TRIB
Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 334/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Nella causa iscritta al n. r.g. 334/2025 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE contro
C/O Controparte_1
AVV. DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
Il Giudice dott. Chiara Zompi, letti gli atti e udite le parti,
a scioglimento della riserva assunta a verbale di udienza del 27.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 5.02.2025 unitamente a ricorso di merito ex art. 414
c.p.c., ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, il , l' Controparte_2 Controparte_3
l'Ambito territoriale per la provincia di Bologna e l'
[...] [...]
di esponendo: Controparte_4 CP_1
- di aver formulato istanza di inserimento e/o aggiornamento e/o conferma nelle graduatorie del personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario della provincia di valevoli per il triennio CP_1
2024/2027, per i profili di Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico e Assistente
Tecnico;
- di aver a tal fine dichiarato, tra gli altri titoli, il servizio svolto dal 1.09.2016 al 31.08.2022 (per complessivi mesi 67 mesi e 22 giorni) quale Assistente Amministrativo presso l'Istituto Scolastico
Paritario “Rhegium College” di Reggio Calabria;
- di esser stato così iscritto nelle graduatorie di interesse per il profilo di Collaboratore Scolastico con punteggio pari a 11,60, per il profilo di Assistente Amministrativo con punteggio pari a 24,80, e per il profilo Assistente Tecnico con punteggio pari a 9,60;
- di esser stato individuato sulla scorta di tale punteggio, in data 19.09.2024, quale avente diritto alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 24/25, orario pari a 36 ore settimanali e profilo di Assistente Amministrativo presso l'IIS ; Controparte_1
Pagina 1 - che tuttavia il Dirigente Scolastico dell' , con successivo Decreto di Controparte_4 rettifica del 30.9.2024, aveva rideterminato il punteggio di cui sopra attribuendogli: per il profilo di
Assistente Amministrativo punti 10.05 anziché 10,65, per il profilo di Collaboratore Scolastico punti 6,50 anziché 11,60, per il profilo di Assistente Amministrativo punti 7,80 anziché 24,80 e per il profilo di Assistente Tecnico punti 6,20 anziché 9,60;
- che, con successivo Decreto, il Dirigente Scolastico aveva risolto anticipatamente il contratto di lavoro a far data dal 1.10.2024, avendo ritenuto non effettivo il servizio svolto da esso ricorrente presso la Scuola Paritaria “Rhegium College”.
Il ricorrente ha proseguito esponendo di aver contestato tali provvedimenti in data 13.11.2024 e di aver chiesto il ripristino della propria posizione in data 9.01.2025 sull'evidenza che per la permanenza nella III fascia il DM 89/2024 non prevede, quale requisito utile ai fini della valutazione del servizio, la contribuzione.
Ha richiamato la giurisprudenza di merito secondo cui, a fronte dell'effettività della prestazione del servizio, non può costituire ragione pregiudizievole del lavoratore alcun comportamento omissivo di parte datoriale e in particolare l'omesso versamento dei contributi.
Ha concluso pertanto chiedendo, in via cautelare e d'urgenza, di accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di esso ricorrente al reinserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale Assistente
Tecnico Amministrativo (A.T.A.) valevoli per il triennio 2024/2027 con punteggio pari a 11,60 per il profilo di Collaboratore scolastico, 24,80 per il profilo di Assistente Amministrativo e 9,60 per il profilo di Assistente Tecnico;
di accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di esso ricorrente all'immediato reintegro nel posto di lavoro in precedenza occupato nonché al riconoscimento del periodo di servizio da svolgersi nelle more del presente giudizio, sia ai fini economici che ai fini giuridici e per ogni beneficio ed effetto di legge, previa eventuale disapplicazione del Decreto di rettifica di punteggio e del conseguente Decreto di risoluzione anticipata del contratto di lavoro del
1.10.2024 adottati dal Dirigente Scolastico.
Si è costituito nella presente fase cautelare il contestando la Controparte_2 sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e chiedendo il rigetto del ricorso ex art.700 cpc.
All'esito di breve trattazione, all'udienza del 27.3.2025 il Giudice, udite le parti, ha riservato la decisione.
-----------------
Com'è pacifico e documentato, il ricorrente è stato assunto dall'Amministrazione scolastica in qualità di personale A.T.A., profilo professionale di Assistente Amministrativo, in data 19.09.2024, con contratto di lavoro a tempo determinato e orario pari a 36 ore settimanali.
In seguito alla stipula del contratto di lavoro, il Dirigente Scolastico, in applicazione dell'art. 6, comma 11 del D.M. N. 89 del 21.05.2024, ha effettuato i controlli sulle dichiarazioni presentate dal ricorrente e dunque anche in ordine all'effettività del servizio che il ricorrente ha dichiarato di avere svolto presso la Scuola Paritaria “Rhegium College”, di Reggio Calabria dal 1.09.2016 al
31.08.2022, chiedendo all' copia dell'estratto conto previdenziale del CP_5 Parte_1
Pagina 2 Ebbene, dall'estratto contro previdenziale parte datoriale ha appreso che la Scuola Paritaria non ha assolto all'obbligo contributivo sulla stessa gravante (all. 3 res.).
Il Dirigente Scolastico, tenuto conto di tali risultanze e ritenuta altresì inidonea a comprovare l'effettività del servizio svolto presso il “Rhegium College” la documentazione fornita dal ricorrente su richiesta dell'Amministrazione scolastica, con atto prot. n. 14797, ha risolto anticipatamente il rapporto di lavoro con il lavoratore a far data dall'1.10.2024 (all. 5 ric.).
Tanto premesso in fatto, occorre anzitutto rilevare, in diritto, che in base al DM n. 50/2021, che disciplina l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia di circolo e d'istituto, tra i titoli utili per il punteggio è previsto il servizio prestato presso un Istituto scolastico non statale paritario, senza che sia richiesto quale ulteriore presupposto anche il versamento dei relativi contributi previdenziali;
in altri termini, l'attribuzione del punteggio dipende dal servizio prestato e non anche dal relativo versamento contributivo. Il che appare conforme alla ratio del riconoscimento del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria che è, all'evidenza, la valorizzazione della professionalità maturata, essendo a tal fine indifferente che vi sia stato o meno il versamento dei contributi previdenziali.
In tal senso, nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, è stato osservato che l'obbligo assunto dagli istituti scolastici legalmente riconosciuti di praticare al personale docente un trattamento giuridico ed economico compatibile con la legislazione statale, anche per quanto attiene alle obbligazioni previdenziali, è questione che, di per sé, non è indicativa né della non effettività dello svolgimento del servizio né della non acquisita esperienza necessaria e sufficiente per l'attribuzione del punteggio (cfr. Cons. St. 5570/2001; Cons. St. n. 2136/2013).
È stato altresì chiarito che il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell'avvenuto svolgimento del servizio, ma non può essere elevato a requisito indefettibile per l'attribuzione del punteggio anche nei casi in cui l'Amministrazione non contesta l'effettivo svolgimento del servizio, e che, qualora il servizio effettivo non fosse così ritenuto valutabile, del tutto irragionevolmente - e in assenza di una espressa previsione del legislatore - alle eventuali inadempienze contributive dell' d'istruzione conseguirebbe un'impropria funzione CP_4 sanzionatoria indiretta a danno dello stesso dipendente, a cui tutela l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, il quale attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, il rapporto di dipendenza (C.d.S. Sez. VI, 16 febbraio 2011 n. 973).
Il mancato adempimento del versamento dei contributi previdenziali, che di per sé non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore ovvero ad escluderlo da una procedura concorsuale (CdS, sentenza n. 146 del 9 gennaio 2020), può però essere valutato al fine di indagare l'effettività del servizio che si dichiara prestato.
Ciò in quanto, come si è detto, ciò che rileva è (unicamente) l'effettiva prestazione del servizio presso scuola non statale, ovviamente nel caso in cui la effettività del servizio sia contestata dalla amministrazione scolastica.
Pagina 3 Nel caso di specie, a fronte della contestazione svolta dal resistente, era onere del CP_2 ricorrente fornire la prova del servizio prestato, posto che è il ricorrente che intende avvalersi di tale servizio come titolo utile all'attribuzione di punteggio in graduatoria. Pertanto, sulla scorta degli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova, nonché sulla scorta del principio di vicinanza della prova, gravava sul ricorrente l'onere di provare l'effettività del servizio indicato tra i titoli posseduti nella domanda, mentre non è onere della PA fornire la prova contraria della non veridicità della dichiarazione o della fittizietà del titolo.
Ciò premesso, ritiene il giudicante che il ricorrente non abbia adeguatamente assolto all'onus probandi sullo stesso gravante, neppure nei limiti della sommaria cognitio che caratterizza la presente fase cautelare.
Infatti, è anzitutto documentato che l'istituto paritario non abbia assolto all'onere contributivo, giacché non vi è traccia dell'adempimento nell'estratto contributivo prodotto in atti e, CP_5 viceversa, i cd flussi Uniemens attestano la mera denuncia contributiva e non anche l'effettivo versamento dei contributi.
A ciò si aggiunga che, nonostante la lunga durata del rapporto con l'Istituto Paritario, il ricorrente non ha offerto alcuna prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni di cui alle buste paga, il che appare particolarmente rilevante ove si consideri che, a far data dal 1.7.2018, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1 co. 911 e 912 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), i datori di lavoro non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante al lavoratore.
Ed inverto, il ricorrente ha prodotto in atti (unicamente) il contratto di lavoro stipulato con il
Rhegium College in data 1.09.2016, le buste paga (doc. 3 ric.) e cinque ricevute di pagamento sulle quali è apposto il timbro della Scuola Paritaria (doc. 4 ric.). Ma, quanto in particolare a queste ultime, occorre rilevare che esse non costituiscono prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni;
infatti, con Legge n. 2015/2017 il legislatore ha introdotto l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere la retribuzione ai lavoratori mediante mezzi tracciabili, puntualmente elencati dall'art. 1 comma 910, che statuisce: “A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. […]”.
Il successivo comma 911 ha poi previsto che “I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.”.
Ebbene, il ricorrente, che asserisce di aver lavorato alle dipendenze della Scuola Paritaria per ben sei anni, non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione mediante uno dei predetti
Pagina 4 mezzi e ciò neppure per quanto concerne il periodo successivo al 1.07.2018, a decorrere dal quale vigeva il divieto, in capo a parte datoriale, di retribuire i lavoratori mediante denaro contante.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, poi, le Scuole Paritarie non rientrano nell'ambito di applicazione del successivo comma 913 che, per quanto qui più rileva, prevede la non applicabilità dei commi 910 e 911 “ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 […]”.
Per definizione, infatti, come previsto dall'art. 1, comma 2 della Legge n. 62/2000, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” le Scuole Paritarie sono “istituzioni scolastiche non statali”, e in quanto tali, non rientrano tra le pubbliche amministrazioni, da intendersi, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 quali amministrazioni dello Stato, uniche esonerate dagli obblighi derivanti in capo ai datori di lavoro dagli art. 1, commi 910 e 911.
Va infine valorizzata la circostanza documentale, rispetto alla quale il ricorrente nulla ha dedotto, che nel periodo durante il quale il sig. ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze del Parte_1
Rhegium College, egli risulta aver anche svolto attività lavorativa a tempo pieno presso la società
Medcenter Container Terminal Spa, alle cui dipendenze ha lavorato dal 4.10.2000 al 16.09.2024
(doc. 6 res.).
Sebbene lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno non sia in astratto incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa part time, pare significativo che il ricorrente non abbia fornito prova alcuna che l'attività lavorativa presso la società Medcenter Container Terminal Spa si articolasse in fasce orarie tali da consentire la parallela occupazione presso la Scuola Paritaria.
Alla luce delle allegazioni del ricorrente nonché delle circostanze esposte, che ragionevolmente ingenerano dubbi sull'effettività del servizio svolto, si ritiene difetti il fumus boni iuris del ricorso.
In ogni caso, neppure ricorre l'ulteriore indefettibile presupposto del periculum in mora.
Occorre infatti considerare che, in tema di tutela cautelare atipica, il provvedimento d'urgenza richiesto dal lavoratore ex art. 700 c.p.c. presuppone che ricorrano congiuntamente i requisiti del cd. fumus boni iuris, ossia l'evidente fondatezza della pretesa e del periculum in mora, costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, e dunque non ristorabile per equivalente. Il provvedimento dev'essere rifiutato allorquando manchi anche uno solo dei predetti requisiti.
Il pregiudizio irreparabile, richiesto dall'art. 700 c.p.c., deve essere inteso non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela ma anche come insuscettibilità di ottenere tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito. Tale requisito non può ricorrere con riferimento ai diritti derivanti dai rapporti obbligatori, essendo questi per loro natura suscettibili in ogni caso di riparazione economica. L'esistenza del periculum in mora “deve essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione socio economica del lavoratore", talché il ricorrente è tenuto ad allegare e provare circostanze (in ordine alla sua situazione familiare, alla necessità di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione
Pagina 5 del suo equilibrio psico fisico) dalle quali emerga che la perdita del posto di lavoro o la mancata assunzione – e quindi la conseguente perdita (o mancata acquisizione) della retribuzione – possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile, non potendo il "periculum in mora" reputarsi esistente "in re ipsa" neppure nel fatto stesso della disoccupazione (Tribunale S. Maria Capua V., sez. lav., 13/05/2010).
Inoltre, è stato chiarito che la mera perdita della retribuzione non concretizza di per sé il pregiudizio imminente ed irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c., trattandosi di danno sempre risarcibile ex post.
Siffatto presupposto si realizza, per contro, allorquando la perdita della fonte di reddito incida su diritti essenziali del lavoratore, tali da richiedere un immediato soddisfacimento, quali il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa, il diritto alla salute ovvero altri diritti insuscettibili di risarcimento per equivalente, come, ad esempio, il diritto alla formazione, all'elevazione professionale o all'immagine. Ne discende che il lavoratore che agisce in via d'urgenza deve allegare le circostanze di fatto in relazione alle quali il provvedimento datoriale produce - in concreto - effetti lesivi di carattere irreparabile che non possono reputarsi insiti nella mera circostanza della perdita della retribuzione.
Sotto tale profilo, parte ricorrente ha affermato di essere attualmente residente a Bagnara Calabra, di non disporre di alcun reddito e che il proprio nucleo familiare è composto unicamente da esso ricorrente e dalla sorella, la quale tuttavia vive e lavora a CP_1
Il ricorrente ha poi prodotto documentazione da cui si evince lo stato di disoccupazione in cui esso attualmente versa, la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo stato di famiglia nonché la documentazione attestante le dimissioni dal precedente rapporto di lavoro con la società
Medcenter Container Terminal Spa rassegnate in data 17.09.2024.
Ebbene, da tali allegazioni non è dato evincere il pregiudizio irrimediabile che esso lamenta derivi dalla perdita della retribuzione, né è dato evincere che esso versi in una situazione di indigenza economica tale da impedirgli di far fronte ai bisogni della vita quotidiana, propri e dei componenti del nucleo familiare.
Non vi è neppure la prova della lesione irreversibile di un diritto di natura non patrimoniale. Il pregiudizio deve essere connotato dalla irreperabilità e non può ritenersi in re ipsa per il solo fatto dell'interruzione temporanea della prestazione lavorativa, e ciò a maggior ragione ove si consideri che la perdita della retribuzione nei rapporti a termine è sempre risarcibile per equivalente.
Inoltre, occorre rilevare che la riduzione del punteggio e la conseguente posizione deteriore in graduatoria è pienamente emendabile, nel caso di accoglimento del ricorso di merito, dalla pronuncia di annullamento del provvedimento datoriale impugnato e dal ripristino della previgente graduatoria che consegue alla naturale retroattività degli effetti della sentenza di merito.
La domanda cautelare non può pertanto trovare accoglimento.
Spese al merito.
P.Q.M.
Pagina 6 Il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro: respinge la domanda cautelare proposta da;
Parte_1 spese al merito.
Si comunichi.
