odierna udienza è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. - Risulta ex actis che la ricorrente, in ciascuna delle annualità oggetto di domanda, ha svolto attività di docenza in supplenza su posto sostegno, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), con orario di lavoro settimanale, rispettivamente, di 12 ore, 13 ore e 18 ore.
Eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione, tempestivamente formulata dall'Amministrazione convenuta con riferimento all'a. s. 2019/2020, è infondata.
In tema la Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero
“dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica” (Cass. sez. L. sent. 29961/2023). ___________________________________________________________________ 2
N. 608/2025 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
Ritiene il giudicante che la data di conferimento dell'incarico rileva come dies a quo quando sia posteriore al termine entro il quale annualmente è consentita la registrazione sulla piattaforma telematica ai docenti di ruolo (l'art. 5 del D.P.C.M. 28/11/2016 ha reso disponibile la registrazione sulla applicazione web dedicata, a partire dall'a.s. 2017/2018 e per gli anni successivi, dal 01/09 al 30/10 di ciascun anno).
Qualora il conferimento dell'incarico sia anteriore al 30/10, il dies a quo è da individuarsi nello stesso termine ultimo dei docenti di ruolo per procedere alla registrazione telematica (30/10); diversamente il termine per i docenti a tempo determinato risulterebbe ingiustificatamente abbreviato.
Nel caso in esame è da considerarsi primo atto interruttivo della prescrizione la notifica, mediante raccomandata, della diffida (8.10.2024), intervenuto quando la prescrizione non era maturata.
3. - a fattispecie in esame, con riferimento alla durata degli incarichi, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) (a. s. 2019/2020 dal 20/11/2019 al 30/06/2020, con orario settimanale di 12 ore, a. s. 2021/2022 dal 15/11/2021 al 30/06/2022, con orario settimanale di 13 ore, a. s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025, con orario settimanale di 18 ore) e alla permanenza interna al sistema delle docenze della ricorrente ( vedi stato matricolare prodotto dal ), in CP_2 quanto presupposto per l'adempimento in forma specifica attraverso l'attribuzione della Carta Docente, è ricompresa nei principi di diritto (1 e 2) enunciati dalla Corte di Cassazione cit.
La suddetta carta dovrà avere le medesime caratteristiche di quella riconosciuta ai docenti di ruolo, compresi i termini di utilizzo (entro l'anno scolastico successivo a quello di emissione della carta).
L'importo annuo di € 500,00 viene maggiorato da interessi legali o rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m., secondo i minimi tariffari comprensivi della maggiorazione per l'utilizzo di tecniche informatiche ed applicata la riduzione ex art. 4, comma 4, per la non complessità della controversia, a contenuto seriale, e per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione su rinvio pregiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del/la ricorrente a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015; condanna il ad attribuire al ricorrente per gli a. s. Controparte_2 2019/2020, 2020/2021, e 2024/2025 la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
___________________________________________________________________ 3
N. 608/2025 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 960,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a., da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Firenze, il 11/12/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
___________________________________________________________________ 4
N. 608/2025 R.G.S.L.