Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Locri Sezione per le controversie di lavoro e previdenza DECRETO DI OMOLOGA Art. 445-bis c.p.c. IL GIUDICE Dott. Davide De Leo, nel procedimento RGN 3624/2022, all'esito del ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. da con l'avv. FOTIA Parte_1 CP_ ALESSANDRA nei confronti dell' , per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dei benefici previsti: dalla legge per l'indennità di accompagnamento;
dall'art. 3 co. 3 della legge n. 104/1992.
Dato atto che, a seguito di deposito della relazione di consulenza tecnica e di notifica del decreto di cui all'art. 445 bis, comma 4°, c.p.c., nessuna delle parti ne ha contestato le conclusioni, nel termine ivi stabilito, con atto depositato in cancelleria.
Evidenziato, dunque, che il CTU ha ritenuto parte ricorrente: meritevole del solo beneficio di cui all'art. 3 co. 3 della legge n. 104/1992, dalla data della visita peritale.
Ritenute le conclusioni cui è pervenuto il CTU condivisibili, perché convincenti e rassegnate a seguito di considerazioni medico-legali che “appaiono scevre da vizi logico-formali, che si concretizzino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate”, (Cass., Sez. L. sentenza nr. 25236/2009, anche Cass. nn. 3519/2001, 11054/2003, 17324/2005,
8654/2008); ritenuto di dover omologare l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni cui è pervenuto il
CTU; ritenuto l'art. 149 disp. att. cpc -che ammette la valutazione giudiziale delle circostanze sopravvenute in epoca successiva alla proposizione della domanda- rilevante ai soli fini della concessione del beneficio, non già a quelli della regolamentazione della soccombenza, che deve comunque stabilirsi in ossequio al principio della domanda giudiziale, compensa le spese di lite, atteso che l'onere della prova della sussistenza del requisito sanitario è stato assolto dalla parte ricorrente nelle more del procedimento ex art. 445-bis cpc
(Cass. 17938/2014), avendo l'istruttoria evidenziatone la carenza in epoca antecedente: a) alla formulazione dell'istanza amministrativa;
b) alla visita medica espletata dalla competente commissione esaminatrice;
ovvero, c) alla proposizione del ricorso giudiziale;
(cfr Cass. n. 24956/2017 e n. 29545/2017) CP_ ritenuto di dover definitivamente porre le spese relative alla CTU a carico dell' ;
OMOLOGA
L'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni rassegnate dal CTU come sopra indicate.
Compensa le spese del procedimento;
CP_ Pone in via definitiva a carico dell' le spese di CTU, che si liquidano in € 290,00, in favore del/della dott./dott.ssa LUSCRI' ANTONIO
Manda la Cancelleria per gli adempimenti.
Locri 21/03/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo