Trib. Bologna, ordinanza 07/04/2025
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Ordinanza 7 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice del Lavoro dott. Chiara Zompi, riguarda una controversia tra un ricorrente e un'amministrazione scolastica in merito alla posizione nelle graduatorie del personale A.T.A. Il ricorrente ha richiesto il reinserimento nelle graduatorie con punteggi specifici, contestando la riduzione del punteggio e la risoluzione anticipata del contratto di lavoro, sostenendo che il servizio prestato presso una scuola paritaria fosse valido ai fini della graduatoria, indipendentemente dal versamento dei contributi previdenziali. La controparte ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, negando l'effettività del servizio.

Il Giudice ha respinto la domanda cautelare, evidenziando che il ricorrente non ha fornito prove sufficienti dell'effettivo svolgimento del servizio, né ha dimostrato il periculum in mora. Ha argomentato che, sebbene il servizio prestato presso scuole paritarie possa essere valutato per il punteggio, la mancanza di prova del pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali solleva dubbi sull'effettività del servizio. Inoltre, il Giudice ha sottolineato che la perdita di retribuzione non costituisce di per sé un pregiudizio irreparabile, essendo risarcibile ex post. Pertanto, la domanda cautelare è stata respinta, con spese al merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, ordinanza 07/04/2025
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero :
    Data del deposito : 7 aprile 2025

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