Art. 3.
Per il porto di Civitavecchia la tassa sulle merci di cui all' art. 2 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 1390 , modificato col decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1796 , e col decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 , viene fissata rispettivamente per le merci sbarcate e per le merci imbarcate come per i porti di cui al precedente art. 2 aventi un movimento complessivo annuo inferiore ai 5.000.000 di tonnellate.
Per il porto di Ravenna la tassa sulle merci di cui all' art. 2 del regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391 , modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 , viene fissata rispettivamente per le merci sbarcate e per le merci imbarcate come al comma precedente.
Per il porto di Civitavecchia la tassa sulle merci di cui all' art. 2 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 1390 , modificato col decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1796 , e col decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 , viene fissata rispettivamente per le merci sbarcate e per le merci imbarcate come per i porti di cui al precedente art. 2 aventi un movimento complessivo annuo inferiore ai 5.000.000 di tonnellate.
Per il porto di Ravenna la tassa sulle merci di cui all' art. 2 del regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391 , modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 , viene fissata rispettivamente per le merci sbarcate e per le merci imbarcate come al comma precedente.