Bologna, 07/04/2025
Il Giudice
dott. Chiara Zompì
Pagina 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Nella causa iscritta al n. r.g. 334/2025 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE contro
C/O Controparte_1
AVV. DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
Il Giudice dott. Chiara Zompi, letti gli atti e udite le parti,
a scioglimento della riserva assunta a verbale di udienza del 27.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 5.02.2025 unitamente a ricorso di merito ex art. 414
c.p.c., ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, il , l' Controparte_2 Controparte_3
l'Ambito territoriale per la provincia di Bologna e l'
[...] [...]
di esponendo: Controparte_4 CP_1
- di aver formulato istanza di inserimento e/o aggiornamento e/o conferma nelle graduatorie del personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario della provincia di valevoli per il triennio CP_1
2024/2027, per i profili di Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico e Assistente
Tecnico;
- di aver a tal fine dichiarato, tra gli altri titoli, il servizio svolto dal 1.09.2016 al 31.08.2022 (per complessivi mesi 67 mesi e 22 giorni) quale Assistente Amministrativo presso l'Istituto Scolastico
Paritario “Rhegium College” di Reggio Calabria;
- di esser stato così iscritto nelle graduatorie di interesse per il profilo di Collaboratore Scolastico con punteggio pari a 11,60, per il profilo di Assistente Amministrativo con punteggio pari a 24,80, e per il profilo Assistente Tecnico con punteggio pari a 9,60;
- di esser stato individuato sulla scorta di tale punteggio, in data 19.09.2024, quale avente diritto alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 24/25, orario pari a 36 ore settimanali e profilo di Assistente Amministrativo presso l'IIS ; Controparte_1
Pagina 1 - che tuttavia il Dirigente Scolastico dell' , con successivo Decreto di Controparte_4 rettifica del 30.9.2024, aveva rideterminato il punteggio di cui sopra attribuendogli: per il profilo di
Assistente Amministrativo punti 10.05 anziché 10,65, per il profilo di Collaboratore Scolastico punti 6,50 anziché 11,60, per il profilo di Assistente Amministrativo punti 7,80 anziché 24,80 e per il profilo di Assistente Tecnico punti 6,20 anziché 9,60;
- che, con successivo Decreto, il Dirigente Scolastico aveva risolto anticipatamente il contratto di lavoro a far data dal 1.10.2024, avendo ritenuto non effettivo il servizio svolto da esso ricorrente presso la Scuola Paritaria “Rhegium College”.
Il ricorrente ha proseguito esponendo di aver contestato tali provvedimenti in data 13.11.2024 e di aver chiesto il ripristino della propria posizione in data 9.01.2025 sull'evidenza che per la permanenza nella III fascia il DM 89/2024 non prevede, quale requisito utile ai fini della valutazione del servizio, la contribuzione.
Ha richiamato la giurisprudenza di merito secondo cui, a fronte dell'effettività della prestazione del servizio, non può costituire ragione pregiudizievole del lavoratore alcun comportamento omissivo di parte datoriale e in particolare l'omesso versamento dei contributi.
Ha concluso pertanto chiedendo, in via cautelare e d'urgenza, di accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di esso ricorrente al reinserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale Assistente
Tecnico Amministrativo (A.T.A.) valevoli per il triennio 2024/2027 con punteggio pari a 11,60 per il profilo di Collaboratore scolastico, 24,80 per il profilo di Assistente Amministrativo e 9,60 per il profilo di Assistente Tecnico;
di accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di esso ricorrente all'immediato reintegro nel posto di lavoro in precedenza occupato nonché al riconoscimento del periodo di servizio da svolgersi nelle more del presente giudizio, sia ai fini economici che ai fini giuridici e per ogni beneficio ed effetto di legge, previa eventuale disapplicazione del Decreto di rettifica di punteggio e del conseguente Decreto di risoluzione anticipata del contratto di lavoro del
1.10.2024 adottati dal Dirigente Scolastico.
Si è costituito nella presente fase cautelare il contestando la Controparte_2 sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e chiedendo il rigetto del ricorso ex art.700 cpc.
All'esito di breve trattazione, all'udienza del 27.3.2025 il Giudice, udite le parti, ha riservato la decisione.
-----------------
Com'è pacifico e documentato, il ricorrente è stato assunto dall'Amministrazione scolastica in qualità di personale A.T.A., profilo professionale di Assistente Amministrativo, in data 19.09.2024, con contratto di lavoro a tempo determinato e orario pari a 36 ore settimanali.
In seguito alla stipula del contratto di lavoro, il Dirigente Scolastico, in applicazione dell'art. 6, comma 11 del D.M. N. 89 del 21.05.2024, ha effettuato i controlli sulle dichiarazioni presentate dal ricorrente e dunque anche in ordine all'effettività del servizio che il ricorrente ha dichiarato di avere svolto presso la Scuola Paritaria “Rhegium College”, di Reggio Calabria dal 1.09.2016 al
31.08.2022, chiedendo all' copia dell'estratto conto previdenziale del CP_5 Parte_1
Pagina 2 Ebbene, dall'estratto contro previdenziale parte datoriale ha appreso che la Scuola Paritaria non ha assolto all'obbligo contributivo sulla stessa gravante (all. 3 res.).
Il Dirigente Scolastico, tenuto conto di tali risultanze e ritenuta altresì inidonea a comprovare l'effettività del servizio svolto presso il “Rhegium College” la documentazione fornita dal ricorrente su richiesta dell'Amministrazione scolastica, con atto prot. n. 14797, ha risolto anticipatamente il rapporto di lavoro con il lavoratore a far data dall'1.10.2024 (all. 5 ric.).
Tanto premesso in fatto, occorre anzitutto rilevare, in diritto, che in base al DM n. 50/2021, che disciplina l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia di circolo e d'istituto, tra i titoli utili per il punteggio è previsto il servizio prestato presso un Istituto scolastico non statale paritario, senza che sia richiesto quale ulteriore presupposto anche il versamento dei relativi contributi previdenziali;
in altri termini, l'attribuzione del punteggio dipende dal servizio prestato e non anche dal relativo versamento contributivo. Il che appare conforme alla ratio del riconoscimento del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria che è, all'evidenza, la valorizzazione della professionalità maturata, essendo a tal fine indifferente che vi sia stato o meno il versamento dei contributi previdenziali.
In tal senso, nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, è stato osservato che l'obbligo assunto dagli istituti scolastici legalmente riconosciuti di praticare al personale docente un trattamento giuridico ed economico compatibile con la legislazione statale, anche per quanto attiene alle obbligazioni previdenziali, è questione che, di per sé, non è indicativa né della non effettività dello svolgimento del servizio né della non acquisita esperienza necessaria e sufficiente per l'attribuzione del punteggio (cfr. Cons. St. 5570/2001; Cons. St. n. 2136/2013).
È stato altresì chiarito che il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell'avvenuto svolgimento del servizio, ma non può essere elevato a requisito indefettibile per l'attribuzione del punteggio anche nei casi in cui l'Amministrazione non contesta l'effettivo svolgimento del servizio, e che, qualora il servizio effettivo non fosse così ritenuto valutabile, del tutto irragionevolmente - e in assenza di una espressa previsione del legislatore - alle eventuali inadempienze contributive dell' d'istruzione conseguirebbe un'impropria funzione CP_4 sanzionatoria indiretta a danno dello stesso dipendente, a cui tutela l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, il quale attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, il rapporto di dipendenza (C.d.S. Sez. VI, 16 febbraio 2011 n. 973).
Il mancato adempimento del versamento dei contributi previdenziali, che di per sé non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore ovvero ad escluderlo da una procedura concorsuale (CdS, sentenza n. 146 del 9 gennaio 2020), può però essere valutato al fine di indagare l'effettività del servizio che si dichiara prestato.
Ciò in quanto, come si è detto, ciò che rileva è (unicamente) l'effettiva prestazione del servizio presso scuola non statale, ovviamente nel caso in cui la effettività del servizio sia contestata dalla amministrazione scolastica.
Pagina 3 Nel caso di specie, a fronte della contestazione svolta dal resistente, era onere del CP_2 ricorrente fornire la prova del servizio prestato, posto che è il ricorrente che intende avvalersi di tale servizio come titolo utile all'attribuzione di punteggio in graduatoria. Pertanto, sulla scorta degli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova, nonché sulla scorta del principio di vicinanza della prova, gravava sul ricorrente l'onere di provare l'effettività del servizio indicato tra i titoli posseduti nella domanda, mentre non è onere della PA fornire la prova contraria della non veridicità della dichiarazione o della fittizietà del titolo.
Ciò premesso, ritiene il giudicante che il ricorrente non abbia adeguatamente assolto all'onus probandi sullo stesso gravante, neppure nei limiti della sommaria cognitio che caratterizza la presente fase cautelare.
Infatti, è anzitutto documentato che l'istituto paritario non abbia assolto all'onere contributivo, giacché non vi è traccia dell'adempimento nell'estratto contributivo prodotto in atti e, CP_5 viceversa, i cd flussi Uniemens attestano la mera denuncia contributiva e non anche l'effettivo versamento dei contributi.
A ciò si aggiunga che, nonostante la lunga durata del rapporto con l'Istituto Paritario, il ricorrente non ha offerto alcuna prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni di cui alle buste paga, il che appare particolarmente rilevante ove si consideri che, a far data dal 1.7.2018, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1 co. 911 e 912 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), i datori di lavoro non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante al lavoratore.
Ed inverto, il ricorrente ha prodotto in atti (unicamente) il contratto di lavoro stipulato con il
Rhegium College in data 1.09.2016, le buste paga (doc. 3 ric.) e cinque ricevute di pagamento sulle quali è apposto il timbro della Scuola Paritaria (doc. 4 ric.). Ma, quanto in particolare a queste ultime, occorre rilevare che esse non costituiscono prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni;
infatti, con Legge n. 2015/2017 il legislatore ha introdotto l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere la retribuzione ai lavoratori mediante mezzi tracciabili, puntualmente elencati dall'art. 1 comma 910, che statuisce: “A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. […]”.
Il successivo comma 911 ha poi previsto che “I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.”.
Ebbene, il ricorrente, che asserisce di aver lavorato alle dipendenze della Scuola Paritaria per ben sei anni, non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione mediante uno dei predetti
Pagina 4 mezzi e ciò neppure per quanto concerne il periodo successivo al 1.07.2018, a decorrere dal quale vigeva il divieto, in capo a parte datoriale, di retribuire i lavoratori mediante denaro contante.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, poi, le Scuole Paritarie non rientrano nell'ambito di applicazione del successivo comma 913 che, per quanto qui più rileva, prevede la non applicabilità dei commi 910 e 911 “ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 […]”.
Per definizione, infatti, come previsto dall'art. 1, comma 2 della Legge n. 62/2000, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” le Scuole Paritarie sono “istituzioni scolastiche non statali”, e in quanto tali, non rientrano tra le pubbliche amministrazioni, da intendersi, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 quali amministrazioni dello Stato, uniche esonerate dagli obblighi derivanti in capo ai datori di lavoro dagli art. 1, commi 910 e 911.
Va infine valorizzata la circostanza documentale, rispetto alla quale il ricorrente nulla ha dedotto, che nel periodo durante il quale il sig. ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze del Parte_1
Rhegium College, egli risulta aver anche svolto attività lavorativa a tempo pieno presso la società
Medcenter Container Terminal Spa, alle cui dipendenze ha lavorato dal 4.10.2000 al 16.09.2024
(doc. 6 res.).
Sebbene lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno non sia in astratto incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa part time, pare significativo che il ricorrente non abbia fornito prova alcuna che l'attività lavorativa presso la società Medcenter Container Terminal Spa si articolasse in fasce orarie tali da consentire la parallela occupazione presso la Scuola Paritaria.
Alla luce delle allegazioni del ricorrente nonché delle circostanze esposte, che ragionevolmente ingenerano dubbi sull'effettività del servizio svolto, si ritiene difetti il fumus boni iuris del ricorso.
In ogni caso, neppure ricorre l'ulteriore indefettibile presupposto del periculum in mora.
Occorre infatti considerare che, in tema di tutela cautelare atipica, il provvedimento d'urgenza richiesto dal lavoratore ex art. 700 c.p.c. presuppone che ricorrano congiuntamente i requisiti del cd. fumus boni iuris, ossia l'evidente fondatezza della pretesa e del periculum in mora, costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, e dunque non ristorabile per equivalente. Il provvedimento dev'essere rifiutato allorquando manchi anche uno solo dei predetti requisiti.
Il pregiudizio irreparabile, richiesto dall'art. 700 c.p.c., deve essere inteso non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela ma anche come insuscettibilità di ottenere tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito. Tale requisito non può ricorrere con riferimento ai diritti derivanti dai rapporti obbligatori, essendo questi per loro natura suscettibili in ogni caso di riparazione economica. L'esistenza del periculum in mora “deve essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione socio economica del lavoratore", talché il ricorrente è tenuto ad allegare e provare circostanze (in ordine alla sua situazione familiare, alla necessità di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione
Pagina 5 del suo equilibrio psico fisico) dalle quali emerga che la perdita del posto di lavoro o la mancata assunzione – e quindi la conseguente perdita (o mancata acquisizione) della retribuzione – possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile, non potendo il "periculum in mora" reputarsi esistente "in re ipsa" neppure nel fatto stesso della disoccupazione (Tribunale S. Maria Capua V., sez. lav., 13/05/2010).
Inoltre, è stato chiarito che la mera perdita della retribuzione non concretizza di per sé il pregiudizio imminente ed irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c., trattandosi di danno sempre risarcibile ex post.
Siffatto presupposto si realizza, per contro, allorquando la perdita della fonte di reddito incida su diritti essenziali del lavoratore, tali da richiedere un immediato soddisfacimento, quali il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa, il diritto alla salute ovvero altri diritti insuscettibili di risarcimento per equivalente, come, ad esempio, il diritto alla formazione, all'elevazione professionale o all'immagine. Ne discende che il lavoratore che agisce in via d'urgenza deve allegare le circostanze di fatto in relazione alle quali il provvedimento datoriale produce - in concreto - effetti lesivi di carattere irreparabile che non possono reputarsi insiti nella mera circostanza della perdita della retribuzione.
Sotto tale profilo, parte ricorrente ha affermato di essere attualmente residente a Bagnara Calabra, di non disporre di alcun reddito e che il proprio nucleo familiare è composto unicamente da esso ricorrente e dalla sorella, la quale tuttavia vive e lavora a CP_1
Il ricorrente ha poi prodotto documentazione da cui si evince lo stato di disoccupazione in cui esso attualmente versa, la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo stato di famiglia nonché la documentazione attestante le dimissioni dal precedente rapporto di lavoro con la società
Medcenter Container Terminal Spa rassegnate in data 17.09.2024.
Ebbene, da tali allegazioni non è dato evincere il pregiudizio irrimediabile che esso lamenta derivi dalla perdita della retribuzione, né è dato evincere che esso versi in una situazione di indigenza economica tale da impedirgli di far fronte ai bisogni della vita quotidiana, propri e dei componenti del nucleo familiare.
Non vi è neppure la prova della lesione irreversibile di un diritto di natura non patrimoniale. Il pregiudizio deve essere connotato dalla irreperabilità e non può ritenersi in re ipsa per il solo fatto dell'interruzione temporanea della prestazione lavorativa, e ciò a maggior ragione ove si consideri che la perdita della retribuzione nei rapporti a termine è sempre risarcibile per equivalente.
Inoltre, occorre rilevare che la riduzione del punteggio e la conseguente posizione deteriore in graduatoria è pienamente emendabile, nel caso di accoglimento del ricorso di merito, dalla pronuncia di annullamento del provvedimento datoriale impugnato e dal ripristino della previgente graduatoria che consegue alla naturale retroattività degli effetti della sentenza di merito.
La domanda cautelare non può pertanto trovare accoglimento.
Spese al merito.
P.Q.M.
Pagina 6 Il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro: respinge la domanda cautelare proposta da;
Parte_1 spese al merito.
Si comunichi.
Bologna, 07/04/2025
Il Giudice
dott. Chiara Zompì
Pagina 7