Art. 3.
All'onere di lire 1.500.000 annue derivante dall'applicazione delle norme contenute nella presente legge, sara' fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1240 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 1.500.000 annue derivante dall'applicazione delle norme contenute nella presente legge, sara' fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1240 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.