Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00100/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00447/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 447 del 2025, proposto da
Struttura Sanitaria Privata Denominata Dmc S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Crisci, Giovanna Oreste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento,
dell’obbligo dell’amministrazione resistente di provvedere sulla domanda di emissione del parere di compatibilità con i livelli essenziali di assistenza ed il fabbisogno regionale ex art. 8, comma 4, lett. b) del Regolamento Attuativo della L.R. 24/2008 ai fini dell’attivazione del procedimento volto a conseguire il provvedimento di accreditamento per n. 60 prestazioni ADI, presentata dalla società DMC in data 14.10.2024, previa declaratoria di illegittimità del silenzio della p.a.,
con conseguente condanna dell’amministrazione
a provvedere, entro il termine di cui all’art. 117, comma 2, cpa, in relazione alla suindicata istanza, mediante l’adozione del provvedimento richiesto ovvero, in alternativa, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse non possibile la condanna al provvedimento richiesto, mediante l’adozione di provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, con la relativa documentazione;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. IV OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso ex art. 117 c.p.a. e per i motivi in esso dedotti, la Struttura Sanitaria Privata Denominata Dmc S.r.l. lamentava il “silenzio” opposto dall’A.S.P. di Cosenza a sua istanza volta a ottenere un provvedimento di accreditamento per n. 60 prestazioni ADI presentata il 14 ottobre 2024;
Si costituiva in giudizio l’intimata A.S.P., precisando che i termini di conclusione del procedimento di che trattasi hanno natura ordinatoria e non perentoria e che, pertanto, nessun “silenzio-inadempimento” si era formato nel caso in esame, tanto più che con nota prot. n. 56966 del 14 aprile 2025 l’Azienda aveva comunicato alla struttura ricorrente la non compatibilità delle attività richieste con i livelli di assistenza ed il fabbisogno di prestazioni definiti dalla Regione Calabria.
Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, alla luce di quanto versato in atti, rileva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto, nelle more, il “silenzio” opposto dall’ASP è stato superato dall’adozione del provvedimento discrezionale richiesto, sia pure di senso negativo.
Le spese di lite possono compensarsi, sia perché il termine invocato dalla ricorrente non è perentorio nel senso preteso sia perché il tempo trascorso fino all’adozione della pronuncia sul provvedimento richiesto non appare abnorme, tenendo conto della ingente mole di procedimenti pendenti presso la stessa ASP.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV OR, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IV OR |
IL SEGRETARIO