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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1972/2022 promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliata in Genova, via Parte_1 CodiceFiscale_1
Mogge interno 22 Unico, presso l'Avvocato Elisa BOERI che la rappresenta e difende;
Attrice
Contro
, c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Genova, in via Isonzo 38/16, presso l'Avvocato Sara TANARA, che la rappresenta e difende;
Convenuta
*****
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte attrice
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, per le ragioni, tutte, come esposte in narrativa,
1. In via principale ed assorbente, dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio, di cui in narrativa, in favore della Signora;
CP_1
2. per l'effetto, ordinare alla Signora la cessazione di qualsivoglia Controparte_1
turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte della proprietaria Signora
[...]
Pt_1
3. quindi condannare la convenuta, Signora al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti e subendi dalla Signora da liquidarsi, anche in via equitativa. Pt_1 4. In via di stretto subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse sussistente la servitù gravante sul fondo di proprietà della Signora si chiede Pt_1 che voglia disciplinarne l'estensione e le modalità di esercizio quantificandone il valore e conseguentemente voglia onerare la Signora del pagamento a beneficio della Signora CP_1
del corrispondente indennizzo da quantificarsi in via equitativa o sulla base della Pt_1
valutazione demandata a licenzianda C.T.U.
5. Vinte le spese di lite, oltre oneri di legge, spese di C.T.U. e C.T.P. Con osservanza.”
Parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza,
- in via principale: respingere le domande tutte avanzate da controparte, con vittoria di spese e competenze di lite;
- sempre in via principale: accertare l'esistenza della servitù di passaggio attraverso la terrazza di proprietà della sig.ra come riportata negli atti di trascrizione estratti dal catasto;
Pt_1
- in via subordinata riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento dell'esistenza della servitù di passaggio, dichiarare l'avvenuta usucapione, per comportamento uti dominus continuativo e ultraventennale, della stessa servitù di passaggio attraverso parte del mappale 146 foglio 4, identificato come la parte più esterna della terrazza di proprietà della sig.ra dal cancello che insiste della Via Mogge al cancello con pilastri Pt_1
che separa detta terrazza dal giardino di proprietà , come confermato dai testimoni CP_1
escussi nella fase possessoria;
- in ogni caso vinte le spese e competenze di lite”
*****
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
esponendo: Controparte_1
- che con ricorso di reintegrazione nel possesso ha convenuto in Controparte_1 giudizio l'odierna esponente, deducendo di essere proprietaria dell'immobile sito in Genova, via Mogge 24/2;
- che detto bene avrebbe goduto, fin dal momento della sua costruzione, del diritto di servitù di passaggio alla e dalla Via Mogge attraverso “parte del mappale 146 del foglio 4, costituente il terrazzo di pertinenza dell'immobile identificato dal civ 22 di Via Mogge, di proprietà della sig.ra ”; Parte_1
- che detto passaggio sarebbe stato da sempre citato negli atti di compravendita e relative trascrizioni a far data dal 1910 ad oggi;
- che l'odierna convenuta asseriva di aver sempre utilizzato il passaggio, come i suoi danti causa prima di lei, fino a quando la sig.ra non lo aveva inaspettatamente chiuso Pt_1
dopo aver contestato il diritto di passaggio, a far data dal luglio 2021;
- che si costituiva nell'ambito del giudizio possessorio eccependo, in Controparte_1 primo luogo, che l'immobile contraddistinto con il civico 22 di sua proprietà è sempre stato un appartamento di civile abitazione e che, in secondo luogo, negli atti di provenienza di tale immobile non vi era menzione della asserita servitù;
- che il procedimento si concludeva con il provvedimento emesso in data 20.12.2021, con il quale l'esponente era condannata a reintegrare la controparte nel possesso;
- che la sig.ra è proprietaria di due appartamenti di civile abitazione siti in Genova e Pt_1
contraddistinti con i civici 22 Unico e 24 interno 1 della Via Mogge;
- che la sig.ra è proprietaria dell'immobile civico 24 contraddistinto con l'interno 2 CP_1
di via Mogge;
- che la prima alienazione dell'immobile di proprietà della convenuta risale al 1910 ed è avvenuta con l'atto a rogito notaro , mediante il quale ed Per_1 Per_2 Persona_3
hanno alienato al sig. tale appartamento unitamente ad un “terreno seminativo” di Pt_2
circa 300 mq;
- che, in tale atto, era previsto il diritto dell'acquirente di realizzare una passerella per permettergli di accedere al terreno asservito all'appartamento, passando dalla finestra della sala dell'immobile della quale si prevede la trasformazione in porta;
- che nessuna menzione viene fatta di un atto costitutivo di servitù nel terreno prospiciente l'appartamento posto al piano terreno;
- che, in tutti gli atti menzionati, i notai riportavano le diciture rinvenute nell'atto del 1910, con l'assenza dell'esistenza di un diritto di servitù sul terreno prospiciente l'appartamento della signora Pt_1
- che l'odierna esponente è proprietaria di due appartamenti di civile abitazione siti in Genova
e contraddistinti con i civici 22 Unico e 24 interno 1 della via Mogge, facenti parte del
Condominio individuato dal numero civico 24;
- che, dalla lettura degli atti di provenienza dell'immobile di proprietà dell'odierna esponente, emerge l'assenza di qualsivoglia riferimento alla presenza di una servitù;
- che la sig.ra assume di aver diritto di passaggio sulla proprietà di parte attrice e CP_1
che, in virtù di detta convinzione, la sig.ra transita ripetutamente sul terreno CP_1 dell'odierna esponente percorrendo un lungo tratto di proprietà ben aderente alle finestre della stessa attrice e costituente il terrazzo su cui affaccia direttamente il proprio appartamento;
- che ha ritenuto di proporre azione possessoria nei confronti di Controparte_1 ritenendo che quest'ultima, dopo aver contestato il diritto di passaggio Parte_1 che la sig.ra assumeva di avere, ha modificato l'apertura a pulsante del cancello CP_1
posto sulla proprietà della sig.ra impedendo alla convenuta il passaggio;
Pt_1
- che le pretese sostenute in sede possessoria dalla sig.ra sono prive di fondamento, CP_1
in quanto non sussiste alcun titolo costitutivo della servitù e neppure alcuna utilitas;
- che accedere alla via Moggia tramite il fondo servente, dall'appartamento della ricorrente implica la necessaria percorrenza di quasi l'intero perimetro dello stabile, passando davanti alle finestre della camera da letto della signora e davanti la porta di casa della Pt_1
stessa transitando, evidentemente, sulla « strisciolina di terreno della larghezza di circa un metro corrente lungo il muro perimetrale della casa, quale striscetta figura catastalmente annessa al fabbricato (mappale 146 urbano) e non risulta quindi censita a catasto terreni » di esclusiva proprietà di parte attrice ed uscendo dal cancello del civico 22;
- che l'accesso più agevole è quello che permette alla convenuta di giungere direttamente alla sua proprietà mediante l'uso della scala che dal proprio appartamento le consente di andare nel suo fondo e viceversa;
- che, invece, la strada che la convenuta si ostina a percorrere sul fondo dell'attrice non solo non è comoda, ma è ben più lunga;
- che la molestia subita dalla sig.ra è evidente;
Pt_1
- che la situazione venutasi a creare è inaccettabile e determina una compressione dei diritti della sig.ra Pt_1
Per tali ragioni, ha chiesto, in via principale, che venga dichiarata l'inesistenza Parte_1 della servitù di passaggio descritta nell'atto di citazione in favore di . Ha Controparte_1
chiesto, inoltre, che venga ordinata alla convenuta la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte di e che la convenuta sia Parte_1
condannata al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa.
si è costituita in giudizio eccependo: Controparte_1
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Genova, via Mogge 24/2, immobile che gode sin dalla sua costruzione del diritto di servitù di passaggio alla e dalla Via Mogge attraverso parte del mappale 146 del foglio 4, costituente il terrazzo di pertinenza dell'immobile identificato dal civ 22 di Via Mogge, di proprietà Parte_1 - che detto passaggio con annessa servitù è citato negli atti di compravendita e relative trascrizioni a far data dal 1910 ad oggi, pertanto, fin da prima che l'immobile di proprietà della sig.ra fosse convertito da locale cantina a civile abitazione;
Pt_1
- che la sig.ra e i suoi danti causa hanno sempre utilizzato il passaggio attraverso il CP_1
doppio cancello con pilastri che con tre gradini conduce dal giardino dell'abitazione sita al civico 24/2 di Via Mogge al terrazzo del civico 22 e da lì al relativo cancello su via Mogge;
- che, dalle fotografie e dagli atti di compravendita allegati, si evince chiaramente come il cancello posto nella proprietà della ricorrente sia inserito fra due pilastri che chiaramente costituivano lo sbocco della proprietà sulla via Mogge;
- che il terrazzo sottostante è stato aggiunto solo in epoca successiva e per questo è stato gravato fin dall'inizio da servitù di passaggio;
- che, a seguito della chiusura arbitraria del passaggio perpetrata dalla sig.ra Pt_1
l'odierna convenuta si è vista costretta a proporre azione per essere reintegrata nel possesso di detto passaggio;
- che il Tribunale di Genova, con l'ordinanza emessa all'esito del procedimento n. 8348/2021 ha accolto il ricorso e disposto l'immediata reintegrazione di nel Controparte_1
possesso del passaggio attraverso il doppio cancello con pilastri che con tre gradini conduce dal giardino dell'abitazione sita al civico 24/2 di Via Mogge al
terrazzo del civico 22 e da lì al relativo cancello, sulla via Mogge”;
- che controparte nel contestare il diritto dell'odierna convenuta ne contesta anche l'utilitas fornendo, a supporto della propria tesi, una ricostruzione dei fatti e dei luoghi completamente non veritiera anche nell'illustrare fotograficamente e graficamente il passaggio;
- che tale distinzione è fondamentale, in quanto la sig.ra ha spiegato che la CP_1
motivazione di tale necessità non risiede nella maggiore o minore distanza da percorrere per giungere all'abitazione ma nella diversa accessibilità del giardino (ove si trova un capanno che la famiglia della sig.ra utilizza come magazzino per la ingente spesa CP_1
necessaria per una famiglia di cinque persone e per gli animali con essa conviventi, galline e conigli);
- di aver sempre utilizzato il percorso oggetto di causa entrando dal cancello di via Mogge, attraversando la terrazza di proprietà dell'odierna attrice e salendo i tre gradini che portano al giardino attraverso il secondo cancello;
- l'infondatezza della domanda di condanna al risarcimento del danno per le asserite turbative e molestie. Per tutto quanto sopra esposto, ha chiesto che vengano respinte le domande Controparte_1 formulate da parte attrice e che, in via principale, venga accertata l'esistenza della servitù di passaggio attraverso la terrazza di proprietà della sig.ra come riportata negli atti di Pt_1
trascrizione estratti dal catasto. In via subordinata riconvenzionale, parte convenuta ha chiesto che, nel caso di mancato riconoscimento dell'esistenza della servitù di passaggio, venga dichiarata l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio attraverso parte del mappale 146 foglio 4, identificato come la parte più esterna della terrazza di proprietà della sig.ra dal cancello Pt_1
che insiste della Via Mogge al cancello con pilastri che separa detta terrazza dal giardino di proprietà . CP_1
Nel corso del giudizio le parti hanno dato seguito a trattative per addivenire ad una soluzione conciliativa della questione, come risulta dai diversi rinvii concessi dal Giudice a tale scopo.
Dopo vari rinvii concessi per le motivazioni sopra richiamate, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, a seguito della concessione dei termini di legge per il deposito degli atti difensivi finali.
******
Deve premettersi in diritto che l'articolo 949 c.c. disciplina l'“actio negatoria servitutis”, azione finalizzata non solo all'accertamento dell'inesistenza della servitù sul fondo servente, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica realizzata dal soggetto che rivendica l'eventuale diritto reale di godimento (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 12233 del 2002).
La giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, precisato la ripartizione degli oneri probatori nel caso di azione promossa ai sensi dell'articolo 949 c.c., affermando che, in tale ipotesi, l'attore deve provare di possedere il fondo in forza di un valido titolo di acquisto;
mentre, spetta al convenuto provare l'esistenza del diritto a lui spettante di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale (cfr. Cassazione Civile, sentenza n.
5299/1998, cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 6258/1991).
Nel caso di specie, la sig.ra ha assolto all'onere probatorio previsto dalla Suprema Corte, Pt_1 dal momento che ha allegato sia il proprio atto di acquisto dell'immobile sul quale la convenuta sostiene di vantare il diritto di servitù di passaggio, sia i titoli di acquisto dei propri danti causa.
