Articolo 10 della Legge 6 marzo 2001, n. 60
Articolo 9Articolo 11
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5 aprile 2001
Art. 10. 1. Il comma 4 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:
a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;
b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettivita' della difesa;
c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilita' di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze".
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' riportato in nota all'art. 14.
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
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