Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 929/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
1. Dott.ssa Giovanna Caso
- Presidente -
- Giudice - 2. Dott.ssa Luigia Franzese
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 929/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 19/02/2025,
avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Parte 1 e Parte 2letto il ricorso depositato in data 08/04/2024 da entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to EDNA BORRATA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Castel Volturno (CE) in data 29/05/2020
e che dalla loro unione è nata la figlia Per 1 il 10.11.2016;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
2) La casa coniugale sita al Viale Claris n.5 in CastelVolturno,resta assegnata alla
Sig.ra BA AU che la continuerà ad abitare con la figlia minore il
Sig. MA IN lasciare l'abitazione entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione;
3) La figlia,resterà affidata in maniera condivisa, ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale, congiuntamente e di comune accordo, in relazione alle decisioni e/o eventi di maggiore interesse per la minore(ad es. istruzione, educazione, salute, cambio di residenza etc;
mentre le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita quotidiana dei figli potranno, invece, essere assunte separatamente da ciascun genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi, nel rispetto di un indirizzo comune. I genitori dovranno, comunque, reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relativa alla figlia.
4) la figlia minore AN viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e starà in via alternata per un fine settimana con la madre ed un fine settimana con il padre dal venerdì alle ore 19:15 alla domenica sera, ore 20.30, allorquando il padre potrà prelevarla presso l'abitazione della madre;
5) la figlia minore AN frequenta la scuola primaria presso I.C. di CastelVolturno in
Viale delle Acacie n.12;
6) Ciascun genitore, ovviamente, durante i giorni in cui avrà con sé la minore, dovrà anche preoccuparsi di seguirli nello svolgimento dei compiti scolastici nonché di accompagnarlo ad eventuali attività extra-scolastiche (es. catechismo;
sport; feste;
piscina).
7) Durante il periodo natalizio, la minore trascorrerà i giorni dal 24 dicembre (alle" ore 10,30) al 26 dicembre (fino alle ore 21,00) con un genitore, con relativo pernottamento presso di sé, ed i giorni dal 30 dicembre (dalle ore 10,30) all' 1 gennaio (fino alle ore 21,00) con l'altro e con relativo pernottamento presso di sé; il
5 gennaio con l'uno ed 6 gennaio con l'altro, e così via, alternandosi annualmente di volta in volta. Durante il periodo pasquale, sempre ad anni alterni,la minore i trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì in Albis con la madre e così via;
tutte le festività indicate dal calendario verranno altresì ripartite tra i genitori secondo il tradizionale principio dell'alternanza.
8) Nel periodo estivo, la figlia trascorrerà con il padre, almeno due settimane, nel mese di luglio o agosto, anche non consecutive, e lo stesso varrà per la madre, concordando preventivamente e formalmente tale periodo con l'altro coniuge, entro il 31 maggio di ciascun anno, anche in base ai rispettivi impegni lavorativi dei genitori, avendo cura di comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura in cui si recheranno con i minori e gli eventuali e/o diversi recapiti telefonici onde essere sempre raggiungibili. Spetterà a ciascun genitore, ad anni alterni, la settimana comprensiva del Ferragosto.
9) Entrambi i genitori si impegnano a che il giorno del compleanno e dell'onomastico della minore AN, quest'ultima trascorra, con entrambi, la medesima giornata, indipendentemente da quanto stabilito nel calendario.
Laddove ciò non sarà possibile, i minori trascorreranno, ad anni alterni, rispettivamente il pranzo con il padre e la cena con la madre e così via, seguendo il criterio dell'alternanza rispetto all'anno precedente.
10) La figlia trascorrerà altresì con il padre la "festa del papà", il suo onomastico e il suo compleanno e con la madre la "festa della mamma", il di lei onomastico e compleanno, il tutto in deroga a quanto stabilito nel calendario.
11) Quanto agli altri eventi e/o ricorrenze riguardanti la minore (es. Comunione,
Cresima etc.), i coniugi condivideranno con i figli le eventuali funzioni religiose, stabilendo, di comune accordo, una regolamentazione congiunta (con equa ripartizione dei costi da sostenere) o autonoma dei relativi festeggiamenti.
12) In caso di impedimento di un genitore a tenere il figlio nel suo giorno di pertinenza, e di altrettanta indisponibilità dell'altro genitore, la minore potrà tranquillamente restare con i nonni materni e/o paterni a seconda della disponibilità. Ciò varrà, a prescindere, nei rispettivi tempi di pertinenza di ciascun genitore, durante i quali,la minore potrà legittimamente trascorrere del tempo con i rispettivi nonni, zii e/o parenti di ciascun genitore.
13) Gli istanti - nel quadro di una sana crescita dei minori che dovranno poter trovare, nei propri genitori, riferimenti precisi e costanti - si impegnano, con estrema elasticità, a riservare comunque agli stessi ogni risorsa ed energia per la sua serena crescita psico-fisica, nel rispetto delle famiglie materna e paterna, cercando sempre di esaltare la figura dell'altro genitore nonché dei nonni e di tutti i familiari materni e paterni dei figli con i quali questi ultimi dovranno sempre mantenere significativi rapporti.
14) Entrambi i coniugi si obbligano, altresì, a mantenere un dialogo civile tra loro ed a non influenzare la figlia con atti o comportamenti finalizzati a porre essi in contrasto con uno dei genitori, utilizzando un linguaggio consono e rispettoso, esimendosi da qualsivoglia commento negativo, nei riguardi dell'altro, in presenza della minore ed impegnandosi a rispettare ed a far rispettare, dalla stessa,le regole di vita ed educative impartite in costanza di convivenza.
15) Le parti concordano che il sig.MA IN si obblighi altresì a corrispondere, in favore della sig.ra BA AU, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore AN, un assegno pari a complessivi euro 400 (cinquecento euro) mensili, dandosi reciprocamente atto che il contributo paterno per il mantenimento convenuto per la predetta minore è già comprensivo di eventuali oneri abitativi, quali canoni di locazione, indennità di occupazione/abitazione e/o qualsivoglia esborso di eguale natura .Il detto importo, di euro 400 mensili, sarà corrisposto dal sig.
MA IN, a mezzo post pay, con bonifico postale,o bancario su
Iban già in possesso della sig.ra BA AU, entro il giorno 5 di ogni mese (somma rivalutabile, come per legge, secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo a quello della separazione).
16) Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludico-ricreative, sportive, scuole private, doposcuola), ovvero quelle extra assegno di mantenimento, saranno corrisposte dai genitori nella misura del 50%ciascuno, purchè previamente concordate(ad esclusione di quelle obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione) ma in ogni caso debitamente documentate, facendo espresso richiamo, per la loro individuazione, a quelle previste dalle linee Guida del
Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017, che quivi abbiansi per integralmente riportate e trascritte e che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare. In particolare, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
diversamente quest'ultima resterà a carico esclusivo di chi l'avrà autonomamente sostenuta. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese (concordate), e che ha esibito e consegnato idonea documentazione giustificativa entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Ogni altra spesa, non indicata nell'elenco individuato dalle linee guida del CNF, dovrà essere comunque comunicata e concordata con l'altro coniuge. In caso di mancata comunicazione e/o accordo, le predette spese non potranno essere rimborsate dall'altro e saranno ad esclusivo carico di chi le ha sostenute senza il richiesto consenso.
17) Il coniuge MA IN dichiara di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsivoglia forma di mantenimento e diritto e/o azione, nonché a qualsiasi altra pretesa economica e/o patrimoniale, nei confronti dell'altro.
18) La sig,ra BA AU,dichiara di non essere attualmente occupata,e non essendo economicamente autosufficiente rispetto al coniuge, chiederà gli aiuti allo Stato al fine di ottenere i contributi e le agevolazioni a sostegno della famiglia in qualità di coniuge separato e collocatario al fine di garantire a se stessa ed alla figlia minore una vita serena e
dignitosa,pertanto il Sig.MA rinuncia a percepire il 50% dell'assegno unico per la figlia minore a favore della sig.ra BA AU quest'ultima sarà destinataria del 100% dell'assegno unico;
19) Entrambi i coniugi minori si impegnano a comunicare reciprocamente, entro il termine di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio, ex dl. del
28.01.2013 n.154, art. 337 sexies, per la presenza della figlia minore, e sin da ora si presta il consenso al cambio di residenza, dichiarando altresì la loro disponibilità al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti nonché alla sottoscrizione degli atti amministrativi necessari per i minori, relativi al visto sul passaporto o documento valido per l'espatrio e comunque obbligatori per la circolazione, per ogni viaggio preventivamente concordato tra gli stessi.
All'udienza a trattazione scritta del 1.10.2024, il giudice, rilevato che ·-con riferimento all'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore della figlia - risultava una discordanza tra la somma indicata in cifre e la somma indicata tra parentesi in lettere, onerava le parti a fornire i dovuti chiarimenti. Con note di trattazione scritta per l'udienza del 19.2.2025, il difensore delle parti rappresentava che la somma corretta fosse quella di euro 400,00 mensili.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che le pattuizioni sono conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei nata a [...] il [...], e Parte 2coniugi Parte 1 nato a
,
,
Napoli il 29/08/1982;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel Volturno (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
-Civile) atto n. 1, parte I, anno 2020;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 20.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso