Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 20/05/2025
Ruolo Generale n. 2976/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2976/2019 R.G.A.C., vertente
TRA
), elettivamente domiciliato in Solofra (AV) alla Via G. Parte_1 C.F._1
Maffei n. 99 presso lo studio dell'avv. Alessandro Maffei ( ), che lo rappresenta C.F._2
e difende - Email_1
APPELLANTE
E
1
Europa 331 presso lo studio dell'avv. Francesco Carlini ( ), che la rappresenta e C.F._4 difende - Email_2
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 496/2019, pubblicata il 14 marzo 2019, notificata il 15 maggio 2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16.3.2012 conveniva in giudizio il ragionier Controparte_1
deducendone l'inosservanza dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività di Parte_1 assistenza fiscale demandatagli, e chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro
18.494,94 a titolo di risarcimento, pari agli esborsi sopportati in ragione delle inadempienze fiscali determinate dall'inadempimento contrattuale del convenuto, oltre all'ulteriore risarcimento preteso ex art. 2043 c.c., per un totale di euro 25.994,94, oltre interessi e spese di lite.
A tal fine deduceva che il aveva curato la contabilità fiscale dell'attrice negli anni 2000/2011, Pt_1 rendendosi responsabile di inesatta e/o omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ed esponendola a responsabilità fiscale come da avvisi di accertamento e cartelle esattoriali recapitatili nel periodo in valutazione.
Radicatasi la lite, si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda, ed eccependo che tra le parti non era intercorso alcun rapporto professionale, essendosi egli limitato a dispensare qualche consiglio di natura fiscale oltre che a trasmettere qualche dichiarazione dei redditi per conto dell'attrice.
La causa, istruita con la prova testimoniale articolata da parte attrice e l'interrogatorio formale deferito al convenuto, che non vi si sottoponeva, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, condannava Parte_1 al pagamento della somma di euro 13.094,41 a titolo di risarcimento danni, oltre le spese di lite.
[...]
In sintesi, riteneva il primo giudice fondata la domanda attorea, alla luce delle risultanze della documentazione versata in atti e dell'istruttoria espletata, compresa la mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, e provato il danno nei limiti dei seguenti importi: l'esborso di euro 2.972,72 affrontato per far fronte alle prime cartelle di pagamento, nonché quanto occorrente per liberarsi degli ulteriori debiti sorti in capo all'attrice nei confronti dell'erario, pari ad euro 10.121,69 (6.024,67 e
3.093,02).
2 Avverso la citata pronuncia, con citazione del 14.6.2019, ha proposto tempestivo Parte_1 appello, deducendone l'erroneità per violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., omessa e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie, difetto di motivazione, e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Ha dedotto che gli accertamenti fiscali e le conseguenti cartelle esattoriali notificate a Controparte_1 fossero, in realtà, diretta conseguenza del mancato pagamento di tasse ed imposte da parte di
[...] quest'ultima, e non già riconducibili ad errate oppure omesse dichiarazioni dei redditi.
L'appellata si è costituita con comparsa del 28.11.2019 (per l'udienza del 20 dicembre 2019), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Negata la sospensione dell'esecutività della sentenza, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile giacché rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Con unico, articolato, motivo di gravame si deduce errata valutazione del materiale istruttorio da parte del primo giudice.
Assume l'appellante che, per quanto riguarda l'anno di imposta 2004, e quindi i presunti omessi versamenti Irpef/Unico 2005, l'attrice non aveva esibito alcun modello Unico, ma soltanto la cartella di pagamento n. 09720070320916239 di euro1.292,77, con la quale veniva riscontrato l'omesso versamento Irpef, a fronte, evidentemente, della rituale presentazione della dichiarazione dei redditi.
L'omissione del versamento nulla avrebbe a che vedere con l'attività del . Pt_1
3 Stesso ragionamento varrebbe per l'anno di imposta 2005 (Unico 2006), atteso che dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate n. 232361630613, versata in atti dall'attrice - con la quale era richiesto alla contribuente il pagamento di euro 1.975,55 per Irpef e Addizionale Regionale, regolarmente dichiarate e non versate, rispettivamente per euro 1.192,00 e 42,00, oltre sanzioni ed interessi - emergerebbe, in maniera evidente, la responsabilità esclusiva della per aver omesso il versamento delle CP_1 somme dichiarate.
Quanto all'anno di imposta 2006 (Unico 2007), i documenti versati in atti (comunicazione dell'Agenzia delle Entrate n. 16480120712 per un importo di euro 884,70 e cartella di pagamento n.
09720100023199429 per un importo di euro 1.116.93) dimostrerebbero, ancora una volta, che l'Irpef e l'addizionale regionale sono state regolarmente dichiarate ma non versate per esclusiva colpa della contribuente.
Similmente, per l'anno 2011, la pretesa erariale sarebbe nata dall'omesso pagamento di imposte dichiarate e non versate.
Le doglianze non sono fondate.
Nella propria comparsa di costituzione di primo grado l'odierno appellante ammette che la CP_1 gli consegnava “il denaro … per effettuare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi” (pagina 5 comparsa di risposta).
La circostanza è confermata dalle deposizioni rese dai testi escussi.
La teste ha dichiarato che la le lasciava gli importi comunicatigli Tes_1 CP_1 precedentemente dal al fine di consegnarli allo stesso perché provvedesse ad effettuare, per Pt_1 conto della , i versamenti Irpef, oltre che per le spettanze del per la redazione degli CP_1 Pt_1
F24, ed in generale delle consulenze fiscali.
Se, dunque, la pretesa erariale è nata dall'omesso versamento delle imposte dichiarate, esso è addebitabile allo stesso , che riceveva dalla i relativi importi. Pt_1 CP_1
Risulta, poi, allegato dall'attrice e non specificamente contestato dal convenuto che, nel corso degli anni, egli si è reso responsabile di una serie di errori nella compilazione delle dichiarazioni che hanno esposto la cliente alla pretesa erariale nascente da procedure di accertamento automatiche (artt. 36-bis e
54-bis, D.p.r. 600/1973): a partire dal periodo d'imposta 2004, anno in cui già il lavorava per l'odierna Pt_1 attrice, questi compiva una serie di errori nella compilazione della dichiarazione fiscale;
nel 2004 per i redditi assoggettabili all'Irpef vi era un errore tra imposta e minor credito da versare pari ad € 794,00 (all. 21), per il 2005 di
€ 1.669,00 frutto di adempimenti di carattere sanzionatorio non eseguiti nel corso dell'anno 2004 o di € 42, per
4 versamenti inferiori al dovuto, stesso dicasi per il 2006 e fino al 2008, in cui si arriva addirittura ad € 3.940,00 tra imposta e minor credito da versare. (vedasi allegati da 22 a 25) (cfr. memoria attorea secondo termine art. 183 co. 6 c.p.c.).
A tali contestazioni l'appellante non ha inteso, in primo grado, opporre alcunché, avendo anche scelto di non sottoporsi all'interrogatorio formale deferitogli da controparte e ammesso dal giudice.
A margine, non può sottacersi che l'impugnazione introduce nuovi elementi di valutazione, rispetto a quanto argomentato nelle difese di primo grado (connotate dalla negazione di qualsivoglia rapporto professionale tra le parti), e soggiace, per questa via, alla sanzione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c.
Si è, infatti, in presenza di nuove deduzioni, mai proposte da nel corso del giudizio di Parte_1 primo grado.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (euro 13.094,41), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante al pagamento, in favore di delle spese di lite del Controparte_1 grado, che liquida in euro 2.906,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Carlini, dichiaratosi anticipatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
5 Così deciso il 20.05.2025
IL CONSIGLIERE EST.
dott.ssa Natalia CECCARELLI
6
IL PRESIDENTE
dott. Eugenio FORGILLO