Art. 1.
All'articolo 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto.
Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica".
Il terzo comma dell'articolo 1 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' soppresso.
All'articolo 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto.
Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica".
Il terzo comma dell'articolo 1 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' soppresso.