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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 6429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6429 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19094/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
dott. Francesca Reale Giudice relatore dott. Mario Fucito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19094 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentate e Pt_2 C.F._2
difese, giusta procura allegata in atti, dall'avv. Bruno Coluccio (c.f. ), C.F._3
con studio in Napoli, alla via E.A. Mario, n. 15;
ATTRICI contro
pagina 1 di 14 , nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._4
difeso, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Brunella Conte (c.f.
) e dall'avv. Mario Lettieri (c.f. ), con studio in C.F._5 C.F._6
Napoli, alla Via Francesco Crispi, n. 92;
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._7 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Elena Vaglieco (c.f.
), con studio in Napoli, alla via Cervantes, n. 55/27; C.F._8
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_3 C.F._9
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Stefano Maria Russo (c.f.
), con studio in Napoli, alla via Giambattista Pergolesi., giusta procura in C.F._10
atti;
CONVENUTI nonchè
(c.f. , con sede legale in Napoli, alla via G. Controparte_3 P.IVA_1
Porzio n° 4, in persona del liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Andrea Adamo (c.f. ), con studio in Napoli, in C.F._11
via Corso Umberto I, n. 190; nonché
(c.f. , con riferimento al rischio Parte_4 P.IVA_2
assunto con il certificato n. DCE642003891-LB, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Giancarlo
Paglietti (c.f. ), con studio in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 8; C.F._12
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.03.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, anche riportandosi ai propri pregressi atti:
pagina 2 di 14
parte attrice: “nel riportarsi integralmente a tutto quanto dedotto e domandato sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, nonché a tutte le eccezioni ed osservazioni rassegnate anche
a verbale o nelle note di trattazione scritta per le precedenti udienze, conclude affinché voglia il
Tribunale adito, rejetta ogni contraria istanza e deduzione:
1. Accertare quanto descritto negli scritti difensivi prodotti, ovvero i fatti, le irregolarità e
l'inosservanza (in via esemplificativa) degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, di prudente amministrazione, di corretta tenuta delle scritture contabili e dei libri contabili, di redazione annuale dei bilanci secondo i criteri di verità e chiarezza, di deposito del bilancio, di pagare i debiti fiscali e previdenziali in presenza di risorse finanziarie;
nonché di conservare
l'attivo patrimoniale del dott. quale amministratore unico della CP_1 CP_3
2.Accertare che Il Dott. in concorso con i Soci , e CP_1 Parte_3 CP_2
hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la
[...]
società, ed in particolare per le socie essendo altresì responsabili in solido Parte_5 dei danni provocati ai sensi del comma 8 dell'art. 2476 c.c.;
3. Per l'effetto condannare i convenuti tutti, in solido tra loro ed in ragione dei diversi e/o multipli profili di responsabilità dei danni provocati secondo anche allo schema redatto e depositato nelle proprie note dal nominato amministratore giudiziario Dott.ssa Persona_1
;
[...]
4. Condannare i convenuti tutti, in solido compreso le compagnie assicurative chiamate in causa per garanzia, al pagamento delle spese, diritti ed onorari Iva e C.P.A.” e chiede trattenersi la causa in decisione con concessione dei termini di legge;
per il convenuto : “si riporta integralmente a tutto quanto dedotto e prodotto nei Parte_3
precedenti scritti difensivi e verbali di causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come formulate in atti. Impugna e contesta estensivamente tutto quanto dedotto e prodotto dalle controparti nonché dalla società ed in particolare eccepisce l'inammissibilità delle CP_3
conclusioni oggi formulate in quanto tardivamente modificate soltanto alla data di udienza odierna e/o comunque oltre i termini di cui all' art. 183 comma 6 c.p.c. Si rifiuta, pertanto, il contraddittorio in relazione a quanto oggi precisato nonché in relazione alle note, ed ai
pagina 3 di 14 documenti, già in precedenza depositate da essa società, oltre i termini di legge ed in violazione del principio del contraddittorio. Si chiede che la causa venga rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.”;
per il convenuto “si associa all'eccezione di inammissibilità delle domande nuove CP_2
formulate dalle attrici e su cui dichiara di non voler accettare alcun contraddittorio. Si riporta integralmente ai propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni Ivi rassegnate. Chiede che la causa venga introitata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.”;
per il convenuto NN: “si riporta a tutti gli atti e verbali di causa ed alle conclusioni ivi formulate insistendo per l'accoglimento. Impugna ogni avverso dedotto e prodotto e chiede rimettersi la causa in decisione con termini di rito per le comparse conclusionali”;
per la convenuta nel riportarsi a tutto quanto esposto negli scritti del CP_3
precedente difensore e facendo propri i rilievi degli attori in merito al contegno gestorio dell'organo amministrativo della società tenuto conto di quanto evidenziato dalla CP_3
dott.ssa , chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate ed, in Persona_2
particolare, condannare solidalmente i convenuti al risarcimento del danno così analiticamente quantificato:
1. €. 97.960,00 pagamenti privi di giustificativi;
2. €. 5.400,00 costi notarili sostenuti dalla Si precisa che, nel contratto CP_3
preliminare e quelli successivi per la vendita a favore di , le parti Controparte_4
dichiaravano che i costi erano a carico degli acquirenti;
3. €. 45.491,80 i costi di mediazione sostenuti dalla società. (Nell'atto di compravendita art. 4 pag. 7, art. 7 pag. 9, le parti dichiarano di non essersi avvalsi di mediatori);
4. €. 270.000,00 costi sostenuti per la ristrutturazione, da un soggetto privo di requisiti per
l'esercizio dell'attività.
5. €. 32.786,00 costi sostenuti per attività di consulenza per un totale di euro 32786,00
6. €. 100.220,00 Restituzione delle somme prelevate dal socio . Parte_3
pagina 4 di 14 Si chiede, quindi, che la causa venga rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art.
190 c.p.c.”;
per la terza chiamata in causa “nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi, a quanto Pt_4
dedotto, prodotto ed eccepito, alle conclusioni formulate in atti. Impugna e contesta estensivamente tutto quanto dedotto e prodotto dalle controparti. Chiede che la causa venga rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7 settembre 2020, le Sig.re e Parte_1 Parte_2
, entrambe socie titolari di una quota di partecipazione pari al 25% del capitale sociale
[...]
della società convenivano in giudizio, il Dott. (amministratore unico CP_3 CP_1
della , il Sig. socio al 25%), e il Sig. (socio CP_3 Controparte_2 Parte_3
al 25%).
Le Attrici, lamentando una serie di irregolarità e illeciti nella gestione della società CP_3
attiva nel settore immobiliare, chiedevano la revoca dell'amministratore dott.
