Ordinanza cautelare 27 novembre 2023
Sentenza 4 marzo 2024
Ordinanza cautelare 24 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/02/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00885/2025REG.PROV.COLL.
N. 02856/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2856 del 2024, proposto da
IT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 988074156A, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Banfi, Chiara Palazzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piove di Sacco e Centrale Unica di Committenza "Saccisica" presso il Comune di Piove di Sacco, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AD.EL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati De Pauli, Mazzeo e Ponti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi n. 5;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 400/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della AD.EL s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. Annamaria Fasano e uditi per le parti l’avvocato Rossi, in delega degli avvocati Banfi e Palazzetti, e l’avvocato De Pauli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con lettera di invito 30 giugno 2023, la Centrale Unica di Committenza ‘Saccisica’, per conto del Comune di Piove di Sacco, inoltrava ad IT s.r.l. l’invito a partecipare alla: “ Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b, del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020 per l’affidamento dell’incarico per la fornitura, posa, avviamento e servizio di assistenza tecnica di n. 25 parcometri per la gestione della sosta nelle aree a pagamento nel territorio del comune di Piove di Sacco per 24 mesi ”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016.
L’art. 4 del Capitolato di gara richiedeva, tra i requisiti minimi previsti a pena di esclusione che i parcometri fossero:
“ a) di nuova produzione o attualmente in produzione, prodotti in serie, con tutti i componenti nuovi e mai utilizzati, di modello e colore unico ricavato da una verniciatura in polvere di colore grigio chiaro (…);
b) regolarmente omologati in Italia al momento della presentazione dell’offerta così come previsto dalle normative vigenti (in particolare il d.P.R. 495/1992 – Regolamento di Esecuzione di Attuazione del Codice della DA);
c) contrassegnati dal marchio CE;
d) conformi alla Norma Europea UNI EN CEI 12414/2001 (attrezzature per il controllo della sosta dei veicoli) in base alle direttive europee sulla compatibilità elettromagnetica, sulla sicurezza elettrica e sulle prove climatiche rilasciate dall’ente certificato) (…)
i) con gestione ergonomica e funzionale (sistema Android almeno 5.0 upgradabile o sistema equivalente) su schermo touchscreeen (a colori di almeno 7) per il pagamento di tutti i servizi erogati e delle informazioni tariffarie”.
La società AD.EL s.r.l. (in seguito anche solo AD.EL) chiedeva alla Stazione appaltante cinque chiarimenti, in particolare a quale edizione (quella del 2001 ovvero quella del 2020) della norma tecnica UNI EN 12414 dovesse essere garantita la conformità del prodotto e quale era la relativa omologazione.
Il Comune rispondeva: “ Risposta Sì, si intende nella sua più recente edizione. Risposta 2: Si informa che il riferimento normativo è la norma EN62368. Risposta 3: Trattasi di refuso. Si conferma che l’indice di protezione è IP54. Risposta 4: Si conferma che la certificazione richiesta dalla VDS, sia riferita ai parametri e specifiche contenute nella norma EN 12414:2020. Risposta 5: criterio 3 programma cronologico – punti 0 (zero) per 90 giorni ”.
Alla procedura partecipavano due operatori economici e, all’esito delle operazioni di gara, risultava: prima IT s.r.l. (in seguito, anche solo IT) con 97,500 punti (offerta tecnica, 67,50 punti; offerta economica, 30,000 punti) e seconda AD.EL con 88,8541 punti (offerta tecnica, 65,70 punti; offerta economica, 23,1541 punti).
Con determinazione dirigenziale del 31 agosto 2023, veniva disposta l’aggiudicazione dell’appalto in favore di IT.
2. A seguito di istanza di accesso, a cui l’Amministrazione dava riscontro, la società AD.EL proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo per il Veneto avverso la procedura di gara, denunciando che i parcometri offerti dalla società IT non rispettavano i requisiti minimi richiesti dall’art. 4 del Capitolato, essendo omologati in base alle norme UNI EN 12414 Edizione 2001, anziché Edizione 2020, come richiesto dalla Stazione appaltante in sede di chiarimenti.
Inoltre, la EC non aveva fornito in gara idonea prova dell’equivalenza prestazionale dei propri parcometri rispetto a quelli omologati in base alle norme UNI EN 12414:2020.
In ogni caso, ad avviso della ricorrente, la conformità avrebbe dovuto essere provata attraverso il certificato di omologazione ministeriale. Le norme UNI EN 12414:2020, essendo più aggiornate, divergevano rispetto a quella del 2001 in relazione ad aspetti tecnici significativi, come l’autonomia energetica, la sicurezza e resistenza al furto e l’accessibilità per utente finale. In particolare, nelle norme del 2020 vi era contenuto il riferimento alle disposizioni EN 301549:2018 per l’accesso alle persone disabili, con la previsione di specifici limiti di altezza della strumentazione.
Altre differenze riguardavano l’interfaccia utente, le indicazioni per la connettività al terminal parcheggio e le specifiche sulla protezione dall’ingresso. Inoltre, la certificazione del produttore presentata da IT non era idonea a garantire i requisiti minimi richiesti dal Capitolato.
La società lamentava che, nell’ipotesi in cui si fosse ritenuto illegittimo il chiarimento fornito dalla Stazione appaltante in quanto innovativo, l’art. 4 del Capitolato sarebbe stato, di conseguenza, illegittimo nella parte cui veniva richiesto che i parcometri da fornire dovessero essere ‘ conformi alla Norma Europea UNI EN CEI 12414/2001 anziché alla norma UNI EN CEI 12414/2020 ’, in quanto in contrasto con l’art. 7 del Codice della strada.
Tale prescrizione del Capitolato doveva ritenersi in contraddizione con la prescrizione di cui alla lett. a) del medesimo articolo, laddove era specificato che doveva trattarsi di parcometri ‘regolarmente omologati in Italia al momento della presentazione dell’offerta ’, ‘ di nuova produzione o attualmente in produzione ’ e ‘ con tutti i componenti nuovi e mai utilizzati ’. Secondo la ricorrente, inoltre, il RUP aveva omesso di attivare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, come suggerito dal seggio di gara, in ragione dell’elevato ribasso applicato dalla società IT.
Con ricorso per motivi aggiunti, la società ribadiva, inter alia , che il parcometro offerto da IT era stato omologato ai sensi della disciplina previgente, pertanto non era conforme alla norma UNI EN 12414:2020.
3. Il T.A.R. per la Toscana, con sentenza n. 400 del 2024, accoglieva il ricorso.
Nel corso del giudizio veniva acquisita una relazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale veniva chiarito che: ‘ il parcometro… è stato approvato con decreto del 9.6.2021 n. 269 con riferimento ai requisiti e specifiche contenute nella norma UNI CEI EN 12414: 2001 ’, con la conseguenza che il Collegio di prima istanza accertava che si trattava di un prodotto non conforme alla legge di gara.
Il T.A.R. precisava che il Comune e la società IT s.r.l. avevano dato atto che la EX IS , come corretta alla luce dei chiarimenti ai quesiti 7), 8), 9), 10) e 11), richiedeva l’offerta dei parcometri conformi alle norme UNI EN 12414: 2020. Con le risposte ai suddetti quesiti la Stazione appaltante aveva provveduto a correggere un errore materiale – un refuso – del capitolato e la suddetta circostanza non era stata oggetto di contestazione. Il Giudice di prime cure osservava che, nelle proprie difese, le parti resistenti avevano invece sostenuto che IT: ‘ ha offerto il modello Flowbird TE DA di terza generazione ’, omologato con il decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 269 del 9 giugno 2021, ‘ che implica l’avvenuta verifica della rispondenza del parcometro alla normativa tecnica più aggiornata (la UNI EN 12414:2020) ’.
Tuttavia tale affermazione era stata smentita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che nella relazione depositata in giudizio aveva chiarito che: ‘ il parcometro… è stato approvato con decreto del 9.6.2021 n. 269 con riferimento ai requisiti e specifiche contenute nella norma UNI CEI EN 12414: 2001 ’. Inoltre, l’omologazione ‘aggiornata’ non poteva essere sostituita attraverso una dichiarazione del produttore, così come precisato dal Ministero secondo cui: ‘ la certificazione di conformità alla norma tecnica non equivale all’approvazione ’.
Il Tribunale adito, previo accoglimento della domanda di annullamento degli atti impugnati, accoglieva la domanda di risarcimento del danno in forma specifica, con dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente concluso (art. 122 c.p.a.), disponendo il subentro della società ricorrente, unico concorrente rimasto in gara, previo svolgimento delle verifiche previste ai sensi dell’art. 124 c.p.a.
4. IT s.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma sulla base delle seguenti censure: “ I. Error in procedendo e in iudicando. Illegittimità/erroneità della sentenza impugnata su punto decisivo della controversia laddove il T.A.R. ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso principale perché generico e del ricorso per motivi aggiunti perché tardivo. Illogicità della motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti; II. Error in procedendo e in giudicano. Illegittimità/erroneità della sentenza impugnata su punto decisivo della controversia laddove il TAR ha ritenuto fondate le censure proposte con il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso introduttivo e con il primo e il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti con riferimento al rispetto dei requisiti tecnici, in particolare alla norma tecnica UNI EN 12414. Illogicità della motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti”.
5. Si è costituita in giudizio AD.EL s.r.l., concludendo per il rigetto del gravame.
6. Questa Sezione, con ordinanza n. 1574 del 2024, ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla parte appellante.
7. All’udienza del 24 ottobre 2024, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. Con il primo motivo di appello, la società IT s.r.l. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare l’inammissibilità e la tardività del ricorso spiegato dalla società AD.EL.s.r.l. per genericità dei motivi, esposti in termini ipotetici rispetto ai documenti di gara (offerta tecnica), che non sarebbero stati tempestivamente richiesti dalla ricorrente in primo grado. Ad avviso dell’appellante, i motivi originariamente proposti da AD.EL s.r.l. sarebbero stati elaborati sulla base di una ‘mera supposizione’, avendo pensato che fosse stato offerto in gara un modello di parcometro, piuttosto che un altro, mentre, invece, i motivi aggiunti, proposti dopo aver avuto contezza del modello effettivamente offerto, dovrebbero considerarsi tardivi, posto che AD.EL s.r.l. avrebbe colpevolmente tardato nella elaborazione della propria istanza di accesso, in quanto quella originaria non era stata espressamente estesa alla offerta di IT s.r.l.
9. Con il secondo mezzo, l’appellante ha censurato la sentenza gravata, ritenendola errata in quanto l’omologazione esibita dalla società IT s.r.l. avrebbe dovuto essere ritenuta pienamente valida, ancorchè riferita alla normativa UNI EN 12414:2001, non potendosi sostenere la retroattività del D.M. 29.9.2023, ed essendo stata, invece, dimostrata l’equipollenza del parcometro offerto rispetto alle più recenti innovazioni normative, come acclarato dalla stessa Stazione appaltante.
10. Il primo mezzo è infondato.
11. Con i primi tre motivi del ricorso introduttivo la società AD.EL aveva contestato, sulla base degli elementi allo stato acquisiti, che i parcometri offerti da IT non erano stati omologati in base alle norme UNI EN 12414 Edizione 2020 e, comunque, non erano conformi a tali norme, riservandosi semplicemente di svolgere ulteriori approfondimenti, una volta acquisita la copia dell’offerta tecnica della controinteressata.
