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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gaetano CAMPO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, nata a [...] il [...], residente a [...] F, c.f. Parte_1
ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Padova (PD), Via Sette C.F._1
Martiri, 66, presso lo studio e la persona dell'Avv. Chiara Pernechele (C.F.: ) C.F._2
Tel 049 723410 e Fax: 049 9270565 – p.e.c. che la Email_1
rappresenta e difende, giusta procura in atti, con l'Avv. Francesco Maracino, con studio legale e tributario in Corso V. Emanuele III, n. 51, 86039, Termoli (CB), C.F.: , p.e.c.: CodiceFiscale_3
e con l'Avv. Eva Vigato con studio in Vicolo M. Buonarroti 2/3, Email_2
35135 – Padova, tel: 0429600221, fax: 04291900212, cell.: 3284390362, C.F.:
, p.e.c.: C.F._4 Email_3
Parte appellante contro
(P. IVA , in persona del Direttore Generale dr. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa, giusta deliberazione del Direttore generale n. 742 del Controparte_2
1 08.05.2024, per mandato in atti, dalle avv. Maria Luisa Miazzi (C.F. ), Chiara C.F._5
Tomiola (C.F. ), Angela Rampazzo (C.F. ), C.F._6 C.F._7 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), queste ultime
[...] C.F._8 Parte_3 C.F._9
nominate procuratrici in forza del mandato conferito all'avv. Maria Luisa Miazzi con domicilio eletto in Padova, Corso Garibaldi n. 5 (e-mail: PEC: Email_4
Email_5 Email_6
nr.fax: Email_7 Email_8
049.650834)
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 625/2023 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: obbligo vaccinale;
sospensione del lavoratore
Conclusioni:
Per parte appellante:
“in via principale: previo accertamento della nullità - illegittimità - inefficacia del provvedimento di accertamento dell'inadempimento
dell'obbligo vaccinale adottato dall'Azienda , prot. n. 13026, notificato a mezzo raccomandata in data 27-01-2022, Controparte_1 che ha disposto la sospensione della ricorrente dal servizio a partire dal 21 gennaio 2022; condannare l' Controparte_1 al pagamento, in suo favore, delle retribuzioni maturate dalla data dell'atto di sospensione alla data di effettiva riammissione in servizio
(22-06-2022), con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, oltre agli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni
ulteriore voce e/o emolumento dovuto in forza di legge e del CCNL vigente, oppure nella misura, anche minore, che verrà ritenuta di
giustizia; condannare l al risarcimento del danno per violazione della dignità personale della ricorrente, Controparte_1 per averle tolto il lavoro e la possibilità di dignitoso sostentamento, nonché per la violazione del suo diritto di autodeterminazione in materia
sanitaria, nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
In via incidentale: sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.
4-ter del d.l. 44/2021, convertito in L. n. 76-2021, come
modificato dal D.L. n. 172-2021, nella parte in cui impone l'obbligo vaccinale, in violazione degli artt. 4, 32 e 36 Cost., per le motivazioni
esposte nell'atto (all'uopo si rinvia altresì alle memorie del di Padova, dell'associazione e Controparte_3 CP_4 dell'associazione ' Controparte_5
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, e con condanna al rimborso del c.u.,
con distrazione delle spese in favore degli avvocati che si dichiarano sin d'ora antistatari.”
Per parte appellata:
“- Dichiarare il ricorso in appello inammissibile e comunque infondato per le ragioni indicate;
- Spese e competenze rifuse.”
Svolgimento del processo
2 1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande di , Parte_1
volte ad accertare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio adottato dal datore di lavoro Azienda in applicazione della disciplina di contrasto alla diffusione del Controparte_1
Covid, nonché ad ottenere il pagamento delle retribuzioni perdute dalla sospensione alla riammissione in servizio e il risarcimento del danno. Ha altresì compensato tra le parti le spese di lite.
1.1. La sig.ra è dipendente dell con contratto a tempo Pt_1 Controparte_6
indeterminato dall'11.7.2022 e qualifica di operatore socio-sanitario – categoria BS.
Ha allegato che, a seguito dell'introduzione dell'obbligo vaccinale anti Covid-19, con email del 29.4.2021 ella chiedeva al proprio Medico di Medicina Generale prescrizioni di analisi pre-
vaccinali e informazioni circa i c.d. vaccini mRNA. Dopo una visita ambulatoriale, con email del
18.5.2021 il medico ricusava la paziente – ex art. 41, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale –
a causa di divergenze di vedute.
In data 1°.
7.2021 l'AULSS 2 Marca Trevigiana invitava la sig.ra a sottoporsi alla Pt_1
vaccinazione. Con pec del 5.7.2021 la sig.ra replicava di essere stata ricusata dal proprio Pt_1
medico e di non aver ricevuto le informazioni richieste allo stesso.
In data 4.1.2022 l quale datrice di lavoro, invitava la propria Controparte_6
dipendente a sottoporsi alla vaccinazione. In data 10.1.2022 la lavoratrice riscontrava l'invito evidenziando quanto già esposto all'AULSS 2 Marca Trevigiana. Con comunicazione del 20.1.2022
l accertava l'inadempimento dell'obbligo vaccinale e sospendeva dal servizio la lavoratrice. CP_6
In data 1°.6.2022, a seguito di accertamenti sanitari eseguiti autonomamente, la sig.ra Pt_1
veniva considerata inidonea a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid e otteneva certificazione di esenzione. Pertanto in data 16.6.2022 la stessa chiedeva all di essere reintegrata nelle CP_6
proprie mansioni e in data 22.6.2022 l'Azienda revocava temporaneamente la sospensione,
riammettendo in servizio la lavoratrice.
1.2. Il primo giudice ha rigettato le domande della lavoratrice, richiamando la normativa applicabile di cui agli artt. 4 ss. del D.L. 44/2021 ratione temporis applicabile. Ha ritenuto che le censure di costituzionalità avanzate dalla ricorrente sono state superate dalle sentenze nn. 14/2023
3 e 15/2023 della Corte Costituzionale. Ha evidenziato che tali pronunce hanno anche chiarito l'efficacia e la sicurezza dei vaccini anti Covid-19.
Con riguardo alla specifica posizione della lavoratrice, ha rilevato che legittimamente l'Azienda ne ha accertato l'inadempimento all'obbligo vaccinale e l'ha sospesa dal servizio e dalla retribuzione. Ha precisato altresì che la lavoratrice non può lamentarsi di essere rimasta senza
Medico di Medicina Generale poiché ha avuto un congruo periodo di tempo per reperirne un altro.
Ha compensato integralmente le spese di lite ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, stante l'assenza di un orientamento univoco alla data del ricorso e l'intervento delle pronunce della Corte Costituzionale in corso di causa.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la sig.ra sulla base di tre motivi. Pt_1
2.1. Con il primo motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 conv. L. 176/2021 ratione temporis vigente.
L'appellante evidenzia che la mancata allegazione del certificato del Medico di Medicina
Generale ai fini del differimento/esenzione dall'obbligo vaccinale non le è imputabile, atteso che il certificato era inesigibile stante la ricusazione decisa dal proprio medico. Ribadisce di aver prontamente comunicato, sia all'AULSS 2 che all' l'avvenuta ricusazione e di aver atteso CP_6
indicazioni dalle stesse su come procedere. Rileva come l'Azienda sanitaria ha ignorato il fatto che l'assenza del Medico di Medicina Generale impediva di avere contezza circa l'applicabilità o meno della norma di legge in relazione al differimento/esenzione dell'obbligo vaccinale. Osserva che l ha, altresì, violato il proprio obbligo di attivarsi d'ufficio ai fini del soccorso Parte_4
istruttorio (art. 6 L. 241/1990), atteso che non ha avanzato richiesta integrativa della documentazione né ha avvisato la di richiedere un nuovo Medico di Medicina Generale. Pt_1
L'appellante evidenzia anche che, a seguito di accertamenti sanitari, è risultata inidonea a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19 e le è stata rilasciata certificazione di esenzione.
2.2. Con il secondo motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha basato la propria decisione sulle sopravvenute sentenze della Corte
Costituzionale. Sostiene che tali sentenze non sono vincolanti, ed è possibile sollevare nuovamente le questioni di costituzionalità.
4 L'appellante ribadisce che: - un trattamento sanitario può essere imposto solo se: A) è
benefico sia per il singolo sia per la collettività; B) determina effetti avversi tollerabili per il singolo;
C) gli effetti imprevedibili o dettati dal caso fortuito vengono indennizzati;
- il vaccino anti Covid-19
non previene il contagio e non è sicuro stanti gli effetti avversi gravi;
- i vaccini anti Covid-19 risultano sperimentali e sono stati somministrati in violazione della normativa comunitaria.
2.3. Con il terzo motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per omessa motivazione in punto di mancata ammissione delle istanze istruttorie.
3. Si è costituita l contestando l'appello e chiedendone il Controparte_1
rigetto. Ripercorre la vicenda e precisa che dal 27.11.2021, a seguito del D.L. 172/2021, il soggetto deputato ad accertare l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto dal D.L. 44/2021 non era più
l'Azienda sanitaria di residenza bensì il datore di lavoro. Evidenzia che la lavoratrice non ha mai rappresentato all 3 di aver richiesto esami pre-vaccinali né di essere sprovvista di Medico di CP_6
Medicina Generale, rilevando comunque che sin dal 31.5.2021 l 2 aveva invitato la sig.ra CP_6
a esprimere la scelta di un nuovo medico. Pt_1
Quanto al primo motivo di appello, l ne eccepisce l'inammissibilità, in Parte_4
quanto propone argomentazioni non formulate nel ricorso in primo grado. Rileva comunque l'infondatezza delle doglianze avversarie, ribadendo la correttezza del proprio comportamento quale datrice di lavoro ai sensi del D.L. 44/2021 nonché l'irrilevanza e pretestuosità della lettera del
10.1.2022 inviata dalla lavoratrice. Osserva che il successivo rilascio di “certificazione verde” non consente di desumere l'asserita illegittimità della procedura seguita dall 3. CP_6
Quanto al secondo motivo di appello, l ribadisce che i vaccini anti Covid- Parte_4
19 sono farmaci sicuri e non sperimentali che sono autorizzati in conformità alla normativa europea
(Regolamenti n. 726/2004 e n. 507/2006). Ribadisce altresì che tali vaccini sono efficaci. Richiama
Co giurisprudenza costituzionale, amministrativa, di merito nonché rapporti dell'AIFA e dell .
Quanto al terzo motivo di appello, l osserva che la decisione del primo Parte_4
giudice di non ammettere le istanze istruttorie è giustificata alla luce delle sentenze della Corte
Costituzionale.
Infine, con riguardo al risarcimento del danno, l'Azienda sanitaria ribadisce che la lavoratrice
5 non ha dedotto alcun elemento di fatto a supporto della pretesa.
4. All'udienza del 3.7.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le dirimenti ragioni che seguono che assorbono ogni ulteriore questione.
6. Quanto al primo motivo di appello, questa Corte osserva quanto segue.
L'art. 4, comma 2, DL 44/2021 ratione temporis applicabile prevedeva: “2.Solo in caso di
accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate,
attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel
rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti
SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa
o differita” (in precedenza si prevedeva solo l'attestazione del medico di medicina generale).
Ebbene, è pacifico che la non ha prodotto al datore di lavoro, prima della sospensione Pt_1
dal lavoro e dalla retribuzione (con decorrenza 21 gennaio 2022), alcuna attestazione del proprio medico di medicina generale (o medico vaccinatore) attestante condizioni in presenza delle quali la vaccinazione poteva essere omessa o differita. E' infatti pacifico che la ha inviato un certificato Pt_1
medico al datore di lavoro il 16.6.2022 con contestuale richiesta di riammissione in servizio, avvenuta a stretto giro con decorrenza dal 22.6.2022, ancorchè in via temporanea.
Era onere della produrre idonea attestazione/certificazione sin dal momento in cui il Pt_1
datore di lavoro, prima di sospendere dal servizio la lavoratrice, l'ha invitata a produrre documentazione relativa alla vaccinazione (8.1.2022, v. pag. 3 appello).
Del resto, la mancata/tardiva sostituzione del medico di medicina generale che ha ricusato la è a lei imputabile, essendo stata informata che era suo onere provvedere a nominare un Pt_1
nuovo medico di medicina generale dallo stesso medico che l'aveva ricusata, come da comunicazione del 18.5.2021 (doc. 6 fasc. ). Deve ritenersi verosimile, in relazione al lungo Pt_1
lasso temporale intercorso, che, se la si fosse attivata tempestivamente dopo l'avviso del suo Pt_1
medico nel maggio 2021, ella sarebbe stata in grado di produrre idonea certificazione di esenzione,
6 laddove sussistenti i presupposti, in relazione all'invito a vaccinarsi emesso dal datore di lavoro nel gennaio 2022 (oltre 6 mesi dopo la ricusazione del medico di medicina generale).
Né la normativa in esame prevede a carico del datore di lavoro l'onere generalizzato di svolgere accertamenti pre vaccinali sui dipendenti.
Sicchè, non si configura la violazione di obblighi di correttezza e buona fede da parte del datore di lavoro. Né alcuna responsabilità è configurabile in capo al datore di lavoro medesimo.
Per completezza si rileva che si verte in materia di gestione di rapporto di lavoro privatizzato,
sicchè risultano inconferenti i richiami dell'appellante a previsioni relative al procedimento amministrativo, come il c.d. soccorso istruttorio (pag. 9 dell'appello).
7. Quanto al secondo motivo di appello questa Corte osserva quanto segue.
Le sentenze della Corte Costituzionale n. 14 e n. 15 del 2023 hanno risolto tutte le questioni sollevate, anche in questa sede, dall'appellante e sono ampiamente argomentate anche con riferimento alla documentazione sui vaccini emessa dalle autorità sanitarie competenti in materia.
