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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10729 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Andreina Gagliardi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 46951/2022, promossa da
(C.F. e P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Tumbarello e Giuseppe
Vacca, giusta procura in atti
ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Controparte_1 C.F._1
Coleine, giusta procura in atti
CONVENUTA
e nonché
(C.F. ) CP_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: risoluzione locazione finanziaria – cessione contratto – manleva
CONCLUSIONI
Per parte attrice, come da atto introduttivo per parte convenuta, come da note di trattazione scritta dell'udienza del 19.03.2025, depositate in data 18.03.2025
MOTIVAZIONI IN FATTO e IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ritualmente notificato, la ha chiesto che fosse Parte_1
accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto intercorso con ed avente ad oggetto la locazione finanziaria di un distributore automatico di Controparte_1
tabacchi (AM mod. Light Touch 66 Steel), con conseguente condanna della stessa al pagamento della somma di € 17.359,97 a titolo di clausola penale, oltre alla restituzione del bene oggetto di leasing.
Costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità Controparte_1
dell'azione e la nullità dell'atto introduttivo ed ha richiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo, , quale cessionaria dell'azienda recante, tra gli altri, anche il contratto di CP_2
locazione azionato da in particolare, la chiamante ha chiesto che fosse accertato Parte_1
l'inadempimento della terza chiamata rispetto all'obbligo di farsi carico dei canoni del contratto di leasing, così da ottenerne la condanna in manleva in caso di accoglimento delle domande della società concedente.; ha infine eccepito la manifesta eccessività della clausola penale invocata da , chiedendone la riduzione ex art. 1384 c.c. Parte_1
Autorizzata la chiamata in causa del terzo e verificata la correttezza della relativa notificazione,
all'udienza di comparizione delle parti è stata dichiarata la contumacia di e, disposto CP_2
il mutamento di rito ex art. 702-ter, comma 3 c.p.c., sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie di integrazione istruttoria, fatte precisare alle parti le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.3.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Questi i fatti, le domande di parte attrice risultano fondate e meritano di essere accolte nei termini che seguono.
Innanzitutto, deve essere rigettata l'eccezione preliminare di improcedibilità dell'azione formulata da parte convenuta per mancato esperimento della negoziazione assistita o del tentativo di mediazione. In effetti, la domanda di risoluzione di un contratto – quale quella spiegata da – non rientra nelle materie per cui è prescritto il previo esperimento della Parte_1
negoziazione assistita ex art. 3 d.l. n. 132/2014 (conv. in L. n. 162/2014) ai fini della procedibilità
dell'azione. Né, peraltro, la medesima domanda è sottoposta alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, atteso che il riferimento ai contratti “bancari e finanziari” deve essere limitato agli istituti di diritto bancario disciplinati dal Codice civile e dal d.lgs. n. 385/1993
(cd. Testo Unico Bancario), nonché a quelli inerenti gli strumenti finanziari di cui al d.lgs. n.
58/1998 (cd. Testo Unico Finanza), senza che possa essere altrimenti esteso alla diversa ipotesi della locazione finanziaria, la cui causa negoziale risulta composita e non esclusivamente riconducibile alle fattispecie dapprima indicate (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 15200 del
12/06/2018; Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 30520 del 22/11/2019).
Inoltre, la proposizione di un'ulteriore domanda di pagamento di somme, conseguente a quella di risoluzione del contratto ed astrattamente riconducibile al campo di applicazione dell'art. 3
cit., non immuta certo tale statuizione, posto che l'applicazione della condizione di procedibilità
ivi prevista deve essere valutata in relazione al petitum sostanziale dell'azione che, nel caso di specie, non è limitato alla semplice domanda di pagamento, ma contempla il duplice effetto della risoluzione del contratto di locazione finanziaria, ossia la restituzione del bene ed il pagamento della clausola penale.
Analogamente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo formulata da parte convenuta, per genericità ed indeterminatezza della causa petendi: le allegazioni della difesa di consentono di individuare compiutamente la fonte contrattuale del rapporto Parte_1
dedotto in giudizio, nonché di qualificare le azioni introdotte, così come la produzione documentale contiene il contratto di locazione finanziaria oggetto di causa (doc. n. 1 allegato al ricorso introduttivo). A ben vedere, le doglianze di parte convenuta sul punto si sostanziano in generiche contestazioni fattuali e di diritto delle allegazioni di controparte, inidonee a fondare una censura ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Passando quindi all'esame del merito della vicenda, risulta innanzitutto provato il rapporto di
leasing intercorso tra le parti, secondo circostanza pacifica e non contestata, tanto che la stessa parte convenuta deduce di averlo trasferito nell'ambito della cessione d'azienda stipulata con
. È altresì pacifico e, pertanto, provato ex art. 115 c.p.c., l'inadempimento CP_2
dell'utilizzatrice, la quale ha mancato di corrispondere i canoni previsti a far data dal 01.07.2021
e di restituire il bene all'atto della risoluzione del vincolo. Al riguardo, la convenuta non ha contestato le allegazioni di parte attrice e, anzi, ha prodotto documento recante natura confessoria (doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione) e svolto domande incompatibili con la contestazione, nella misura in cui ha chiesto l'accertamento della responsabilità della terza chiamata, , in relazione all'inadempimento eccepitole. CP_2
Peraltro, l'art. 12 del contratto di locazione finanziaria de quo reca clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di mancato pagamento di quattro ratei anche non consecutivi del canone pattuito,
con la conseguenza che il vincolo risulta già effettivamente risolto di diritto a far data dal
15.12.2021, ossia dalla comunicazione con cui ha manifestato all'utilizzatrice la Parte_1
volontà di valersi della predetta clausola in ragione dell'insoluto accumulato (doc. n. 5 allegato all'atto introduttivo).
Ne deriva che deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria di cui si controverte, i cui effetti sono parimenti disciplinati dall'art. 12, sopra richiamato, e distinti in base all'effettiva restituzione del bene o meno da parte dell'utilizzatore alla cessazione del vincolo.
In particolare, per l'ipotesi di mancata restituzione, ossia quella qui d'interesse, detta disposizione prevede che, fatto salvo il diritto del concedente di agire per conseguire la riconsegna del cespite, l'utilizzatore debba comunque corrispondere i canoni maturati e rimasti insoluti, maggiorati degli interessi di mora, quelli a scadere previsti dal piano di ammortamento,
nonché un'ulteriore somma pari al 5% dell'ammontare in linea capitale dei canoni a scadere e del valore residuo del bene. Ciò, tuttavia, entro il limite massimo costituito dall'importo che il concedente avrebbe conseguito se il contratto fosse giunto a naturale scadenza e l'utilizzatore avesse correttamente eseguito le proprie obbligazioni.
La previsione appena richiamata, tuttavia, contrasterebbe con la disciplina positiva del contratto di locazione finanziaria, contenuta nei commi 137 e ss. dell'art. 1 L. n. 124/2017, applicabile
ratione temporis anche alla vicenda de qua (contratto sottoscritto in data 21.12.2018), nella parte in cui prevede l'applicazione dell'ulteriore penale pari al 5% dell'ammontare in linea capitale dei canoni a scadere e del valore residuo del bene. Un simile aggravio delle conseguenze previste per l'utilizzatore in caso di risoluzione del contratto per inadempimento risulterebbe sproporzionato e non giustificato da esigenze di tutela delle ragioni del concedente. Senonché,
parte attrice si è limitata a domandare, in sostanza, la restituzione del bene e la corresponsione dei canoni insoluti scaduti ed a scadere, in armonia con quanto previsto dal comma 138 dell'art. 1 L. n. 124/2017, con la conseguenza che non sussistono motivi per cui occorra fare applicazione dell'art. 1384 c.c. per ricondurre ad equità la clausola penale contenuta all'art. 12 cit.
In ragione di quanto sopra, parte convenuta è obbligata a restituire il bene locato a Parte_1
e contestualmente a corrisponderle la somma di € 2.299,43, oltre interessi moratori dall'intimazione all'effettivo saldo, a titolo di canoni maturati ed insoluti alla data di risoluzione del contratto, come risultanti dalla comunicazione del 15.12.2021, nonché l'ulteriore somma di
€ 14.323,10, pari ai canoni residui a scadere conteggiati nel doc. n. 7 allegato all'atto introduttivo e non contestato, sempre maggiorata degli interessi di mora dalla data della domanda all'effettivo soddisfo. Ciò, fatta salva la facoltà di parte convenuta di richiedere che, a seguito della restituzione, il bene venga stimato e venduto e che le sia restituita l'eventuale differenza tra il prezzo di cessione ed il credito vantato da come appena accertato. Parte_1
Occorre a questo punto esaminare le domande di parte convenuta relative all'invocata impossibilità oggettiva di restituzione del bene ed alla responsabilità del terzo chiamato in ordine all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione finanziaria.
Quanto al primo tema, deve rilevarsi che l'emergenza pandemica da COVID-19 non può, ex se
ed in assenza di ulteriori allegazioni sul punto, aver reso impossibile la restituzione del bene, così come non assume alcuna rilevanza la presunta mancata cooperazione della concedente dedotta dalla difesa , dal momento che l'art. 11, comma 1, lett. b) del contratto prevede CP_1
espressamente che la restituzione debba avvenire a cura e spese dell'utilizzatore.
Al riguardo, non ricorrono né il presupposto oggettivo dell'impossibilità di eseguire la prestazione, né quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore, di talché la convenuta non può ritenersi liberata dall'obbligazione in disamina.
Diversamente, la domanda di accertamento dell'inadempimento del terzo chiamato rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di cessione d'azienda e dalla scrittura privata del 12.12.2019
(docc. nn. 5 e 7 allegati alla memoria di costituzione di parte convenuta), merita di essere accolta, seppur occorra preliminarmente distinguere i due titoli e qualificare la stessa in termini di manleva.
In base alla scrittura privata, infatti, avrebbe dovuto farsi carico degli oneri CP_2
connessi alla locazione finanziaria per cui è causa, mentre a norma dell'art. 2 del contratto di cessione essa comprende anche i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale.
Ebbene, nel primo caso, le parti avrebbero convenuto un mero accollo cd. interno ed una garanzia atipica, in base ai quali ha assunto il debito della cedente nei confronti di CP_2
– rimasta estranea alla pattuizione – e si è obbligata a tenere indenne la prima dalle Parte_1
pretese della seconda. La mancata adesione del creditore all'accollo convenuto tra il suo debitore ed un terzo, come noto, non attribuisce al primo alcun diritto nei confronti dell'accollante, che rimane estraneo al rapporto originario, con la conseguenza che il creditore potrà pretendere la prestazione esclusivamente dal proprio debitore, fatto salvo il diritto di quest'ultimo di ottenere dal terzo il pagamento sulla base dell'accordo intervenuto tra i due (Cass. Civ., Sez. II, ord. n.
38225 del 03/12/2021). Parimenti, in base al c.d. patto di manleva, le parti stipulano un contratto atipico dal quale scaturisce l'obbligo del garante di tenere indenne il manlevato dalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi o di atti il cui verificarsi sia del tutto eventuale (Cass.
Civ., Sez. VI, n. 37709 del 01/12/2021). Con riferimento alla cessione d'azienda, per converso, il trasferimento dei contratti stipulati per il suo esercizio integra una vera e propria cessione di contratto ex art. 1406 c.c., con la conseguenza che la mancanza di assenso da parte del contraente ceduto ne impedisce la valida stipulazione.
Alla luce di ciò, posto che non risulta che abbia acconsentito alla cessione del contratto Parte_1
di locazione finanziaria, astrattamente rientrante nella pattuizione di cui al citato art. 2 della cessione d'azienda, e che anzi una simile operazione sarebbe stata contraria alle condizioni del
leasing (art. 9), non può ritenersi validamente perfezionata la stipulazione della cessione del contratto in parola tra e . Controparte_1 CP_2
Quanto sopra incide sulla misura in cui può essere accolta la domanda formulata da parte convenuta nei confronti della terza chiamata. Invero, il diritto di manleva invocato dalla convenuta in relazione alle conseguenze dell'iniziativa giudiziaria intrapresa da deve Parte_1
essere limitato esclusivamente alla condanna di pagamento delle somme dovute a titolo di canoni, cui la stessa terza chiamata era tenuta in base all'accollo di cui sopra. L'obbligo di restituzione del bene, invece, non può che rimanere in capo alla sola , in quanto CP_1
obbligazione propria del rapporto intercorrente tra utilizzatore e concedente, dal cui ambito rimane estranea la posizione della terza chiamata.
Parte convenuta, quindi, ha diritto ad agire in manleva nei confronti della terza chiamata esclusivamente per il pagamento dei canoni, in base alla garanzia atipica ed all'accollo contenuti nella scrittura privata del 12.12.2019, non risultando che le obbligazioni derivanti da tale pattuizione siano state altrimenti adempiute dalla cessionaria, con la conseguenza che la relativa domanda può essere accolta nei limiti appena illustrati.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, nella misura media prevista dal D.M. n. 55/2014 e ss.ii.mm. in base al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) ed all'attività effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Andreina Gagliardi, definitivamente pronunciando sulle domande formulate dalle parti, ut supra identificate, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione finanziaria sottoscritto da
[...]
e in data 21.12.2018; Parte_1 Controparte_1
2. per l'effetto, condanna alla restituzione a del bene Controparte_1 Parte_1
oggetto del contratto medesimo, ossia n. 1 distributore automatico AM Controparte_3
[...]
3. condanna, altresì, al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 2.299,43, oltre interessi moratori dall'intimazione all'effettivo saldo, nonché
dell'ulteriore somma di € 14.323,10, oltre interessi di mora dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
4. in accoglimento della domanda formulata da parte convenuta nei confronti della terza chiamata, dichiara tenuta a manlevare da quanto CP_2 Controparte_1
previsto al punto 3. del presente dispositivo;
5. condanna al pagamento delle spese della presente lite in favore di Controparte_1 [...]
liquidate in € 5.077,00, oltre accessori di legge;
Parte_1
6. condanna al pagamento delle spese della presente lite in favore di CP_2 CP_1
liquidate in € 3.397,00, oltre accessori di legge;
[...]
7. compensa integralmente le spese tra e . Parte_1 CP_2
Roma, 11 luglio 2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Gabriele Gatto,
Magistrato Ordinario in Tirocinio nominato con D.M. del 22.10.2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Andreina Gagliardi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 46951/2022, promossa da
(C.F. e P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Tumbarello e Giuseppe
Vacca, giusta procura in atti
ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Controparte_1 C.F._1
Coleine, giusta procura in atti
CONVENUTA
e nonché
(C.F. ) CP_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: risoluzione locazione finanziaria – cessione contratto – manleva
CONCLUSIONI
Per parte attrice, come da atto introduttivo per parte convenuta, come da note di trattazione scritta dell'udienza del 19.03.2025, depositate in data 18.03.2025
MOTIVAZIONI IN FATTO e IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ritualmente notificato, la ha chiesto che fosse Parte_1
accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto intercorso con ed avente ad oggetto la locazione finanziaria di un distributore automatico di Controparte_1
tabacchi (AM mod. Light Touch 66 Steel), con conseguente condanna della stessa al pagamento della somma di € 17.359,97 a titolo di clausola penale, oltre alla restituzione del bene oggetto di leasing.
Costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità Controparte_1
dell'azione e la nullità dell'atto introduttivo ed ha richiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo, , quale cessionaria dell'azienda recante, tra gli altri, anche il contratto di CP_2
locazione azionato da in particolare, la chiamante ha chiesto che fosse accertato Parte_1
l'inadempimento della terza chiamata rispetto all'obbligo di farsi carico dei canoni del contratto di leasing, così da ottenerne la condanna in manleva in caso di accoglimento delle domande della società concedente.; ha infine eccepito la manifesta eccessività della clausola penale invocata da , chiedendone la riduzione ex art. 1384 c.c. Parte_1
Autorizzata la chiamata in causa del terzo e verificata la correttezza della relativa notificazione,
all'udienza di comparizione delle parti è stata dichiarata la contumacia di e, disposto CP_2
il mutamento di rito ex art. 702-ter, comma 3 c.p.c., sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie di integrazione istruttoria, fatte precisare alle parti le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.3.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Questi i fatti, le domande di parte attrice risultano fondate e meritano di essere accolte nei termini che seguono.