Diversamente da quanto sostiene l’appellante, la società AD.EL non ha svolto le censure sulla premessa che l’offerta di IT fosse basata su di un modello di parcometro, piuttosto che su di un altro, ma correttamente sulla base delle emergenze documentali come rinvenibili in quella specifica fase processuale, e in relazione ad un’altra esperienza giudiziale riferita ai parcometri di marca Flowbird Italia s.r.l., di cui la IT. era una nota distributrice, priva delle certificazioni UN EN 12414:2020, nonchè in relazione a tutti i modelli di attuale produzione e distribuzione.
In sede di ricorso introduttivo, la ricorrente si era riservata di svolgere ulteriori approfondimenti, una volta acquisita copia dell’offerta tecnica della controinteressata.
Inoltre, come precisato dal T.A.R., dalla ‘Videata piattaforma informatica’ erano desumibili solo alcuni elementi identificativi dei parcometri offerti dalla controinteressata, tanto che con il primo motivo di ricorso per motivi aggiunti la ricorrente aveva anche lamentato che nella propria offerta tecnica la società IT s.r.l. aveva fatto riferimento a differenti modelli di parcometro, ingenerando incertezza in ordine ai prodotti effettivamente offerti.
Ne consegue l’infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, atteso che la ricorrente, ‘ una volta acquisita copia dell’offerta tecnica della controinteressata ’, messa a disposizione in data 9.10.2023, ha precisato meglio le proprie difese.
Parimenti infondate le altre censure, in quanto la ricorrente ha formulato tempestivamente l’istanza di accesso, con nota del 7.9.2023, dopo aver avuto notizia dell’aggiudicazione, chiedendo, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, tutta la documentazione di gara, e relativi verbali, comprensiva anche dell’offerta tecnica della IT s.r.l.
Il Collegio di prima istanza ha rammentato, disattendendo correttamente l’eccezione di tardività del ricorso per motivi aggiunti, che l’Adunanza Plenaria, 2 luglio 2020, n. 12 ha chiarito che la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ del termine per la proposizione sia del ricorso introduttivo, sia del ricorso per motivi aggiunti, nel caso in cui la domanda di accesso sia stata presentata tempestivamente.
Va precisato, inoltre, che la Stazione appaltante non ha provveduto subito ad esibire tutta la documentazione della procedura, assicurando solo una parziale ostensione, con la conseguenza che i motivi aggiunti non possono essere ritenuti tardivamente proposti, in quanto depositati entro il termine di trenta giorni decorrente dalla effettiva messa a disposizione degli atti.
Come è noto, in caso di comportamenti ostruzionistici e dilatori imputati alla Stazione appaltante, che non dia puntuale riscontro alla tempestiva istanza di accesso, ovvero la evada successivamente al termine di quindici giorni dalla ricezione, il termine per impugnare, trattandosi di vizi conoscibili solo all’esito dell’accesso, non inizia a decorrere se non dal momento della ostensione della documentazione richiesta (Cons. Stato n. 2736 del 2023).
12. Anche il secondo mezzo va respinto.
12.1. Non è contestato in atti che la legge di gara, come corretta alla luce dei chiarimenti ai quesiti 7), 8), 9), 10) e 11), richiedeva l’offerta di parcometri conformi alle norme UNI EN 12414:2020.
Come è noto, la scelta delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in termini di prestazioni e/o di requisiti funzionali al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla gara rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, e non è sindacabile in sede di legittimità salva la sua manifesta arbitrarietà, illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza.
La società appellante deduce di aver offerto ‘ il modello Flowbird TE DA di terza generazione ’, omologato con il decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 269 del 9 giugno 2021, ‘ che implica l’avvenuta verifica della rispondenza del parcometro alla normativa tecnica più aggiornata (la UNI EN 12414:2020) ’.
Quindi, ha chiaramente dedotto che l’offerta non è conforme alle prescrizioni della EX IS , ma ha argomentato che la soluzione proposta in concreto ottempera in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
In sostanza, l’appellante ha richiamato il principio di equivalenza funzionale, che consentirebbe di ammettere, a seguito di valutazione dalla Stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste per favorire l’ampliamento della platea dei partecipanti alla gara (Cons. Stato, n. 4364 del 2013; id. n. 5259 del 2017; id. n. 6561 del 2018).
Questo Consiglio di Stato ha recentemente chiarito che il principio dell’equivalenza nei contratti pubblici può essere applicato ai requisiti minimi qualificati come obbligatori, purché i prodotti e le prestazioni offerte anche se aventi caratteristiche differenti da quelle richieste siano comunque in grado di soddisfare le finalità richieste dall’Amministrazione (Cons. Stato, n. 4155 del 2024). Pertanto, si è concluso che ‘ la qualificazione in termini strutturali e funzionali di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende dalla natura del requisito in sé considerato (per esempio previsione della composizione del prodotto in un specifico materiale), bensì dall’esistenza o meno nella EX IS dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell’Amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare ’.
Nella prospettiva così delineata, l’offerta dell’appellante non poteva essere ammessa, atteso che il prodotto offerto dalla società difettava delle caratteristiche tecniche richieste dalla legge di gara, come emerge dalla relazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che chiaramente attesta:‘ il parcometro denominato ‘DA Generazione 3’è stato approvato con Decreto del 09.06.2021 n. 269 con riferimento ai requisiti e specifiche contenute nella norma UNI CEI EN 12414:2001 ’.
Ne consegue che, nella specie, non può trovare applicazione il principio dell’equivalenza funzionale, posto che i parcometri offerti dalla IT erano privi dell’omologazione aggiornata richiesta dalla legge di gara, conformandosi a una normativa tecnica ormai superata, risalente al 2001.
Tanto emerge anche dalla relazione tecnica depositata dalla società appellata nel giudizio di primo grado con la quale si evidenziano, contestando (in modo convincente) l’analisi svolta dal consulente della IT, le differenze con i parcometri UNI EN 12414:2020, in particolare l’impossibilità di utilizzo dello strumento da parte delle persone disabili, non essendo conformi alla normativa UNI EN 301549:2018, quest’ultima richiamata dalla sola UNI EN 212414:2020.
Infatti, il dott. Ambrosi nella consulenza tecnica precisa: “ La norma EN 301 549:2018 prevede al § 8.3.2 che ogni tipologia di parte utilizzabile deve essere posizionata ad un’altezza non superiore a 1.220 mm dal piano di accesso del parcometro nel caso di accesso libero mentre deve essere posizionata a non più di 380 mm nel caso di ostacoli alla parte di comando....Osservando le immagini quotate fornite da IT (vedere di seguito) si capisce oltre ogni dubbio che per una persona disabile è impossibile utilizzare il parcometro” .
La società appellante non ha allegato prove idonee a confutare le conclusioni a cui giunge il consulente di parte della AD.EL s.r.l., anche con riferimento ai test report, per dimostrare la conformità ai requisiti di gara.
Il professionista rileva, infatti, che l’ultima omologazione (riferibile ad un altro modello di parcometro non offerto in gara) è datata 9 giugno 2021, mentre i test report per dimostrare la conformità ai requisiti di gara (prove climatiche e prove EMC) sono successivi al Decreto di approvazione, datato 9 giugno 2021, e non si riferiscono al modello oggetto di gara.
Come correttamente precisato dalla società AD.EL, se IT avesse voluto dimostrare la conformità del prodotto offerto alla norma UNI EN 12414:2020 avrebbe dovuto richiedere un riesame della vecchia certificazione, in assenza della quale non è consentito rendere alcuna dichiarazione equipollente.
Né si può predicare che il D.M. 29 settembre 2023 n. 389 abbia trasformato le certificazioni rese avendo a riferimento la UNI EN 12414:2001 in certificazioni UNI EN 12414:2020, trattandosi di caratteristiche tecniche ovviamente differenti, stante l’arco temporale di quasi 20 anni tra le due specifiche tecniche.
Neppure è idoneo a superare le critiche prospettate dalla società appellata, il rilascio del ‘certificato di conformità’ del direttore di Flowbird s.a.s., società che avrebbe partecipato al processo di redazione della nuova versione della norma UNI, tenuto conto che ‘ la certificazione di conformità alla norma tecnica non equivale all’approvazione ’, come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in sede di chiarimenti.
L’art. 7, comma 5, del Codice della DA chiaramente dispone che i dispositivi di controllo di durata della sosta devono essere omologati da parte del Ministero e, comunque, il rispetto delle disposizioni tecniche di matrice europea obbliga che l’attestazione sia effettuata dall’organo deputato, sicchè l’operatore economico è tenuto a chiedere al Ministero di approvare il proprio dispositivo anche in base alla norma UNI CEI EN 12414:2020.
Infatti, il D.M. 29 settembre 2023 stabilisce espressamente che i dispositivi già omologati siano soggetti ad approvazione con riferimento alla norma tecnica UNI CEI EN 12414:2020. Il decreto dispone all’art.3, comma 4, che l’approvazione ministeriale e/o la conferma di approvazione non possono essere sostituite dalla dichiarazione di conformità alla norma tecnica rilasciata dal produttore o dalla certificazione di conformità attestata da un ente certificatore terzo.
In definitiva, non vi è prova della equivalenza funzionale tra i due parcometri, né la stessa in alcun modo risulta, dalla documentazione di gara, concretamente verificata dalla Stazione appaltante.
12.2. La IT s.r.l., con memoria, ha ribadito che la Stazione appaltante ha correttamente ritenuto che il parcometro ‘DA Generazione 3’, di produzione Flowbird s.a.s., rispetta entrambi i requisiti tecnici richiesti alle lettere b) e d) dell’art. 4 (caratteristiche minime del parcometro) del Capitolato Tecnico, in quanto il requisito di cui alla lettera b), ossia che il parcometro proposto in gara sia regolarmente omologato in Italia, sarebbe stato rispettato. Tanto argomenta richiamando la relazione tecnica a firma del Prof. Ing. Adolfo Dannier, e le prove ambientali riferibili alla UNI EN 12414:2020.
Con riferimento ai test report per dimostrare la conformità ai requisiti di gara, relativi alle prove climatiche PK DA Touch, prove climatiche – caldo umido ciclico e prove EMC, si è detto sopra che il consulente della società AD.EL ha contestato che sono successivi al Decreto di approvazione e non si riferiscono al modello oggetto di gara.
La società IT s.r.l. propone un altro rilievo: richiama nel caso di specie la disciplina transitoria di cui al Decreto del 29 settembre 2023, la quale legittimerebbe la conformità alla EX IS dei parcometri offerti in gara.
L’appellante deduce che la disciplina transitoria è stata regolamentata dal Ministero con Decreto del 29 settembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14.11.2023), che prevede la validità delle omologazioni in essere nella fase transitoria di passaggio dall’Edizione 2001 all’Edizione 2020 nella norma UNI EN CEI 12414, stabilendo all’art. 2 (Validità delle approvazioni) che: “ I decreti di approvazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta emanati in riferimento alle norme tecniche in vigore precedentemente alla norme tecnica UNI EN 12414: 2020 mantengono la loro validità, e costituiscono condizione sufficiente ai fini della commercializzazione dei dispositivi, fino alla data del 31 dicembre 2025 ”.
La ricorrente ricorda che l’art. 1 del suindicato Decreto, al comma 2, dispone: “ Il presente decreto si applica a tutti i dispositivi di controllo di durata della sosta approvati o da approvare ”, e conclude che il regime transitorio previsto dal Decreto dirigenziale è applicabile anche all’omologazione Sistra.Registro.decreti. R.0000.269 del 09.06.2021 di Flowbird Italia s.r.l., rientrante tra quelle ‘già approvate’, la quale, pertanto, sarebbe valida ed efficace fino al 31.12.2025. Sostiene, inoltre, che “ fino alla data del 31.12.2025 Flowbird Italia s.r.l. ha la facoltà di richiedere al Ministero un riesame del dispositivo di controllo di durata della sosta (parcometro) ai fini della sua approvazione (omologazione), che tuttavia resta valida fino al 31/12/2025 per la sua commercializzazione sul mercato, sebbene riferita alla previgente edizione UNI EN CEI 12414/2001”.
12.3. La soluzione interpretativa non coglie nel segno.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la relazione di chiarimenti resi in data 24.3.2023, ha precisato, con riferimento alla nota della Flobird Italia s.r.l., prot. n. 7264 del 22 marzo 2023, con la quale: ” si chiedono chiarimenti sulla validità dei decreti di approvazione dei parcometri emanati con riferimento alla versione superata della norma in oggetto (CEI UNI EN 12414: 2001), ai fini della commercializzazione e installazione, anche già in essere, dei parcometri stessi, e si chiedono informazioni in merito alla regolamentazione del regime transitorio e alle modalità eventuali di aggiornamento dei suddetti decreti ”, che: “ L’art. 7, comma 5, del D.lgs. 30.4.1992 n. 285 – Nuovo Codice della DA, prevede che le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, sono stabili con decreto del Ministero. Nelle more dell’emanazione di tale decreto, il Ministero approva i parcometri sulla base della norma tecnica volontaria UNI EN 12414 e, per quanto applicabili, delle disposizioni contenute nell’art. 192 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della DA. La norma tecnica UNI EN 12414: 2020 <Attrezzature per il controllo della sosta dei veicoli – Requisiti e metodi di prova per un parcometro>, entrata in vigore il 24.09.20, ha sostituito la norma UNI EN CEI 12414:2001 <Attrezzature per il controllo della sosta dei veicoli – Parcometri – Requisiti tecnici e di funzionamento>, contestualmente ritirata. Le approvazioni dei parcometri rilasciate ai sensi della UNI EN CEI 12414:2001 mantengono la loro validità ai fini della commercializzazione e dell’installazione, nelle more di un provvedimento in fase di predisposizione da parte di questo ufficio finalizzato a regolamentare il periodo di transizione, determinato dal passaggio da una versione all’altra della norma tecnica. Il provvedimento definirà le procedure per l’aggiornamento dei decreti emanati secondo la norma tecnica non più vigente, al fine di verificarne la conformità alla norma tecnica in vigore e di confermare gli effetti dei suddetti decreti di approvazione ai fini della commercializzazione oltre il termine del periodo di transizione. I parcometri già installati, approvati ai sensi dell’UNI EN CEI 12414:2001, possono continuare ad essere utilizzati, gestiti e mantenuti, dalle amministrazioni locali o ad opera di terzi dalle stesse incaricati, senza necessità di aggiornamento”.
Dalla piana lettura della disciplina transitoria si desume che i parcometri già installati, approvati ai sensi dell’Edizione 2001, possono essere ancora utilizzati dalle amministrazioni locali, e comunque, “ mantengono la loro validità ai fini della commercializzazione e dell’installazione, nelle more di un provvedimento in fase di predisposizione da parte di questo ufficio finalizzato a regolamentare il periodo di transizione, determinato dal passaggio da una versione all’altra della norma tecnica”; ma tale possibilità di utilizzo non rileva nel caso di specie, atteso che non si discute della commercializzazione del prodotto o dell’uso dello stesso in quanto già installato, ma dell’obbligo dell’operatore economico di offrire uno specifico requisito nella offerta per la partecipazione ad una procedura di gara, secondo quanto, a tale riguardo, dispone la EX IS .
Il Decreto del Ministero che ha definito la disciplina transitoria è intervenuto in data 29.9.2023, ma non risulta dagli atti di causa che la società IT abbia richiesto ed ottenuto la verifica di conformità alle norme tecniche in vigore dei parcometri offerti alla Stazione appaltante, ciò anche al fine di dimostrare l’equivalenza funzionale del prodotto alle specifiche tecniche UNI EN CEI 12414:2020. Tanto si desume da quanto dalla stessa riferito in memoria, nella parte in cui precisa: “ fino alla data del 31.12.2025 Flowbird Italia s.r.l. ha la facoltà di richiedere al Ministero un riesame del dispositivo di controllo di durata della sosta (parcometro) ai fini della sua approvazione (omologazione), che tuttavia resta valida fino al 31/12/2025 per la sua commercializzazione sul mercato, sebbene riferita alla previgente edizione UNI EN CEI 12414/2001”.
Ne consegue l’infondatezza delle censure prospettate, tenuto conto che la previsione contenuta nel Decreto dirigenziale del 29.9.2023, n. 389, disciplinante il regime transitorio, prevede espressamente la possibilità di richiedere il riesame ‘ al fine di ottenere la conferma del decreto di approvazione in riferimento alla norma tecnica UNI EN 12414: 2020 ’, e la infungibilità della approvazione ministeriale e/o della conferma di approvazione che ‘ non possono essere sostituite dalla dichiarazione di conformità alla norma tecnica rilasciata dal produttore o dalla certificazione di conformità attestata da un ente certificatore terzo ’.
12.4. L’appellante ripropone, con memoria, un’altra denuncia: in particolare, deduce che la EX IS richiedeva in modo esplicito che la norma tecnica UNI EN CEI 2414 adottabile fosse quella relativa all’Edizione del 2001, ma solo in seguito, in conseguenza alla richiesta di chiarimento presentata da AD.EL in corso di gara, la Stazione appaltante ha definito che si dovesse applicare l’Edizione 2020 della norma tecnica UNI EN CEI 12414, in questo modo disapplicando illegittimamente la EX IS .
Il Collegio ritiene la critica infondata.
Va, infatti, ribadito quanto sopra precisato, ossia che, nella fattispecie, la Stazione appaltante ha reso un chiarimento in ordine alla fornitura dei parcometri richiesti dalla disciplina di gara, chiarendo la necessità che tutte le funzionalità necessarie per l’utilizzo del parcometro dovessero essere facilmente raggiungibili, anche da persone con disabilità, in conformità alle normative vigenti. Pertanto, le caratteristiche minime dei parcometri erano da intendersi nella più recente Edizione del 2020, e quindi riferite anche alla norma EN 301549: 2018 in materia di accessibilità ai disabili.
Il chiarimento non può essere ritenuto una disapplicazione della EX IS, e neppure una irrituale modifica del contenuto, avendo l’Amministrazione semplicemente provveduto a chiarire la normativa applicabile, correggendo un refuso, ciò al fine di perseguire l’interesse pubblico al corretto espletamento della procedura di gara. Era, infatti, nota agli operatori la necessità di un aggiornamento della strumentazione rispetto alla Edizione del 2001 anche con riferimento all’accessibilità ai disabili, con la conseguenza che le informazioni rese non sono andate oltre l’ambito semantico della EX IS , (Cons. Stato, n. 64 del 2022), ma hanno soddisfatto le esigenze di trasparenza che costituiscono il corollario del principio di parità di trattamento.
Il Collegio osserva che, in mancanza dei suddetti chiarimenti, l’Amministrazione non avrebbe potuto interpretare diversamente la EX IS , tenuto conto che i parcometri previsti a pena di esclusione avrebbero dovuto essere conformi alla norma europea più aggiornata (UNI EN CEI 12414:2020), oppure, se certificati ai sensi della UNI EN CEI 12414:2001, avrebbero dovuto rispettare la recente versione della normativa tecnica attraverso la produzione di una omologazione aggiornata, anche a mezzo riesame, come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 29.9.2023 n. 389, sopra richiamato (art. 3, comma 4).
13. In definitiva, l’appello va respinto, e la sentenza impugnata va confermata.
14. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado a favore della società AD.EL s.r.l. che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO