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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/09/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3625/2021 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3625/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 12/03/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
, c.f. Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. GIUSEPPE SABELLA, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Lagonegro (PZ) alla Via Tribunale n. 5;
ATTORE
E
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. FERNANDO CP_1 P.IVA_2
RUSSO, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla Via G. Rossini, 12; Pt_1
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di ripetizione di indebito
Conclusioni: all'udienza cartolare del 12/03/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9/12/2021, l' Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, al fine di
[...] CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
3625/2021 r.g.a.c. Pag. 1 1) In via preliminare, accertata la nullità del pagamento, condannare la Spett.le
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1 ripetizione dello stesso, nella misura di €. 11.903,56, ovvero nella maggiore e/o minor somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi ex art. 5 d.lgs.
231/2002 maturati e maturandi, in favore dell'AN , Parte_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
2) In via subordinata, accertata la sussistenza delle rispettive condizioni dell'indebito oggettivo (perché il pagamento eseguito dall' è Parte_2 sicuramente viziato dalla mancanza di causa) e dell'indebito soggettivo (perché il pagamento eseguito dall' è stato frutto di errore Parte_2 nell'individuazione del solvens), condannare la Spett.le in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, alla ripetizione dello stesso pagamento, nella misura di €. 11.903,56, ovvero nella maggiore e/o minor somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 maturati e maturandi, in favore dell'AN , in persona del suo Parte_2 legale rappresentante pro-tempore;
3) in estremo subordine, accertato che l'adempimento della prestazione non dovuta, certamente ha determinato un ingiustificato arricchimento dell'accipiens, ai sensi dell'art. 2041 c.c., condannare la Spett.le in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, alla ripetizione dello stesso, nella misura di €.
11.903,56, ovvero nella maggiore e/o minor somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 maturati e maturandi, in favore dell'AN , in persona del suo legale rappresentante Parte_2 pro-tempore;
4) In ogni caso, condannare la parte convenuta, al pagamento delle spese e dei compensi di causa, oltre al rimborso forfettario, cap ed iva nella misura di legge.
A tal fine ha dedotto che:
- con atto notificato in data 19.3.2012, sottoponeva a pignoramento le CP_1 somme, maturate e maturande, vantate dalla verso l' Parte_3 [...]
– terza pignorata – per € 6.024,66 più interessi, spese e accessori di legge Parte_2 fino all'integrale pagamento;
- la ragione sociale della società debitrice esecutata, con sede legale Pt_3 Parte_3 in Moliterno, risultava corrispondente a quella della avente sede in Parte_3
società con la quale l' aveva intrattenuto rapporti Pt_1 Parte_2 contrattuali e nei cui confronti risultava altresì debitrice della somma di €31.140,51;
3625/2021 r.g.a.c. Pag.
2 - a causa di tale errore formale – determinato dall'identità della ragione sociale – la procedura esecutiva promossa da veniva definita con ordinanza di CP_1 assegnazione del 12.02.2013, che disponeva l'attribuzione delle somme pignorate a favore di e dell'avvocato antistatario (rispettivamente € 9.656,59 ed € CP_1
1.576,64);
- accortasi dell'errore, l'azienda ospedaliera, con nota del 9 aprile 2013, comunicava alle parti della procedura esecutiva n. 330/12 l'avvenuto versamento indebito, manifestando l'intenzione di astenersi dal procedere al pagamento;
- anche l'amministratore unico della con sede in con Parte_3 Pt_1 nota del 10.4.2013, dava atto dell'illegittimità della procedura, esortando a sua volta la creditrice procedente a rinunciarvi;
- malgrado tale evidente illegittimità, la creditrice procedente, basandosi sul titolo esecutivo del 12/2/2013, proseguiva comunque nell'azione esecutiva attraverso due distinti atti di precetto, riuscendo infine a ottenere l'accredito delle somme pretese;
In considerazione delle predette circostanze, ha chiesto la restituzione della somma versate, configurando il pagamento effettuato a favore di un'ipotesi di CP_1 indebito sia oggettivo che soggettivo risultando privo di una valida causa ed effettuato a vantaggio di un soggetto sprovvisto della qualità di creditore legittimo.
In subordine ha chiesto, in ragione dell'ingiustificato arricchimento patrimoniale dell'accipiens, la restituzione di quanto pagato a titolo di ingiustificato arricchimento. si è costituita in giudizio respingendo integralmente la domanda avversaria, CP_1 eccependo:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'azienda ospedaliera quale mero esecutore del pagamento, con la conseguenziale inammissibilità della pretesa restitutoria avanzata;
- la propria carenza di legittimazione passiva, dovendosi la pretesa restitutoria dell'Aor dirigersi nei confronti dell'unico soggetto che ha ottenuto un indebito arricchimento e cioè il debitore effettivo, la che, pur non effettuando Controparte_2 alcun pagamento, ha visto estinguersi il proprio debito;
- l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione dell'indebito oggettivo, essendo il pagamento avvenuto in esecuzione di un provvedimento giudiziale, l'ordinanza di assegnazione, la cui validità ed efficacia non sono mai state revocate o modificate, atteso l'infruttuoso esperimento dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., dichiarata inammissibile per violazione dei termini processuali, e la mancata proposizione del reclamo ex art. 624 c.p.c.;
3625/2021 r.g.a.c. Pag.
3 - l'insussistenza dei presupposti per l'indebito soggettivo, in assenza di un errore scusabile dell'attrice, pienamente edotta della procedura esecutiva nell'ambito della quale ha reso la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ.;
- l'estinzione per prescrizione del credito vantato nei confronti dell'effettiva debitrice, la
, con conseguente impossibilità di procedere alla Controparte_2 ripetizione ai sensi dell'art. 2036 c.c.;
- l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, per carenza del requisito della residualità dell'azione;
L ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda con condanna della CP_1 [...]
al pagamento delle spese e competenze del Controparte_3 giudizio, con attribuzione all'Avvocato dichiaratosi antistatario
La causa, istruita documentalmente, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
****
La pretesa avanzata dall'attrice non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito chiarite.
Come correttamente osservato dalla convenuta, il pagamento effettuato dall
[...]
non può considerarsi privo di causa giacché eseguito sulla base di un titolo Parte_1 valido ed efficace: l'ordinanza di assegnazione resa nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi attivata dalla creditrice nei confronti della effettiva debitrice, la CP_1 con sede in Moliterno. Parte_3
In quella sede, l si è erroneamente dichiarata terza debitrice Parte_1 dell'esecutata, rendendo la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ.
In particolare, con nota del 22.03.2012 (doc. 4 di parte convenuta), l Parte_1 rendeva la seguente dichiarazione: “l Controparte_3 alla data del 22/03/2012 risulta debitrice nei confronti della ditta General Service S.r.l. per forniture eseguite per un importo pari ad 13.951,54 in virtù del contratto sottoscritto in data 27/01/2012 per l'affidamento del servizio di pulizia della palazzina adibita ad uffici amministrativi”, precisata, successivamente, con nota del 13.04.2012 (doc. n. 5 di parte convenuta), in cui l'attrice dichiarava, ad integrazione della precedente nota, che “il debito nei confronti della ditta General Service S.r.l. in contabilità generale alla data odierna ammonta ad € 34.140,51”.
Sulla base delle dichiarazioni rese dalla terza, dunque, il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 24.01.2013 (doc. 6 di parte convenuta), assegnava alla creditrice
3625/2021 r.g.a.c. Pag. 4 procedente, odierna convenuta, la somma di € 9.656,59 e all'Avvocato antistatario l'ulteriore somma di € 1.576,64.
L resasi conto dell'errore commesso nella dichiarazione (essendo Parte_1 debitrice di una diversa società, avente medesima ragione sociale) ha proposto opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine perentorio previsto dalla norma citata.
Sul punto, la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in tema di espropriazione presso terzi, nell'ipotesi di dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., resa per errore incolpevole, il terzo pignorato può revocare la dichiarazione medesima sino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione, mentre, se l'errore emerge successivamente, ha l'onere di proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso tale provvedimento. In mancanza di opposizione, l'ordinanza di assegnazione è irretrattabile e, nell'esecuzione forzata iniziata sulla base di essa, il terzo pignorato, assunta la qualità di debitore esecutato, può proporre solo contestazioni fondate su fatti sopravvenuti (cfr. Cassazione n. 20912 del 5 maggio 2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5489 del 26/02/2019; Cass. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 108 del 04/01/2023). Parimenti deve ritenersi irretrattabile l'ordinanza di assegnazione in caso di reiezione dell'opposizione tardivamente avanzata dal terzo, circostanza verificatasi nel caso di specie.
Pertanto, il pagamento effettuato dall'attrice non può considerarsi privo di giustificazione causale, come dalla stessa sostenuta, trovando fondamento in un titolo giudiziale,
l'ordinanza di assegnazione, oramai divenuta definitiva.
Né potrebbe accogliersi la subordinata domanda di ingiustificato arricchimento avanzata dall dovendosi a riguardo osservare che ne difettano a monte i Parte_1 presupposti non ravvisandosi né l'ingiustificato arricchimento della convenuta, quale effettiva creditrice della somma ricevuta, né il depauperamento dell'attrice, quale effettiva debitrice della somma corrisposta.
A ben vedere, infatti, i soggetti effettivamente coinvolti sarebbero le sole società
[...]
una, quella avente sede in quale effettiva creditrice dell Parte_3 Pt_1 [...]
e, dunque, unico soggetto depauperato;
l'altra, quella corrente in Moliterno, Parte_1 quale effettiva debitrice e, pertanto, unico soggetto arricchito commesso dall
[...]
nel rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ. Parte_1
Pertanto, ove l si vedesse costretta a pagare il proprio debito nei Parte_1 confronti della reale creditrice, con sede in potrebbe agire, Parte_3 Pt_1 per la ripetizione dell'indebito ovvero per l'ingiustificato arricchimento, nei confronti
3625/2021 r.g.a.c. Pag. 5 dell'unico soggetto ingiustamente avvantaggiato dall'errore e cioè la Parte_3 con sede in Moliterno.
[...]
Per tutto quanto sin qui osservato la pretesa dell Parte_1
non può che essere rigettata.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della peculiarità della vicenda;
della natura documentale della controversia e della modesta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzate dall' ; Parte_1
2) Condanna l al pagamento, in Parte_1 favore di delle spese del presente giudizio si liquidano CP_1 complessivamente in € 2.540,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge, da attribuirsi all'Avv. Fernando Russo per dichiarato anticipo.
Così deciso in Potenza, il 09.09.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
3625/2021 r.g.a.c. Pag. 6
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3625/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 12/03/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
, c.f. Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. GIUSEPPE SABELLA, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Lagonegro (PZ) alla Via Tribunale n. 5;
ATTORE
E
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. FERNANDO CP_1 P.IVA_2
RUSSO, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla Via G. Rossini, 12; Pt_1
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di ripetizione di indebito
Conclusioni: all'udienza cartolare del 12/03/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9/12/2021, l' Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, al fine di
[...] CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
3625/2021 r.g.a.c. Pag. 1 1) In via preliminare, accertata la nullità del pagamento, condannare la Spett.le
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1 ripetizione dello stesso, nella misura di €. 11.903,56, ovvero nella maggiore e/o minor somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi ex art. 5 d.lgs.
231/2002 maturati e maturandi, in favore dell'AN , Parte_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
2) In via subordinata, accertata la sussistenza delle rispettive condizioni dell'indebito oggettivo (perché il pagamento eseguito dall' è Parte_2 sicuramente viziato dalla mancanza di causa) e dell'indebito soggettivo (perché il pagamento eseguito dall' è stato frutto di errore Parte_2 nell'individuazione del solvens), condannare la Spett.le in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, alla ripetizione dello stesso pagamento, nella misura di €. 11.903,56, ovvero nella maggiore e/o minor somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 maturati e maturandi, in favore dell'AN , in persona del suo Parte_2 legale rappresentante pro-tempore;
3) in estremo subordine, accertato che l'adempimento della prestazione non dovuta, certamente ha determinato un ingiustificato arricchimento dell'accipiens, ai sensi dell'art. 2041 c.c., condannare la Spett.le in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, alla ripetizione dello stesso, nella misura di €.
11.903,56, ovvero nella maggiore e/o minor somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 maturati e maturandi, in favore dell'AN , in persona del suo legale rappresentante Parte_2 pro-tempore;
4) In ogni caso, condannare la parte convenuta, al pagamento delle spese e dei compensi di causa, oltre al rimborso forfettario, cap ed iva nella misura di legge.
A tal fine ha dedotto che:
- con atto notificato in data 19.3.2012, sottoponeva a pignoramento le CP_1 somme, maturate e maturande, vantate dalla verso l' Parte_3 [...]
– terza pignorata – per € 6.024,66 più interessi, spese e accessori di legge Parte_2 fino all'integrale pagamento;
- la ragione sociale della società debitrice esecutata, con sede legale Pt_3 Parte_3 in Moliterno, risultava corrispondente a quella della avente sede in Parte_3
società con la quale l' aveva intrattenuto rapporti Pt_1 Parte_2 contrattuali e nei cui confronti risultava altresì debitrice della somma di €31.140,51;
3625/2021 r.g.a.c. Pag.
2 - a causa di tale errore formale – determinato dall'identità della ragione sociale – la procedura esecutiva promossa da veniva definita con ordinanza di CP_1 assegnazione del 12.02.2013, che disponeva l'attribuzione delle somme pignorate a favore di e dell'avvocato antistatario (rispettivamente € 9.656,59 ed € CP_1
1.576,64);
- accortasi dell'errore, l'azienda ospedaliera, con nota del 9 aprile 2013, comunicava alle parti della procedura esecutiva n. 330/12 l'avvenuto versamento indebito, manifestando l'intenzione di astenersi dal procedere al pagamento;
- anche l'amministratore unico della con sede in con Parte_3 Pt_1 nota del 10.4.2013, dava atto dell'illegittimità della procedura, esortando a sua volta la creditrice procedente a rinunciarvi;
- malgrado tale evidente illegittimità, la creditrice procedente, basandosi sul titolo esecutivo del 12/2/2013, proseguiva comunque nell'azione esecutiva attraverso due distinti atti di precetto, riuscendo infine a ottenere l'accredito delle somme pretese;
In considerazione delle predette circostanze, ha chiesto la restituzione della somma versate, configurando il pagamento effettuato a favore di un'ipotesi di CP_1 indebito sia oggettivo che soggettivo risultando privo di una valida causa ed effettuato a vantaggio di un soggetto sprovvisto della qualità di creditore legittimo.
In subordine ha chiesto, in ragione dell'ingiustificato arricchimento patrimoniale dell'accipiens, la restituzione di quanto pagato a titolo di ingiustificato arricchimento. si è costituita in giudizio respingendo integralmente la domanda avversaria, CP_1 eccependo:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'azienda ospedaliera quale mero esecutore del pagamento, con la conseguenziale inammissibilità della pretesa restitutoria avanzata;
- la propria carenza di legittimazione passiva, dovendosi la pretesa restitutoria dell'Aor dirigersi nei confronti dell'unico soggetto che ha ottenuto un indebito arricchimento e cioè il debitore effettivo, la che, pur non effettuando Controparte_2 alcun pagamento, ha visto estinguersi il proprio debito;
- l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione dell'indebito oggettivo, essendo il pagamento avvenuto in esecuzione di un provvedimento giudiziale, l'ordinanza di assegnazione, la cui validità ed efficacia non sono mai state revocate o modificate, atteso l'infruttuoso esperimento dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., dichiarata inammissibile per violazione dei termini processuali, e la mancata proposizione del reclamo ex art. 624 c.p.c.;
3625/2021 r.g.a.c. Pag.
3 - l'insussistenza dei presupposti per l'indebito soggettivo, in assenza di un errore scusabile dell'attrice, pienamente edotta della procedura esecutiva nell'ambito della quale ha reso la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ.;
- l'estinzione per prescrizione del credito vantato nei confronti dell'effettiva debitrice, la
, con conseguente impossibilità di procedere alla Controparte_2 ripetizione ai sensi dell'art. 2036 c.c.;
- l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, per carenza del requisito della residualità dell'azione;
L ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda con condanna della CP_1 [...]
al pagamento delle spese e competenze del Controparte_3 giudizio, con attribuzione all'Avvocato dichiaratosi antistatario
La causa, istruita documentalmente, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
****
La pretesa avanzata dall'attrice non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito chiarite.
Come correttamente osservato dalla convenuta, il pagamento effettuato dall
[...]
non può considerarsi privo di causa giacché eseguito sulla base di un titolo Parte_1 valido ed efficace: l'ordinanza di assegnazione resa nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi attivata dalla creditrice nei confronti della effettiva debitrice, la CP_1 con sede in Moliterno. Parte_3
In quella sede, l si è erroneamente dichiarata terza debitrice Parte_1 dell'esecutata, rendendo la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ.
In particolare, con nota del 22.03.2012 (doc. 4 di parte convenuta), l Parte_1 rendeva la seguente dichiarazione: “l Controparte_3 alla data del 22/03/2012 risulta debitrice nei confronti della ditta General Service S.r.l. per forniture eseguite per un importo pari ad 13.951,54 in virtù del contratto sottoscritto in data 27/01/2012 per l'affidamento del servizio di pulizia della palazzina adibita ad uffici amministrativi”, precisata, successivamente, con nota del 13.04.2012 (doc. n. 5 di parte convenuta), in cui l'attrice dichiarava, ad integrazione della precedente nota, che “il debito nei confronti della ditta General Service S.r.l. in contabilità generale alla data odierna ammonta ad € 34.140,51”.
Sulla base delle dichiarazioni rese dalla terza, dunque, il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 24.01.2013 (doc. 6 di parte convenuta), assegnava alla creditrice
3625/2021 r.g.a.c. Pag. 4 procedente, odierna convenuta, la somma di € 9.656,59 e all'Avvocato antistatario l'ulteriore somma di € 1.576,64.
L resasi conto dell'errore commesso nella dichiarazione (essendo Parte_1 debitrice di una diversa società, avente medesima ragione sociale) ha proposto opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine perentorio previsto dalla norma citata.
Sul punto, la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in tema di espropriazione presso terzi, nell'ipotesi di dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., resa per errore incolpevole, il terzo pignorato può revocare la dichiarazione medesima sino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione, mentre, se l'errore emerge successivamente, ha l'onere di proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso tale provvedimento. In mancanza di opposizione, l'ordinanza di assegnazione è irretrattabile e, nell'esecuzione forzata iniziata sulla base di essa, il terzo pignorato, assunta la qualità di debitore esecutato, può proporre solo contestazioni fondate su fatti sopravvenuti (cfr. Cassazione n. 20912 del 5 maggio 2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5489 del 26/02/2019; Cass. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 108 del 04/01/2023). Parimenti deve ritenersi irretrattabile l'ordinanza di assegnazione in caso di reiezione dell'opposizione tardivamente avanzata dal terzo, circostanza verificatasi nel caso di specie.
Pertanto, il pagamento effettuato dall'attrice non può considerarsi privo di giustificazione causale, come dalla stessa sostenuta, trovando fondamento in un titolo giudiziale,
l'ordinanza di assegnazione, oramai divenuta definitiva.
Né potrebbe accogliersi la subordinata domanda di ingiustificato arricchimento avanzata dall dovendosi a riguardo osservare che ne difettano a monte i Parte_1 presupposti non ravvisandosi né l'ingiustificato arricchimento della convenuta, quale effettiva creditrice della somma ricevuta, né il depauperamento dell'attrice, quale effettiva debitrice della somma corrisposta.
A ben vedere, infatti, i soggetti effettivamente coinvolti sarebbero le sole società
[...]
una, quella avente sede in quale effettiva creditrice dell Parte_3 Pt_1 [...]
e, dunque, unico soggetto depauperato;
l'altra, quella corrente in Moliterno, Parte_1 quale effettiva debitrice e, pertanto, unico soggetto arricchito commesso dall
[...]
nel rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ. Parte_1
Pertanto, ove l si vedesse costretta a pagare il proprio debito nei Parte_1 confronti della reale creditrice, con sede in potrebbe agire, Parte_3 Pt_1 per la ripetizione dell'indebito ovvero per l'ingiustificato arricchimento, nei confronti
3625/2021 r.g.a.c. Pag. 5 dell'unico soggetto ingiustamente avvantaggiato dall'errore e cioè la Parte_3 con sede in Moliterno.
[...]
Per tutto quanto sin qui osservato la pretesa dell Parte_1
non può che essere rigettata.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della peculiarità della vicenda;
della natura documentale della controversia e della modesta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzate dall' ; Parte_1
2) Condanna l al pagamento, in Parte_1 favore di delle spese del presente giudizio si liquidano CP_1 complessivamente in € 2.540,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge, da attribuirsi all'Avv. Fernando Russo per dichiarato anticipo.
Così deciso in Potenza, il 09.09.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
3625/2021 r.g.a.c. Pag. 6