Sicchè, pur trattandosi di decisioni di inammissibilità/non fondatezza, l'ampio percorso argomentativo ivi esposto risulta persuasivo, né sono state addotte, in questa sede, argomentazioni che inducano a discostarsene. Sicchè tali pronunce vengono richiamate anche in questa sede ex art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, la sentenza n. 14/2023 ha sancito la legittimità dell'obbligo vaccinale, pur in presenza di eventuali rischi di eventi avversi, in una prospettiva di bilanciamento tra la sfera individuale del singolo e l'interesse della collettività, anche alla luce del dovere di solidarietà (art. 2
Cost.), dovendosi ritenere che “il rischio remoto di eventi avversi anche gravi non possa, in quanto
tale, reputarsi non tollerabile, costituendo piuttosto − come si è detto − titolo per l'indennizzo”.
La Corte ha anche rilevato che il legislatore ha, in materia, correttamente esercitato il suo potere discrezionale alla luce delle migliori conoscenze raggiunte in quel momento storico, quali definite dalle autorità medico-scientifiche istituzionalmente preposte, conoscenze per loro natura soggette ad evoluzione nel tempo: “La disciplina, dunque, può e deve mutare in base all'evoluzione
della situazione sanitaria che si fronteggia e delle conoscenze scientifiche acquisite.
La genetica e originaria transitorietà della disciplina, così come la previsione di elementi di
7 flessibilizzazione e monitoraggi che consentano l'adeguamento delle misure all'evoluzione della
situazione di fatto che è destinata a fronteggiare, sono elementi che incidono sulla verifica della
legittimità costituzionale della normativa (sentenza n. 5 del 2018)”. Verifica che la Corte ha svolto,
con esito positivo.
La Corte ha, inoltre, ritenuto, sulla base dei dati medico-scientifici, garantiti dalle autorità
istituzionali nazionali ed europee preposte al settore, che il legislatore interno, adattando la normativa secondo l'evoluzione della pandemia, si è mantenuto nell'area di una ragionevole
“attendibilità scientifica” e ha adottato misure proporzionate e non eccedenti lo scopo perseguito.
Quanto al vaccino, sempre sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti, ne ha ribadito la natura non sperimentale e la sua efficacia, oltre che la sua sicurezza.
Nella sentenza n. 14/2023 la Corte ha superato anche le doglianze in ordine alla mancata adozione di “misure di mitigazione” e di “misure di precauzione” ad accompagnamento dell'obbligo vaccinale con riferimento al c.d. triage pre-vaccinale.
I medesimi principi sono stati ribaditi nella sentenza n. 15/2023, ove la Corte ha anche puntualizzato che la previsione, per i lavoratori impiegati in determinati settori (sanità, scuola),
dell'obbligo vaccinale anziché di quello di effettuazione di test diagnostici dell'infezione da SARS-
CoV-2 con una elevata frequenza, non è irragionevole, non essendo, in una prospettiva di adeguato bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, un'alternativa idonea rispetto alle finalità perseguite. Di
qui l'esclusione anche degli eccepiti profili di discriminatorietà tra soggetti vaccinati e non vaccinati.
La Corte ha, altresì, puntualizzato che la sospensione del lavoratore non vaccinato è
sistematicamente coerente con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. e dall'art. 18 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Infine, nella sentenza n. 15/2023, la Corte ha puntualizzato che la previsione, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, della sospensione senza retribuzione o altro emolumento comunque denominato si giustifica con il principio di sinallagmaticità che caratterizza il rapporto di lavoro e, con specifico riferimento all'esclusione anche dell'assegno alimentare, ha rilevato che “il
riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al
lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata
8 da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che
richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto”, laddove “ ben diverso è il
caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di
sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei
termini anzidetti, legittimamente esercitabile.”.
Del tutto generica, infine, risulta la censura dell'appellante secondo la quale i “vaccini non
sono stati prescritti come avrebbero dovuto” ai sensi della Direttiva 2001/83 (pag. 18 dell'appello).
8. Il terzo motivo di appello, relativo alla mancata ammissione delle istanze istruttorie (relative all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini) resta assorbito da quanto precede. Né parte appellante ha indicato elementi che portino a ritenere che i richiesti mezzi istruttori siano decisivi ai fini della riforma della sentenza, risultando, anzi, la richiesta CTU del tutto esplorativa, anche alla luce del contenuto delle sopra richiamate sentenze della Corte Costituzionale.
9. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato, non configurandosi il diritto della a percepire le retribuzioni perdute durante il periodo Pt_1
di sospensione, né il risarcimento dei danni (in ogni caso, non specificamente allegati, né, per quanto precede, imputabili al datore di lavoro).
10. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, per il principio della soccombenza devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché deve essere condannata alla rifusione in favore dell'Azienda appellata Parte_1
delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge nonché rimborso del contributo unificato.
11. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
9 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 3.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Gaetano Campo
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