Innanzitutto, deve essere rigettata l'eccezione preliminare di improcedibilità dell'azione formulata da parte convenuta per mancato esperimento della negoziazione assistita o del tentativo di mediazione. In effetti, la domanda di risoluzione di un contratto – quale quella spiegata da – non rientra nelle materie per cui è prescritto il previo esperimento della Parte_1
negoziazione assistita ex art. 3 d.l. n. 132/2014 (conv. in L. n. 162/2014) ai fini della procedibilità
dell'azione. Né, peraltro, la medesima domanda è sottoposta alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, atteso che il riferimento ai contratti “bancari e finanziari” deve essere limitato agli istituti di diritto bancario disciplinati dal Codice civile e dal d.lgs. n. 385/1993
(cd. Testo Unico Bancario), nonché a quelli inerenti gli strumenti finanziari di cui al d.lgs. n.
58/1998 (cd. Testo Unico Finanza), senza che possa essere altrimenti esteso alla diversa ipotesi della locazione finanziaria, la cui causa negoziale risulta composita e non esclusivamente riconducibile alle fattispecie dapprima indicate (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 15200 del
12/06/2018; Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 30520 del 22/11/2019).
Inoltre, la proposizione di un'ulteriore domanda di pagamento di somme, conseguente a quella di risoluzione del contratto ed astrattamente riconducibile al campo di applicazione dell'art. 3
cit., non immuta certo tale statuizione, posto che l'applicazione della condizione di procedibilità
ivi prevista deve essere valutata in relazione al petitum sostanziale dell'azione che, nel caso di specie, non è limitato alla semplice domanda di pagamento, ma contempla il duplice effetto della risoluzione del contratto di locazione finanziaria, ossia la restituzione del bene ed il pagamento della clausola penale.
Analogamente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo formulata da parte convenuta, per genericità ed indeterminatezza della causa petendi: le allegazioni della difesa di consentono di individuare compiutamente la fonte contrattuale del rapporto Parte_1
dedotto in giudizio, nonché di qualificare le azioni introdotte, così come la produzione documentale contiene il contratto di locazione finanziaria oggetto di causa (doc. n. 1 allegato al ricorso introduttivo). A ben vedere, le doglianze di parte convenuta sul punto si sostanziano in generiche contestazioni fattuali e di diritto delle allegazioni di controparte, inidonee a fondare una censura ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Passando quindi all'esame del merito della vicenda, risulta innanzitutto provato il rapporto di
leasing intercorso tra le parti, secondo circostanza pacifica e non contestata, tanto che la stessa parte convenuta deduce di averlo trasferito nell'ambito della cessione d'azienda stipulata con
. È altresì pacifico e, pertanto, provato ex art. 115 c.p.c., l'inadempimento CP_2
dell'utilizzatrice, la quale ha mancato di corrispondere i canoni previsti a far data dal 01.07.2021
e di restituire il bene all'atto della risoluzione del vincolo. Al riguardo, la convenuta non ha contestato le allegazioni di parte attrice e, anzi, ha prodotto documento recante natura confessoria (doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione) e svolto domande incompatibili con la contestazione, nella misura in cui ha chiesto l'accertamento della responsabilità della terza chiamata, , in relazione all'inadempimento eccepitole. CP_2
Peraltro, l'art. 12 del contratto di locazione finanziaria de quo reca clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di mancato pagamento di quattro ratei anche non consecutivi del canone pattuito,
con la conseguenza che il vincolo risulta già effettivamente risolto di diritto a far data dal
15.12.2021, ossia dalla comunicazione con cui ha manifestato all'utilizzatrice la Parte_1
volontà di valersi della predetta clausola in ragione dell'insoluto accumulato (doc. n. 5 allegato all'atto introduttivo).
Ne deriva che deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria di cui si controverte, i cui effetti sono parimenti disciplinati dall'art. 12, sopra richiamato, e distinti in base all'effettiva restituzione del bene o meno da parte dell'utilizzatore alla cessazione del vincolo.
In particolare, per l'ipotesi di mancata restituzione, ossia quella qui d'interesse, detta disposizione prevede che, fatto salvo il diritto del concedente di agire per conseguire la riconsegna del cespite, l'utilizzatore debba comunque corrispondere i canoni maturati e rimasti insoluti, maggiorati degli interessi di mora, quelli a scadere previsti dal piano di ammortamento,
nonché un'ulteriore somma pari al 5% dell'ammontare in linea capitale dei canoni a scadere e del valore residuo del bene. Ciò, tuttavia, entro il limite massimo costituito dall'importo che il concedente avrebbe conseguito se il contratto fosse giunto a naturale scadenza e l'utilizzatore avesse correttamente eseguito le proprie obbligazioni.
La previsione appena richiamata, tuttavia, contrasterebbe con la disciplina positiva del contratto di locazione finanziaria, contenuta nei commi 137 e ss. dell'art. 1 L. n. 124/2017, applicabile
ratione temporis anche alla vicenda de qua (contratto sottoscritto in data 21.12.2018), nella parte in cui prevede l'applicazione dell'ulteriore penale pari al 5% dell'ammontare in linea capitale dei canoni a scadere e del valore residuo del bene. Un simile aggravio delle conseguenze previste per l'utilizzatore in caso di risoluzione del contratto per inadempimento risulterebbe sproporzionato e non giustificato da esigenze di tutela delle ragioni del concedente. Senonché,
parte attrice si è limitata a domandare, in sostanza, la restituzione del bene e la corresponsione dei canoni insoluti scaduti ed a scadere, in armonia con quanto previsto dal comma 138 dell'art. 1 L. n. 124/2017, con la conseguenza che non sussistono motivi per cui occorra fare applicazione dell'art. 1384 c.c. per ricondurre ad equità la clausola penale contenuta all'art. 12 cit.
In ragione di quanto sopra, parte convenuta è obbligata a restituire il bene locato a Parte_1
e contestualmente a corrisponderle la somma di € 2.299,43, oltre interessi moratori dall'intimazione all'effettivo saldo, a titolo di canoni maturati ed insoluti alla data di risoluzione del contratto, come risultanti dalla comunicazione del 15.12.2021, nonché l'ulteriore somma di
€ 14.323,10, pari ai canoni residui a scadere conteggiati nel doc. n. 7 allegato all'atto introduttivo e non contestato, sempre maggiorata degli interessi di mora dalla data della domanda all'effettivo soddisfo. Ciò, fatta salva la facoltà di parte convenuta di richiedere che, a seguito della restituzione, il bene venga stimato e venduto e che le sia restituita l'eventuale differenza tra il prezzo di cessione ed il credito vantato da come appena accertato. Parte_1
Occorre a questo punto esaminare le domande di parte convenuta relative all'invocata impossibilità oggettiva di restituzione del bene ed alla responsabilità del terzo chiamato in ordine all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione finanziaria.
Quanto al primo tema, deve rilevarsi che l'emergenza pandemica da COVID-19 non può, ex se
ed in assenza di ulteriori allegazioni sul punto, aver reso impossibile la restituzione del bene, così come non assume alcuna rilevanza la presunta mancata cooperazione della concedente dedotta dalla difesa , dal momento che l'art. 11, comma 1, lett. b) del contratto prevede CP_1
espressamente che la restituzione debba avvenire a cura e spese dell'utilizzatore.
Al riguardo, non ricorrono né il presupposto oggettivo dell'impossibilità di eseguire la prestazione, né quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore, di talché la convenuta non può ritenersi liberata dall'obbligazione in disamina.
Diversamente, la domanda di accertamento dell'inadempimento del terzo chiamato rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di cessione d'azienda e dalla scrittura privata del 12.12.2019
(docc. nn. 5 e 7 allegati alla memoria di costituzione di parte convenuta), merita di essere accolta, seppur occorra preliminarmente distinguere i due titoli e qualificare la stessa in termini di manleva.
In base alla scrittura privata, infatti, avrebbe dovuto farsi carico degli oneri CP_2
connessi alla locazione finanziaria per cui è causa, mentre a norma dell'art. 2 del contratto di cessione essa comprende anche i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale.
Ebbene, nel primo caso, le parti avrebbero convenuto un mero accollo cd. interno ed una garanzia atipica, in base ai quali ha assunto il debito della cedente nei confronti di CP_2
– rimasta estranea alla pattuizione – e si è obbligata a tenere indenne la prima dalle Parte_1
pretese della seconda. La mancata adesione del creditore all'accollo convenuto tra il suo debitore ed un terzo, come noto, non attribuisce al primo alcun diritto nei confronti dell'accollante, che rimane estraneo al rapporto originario, con la conseguenza che il creditore potrà pretendere la prestazione esclusivamente dal proprio debitore, fatto salvo il diritto di quest'ultimo di ottenere dal terzo il pagamento sulla base dell'accordo intervenuto tra i due (Cass. Civ., Sez. II, ord. n.
38225 del 03/12/2021). Parimenti, in base al c.d. patto di manleva, le parti stipulano un contratto atipico dal quale scaturisce l'obbligo del garante di tenere indenne il manlevato dalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi o di atti il cui verificarsi sia del tutto eventuale (Cass.
Civ., Sez. VI, n. 37709 del 01/12/2021). Con riferimento alla cessione d'azienda, per converso, il trasferimento dei contratti stipulati per il suo esercizio integra una vera e propria cessione di contratto ex art. 1406 c.c., con la conseguenza che la mancanza di assenso da parte del contraente ceduto ne impedisce la valida stipulazione.
Alla luce di ciò, posto che non risulta che abbia acconsentito alla cessione del contratto Parte_1
di locazione finanziaria, astrattamente rientrante nella pattuizione di cui al citato art. 2 della cessione d'azienda, e che anzi una simile operazione sarebbe stata contraria alle condizioni del
leasing (art. 9), non può ritenersi validamente perfezionata la stipulazione della cessione del contratto in parola tra e . Controparte_1 CP_2
Quanto sopra incide sulla misura in cui può essere accolta la domanda formulata da parte convenuta nei confronti della terza chiamata. Invero, il diritto di manleva invocato dalla convenuta in relazione alle conseguenze dell'iniziativa giudiziaria intrapresa da deve Parte_1
essere limitato esclusivamente alla condanna di pagamento delle somme dovute a titolo di canoni, cui la stessa terza chiamata era tenuta in base all'accollo di cui sopra. L'obbligo di restituzione del bene, invece, non può che rimanere in capo alla sola , in quanto CP_1
obbligazione propria del rapporto intercorrente tra utilizzatore e concedente, dal cui ambito rimane estranea la posizione della terza chiamata.
Parte convenuta, quindi, ha diritto ad agire in manleva nei confronti della terza chiamata esclusivamente per il pagamento dei canoni, in base alla garanzia atipica ed all'accollo contenuti nella scrittura privata del 12.12.2019, non risultando che le obbligazioni derivanti da tale pattuizione siano state altrimenti adempiute dalla cessionaria, con la conseguenza che la relativa domanda può essere accolta nei limiti appena illustrati.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, nella misura media prevista dal D.M. n. 55/2014 e ss.ii.mm. in base al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) ed all'attività effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Andreina Gagliardi, definitivamente pronunciando sulle domande formulate dalle parti, ut supra identificate, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione finanziaria sottoscritto da
[...]
e in data 21.12.2018; Parte_1 Controparte_1
2. per l'effetto, condanna alla restituzione a del bene Controparte_1 Parte_1
oggetto del contratto medesimo, ossia n. 1 distributore automatico AM Controparte_3
[...]
3. condanna, altresì, al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 2.299,43, oltre interessi moratori dall'intimazione all'effettivo saldo, nonché
dell'ulteriore somma di € 14.323,10, oltre interessi di mora dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
4. in accoglimento della domanda formulata da parte convenuta nei confronti della terza chiamata, dichiara tenuta a manlevare da quanto CP_2 Controparte_1
previsto al punto 3. del presente dispositivo;
5. condanna al pagamento delle spese della presente lite in favore di Controparte_1 [...]
liquidate in € 5.077,00, oltre accessori di legge;
Parte_1
6. condanna al pagamento delle spese della presente lite in favore di CP_2 CP_1
liquidate in € 3.397,00, oltre accessori di legge;
[...]
7. compensa integralmente le spese tra e . Parte_1 CP_2
Roma, 11 luglio 2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Gabriele Gatto,
Magistrato Ordinario in Tirocinio nominato con D.M. del 22.10.2024