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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/02/2024, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR. Raffaele Sdino Presidente
DR.SSA Valeria Rosetti giudice estensore
DR.SSA Maria Ilaria Romano giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15344 /2023 16 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA nato il [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
difensore avv. NICOLO' VINCENZO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nata il [...] a [...] C.F. CP_1 C.F._2
Difensore avv. CERASUOLO ALIDA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/07/2023, la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1
NAPOLI il 10/01/2007 (atto n. 1, P. I, Sezione Z, anno 2007), riferendo che dall'unione tra i predetti non sono nati figli.
Si costituiva la resistente in data 23/10/2023, aderendo alla domanda divorzile e precisando che nelle more le parti erano addivenute ad un accordo.
All'udienza cartolare del 28/11/2023 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. - con note di udienza congiunte, ritualmente depositate, i coniugi, che rinunciavano alla comparizione personale, rappresentavano la loro volontà di divorziare alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano così la provenienza.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Il PM chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che, benché richiesta dal ricorrente una pronuncia di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli (18.1.17) ed essendo perdurata da tale data la separazione (di cui alla sentenza n° 7225/18 Rg 17549/16), che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
I coniugi hanno chiesto una mera pronuncia sullo status, dichiarando di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile e a qualsivoglia richiesta economica patrimoniale, essendo entrambi autosufficienti economicamente.
Poiché le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in NAPOLI in NAPOLI in data 10/01/2007 Parte_1 CP_1
(atto n. 1, P. I, Sezione Z, anno 2007);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; • Spese compensate. In ordine alla istanza di liquidazione delle spese della parte Parte_1
ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, si provvede come da
[...]
separato provvedimento emesso in data odierna ex art. 83 co. 3 Bis DPR 115/12.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 22/12/2023
Il Presidente Dott. R. Sdino
Il Giudice estensore dr.ssa V. Rosetti
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR. Raffaele Sdino Presidente
DR.SSA Valeria Rosetti giudice estensore
DR.SSA Maria Ilaria Romano giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15344 /2023 16 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA nato il [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
difensore avv. NICOLO' VINCENZO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nata il [...] a [...] C.F. CP_1 C.F._2
Difensore avv. CERASUOLO ALIDA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/07/2023, la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1
NAPOLI il 10/01/2007 (atto n. 1, P. I, Sezione Z, anno 2007), riferendo che dall'unione tra i predetti non sono nati figli.
Si costituiva la resistente in data 23/10/2023, aderendo alla domanda divorzile e precisando che nelle more le parti erano addivenute ad un accordo.
All'udienza cartolare del 28/11/2023 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. - con note di udienza congiunte, ritualmente depositate, i coniugi, che rinunciavano alla comparizione personale, rappresentavano la loro volontà di divorziare alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano così la provenienza.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Il PM chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che, benché richiesta dal ricorrente una pronuncia di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli (18.1.17) ed essendo perdurata da tale data la separazione (di cui alla sentenza n° 7225/18 Rg 17549/16), che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
I coniugi hanno chiesto una mera pronuncia sullo status, dichiarando di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile e a qualsivoglia richiesta economica patrimoniale, essendo entrambi autosufficienti economicamente.
Poiché le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in NAPOLI in NAPOLI in data 10/01/2007 Parte_1 CP_1
(atto n. 1, P. I, Sezione Z, anno 2007);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; • Spese compensate. In ordine alla istanza di liquidazione delle spese della parte Parte_1
ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, si provvede come da
[...]
separato provvedimento emesso in data odierna ex art. 83 co. 3 Bis DPR 115/12.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 22/12/2023
Il Presidente Dott. R. Sdino
Il Giudice estensore dr.ssa V. Rosetti