[...] CP_1
previo accertamento delle irregolarità e dell'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, di prudente amministrazione, di corretta tenuta delle scritture e dei libri contabili, di redazione annuale e deposito dei bilanci secondo criteri di verità e chiarezza, e di pagamento dei debiti fiscali e previdenziali in presenza di risorse finanziarie
Chiedevano accertartarsi che il Dott. in concorso con i Soci e CP_1 Parte_3
avevano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti Controparte_2
dannosi per la società, e in particolare per le socie essendo altresì Parte_5
responsabili in solido dei danni provocati direttamente alle attrici ai sensi del comma 8 dell'art. 2476 c.c.
Con la prima memoria ai sensi dell'art 183 comma 6 c.p.c. le attrici, a fronte di una allegazione già genericamente dedotta, formulavano espressamente domanda di risarcimento dei danni in favore della società in relazione alla medesima vicenda sostanziale e integravano il contraddittorio evocando in giudizio la società in persona del liquidatore p.t.
pagina 5 di 14 A sostegno della propria domanda, le attrici precisavano che l'amministratore, Dott. CP_1
avrebbe posto in essere una serie di attività volte a depauperare il patrimonio della società. In particolare, lamentavano operazioni di acquisto e ristrutturazione di immobili rivenduti in perdita, senza darne conto alla compagine sociale. Le Sig.re e ostenevano di Pt_5 Tes_1
non aver mai avuto accesso alle scritture contabili della società, nonostante le richieste.
Ritenevano fosse stato attuato un disegno unico tra i Sig.ri e volto ad CP_2 Parte_3 CP_1
escluderle dalla vita sociale, compiendo atti dannosi quali l'alienazione di beni con accumulo di perdite, il mancato versamento di imposte e la mancata liquidazione dei contributi. Venivano inoltre segnalati bonifici e assegni ingiustificati sui conti societari in favore dei soci e Parte_3
e altri soggetti ignoti per attività non specificamente indicate e per importi CP_2
consistenti, che dovevano ritenersi essere state distratte dall'amministratore in concorso con i soci e . CP_2 Parte_6
Si costituiva il Dott. il quale chiamava in causa la compagnia di assicurazioni CP_1
con la quale aveva stipulato la polizza n. DCE642003891-LB Parte_4
a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile.La difesa del Dott. CP_1
contestava la debenza delle somme richieste dalle Sig.re e confermando la Pt_5 Pt_5
correttezza del proprio operato. In particolare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva del
Dott. convenuto in proprio e il difetto di legittimazione attiva delle attrici con riferimento CP_1 all'azione di responsabilità proposta in virtù della formale rinuncia all'esercizio di detta azione sottoscritto dalle attrici unitamente ad un contratto preliminare di cessione di quote societarie, prodotto in atti, contratto cui, per fatti della cessionaria, non era stato dato seguito. Precisava di avere rassegnato le proprie dimissioni nel 2018 e di avere presentato un ricorso per la liquidazione giudiziale della società nel luglio 2020, richiesta che era stata accolta CP_3
con la nomina di un liquidatore in data 7 aprile 2021. Sosteneva la conoscenza da parte delle attrici della situazione economico-patrimoniale della società e la mancanza di una CP_3
formale richiesta di accesso agli atti da parte attrice. Contestava, inoltre, l'indeterminatezza del quantum dei danni richiesti. Affermava di aver predisposto e messo a disposizione dei soci il bilancio relativo all'esercizio 2016 e di aver svolto le attività in piena conformità all'oggetto sociale.
pagina 6 di 14 Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il Sig. , rappresentato Parte_3
dall'Avv. Stefano Maria Russo il quale in via preliminare, eccepiva il difetto di rappresentanza in capo al difensore delle attrici, Avv. Bruno Coluccio, per carenza assoluta di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.177.
Nel merito, rilevava l'assoluta infondatezza di tutte le domande formulate. Con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni direttamente cagionati alle attrici ex art. 2476, comma 7, c.c., la difesa del sosteneva che le attrici avessero confuso e accavallato molteplici condotte Parte_3
relative principalmente alla gestione dell'amministratore, non individuando specificamente le condotte a lui imputabili (come socio) né i danni al patrimonio delle socie. Ribadiva che l'onere della prova del fatto generatore del danno, del nesso di causalità e dell'"intenzionalità" ex art. 2476 c.c. incombeva sulle attrici.
In punto di fatto, il smentiva categoricamente di aver cagionato danni alla società o ai Parte_3
soci. Riguardo le presunte distrazioni di denaro in suo favore, precisava che le operazioni evidenziate erano finanziamenti soci a favore della società . Affermava che, CP_3
essendo un socio al 25%, non poteva rispondere di eventuali prelievi ingiustificati, la cui responsabilità ricadeva sull'amministratore pro tempore. Rilevava, inoltre, l'insussistenza di danni derivanti dalle operazioni immobiliari, sostenendo che l'operazione descritta dalle attrici era stata estremamente vantaggiosa per la società, avendo fruttato un ricavo netto di euro
390.000,00 a fronte di un esborso di euro 125.000,00.
Si costituiva il socio educendo che nessuna specifica condotta era stata a lui imputata CP_2
dalle attrici e chiedendo il rigetto della domanda .
In data 4 giugno 2021, si costituiva in giudizio la e in via Parte_4
preliminare eccepiva l'inoperatività del certificato assicurativo n. DCE642003891-LB125.
Sosteneva che i fatti lamentati risalivano al primo semestre del 2017 e le contestazioni erano state denunciate al Dott. molto tempo prima del periodo di assicurazione (4 settembre 2020 - 4 CP_1
settembre 2021) e del periodo di retroattività della polizza (4 settembre 2017). La compagnia affermava che il Dott. aveva dichiarato nel questionario assicurativo di non essere a CP_1
conoscenza di sinistri o circostanze che potessero dar luogo a richieste di risarcimento negli ultimi cinque anni, il che non corrispondeva al vero, dato che era a conoscenza della controversia con le Sig.re e dal 27 luglio 2017. Tale condotta violava gli obblighi Pt_5 Pt_5
pagina 7 di 14 contrattuali e comportava la perdita del diritto all'indennizzo. Inoltre, la polizza copriva solo i danni derivanti da inadempienze ai doveri professionali di commercialista ed esperto contabile, escludendo la responsabilità personale del Dott. concludeva deducendo che il convenuto CP_1
non aveva dimostrato di essere regolarmente iscritto all'albo professionale. Nel merito si associava alle difese svolte dal dott. chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti.• CP_1
Infine, la società con sede legale in Napoli, in persona della liquidatrice CP_3
giudiziale, Dott.ssa , nominata in seguito alle dimissioni dell'amministratore Persona_2
facendo proprie tutte le domande svolte dalle attrici, gli scritti e i documenti già agli atti CP_1
del processo e quantificando il danno subito dalla società in € 378.278,52 a causa di distrazioni e versamenti a favore di soggetti privi dei requisiti per l'esercizio dell'attività e/o per attività del tutto generiche. In particolare chiedeva il risarcimento dei seguenti danni:
1.€ 97.960,00 per pagamenti privi di giustificativi.
2.€ 5.400,00 per costi notarili sostenuti dalla sebbene nei contratti preliminari e CP_3
successivi per la vendita a favore di fosse dichiarato che tali costi erano a Controparte_4
carico degli acquirenti.
3.€ 45.491,80 per costi di mediazione sostenuti dalla società, nonostante gli atti di compravendita dichiarassero l'assenza di mediatori.
4. € 270.000,00 per costi sostenuti per la ristrutturazione, da un soggetto ( ) Testimone_2
privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività, che ha anche ricevuto somme significative per mediazione e consulenza senza iscrizione alla CCIAA o all'Ordine degli Architetti.
5.€ 32.786,00 per costi sostenuti per attività di consulenza.
6.€ 100.220,00 per restituzione delle somme prelevate dal socio , importo che si asseriva Parte_3
essere superiore ai finanziamenti da lui eseguiti a favore della società.
Preliminarmente va affermata la validità della procura integrata in data dall'avv. Coluccio dovendosi affermare la validità della procura scansionata comunque contenente l'autentica e sufficientemente individuata l'azione per la quale la procura è stata conferita.
Va poi affermata l'ammissibilità della domanda formulata in nome eper conto della società con la prima memoria di cui all'art 183 comma 6 c.p.c. , essendo ammissibile la proposizione in tale sede di una domanda che si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio (cfr pagina 8 di 14 Cass.Civ. S.U. 22404 del 13.09.18), anche in considerazione del fatto che la che CP_3
certamente sarebbe potuta intervenire in giudizio a tutela di pretese comunque collegate al rapporto dedotto in giudizio, ha fatto propria la azione di responsabilità esercitata dalle attrici quali sostitute processuali della società al fine di ottenere il risarcimento dei danni a favore della stessa.
Quanto poi al difetto di legittimazione attiva delle attrici e passiva del convenuto il quale CP_1 ha eccepito l'intervenuta rinuncia alle azioni di responsabilità delle attrici nei confronti dei soci e dell'amministratore, occorre rilevare che il preliminare di cessione di quote societarie allegato dalle attrici (cfr doc 5 della produzione attorea), peraltro non recante le sottoscrizioni delle parti, riguarda una rinuncia alle azioni di contenuto talmente generico da non potersi ritenere riferibile alle azioni esercitate in questa sede e, comunque, fa riferimento a responsabilità relative a fatti di gestione antecedenti alla vendita, vendita delle quote che, come è pacifico tra le parti, non si
è mai perfezionata.
L'eccezione di difetto di legittimazione è quindi infondata e deve essere rigettata.
Quanto alla domanda di revoca dell'amministratore a fronte delle dimissioni del convenuto rassegnate nel 2018, con riferimento ad essa va dichiarata cessata la materia del CP_1
contendere.
L'azione era esercitata in nome e per conto della società, ai sensi dell'art. 2476, commi 1 e 3, del codice civile è fondata e deve essere accolta.
La responsabilità dell'amministratore sussiste solo in presenza (i) della violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, (ii) della causazione di un danno al patrimonio sociale e (iii) della presenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno, come da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità civile.
Una volta individuati quindi i comportamenti violativi, che siano addebitabili agli organi gestori, occorre dedurre e provare che gli stessi abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale
(e quello conseguente alle aspettative di soddisfacimento dei creditori) e che, come detto, tra condotta e pregiudizi sussista un nesso causale.
pagina 9 di 14 Ebbene sulla base della documentazione prodotta dal liquidatore della società CP_3
risultano effettuati pagamenti e prelievi privi di una sufficiente giustificazione in particolare:
1.97.960,00 per pagamenti del tutto privi di giustificativi.
2.€ 5.400,00 per costi notarili sostenuti dalla sebbene nei contratti preliminari e CP_3
successivi per la vendita a favore di fosse dichiarato che tali costi erano a Controparte_4
carico degli acquirenti.
3.€ 45.491,80 per costi di mediazione sostenuti dalla società, nonostante gli atti di compravendita dichiarassero l'assenza di mediatori.
4. € 270.000,00 per costi sostenuti per la ristrutturazione, da un soggetto ( ) Testimone_2
privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività, che ha anche ricevuto somme significative per mediazione e consulenza senza iscrizione alla CCIAA o all'Ordine degli Architetti.
5.€ 32.786,00 per costi sostenuti per attività di consulenza.
6.€ 100.220,00 per restituzione delle somme prelevate dal socio , importo che si asseriva Parte_3
essere superiore ai finanziamenti da lui eseguiti a favore della società.
Il convenuto avrebbe dovuto dimostrare la specifica destinazione di ogni somma CP_1
prelevata dai conti della società, dovendosi ritenere, in caso contrario, la sua responsabilità in relazione all'attivo non rinvenuto . Nella sua qualità di gestore del patrimonio sociale e, pertanto, di soggetto esposto alla responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla società dagli atti di disposizione di tale patrimonio, non avendo fornito alcuna documentazione in relazione a questi prelievi, deve essere ritenuto responsabile di una condotta distrattiva relativamente CP_1
ai medesimi. L'amministratore ha, infatti, l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio sociale, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento
(cfr. Cass. n 16952/2016; Cass. n. 7048/2008 e, in tema di bancarotta fraudolenta, Cass. Pen. n.
12280/2017). risponde anche delle somme (euro100.220,00) indebitamente CP_1
corrisposte a , avendo omesso il doveroso controllo circa la corrispondenza tra Parte_3
quanto versato a titolo di finanziamento e quanto restituito.
Lungi dal rendere le necessarie giustificazioni il convenuto si è difeso, unitamente alla terza chiamata e al convenuto , contestando la tardività della documentazione prodotta Parte_3
pagina 10 di 14 successivamente allo spirare dei termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. in data 15.10.24 dal liquidatore della CP_3
Sul punto il Collegio, considerato che parte attrice, tempestivamente, con la seconda memoria di cui all'art 183 comma VI c.p.c., aveva richiesto l'esibizione da parte del liquidatore della della documentazione societaria, documentazione che risulta del resto richiesta più CP_3
volte e senza esito dalle attrici all'amministratore convenuto, sebbene il Giudice designato abbia rigettato le istanze istruttorie, res melius perpensa e senza necessità di revocare l'ordinanza del
13.01.23 , in considerazione del deposito della documentazione , dispone l'acquisizione della documentazione prodotta dal liquidatore giudiziario della sulla base della quale CP_3
risultano inconfutabilmente provati prelievi ingiustificati da parte dell'amministratore per euro
378.278,52 . Considerato che, come riferito dal liquidatore, l'amministratore ha intentato una causa, pendente innanzi ala II sezione civile di questo Tribunale, per il disconoscimento della firma apposta su alcuni assegni sottoscritti nella qualità per l'importo di euro 39.260,00 e che il
CTU, nominato in sede di perizia grafologica, ha affermato che la firma è apocrifa, si ritiene di poter detrarre in via equitativa dalla somma di euro 378.278,52 la somma di euro 39.260,00
Nella specie, l'amministratrice risponde, quindi, di tutte le somme prelevate senza giustificazione, quantificate equitativamente in euro 339.018,52 oltre rivalutazione monetaria da computarsi a partire dal 31.12.2017 ed interessi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass S.U. n.
1712/1995).
La domanda di manleva svolta dal convenuto è infondata e deve essere rigettata. Il CP_1
convenuto risulta assicurato con , evocati in giudizio, con Pt_4 Parte_4
copertura retroattiva al settembre 2017. Il contratto stipulato prevede la possibilità di perdita dell'indennizzo in caso di dichiarazioni reticenti. Ebbene li dove il formulario chiedeva se l'assicurato fosse a conoscenza di condizioni che avrebbero potuto generare un rischio, il NN ha reso risposta negativa pur risultando provato (cfr all.9 e 9 bis) che nel novembre 2017 aveva ricevuto lettera di contestazione e messa in mora da parte delle attrici . Il NN è quindi incorso in un inadempimento riconducibile alla colpa grave rendendo dichiarazioni reticenti e omettendo circostanze che aggravavano , in modo inequivoco, il rischio di domande risarcitorie in relazione all'attività svolta.
pagina 11 di 14 Appurata la responsabilità dell'amministratore, quanto all'azione svolta nei confronti del socio ai sensi dell'art 2476 comma 8 c.c.(già art.2476 comma7 c.c.) nella parte in cui prevede Parte_3
che sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società. Risulta sufficientemente provato sulla base delle dichiarazioni rese dall'amministratore alle attrici prima dell'introduzione del giudizio ( cfr all.7 della produzione del convenuto e dal socio negli atti di CP_1 CP_2
causa, che il movimentasse i conti societari ed è, comunque, sufficiente a far ritenere Parte_3
integrati i presupposti previsti dalla norma, il fatto che il convenuto ha ricevuto a titolo di rimborso finanziamenti soci, che dalla documentazione societaria risultano effettuati per somme inferiori, la somma non dovuta, ulteriore e significativa di € 100.220,00. Il convenuto si è difeso unicamente deducendo che l'indebita restituzione era imputabile all'amministratore e contestando la tardività della documentazione prodotta dal liquidatore della CP_3
documentazione di cui ,in base a quanto già esplicitato, il Collegio dispone l'acquisizione.
deve pertanto essere condannato a risarcire alla società, in solido con Parte_3
l'amministratore la somma di euro 100.220,00 oltre rivalutazione monetaria da computarsi a partire dal 31.12.2017 ed interessi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass S.U. n. 1712/1995).
La domanda svolta nei confronti del socio è, invece, infondata non essendo state CP_2
sufficientemente allegate e provate condotte produttive di danno nel senso richiesto dalla norma.
Le attrici hanno chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni , derivanti dall'illegittimo comportamento tenuto dai convenuti in proprio ex art.2476 commi 7 e 8 c.c. (già 2476 commi 6
e 7 c.c.). Tuttavia, l'azione individuale del socio nei confronti degli amministratori (o dei soci co- responsabili) è esperibile solo se il singolo socio è stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi, e non per un mero "pregiudizio riflesso" che incide sul valore della partecipazione sociale a seguito di un danno subito dalla società. Nel caso di specie, il danno lamentato dalle attrici appare essere un pregiudizio riflesso, consistente nella riduzione del valore della propria partecipazione societaria o nella mancata possibilità di accesso a informazioni relative al patrimonio sociale, in conseguenza di un danno asseritamente sofferto dalla
[...]
stessa. Le attrici non hanno specificato un danno al proprio patrimonio che non CP_5
sia "passato attraverso il patrimonio sociale".
pagina 12 di 14 Per tutti i motivi esposti, la domanda deve essere rigettata per mancanza di allegazione e prova circostanziata dei fatti costitutivi della responsabilità invocata.
In conclusione il convenuto deve essere condannato a risarcire alla società la Controparte_6
somma di euro 339.018,52 di cui euro 100.220,00 in solido con . Parte_3
Invero, trattandosi di debito di valore - benché derivante da responsabilità per inadempimento contrattuale - l'importo sopra indicato va rivalutato all'attualità sulla base del coefficiente di rivalutazione calcolato dall'Istat dalla data dell'evento che ha cagionato il danno determinato dall'inadempimento alla data del deposito della sentenza.
Nel caso di specie, la rivalutazione deve farsi decorrere dal giorno di verificazione dell'evento dannoso per la società e quindi a far data dal 31.12.2017
Vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte
n.1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati. Tali interessi possono essere determinati al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c., calcolati sulla somma di euro 304154,00 via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, dalla data del 31/12/2012 fino alla data di notifica dell'atto di citazione (22 novembre
2021), mentre per il periodo successivo, sino alla data di deposito della sentenza, tali interessi dovranno essere calcolati al tasso di cui al successivo comma 4 dello stesso art. 1284 c.c., avendo la Suprema Corte chiarito che tale disposizione normativa si applica anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (cfr., Cass. n. 61/2023).
Gli interessi corrispettivi, invece, che matureranno successivamente al deposito della sentenza, dovranno essere determinati al medesimo tasso da ultimo indicato (art. 1284, comma 4, c.c.).
Le spese di lite nei confronti di seguono la soccombenza si liquidano come Controparte_2
da dispositivo. ai sensi del d.m. n. 55/2014 e s.s.m.,sulla base del valore della controversia, con attribuzione in favore dell'avv. Elena Vaglieco dichiaratasi anticipataria.
L' accoglimento solo di alcune domande e la peculiarità delle questioni trattate, giustifica la compensazione tra le altri parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 13 di 14 Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di revoca dell'amministratore;
Rigetta la domanda formulata nei confronti di;
Controparte_2
Accoglie in parte le domande formulata nei confronti di e per CP_1 Parte_3
l'effetto condanna il convenuto NN al pagamento in favore della Controparte_3
, in persona del liquidatore p.t. della somma già rivalutata di € 404.787,49 oltre
[...]
interessi così come determinati in parte motiva di cui 119.662,68 in solido con Parte_3
oltre interessi così come determinati in parte motiva;
Rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_1 Parte_4
;
[...]
Condanna le attrici al pagamento in favore di delle spese e competenze del Controparte_2
presente giudizio che liquida in complessivi euro 11.300,00 per compensi , oltre C.U, rimborso forfettario nella misura del 15% Iva e c.p.a. come per legge ,con attribuzione in favore dell'avv.
Elena Vaglieco dichiaratasi antistataria;
Compensa tra le altre parti le spese di lite.
Napoli, 17.06 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Francesca Reale dott. Salvatore Di Lonardo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
dott. Francesca Reale Giudice relatore dott. Mario Fucito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19094 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentate e Pt_2 C.F._2
difese, giusta procura allegata in atti, dall'avv. Bruno Coluccio (c.f. ), C.F._3
con studio in Napoli, alla via E.A. Mario, n. 15;
ATTRICI contro
pagina 1 di 14 , nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._4
difeso, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Brunella Conte (c.f.
) e dall'avv. Mario Lettieri (c.f. ), con studio in C.F._5 C.F._6
Napoli, alla Via Francesco Crispi, n. 92;
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._7 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Elena Vaglieco (c.f.
), con studio in Napoli, alla via Cervantes, n. 55/27; C.F._8
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_3 C.F._9
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Stefano Maria Russo (c.f.
), con studio in Napoli, alla via Giambattista Pergolesi., giusta procura in C.F._10
atti;
CONVENUTI nonchè
(c.f. , con sede legale in Napoli, alla via G. Controparte_3 P.IVA_1
Porzio n° 4, in persona del liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Andrea Adamo (c.f. ), con studio in Napoli, in C.F._11
via Corso Umberto I, n. 190; nonché
(c.f. , con riferimento al rischio Parte_4 P.IVA_2
assunto con il certificato n. DCE642003891-LB, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Giancarlo
Paglietti (c.f. ), con studio in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 8; C.F._12
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.03.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, anche riportandosi ai propri pregressi atti:
pagina 2 di 14
parte attrice: “nel riportarsi integralmente a tutto quanto dedotto e domandato sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, nonché a tutte le eccezioni ed osservazioni rassegnate anche
a verbale o nelle note di trattazione scritta per le precedenti udienze, conclude affinché voglia il
Tribunale adito, rejetta ogni contraria istanza e deduzione:
1. Accertare quanto descritto negli scritti difensivi prodotti, ovvero i fatti, le irregolarità e
l'inosservanza (in via esemplificativa) degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, di prudente amministrazione, di corretta tenuta delle scritture contabili e dei libri contabili, di redazione annuale dei bilanci secondo i criteri di verità e chiarezza, di deposito del bilancio, di pagare i debiti fiscali e previdenziali in presenza di risorse finanziarie;
nonché di conservare
l'attivo patrimoniale del dott. quale amministratore unico della CP_1 CP_3
2.Accertare che Il Dott. in concorso con i Soci , e CP_1 Parte_3 CP_2
hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la
[...]
società, ed in particolare per le socie essendo altresì responsabili in solido Parte_5 dei danni provocati ai sensi del comma 8 dell'art. 2476 c.c.;
3. Per l'effetto condannare i convenuti tutti, in solido tra loro ed in ragione dei diversi e/o multipli profili di responsabilità dei danni provocati secondo anche allo schema redatto e depositato nelle proprie note dal nominato amministratore giudiziario Dott.ssa Persona_1
;
[...]
4. Condannare i convenuti tutti, in solido compreso le compagnie assicurative chiamate in causa per garanzia, al pagamento delle spese, diritti ed onorari Iva e C.P.A.” e chiede trattenersi la causa in decisione con concessione dei termini di legge;
per il convenuto : “si riporta integralmente a tutto quanto dedotto e prodotto nei Parte_3
precedenti scritti difensivi e verbali di causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come formulate in atti. Impugna e contesta estensivamente tutto quanto dedotto e prodotto dalle controparti nonché dalla società ed in particolare eccepisce l'inammissibilità delle CP_3
conclusioni oggi formulate in quanto tardivamente modificate soltanto alla data di udienza odierna e/o comunque oltre i termini di cui all' art. 183 comma 6 c.p.c. Si rifiuta, pertanto, il contraddittorio in relazione a quanto oggi precisato nonché in relazione alle note, ed ai
pagina 3 di 14 documenti, già in precedenza depositate da essa società, oltre i termini di legge ed in violazione del principio del contraddittorio. Si chiede che la causa venga rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.”;
per il convenuto “si associa all'eccezione di inammissibilità delle domande nuove CP_2
formulate dalle attrici e su cui dichiara di non voler accettare alcun contraddittorio. Si riporta integralmente ai propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni Ivi rassegnate. Chiede che la causa venga introitata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.”;
per il convenuto NN: “si riporta a tutti gli atti e verbali di causa ed alle conclusioni ivi formulate insistendo per l'accoglimento. Impugna ogni avverso dedotto e prodotto e chiede rimettersi la causa in decisione con termini di rito per le comparse conclusionali”;
per la convenuta nel riportarsi a tutto quanto esposto negli scritti del CP_3
precedente difensore e facendo propri i rilievi degli attori in merito al contegno gestorio dell'organo amministrativo della società tenuto conto di quanto evidenziato dalla CP_3
dott.ssa , chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate ed, in Persona_2
particolare, condannare solidalmente i convenuti al risarcimento del danno così analiticamente quantificato:
1. €. 97.960,00 pagamenti privi di giustificativi;
2. €. 5.400,00 costi notarili sostenuti dalla Si precisa che, nel contratto CP_3
preliminare e quelli successivi per la vendita a favore di , le parti Controparte_4
dichiaravano che i costi erano a carico degli acquirenti;
3. €. 45.491,80 i costi di mediazione sostenuti dalla società. (Nell'atto di compravendita art. 4 pag. 7, art. 7 pag. 9, le parti dichiarano di non essersi avvalsi di mediatori);
4. €. 270.000,00 costi sostenuti per la ristrutturazione, da un soggetto privo di requisiti per
l'esercizio dell'attività.
5. €. 32.786,00 costi sostenuti per attività di consulenza per un totale di euro 32786,00
6. €. 100.220,00 Restituzione delle somme prelevate dal socio . Parte_3
pagina 4 di 14 Si chiede, quindi, che la causa venga rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art.
190 c.p.c.”;
per la terza chiamata in causa “nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi, a quanto Pt_4
dedotto, prodotto ed eccepito, alle conclusioni formulate in atti. Impugna e contesta estensivamente tutto quanto dedotto e prodotto dalle controparti. Chiede che la causa venga rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7 settembre 2020, le Sig.re e Parte_1 Parte_2
, entrambe socie titolari di una quota di partecipazione pari al 25% del capitale sociale
[...]
della società convenivano in giudizio, il Dott. (amministratore unico CP_3 CP_1
della , il Sig. socio al 25%), e il Sig. (socio CP_3 Controparte_2 Parte_3
al 25%).
Le Attrici, lamentando una serie di irregolarità e illeciti nella gestione della società CP_3
attiva nel settore immobiliare, chiedevano la revoca dell'amministratore dott.
[...] CP_1
previo accertamento delle irregolarità e dell'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, di prudente amministrazione, di corretta tenuta delle scritture e dei libri contabili, di redazione annuale e deposito dei bilanci secondo criteri di verità e chiarezza, e di pagamento dei debiti fiscali e previdenziali in presenza di risorse finanziarie
Chiedevano accertartarsi che il Dott. in concorso con i Soci e CP_1 Parte_3
avevano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti Controparte_2
dannosi per la società, e in particolare per le socie essendo altresì Parte_5
responsabili in solido dei danni provocati direttamente alle attrici ai sensi del comma 8 dell'art. 2476 c.c.
Con la prima memoria ai sensi dell'art 183 comma 6 c.p.c. le attrici, a fronte di una allegazione già genericamente dedotta, formulavano espressamente domanda di risarcimento dei danni in favore della società in relazione alla medesima vicenda sostanziale e integravano il contraddittorio evocando in giudizio la società in persona del liquidatore p.t.
pagina 5 di 14 A sostegno della propria domanda, le attrici precisavano che l'amministratore, Dott. CP_1
avrebbe posto in essere una serie di attività volte a depauperare il patrimonio della società. In particolare, lamentavano operazioni di acquisto e ristrutturazione di immobili rivenduti in perdita, senza darne conto alla compagine sociale. Le Sig.re e ostenevano di Pt_5 Tes_1
non aver mai avuto accesso alle scritture contabili della società, nonostante le richieste.
Ritenevano fosse stato attuato un disegno unico tra i Sig.ri e volto ad CP_2 Parte_3 CP_1
escluderle dalla vita sociale, compiendo atti dannosi quali l'alienazione di beni con accumulo di perdite, il mancato versamento di imposte e la mancata liquidazione dei contributi. Venivano inoltre segnalati bonifici e assegni ingiustificati sui conti societari in favore dei soci e Parte_3
e altri soggetti ignoti per attività non specificamente indicate e per importi CP_2
consistenti, che dovevano ritenersi essere state distratte dall'amministratore in concorso con i soci e . CP_2 Parte_6
Si costituiva il Dott. il quale chiamava in causa la compagnia di assicurazioni CP_1
con la quale aveva stipulato la polizza n. DCE642003891-LB Parte_4
a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile.La difesa del Dott. CP_1
contestava la debenza delle somme richieste dalle Sig.re e confermando la Pt_5 Pt_5
correttezza del proprio operato. In particolare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva del
Dott. convenuto in proprio e il difetto di legittimazione attiva delle attrici con riferimento CP_1 all'azione di responsabilità proposta in virtù della formale rinuncia all'esercizio di detta azione sottoscritto dalle attrici unitamente ad un contratto preliminare di cessione di quote societarie, prodotto in atti, contratto cui, per fatti della cessionaria, non era stato dato seguito. Precisava di avere rassegnato le proprie dimissioni nel 2018 e di avere presentato un ricorso per la liquidazione giudiziale della società nel luglio 2020, richiesta che era stata accolta CP_3
con la nomina di un liquidatore in data 7 aprile 2021. Sosteneva la conoscenza da parte delle attrici della situazione economico-patrimoniale della società e la mancanza di una CP_3
formale richiesta di accesso agli atti da parte attrice. Contestava, inoltre, l'indeterminatezza del quantum dei danni richiesti. Affermava di aver predisposto e messo a disposizione dei soci il bilancio relativo all'esercizio 2016 e di aver svolto le attività in piena conformità all'oggetto sociale.
pagina 6 di 14 Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il Sig. , rappresentato Parte_3
dall'Avv. Stefano Maria Russo il quale in via preliminare, eccepiva il difetto di rappresentanza in capo al difensore delle attrici, Avv. Bruno Coluccio, per carenza assoluta di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.177.
Nel merito, rilevava l'assoluta infondatezza di tutte le domande formulate. Con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni direttamente cagionati alle attrici ex art. 2476, comma 7, c.c., la difesa del sosteneva che le attrici avessero confuso e accavallato molteplici condotte Parte_3
relative principalmente alla gestione dell'amministratore, non individuando specificamente le condotte a lui imputabili (come socio) né i danni al patrimonio delle socie. Ribadiva che l'onere della prova del fatto generatore del danno, del nesso di causalità e dell'"intenzionalità" ex art. 2476 c.c. incombeva sulle attrici.
In punto di fatto, il smentiva categoricamente di aver cagionato danni alla società o ai Parte_3
soci. Riguardo le presunte distrazioni di denaro in suo favore, precisava che le operazioni evidenziate erano finanziamenti soci a favore della società . Affermava che, CP_3
essendo un socio al 25%, non poteva rispondere di eventuali prelievi ingiustificati, la cui responsabilità ricadeva sull'amministratore pro tempore. Rilevava, inoltre, l'insussistenza di danni derivanti dalle operazioni immobiliari, sostenendo che l'operazione descritta dalle attrici era stata estremamente vantaggiosa per la società, avendo fruttato un ricavo netto di euro
390.000,00 a fronte di un esborso di euro 125.000,00.
Si costituiva il socio educendo che nessuna specifica condotta era stata a lui imputata CP_2
dalle attrici e chiedendo il rigetto della domanda .
In data 4 giugno 2021, si costituiva in giudizio la e in via Parte_4
preliminare eccepiva l'inoperatività del certificato assicurativo n. DCE642003891-LB125.
Sosteneva che i fatti lamentati risalivano al primo semestre del 2017 e le contestazioni erano state denunciate al Dott. molto tempo prima del periodo di assicurazione (4 settembre 2020 - 4 CP_1
settembre 2021) e del periodo di retroattività della polizza (4 settembre 2017). La compagnia affermava che il Dott. aveva dichiarato nel questionario assicurativo di non essere a CP_1
conoscenza di sinistri o circostanze che potessero dar luogo a richieste di risarcimento negli ultimi cinque anni, il che non corrispondeva al vero, dato che era a conoscenza della controversia con le Sig.re e dal 27 luglio 2017. Tale condotta violava gli obblighi Pt_5 Pt_5
pagina 7 di 14 contrattuali e comportava la perdita del diritto all'indennizzo. Inoltre, la polizza copriva solo i danni derivanti da inadempienze ai doveri professionali di commercialista ed esperto contabile, escludendo la responsabilità personale del Dott. concludeva deducendo che il convenuto CP_1
non aveva dimostrato di essere regolarmente iscritto all'albo professionale. Nel merito si associava alle difese svolte dal dott. chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti.• CP_1
Infine, la società con sede legale in Napoli, in persona della liquidatrice CP_3
giudiziale, Dott.ssa , nominata in seguito alle dimissioni dell'amministratore Persona_2
facendo proprie tutte le domande svolte dalle attrici, gli scritti e i documenti già agli atti CP_1
del processo e quantificando il danno subito dalla società in € 378.278,52 a causa di distrazioni e versamenti a favore di soggetti privi dei requisiti per l'esercizio dell'attività e/o per attività del tutto generiche. In particolare chiedeva il risarcimento dei seguenti danni:
1.€ 97.960,00 per pagamenti privi di giustificativi.
2.€ 5.400,00 per costi notarili sostenuti dalla sebbene nei contratti preliminari e CP_3
successivi per la vendita a favore di fosse dichiarato che tali costi erano a Controparte_4
carico degli acquirenti.
3.€ 45.491,80 per costi di mediazione sostenuti dalla società, nonostante gli atti di compravendita dichiarassero l'assenza di mediatori.
4. € 270.000,00 per costi sostenuti per la ristrutturazione, da un soggetto ( ) Testimone_2
privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività, che ha anche ricevuto somme significative per mediazione e consulenza senza iscrizione alla CCIAA o all'Ordine degli Architetti.
5.€ 32.786,00 per costi sostenuti per attività di consulenza.
6.€ 100.220,00 per restituzione delle somme prelevate dal socio , importo che si asseriva Parte_3
essere superiore ai finanziamenti da lui eseguiti a favore della società.
Preliminarmente va affermata la validità della procura integrata in data dall'avv. Coluccio dovendosi affermare la validità della procura scansionata comunque contenente l'autentica e sufficientemente individuata l'azione per la quale la procura è stata conferita.
Va poi affermata l'ammissibilità della domanda formulata in nome eper conto della società con la prima memoria di cui all'art 183 comma 6 c.p.c. , essendo ammissibile la proposizione in tale sede di una domanda che si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio (cfr pagina 8 di 14 Cass.Civ. S.U. 22404 del 13.09.18), anche in considerazione del fatto che la che CP_3
certamente sarebbe potuta intervenire in giudizio a tutela di pretese comunque collegate al rapporto dedotto in giudizio, ha fatto propria la azione di responsabilità esercitata dalle attrici quali sostitute processuali della società al fine di ottenere il risarcimento dei danni a favore della stessa.
Quanto poi al difetto di legittimazione attiva delle attrici e passiva del convenuto il quale CP_1 ha eccepito l'intervenuta rinuncia alle azioni di responsabilità delle attrici nei confronti dei soci e dell'amministratore, occorre rilevare che il preliminare di cessione di quote societarie allegato dalle attrici (cfr doc 5 della produzione attorea), peraltro non recante le sottoscrizioni delle parti, riguarda una rinuncia alle azioni di contenuto talmente generico da non potersi ritenere riferibile alle azioni esercitate in questa sede e, comunque, fa riferimento a responsabilità relative a fatti di gestione antecedenti alla vendita, vendita delle quote che, come è pacifico tra le parti, non si
è mai perfezionata.
L'eccezione di difetto di legittimazione è quindi infondata e deve essere rigettata.
Quanto alla domanda di revoca dell'amministratore a fronte delle dimissioni del convenuto rassegnate nel 2018, con riferimento ad essa va dichiarata cessata la materia del CP_1
contendere.
L'azione era esercitata in nome e per conto della società, ai sensi dell'art. 2476, commi 1 e 3, del codice civile è fondata e deve essere accolta.
La responsabilità dell'amministratore sussiste solo in presenza (i) della violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, (ii) della causazione di un danno al patrimonio sociale e (iii) della presenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno, come da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità civile.
Una volta individuati quindi i comportamenti violativi, che siano addebitabili agli organi gestori, occorre dedurre e provare che gli stessi abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale
(e quello conseguente alle aspettative di soddisfacimento dei creditori) e che, come detto, tra condotta e pregiudizi sussista un nesso causale.
pagina 9 di 14 Ebbene sulla base della documentazione prodotta dal liquidatore della società CP_3
risultano effettuati pagamenti e prelievi privi di una sufficiente giustificazione in particolare:
1.97.960,00 per pagamenti del tutto privi di giustificativi.
2.€ 5.400,00 per costi notarili sostenuti dalla sebbene nei contratti preliminari e CP_3
successivi per la vendita a favore di fosse dichiarato che tali costi erano a Controparte_4
carico degli acquirenti.
3.€ 45.491,80 per costi di mediazione sostenuti dalla società, nonostante gli atti di compravendita dichiarassero l'assenza di mediatori.
4. € 270.000,00 per costi sostenuti per la ristrutturazione, da un soggetto ( ) Testimone_2
privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività, che ha anche ricevuto somme significative per mediazione e consulenza senza iscrizione alla CCIAA o all'Ordine degli Architetti.
5.€ 32.786,00 per costi sostenuti per attività di consulenza.
6.€ 100.220,00 per restituzione delle somme prelevate dal socio , importo che si asseriva Parte_3
essere superiore ai finanziamenti da lui eseguiti a favore della società.
Il convenuto avrebbe dovuto dimostrare la specifica destinazione di ogni somma CP_1
prelevata dai conti della società, dovendosi ritenere, in caso contrario, la sua responsabilità in relazione all'attivo non rinvenuto . Nella sua qualità di gestore del patrimonio sociale e, pertanto, di soggetto esposto alla responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla società dagli atti di disposizione di tale patrimonio, non avendo fornito alcuna documentazione in relazione a questi prelievi, deve essere ritenuto responsabile di una condotta distrattiva relativamente CP_1
ai medesimi. L'amministratore ha, infatti, l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio sociale, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento
(cfr. Cass. n 16952/2016; Cass. n. 7048/2008 e, in tema di bancarotta fraudolenta, Cass. Pen. n.
12280/2017). risponde anche delle somme (euro100.220,00) indebitamente CP_1
corrisposte a , avendo omesso il doveroso controllo circa la corrispondenza tra Parte_3
quanto versato a titolo di finanziamento e quanto restituito.
Lungi dal rendere le necessarie giustificazioni il convenuto si è difeso, unitamente alla terza chiamata e al convenuto , contestando la tardività della documentazione prodotta Parte_3
pagina 10 di 14 successivamente allo spirare dei termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. in data 15.10.24 dal liquidatore della CP_3
Sul punto il Collegio, considerato che parte attrice, tempestivamente, con la seconda memoria di cui all'art 183 comma VI c.p.c., aveva richiesto l'esibizione da parte del liquidatore della della documentazione societaria, documentazione che risulta del resto richiesta più CP_3
volte e senza esito dalle attrici all'amministratore convenuto, sebbene il Giudice designato abbia rigettato le istanze istruttorie, res melius perpensa e senza necessità di revocare l'ordinanza del
13.01.23 , in considerazione del deposito della documentazione , dispone l'acquisizione della documentazione prodotta dal liquidatore giudiziario della sulla base della quale CP_3
risultano inconfutabilmente provati prelievi ingiustificati da parte dell'amministratore per euro
378.278,52 . Considerato che, come riferito dal liquidatore, l'amministratore ha intentato una causa, pendente innanzi ala II sezione civile di questo Tribunale, per il disconoscimento della firma apposta su alcuni assegni sottoscritti nella qualità per l'importo di euro 39.260,00 e che il
CTU, nominato in sede di perizia grafologica, ha affermato che la firma è apocrifa, si ritiene di poter detrarre in via equitativa dalla somma di euro 378.278,52 la somma di euro 39.260,00
Nella specie, l'amministratrice risponde, quindi, di tutte le somme prelevate senza giustificazione, quantificate equitativamente in euro 339.018,52 oltre rivalutazione monetaria da computarsi a partire dal 31.12.2017 ed interessi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass S.U. n.