Spettava alla convenuta fornire la prova dell'esistenza dell'asserito diritto di servitù di passaggio sul terrazzo unito all'appartamento di parte attrice, mediante l'allegazione o di un valido titolo di acquisto.
A sostegno della propria prospettazione, ha affermato che l'esistenza del Controparte_1 diritto di servitù a carico del mappale n.146 del foglio 4 e a favore dell'immobile di proprietà della convenuta è stata ripetutamente citata negli atti di compravendita dell'immobile attualmente di sua proprietà e nelle relative trascrizioni a far data dal 1910 ad oggi. L'articolo 1058 c.c. individua quale strumento di costituzione delle servitù prediali il contratto. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in varie pronunce che, ai fini della costituzione di una servitù convenzionale, non è necessario l'impiego di formule sacramentali, ma è necessario che il titolo specifichi i fondi interessati, le modalità di esercizio nonché l'estensione del diritto di servitù
(cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 10159 del 1999, sentenza n. 9741/2002).
Dall'esame complessivo dei titoli di provenienza degli immobili oggetto di causa, risulta che l'unico atto in cui viene menzionata per la prima volta la presenza di una servitù attiva di passaggio
è l'atto di vendita immobiliare del 15 novembre 1979, a rogito notaio nel quale si legge: Per_4
“alla e dalla Via Moggia, sul distacco nord della casa costituito da parte del Mappale 146 del
Foglio 4” .
Si rileva, pertanto, che la servitù asseritamente vantata da parte convenuta è menzionata esclusivamente in un atto di alienazione del presunto fondo dominante, ma non risulta essere espressamente indicata negli atti di alienazione del presunto fondo servente.
Esclusa la costituzione del diritto di servitù di passaggio mediante un apposito atto negoziale, occorre esaminare la fondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione formulata da parte convenuta.
In particolare, occorre verificare se sussistono i requisiti richiesti sia dalla legge che dalla giurisprudenza ai fini dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio.
Occorre, infatti, dimostrare, oltre all'esercizio del diritto di transito sul fondo ventennale in maniera continuata ed ininterrotta, l'esistenza di una strada o di un percorso realizzati al preciso scopo di dare accesso al preteso fondo dominante attraverso quello servente (cfr. Cass. Civ., n. 11123/2022).
Entrambi i presupposti necessari per l'acquisto a titolo di usucapione sono stati dimostrati.
Nell'ambito del precedente giudizio possessorio, infatti, il sommario informatore ha Parte_3 riferito di un passaggio abituale e ripetuto nel tempo sull'area oggetto di contestazione da parte sia della convenuta e dei suoi familiari, sia dei suoi danti causa e i quali avevano Per_5 CP_2
acquistato la proprietà della convenuta, con atto a rogito Notaio in data 11 settembre Persona_6
1985.
Oltre al requisito temporale, è stata dimostrata l'esistenza di opere visibili e permanenti attestanti inequivocabilmente l'esistenza del peso gravante sul fondo servente.
Dall'esame delle fotografie prodotte da parte convenuta, infatti, è rilevabile la presenza sul preteso fondo servente di un cancello inserito tra due pilastri e di due scalini, che partendo dal giardino dell'abitazione del civico 24/2 di via Mogge e attraversando il terrazzo di proprietà attorea, consentono di arrivare a via Mogge. Tali opere risultano idonee a rendere evidente la destinazione del terrazzo a consentire l'accesso alla proprietà di parte convenuta. Per tali motivi, deve essere accolta la domanda riconvenzionale di usucapione formulata da parte convenuta.
Atteso l'accoglimento della domanda riconvenzionale, deve essere rigettata la domanda di inibitoria formulata da parte attrice. Analogamente, deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice, in quanto infondata e non provata.
Le spese di lite
Le spese di lite, in considerazione del rigetto delle domande di parte attrice, seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice, in conformità ai criteri di cui al D.M.
147/2022 e valutata la causa di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 vengono liquidate come di seguito:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.397,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- dichiara l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio attraverso parte del mappale
146, foglio 4, identificato come la parte più esterna della terrazza di proprietà di Parte_1
per le motivazioni di cui in narrativa;
[...]
- respinge le domande di parte attrice, per le motivazioni di cui in narrativa;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in euro 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese
[...]
generali 15%, cpa ed iva di legge.
Così deciso in Genova il 30 Maggio 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino