Ordinanza cautelare 31 marzo 2023
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 4948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4948 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04948/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04089/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4089 del 2023, proposto da OO HM, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Gori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Rizzoli 1/2;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione,
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/852707);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa AL AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente ha impugnato previa richiesta di sospensione, il decreto n. K10/852707, datato 12.10.2022, con cui il Ministro ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana;
Considerato che con ordinanza n. 1811/2023 è stata respinta la richiesta cautelare di parte ricorrente;
Considerato che il Ministero dell’Interno, in data 9.03.2026, ha comunicato che, in data 10.05.2023, è stato emanato il decreto di concessione della cittadinanza italiana in favore della parte ricorrente;
Ritenuto, dunque, che in base alle circostanze rappresentate il Collegio non possa che dichiarare la cessata materia del contendere;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di giudizio, atteso che l’Amministrazione si è rideterminata in autotutela sulla base di nuovi elementi emersi in sede di ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AC SI, Presidente FF
AL AL, Primo Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AL | AC SI |
IL SEGRETARIO