1712/1995).
La domanda di manleva svolta dal convenuto è infondata e deve essere rigettata. Il CP_1
convenuto risulta assicurato con , evocati in giudizio, con Pt_4 Parte_4
copertura retroattiva al settembre 2017. Il contratto stipulato prevede la possibilità di perdita dell'indennizzo in caso di dichiarazioni reticenti. Ebbene li dove il formulario chiedeva se l'assicurato fosse a conoscenza di condizioni che avrebbero potuto generare un rischio, il NN ha reso risposta negativa pur risultando provato (cfr all.9 e 9 bis) che nel novembre 2017 aveva ricevuto lettera di contestazione e messa in mora da parte delle attrici . Il NN è quindi incorso in un inadempimento riconducibile alla colpa grave rendendo dichiarazioni reticenti e omettendo circostanze che aggravavano , in modo inequivoco, il rischio di domande risarcitorie in relazione all'attività svolta.
pagina 11 di 14 Appurata la responsabilità dell'amministratore, quanto all'azione svolta nei confronti del socio ai sensi dell'art 2476 comma 8 c.c.(già art.2476 comma7 c.c.) nella parte in cui prevede Parte_3
che sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società. Risulta sufficientemente provato sulla base delle dichiarazioni rese dall'amministratore alle attrici prima dell'introduzione del giudizio ( cfr all.7 della produzione del convenuto e dal socio negli atti di CP_1 CP_2
causa, che il movimentasse i conti societari ed è, comunque, sufficiente a far ritenere Parte_3
integrati i presupposti previsti dalla norma, il fatto che il convenuto ha ricevuto a titolo di rimborso finanziamenti soci, che dalla documentazione societaria risultano effettuati per somme inferiori, la somma non dovuta, ulteriore e significativa di € 100.220,00. Il convenuto si è difeso unicamente deducendo che l'indebita restituzione era imputabile all'amministratore e contestando la tardività della documentazione prodotta dal liquidatore della CP_3
documentazione di cui ,in base a quanto già esplicitato, il Collegio dispone l'acquisizione.
deve pertanto essere condannato a risarcire alla società, in solido con Parte_3
l'amministratore la somma di euro 100.220,00 oltre rivalutazione monetaria da computarsi a partire dal 31.12.2017 ed interessi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass S.U. n. 1712/1995).
La domanda svolta nei confronti del socio è, invece, infondata non essendo state CP_2
sufficientemente allegate e provate condotte produttive di danno nel senso richiesto dalla norma.
Le attrici hanno chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni , derivanti dall'illegittimo comportamento tenuto dai convenuti in proprio ex art.2476 commi 7 e 8 c.c. (già 2476 commi 6
e 7 c.c.). Tuttavia, l'azione individuale del socio nei confronti degli amministratori (o dei soci co- responsabili) è esperibile solo se il singolo socio è stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi, e non per un mero "pregiudizio riflesso" che incide sul valore della partecipazione sociale a seguito di un danno subito dalla società. Nel caso di specie, il danno lamentato dalle attrici appare essere un pregiudizio riflesso, consistente nella riduzione del valore della propria partecipazione societaria o nella mancata possibilità di accesso a informazioni relative al patrimonio sociale, in conseguenza di un danno asseritamente sofferto dalla
[...]
stessa. Le attrici non hanno specificato un danno al proprio patrimonio che non CP_5
sia "passato attraverso il patrimonio sociale".
pagina 12 di 14 Per tutti i motivi esposti, la domanda deve essere rigettata per mancanza di allegazione e prova circostanziata dei fatti costitutivi della responsabilità invocata.
In conclusione il convenuto deve essere condannato a risarcire alla società la Controparte_6
somma di euro 339.018,52 di cui euro 100.220,00 in solido con . Parte_3
Invero, trattandosi di debito di valore - benché derivante da responsabilità per inadempimento contrattuale - l'importo sopra indicato va rivalutato all'attualità sulla base del coefficiente di rivalutazione calcolato dall'Istat dalla data dell'evento che ha cagionato il danno determinato dall'inadempimento alla data del deposito della sentenza.
Nel caso di specie, la rivalutazione deve farsi decorrere dal giorno di verificazione dell'evento dannoso per la società e quindi a far data dal 31.12.2017
Vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte
n.1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati. Tali interessi possono essere determinati al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c., calcolati sulla somma di euro 304154,00 via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, dalla data del 31/12/2012 fino alla data di notifica dell'atto di citazione (22 novembre
2021), mentre per il periodo successivo, sino alla data di deposito della sentenza, tali interessi dovranno essere calcolati al tasso di cui al successivo comma 4 dello stesso art. 1284 c.c., avendo la Suprema Corte chiarito che tale disposizione normativa si applica anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (cfr., Cass. n. 61/2023).
Gli interessi corrispettivi, invece, che matureranno successivamente al deposito della sentenza, dovranno essere determinati al medesimo tasso da ultimo indicato (art. 1284, comma 4, c.c.).
Le spese di lite nei confronti di seguono la soccombenza si liquidano come Controparte_2
da dispositivo. ai sensi del d.m. n. 55/2014 e s.s.m.,sulla base del valore della controversia, con attribuzione in favore dell'avv. Elena Vaglieco dichiaratasi anticipataria.
L' accoglimento solo di alcune domande e la peculiarità delle questioni trattate, giustifica la compensazione tra le altri parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 13 di 14 Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di revoca dell'amministratore;
Rigetta la domanda formulata nei confronti di;
Controparte_2
Accoglie in parte le domande formulata nei confronti di e per CP_1 Parte_3
l'effetto condanna il convenuto NN al pagamento in favore della Controparte_3
, in persona del liquidatore p.t. della somma già rivalutata di € 404.787,49 oltre
[...]
interessi così come determinati in parte motiva di cui 119.662,68 in solido con Parte_3
oltre interessi così come determinati in parte motiva;
Rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_1 Parte_4
;
[...]
Condanna le attrici al pagamento in favore di delle spese e competenze del Controparte_2
presente giudizio che liquida in complessivi euro 11.300,00 per compensi , oltre C.U, rimborso forfettario nella misura del 15% Iva e c.p.a. come per legge ,con attribuzione in favore dell'avv.
Elena Vaglieco dichiaratasi antistataria;
Compensa tra le altre parti le spese di lite.
Napoli, 17.06 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Francesca Reale dott. Salvatore Di Lonardo
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