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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 980/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/09//2024
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pasquale Carluccio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Senise (PZ) alla via
Madonna d'Anglona n. 64, domicilio digitale Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Alfio Bisignani, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lagonegro (PZ) alla piazza
Martiri d'Ungheria n. 12, domicilio digitale Email_2
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 27/09/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 9 delle parti, esponevano: di avere intrapreso, nel 2013 in Monza, una relazione sentimentale con convivenza di fatto dalla quale erano nate tre figlie: 1) nata a [...] il CP_2
02/07/2016; 2) , nata a [...] il [...]; 3) nata a [...]_3 Controparte_4
(MT) il 26/06/2021; di avere contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione legale dei beni, in data 30/07/2022 in Terranova del Pollino trascritto nei registri dello stato civile Anno 2022 al n. 1 parte 2 S.A; che i coniugi stabilivano la residenza anagrafica in Terranova di Pollino (Pz) alla via
Antonio Castellano n.2/A; che il rapporto tra i coniugi, sin dall'epoca della convivenza di fatto, era stato caratterizzato da alti e bassi per un'insanabile diversità vedute, deteriorandosi al punto da sfociare nella impossibilità di proseguire nella vita matrimoniale e di addivenire alla decisione di separarsi proponendo ricorso consensuale.
Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni: “1 Le piccole , e siano affidate CP_2 CP_3 Controparte_4
congiuntamente ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso con collocamento delle medesime minori presso la madre nell'attuale casa coniugale sita in Terranova di Pollino (PZ) alla via Antonio Castellano n.2/A. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo di entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori hanno diritto di esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 2 Si riporta integralmente quanto previsto nell'allegato Piano genitoriale per valere a tutti gli effetti anche come condizioni di separazione.
2.1 Le figlie minori CP_2
vengono collocate presso la madre che continuerà con esse ad CP_3 Controparte_4
abitare nell'attuale casa familiare di cui è assegnataria. Essendo non di proprietà, la madre avrà facoltà di cambiare abitazione nello stesso comune dando comunicazione del nuovo indirizzo al padre.
2.2 Premesso che i figli minori saranno affidati ai due genitori secondo le norme dell'affido condiviso e gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente loro interesse e che in considerazione della loro età e comunque per ridurre al minimo i possibili traumi derivanti dalla separazione, i figli continueranno a vivere ed ad abitare stabilmente e continuativamente con la madre (genitore collocatario) che ne assume l'ordinaria vigilanza e che potrà adottare le decisioni ritenute più opportune nel loro interesse, salvo quelle di straordinaria amministrazione.
2.3 Il diritto di diritto di visita del genitore non collocatario si articola nel seguente modo:
2.3.1 il padre avrà diritto di avere con sé le figlie nei giorni di fine settimana pagina 2 di 9 alternati, dalle 11:30 del sabato, con pernottamento, sino alla domenica sera, dopo la cena, fino e non oltre le ore 21,30; 2.3.2 salvo che nel giorno di giovedì, in cui le bambine staranno con la madre, negli altri giorni feriali è stabilita la possibilità per i coniugi di concordare tra di loro, tenuto conto delle attività scolastiche e di studio e delle altre attività che svolgono o che potrebbero svolgere in futuro le figlie, orari giornalieri di in cui staranno con il padre, in tutti i giorni suddetti, fermo restando che la fascia oraria in cui è esercitabile tale diritto da parte del Padre, è quella che va dalle ore 17:00 alle ore 21:30. In tali giorni e orari le bambine potranno andare alla casa dei nonni o dei bisnonni ovvero delle zie.
2.3.3 Rispetto alla frequenza scolastica e agli impegni ludico/sportivi, si occuperà di portare/andare a prendere i figli minori la madre. Medesima cosa potrà fare il padre, dandone preavviso e concordando le modalità con la moglie. In caso di necessità dei genitori o di assenza/impedimento di essi, possono essere delegati i nonni, sia materni che paterni, i bisnonni della madre (persone con cui la madre è fortemente legata da sentimenti di affetto, come anche le bambine), ed anche le sorelle del padre.
2.4 Festività e vacanze estive.
2.4.1 Nei giorni festivi del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, i genitori concordano il criterio di turnazione alternata in ragione di festività. Per il primo anno il giorno di 1° novembre staranno col padre intendendosi questo l'inizio della turnazione.
2.4.2 Quanto nelle festività natalizie e pasquali, ad anni alternati, il padre avrà con sé le bambine per un periodo corrispondente alla metà delle festività natalizie e pasquali, intendendosi convenzionalmente così frazionate le festività: a) quelle natalizie dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio, compresi;
b) festività pasquali: l'alternanza è stabilita tra i soli giorni di pasqua e pasquetta. I periodi sopra indicati sono soggetti a turnazione annuale, nel senso che il genitore che avrà avuto con sé i figli a Natale e Santo Stefano, l'anno successivo li avrà per Capodanno ed
Epifania. Stessa cosa per le festività Pasquali. Altresì si stabilisce l'alternanza delle Festività Natalizie
e Pasquali tra loro, nel senso che ad es. al Natale trascorso con un genitore consegue la Pasqua con l'altro e viceversa.
2.4.3 Il padre potrà avere con sé le bambine in periodo feriale estivo (mesi di
Luglio e Agosto) per un periodo complessivo di tre settimane. Nell'ambito di questa durata, tenuto conto della tenera età delle bambine, si stabilisce che il padre potrà avere le figlie continuativamente per almeno per 7 giorni e che il periodo successivo non potrà iniziare se non trascorsi sette giorni dal precedente.
2.4.4 I periodi sopra indicati costituiscono il contenuto minimo del diritto di visita del genitore non collocatario tenuto conto dell'età, delle esigenze scolastiche e delle ulteriori attività formative che le bambine hanno già intrapreso o che possano intraprendere, ma i coniugi sono sempre liberi di concordare a seconda delle diverse situazioni, modalità temporali diverse.
2.4.5 Nei periodi vacanzieri di competenza della madre, le bambine potranno andare con la madre anche fuori regione non esclusa quella di sua origine, Lombardia. Anche il padre potrà portare le bambine fuori regione pagina 3 di 9 nei periodi di vacanza estiva di sua competenza.
2.5 Modalità di presa in consegna di riconsegna delle bambine e di permanenza dal genitore non collocatario.
2.5.1 Salvo motivate situazioni eccezionali, in tutti i casi in cui è previsto la presa in consegna delle bambine da parte del padre, esse dovranno spostarsi dall'altro genitore sempre insieme stante il forte legame tra loro.
2.5.2 In tutti i casi in cui è previsto la presa in consegna delle bambine da parte del padre, questi le preleverà e le riconsegnerà presso l'indirizzo della madre dandole preavviso della sua presenza via telefono o messaggio whatsapp almeno 15 minuti prima;
la madre accompagnerà e riprenderà in consegna le bambine sulla soglia di casa con le stesse modalità. Nello spirito conciliativo che regge la presente separazione consensuale, il marito si impegna a dare avviso alla moglie nei casi in cui, avendone diritto o facoltà, non dovesse andare a prelevare le bambine, ciò per evitare inutili attese o preparazione delle figlie per le uscite e soprattutto per evitare inutili aspettative per le bambine.
2.6 Divieti, facoltà e obblighi dei genitori.
2.6.1 I genitori non dovranno portare le bambine in contesti in cui possano essere presenti persone con cui eventualmente dovessero stabilire rapporti affettivi, almeno fino al raggiungimento dei
12 anni di ognuna di loro.
2.6.2 Ogni qual volta le figlie andranno col padre o con altri adulti abilitati, la madre consegnerà all'adulto un telefonino completo di scheda telefonica a lei intestata e da lei sonvenzionata che dovrà essere sempre a disposizione delle bambine per essere utilizzato per eventuali chiamate/video chiamate che le bambine volessero fare alla madre o altri parenti della madre ovvero per quelle della madre o suoi parenti verso le figlie, non dovendosi soggiacere a utilizzi, a volte non sempre pronti/efficienti, di telefonini degli adulti familiari. L'adulto consegnatario deve assicurare la fruibilità del cellulare da parte delle bambine curandosi personalmente di avviare o di ricevere le chiamate delle/alle bambine, deve assicurare l'esclusivo uso suddetto e deve assicurarsi che il telefono non sia disattivato. È escluso che l'apparecchio possa essere lasciato a disposizione delle bambine così come è escluso ogni altro utilizzo da parte di chicchessia.
2.6.3 Medesima condizione, ove voluta, può essere esercitata dal padre, che in tal caso dovrà occuparsi di fornire un telefonino a sue spese.
2.6.4 I genitori concordano che ogni comunicazione verbale o scritta tra di loro possa avvenire tramite piattaforma di messaggistica Whatsapp con valore all'occorrenza di attestazione di ricevuta della segnalazione di consegna (doppia spunta grigia). Sarà onere del ricevente curarsi della lettura del messaggio.
2.6.5 I genitori fanno voti di mantenimento di un rapporto di non conflittualità tra loro, si impegnano ad avere un contegno di rispetto reciproco a tutela della figura paterna e materna, astenendosi, soprattutto in presenza delle minori, dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro. Altresì si impegnano a mantenere una serena comunicazione tra loro per rispettare le sensibilità e gli equilibri psicologici delle bambine, all'insegna della tutela delle loro esigenze di vita, educative, ricreative e di studio, garantendo di non porre in essere atteggiamenti pagina 4 di 9 ostruzionistici e collaborando fra loro per il sereno e puntuale esito delle odierne determinazioni, altresì provvedendo a favorire sereni rapporti con i nonni e i familiari tutti. Si impegnano a non assumere atteggiamenti tali da porre in cattiva luce l'altro coniuge agli occhi delle figlie e a curarsi personalmente che ciò non venga perpetrato dai loro rispettivi parenti stretti abilitati a trattare con le bambine.
2.6.6 Le decisioni di maggiore interesse per le figlie verranno assunte di comune accordo tra i genitori, i quali assumono, sin d'ora, l'obbligo di consultarsi costantemente per le decisioni inerenti all'impostazione del modello educativo, dell'indirizzo scolastico, della salute e comunque in ordine alle scelte tutte che possono essere determinanti per il futuro delle stesse, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali della volontà ed aspirazione delle bambine. 3 I genitori potranno di comune accordo derogare gli orari ed i giorni di visita, che dovranno comunque rispettare la sensibilità, le esigenze di vita, educative, ricreative e di studio delle figlie minori. 4 La casa coniugale non di proprietà ma in locazione, con canone mensile di €. 270,00, rimane affidata alla moglie che vi abiterà con le bambine. Oggetti di arredo, cucina, camera da letto, sedie e divano per un valore all'atto dell'acquisto di €.4.000, sono stati pagati dal marito e resteranno ad uso casa coniugale. In caso di trasferimento potranno essere traslocati nella nuova abitazione. Ove la moglie non dovesse avvalersene, anche in parte, saranno messi a disposizione del marito. Il marito che già non condivide il tetto coniugale con la moglie consegnerà oggi stesso le chiavi di casa in suo possesso e quelle affidare ai suoi genitori, da questi detenute per eventuali emergenze in ambito familiare, e asporterà i suoi effetti personali in un'unica soluzione entro e non oltre giorni tre da oggi, in presenza della moglie, concordando giorno e ora dell'accesso con la stessa via anche whatsapp. È facoltà della moglie decidere in via autonoma se mantenere l'attuale rapporto locativo per la casa di abitazione, oppure se contrarne un altro in alternativa. 5 I coniugi negli ultimi tre anni hanno avuto i seguenti redditi:
5.1 reddito da lavoro dipendente come da documenti reddituali allegati.
5.2 Forgione Controparte_1
Ilaria: reddito da lavoro dipendente come da documenti reddituali allegati. 6 I coniugi nel 2023 hanno percepito dall'INPS €.10.851,60 per Assegno Unico Universale per le tre bambine, pari a €.851,30 medi mensili e nel 2024, allo stato per nove mesi, €.7.773,90 con una previsione di un totale 10.166,10
e di una media mensile di €.847,18. L'assegno unico, consensualmente, sinora è stato accreditato per intero alla moglie. In virtù di questa disponibilità di somme di cui all'assegno unico si stabilisce il contributo di mantenimento a carico del padre. Ove dovesse essere per qualsiasi ragione revocato, il padre procederà a richiedere revisione dell'accodo sul mantenimento in ragione delle proprie disponibilità reddituali. 7 A titolo di mantenimento per ognuna delle tre figlie minori, il padre contribuirà con la somma di Euro 240,00= e quindi con la complessiva somma di €.720,00= mensili.
Detta somma, concordemente ritenuta adeguata in relazione alle condizioni economiche dei coniugi e pagina 5 di 9 al loro tenore di vita anche in relazione al contesto socio economico del luogo di residenza, sarà corrisposta con i criteri e le modalità riportate ai punti che seguono.
7.1 il marito autorizza e consente che sia la moglie a continuare a percepire per intero l'Assegno Unico Universale erogato per le tre figlie con relative maggiorazioni. La quota pari ad 1/2 dell'intero, che sarebbe a lui spettante, a far data da quella relativa al primo mese successivo alla sottoscrizione del presente atto, si intende versata a titolo di mantenimento del padre verso le figlie, a cui sarà aggiunta la somma di €.300 mensili ovverosia €.100 per ogni figlia da versarsi dal padre, forfettariamente ritenuta come integrativa della restante parte a raggiungimento di €.720,00 complessivamente stabilita. In altri termini, ritenuto tra i coniugi convenzionalmente non inferiore a €.840,00 mese l'intero dell'Assegno
Unico Universale (e quindi ritenuta pari a 420,00 euro la quota di spettanza del marito), siccome questo sarà incassato per intero dalla moglie, per ogni figlia si intendono come versati dal padre
€.140,00 (140 X 3 = 420,00 euro), a cui il padre aggiungerà mensilmente, per arrivare al mantenimento stabilito, l'ulteriore somma di 100 euro, sempre per ogni figlia (quindi in totale 300 euro mensili).
7.2 Il marito dichiara anche nei confronti dell'INPS la sua autorizzazione con esonero di responsabilità dell' a che sia la moglie ad incassare anche la quota di sua spettanza CP_5 dell'assegno unico universale. Si impegna a formalizzare gli atti che si renderanno eventualmente necessari allo scopo. La presente disposizione vale anche come rinuncia a favore della moglie talché il marito non potrà disporre di variare l'accreditamento alla moglie dell'intero importo dell'assegno unico. Il marito si dichiara ben consapevole che ogni violazione dei presenti accordi ovvero qualsiasi modifica unilaterale di essi, integra la violazione dei suoi obblighi in materia di mantenimento dei figli.
7.3 Le somme a titolo di mantenimento diverse da quelle incamerate dall'assegno unico devono essere versati con cadenza mensile, anticipatamente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese dal IG. alla IG.ra , che non avrà obbligo di rendicontazione, mediante Controparte_1 Parte_1 bonifico bancario su IBAN [...]. In caso di variazione per l'accredito da parte della moglie, il marito sarà obbligato ad effettuare le rimesse sul diverso rapporto che gli sarà da questa comunicato. Anche per questa comunicazione i coniugi dichiarano la loro preferenza tramite il canale whatsapp. 8 Nelle more della decisione del Tribunale sulla presente istanza di separazione consensuale, l'obbligo di versamento del mantenimento a carico del padre come sopra determinato decorre a partire dal giorno 01 del mese di ottobre 2024. 9 Il predetto mantenimento delle figlie pari a
€.240 mensili per ognuna, è soggetto ad adeguamento secondo gli indici ISTAT al 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31/12/2025. 10 Tutte le spese straordinarie debitamente documentate occorrenti per le figlie, quali – a titolo meramente esemplificativo – quelle sanitarie, scolastiche, attività sportive, ludico-ricreative e per quant'altro necessario per la corretta e serena crescita dei medesimi minori,
pagina 6 di 9 saranno a carico paritetico dei due genitori. Le spese saranno di ordinariamente gestite dalla madre quale genitore collocatario, sicché il padre deve provvedere a corrispondere la sua quota a rimborso a presentazione di relativa ricevuta. In casi di spese economicamente rilevanti, intendendosi per esse quelle pari o superiori ad €.50,00 per ogni figlia, devono essere sostenute pro quota sin dall'inizio dai due genitori. Sono fatti salvi specifici diversi accordi purché documentati per iscritto tra i coniugi, anche per scambio messaggio whatsapp. Ogni qual volta deve farsi luogo a rimborso, il padre si impegna a corrispondere la quota di sua spettanza alla madre entro e non oltre giorni 7 dalla richiesta
(anche queste mediante canale whatsapp), pena mora automatica con obbligo di corrispondere alla moglie gli interessi ragguagliati al tasso annuo legale corrente, aumentato di tre punti percentuali. 11
I coniugi danno atto che non vi sono beni patrimoniali all'infuori dell'autovettura Alfa Romeo Stelvio
TG FS990DF intestata alla moglie. Si specifica che il veicolo è stato acquistato nel 2021 al prezzo di
€.33.350 oltre il valore di un veicolo Nissan Qashqai dato in permuta, del valore stimato di €.
8.000 anch'essa intestata alla moglie. Per l'acquisto non è stato dato anticipo, ma è stato assunto, sempre invia esclusiva dalla IG.ra , un finanziamento di 84 rate mensili di €.515,00 cadauna Parte_1 per una quota complessiva di interessi nel periodo pari di €.10.195,88. Allo stato sono stati pagati dalla moglie, mediante addebito sul suo conto personale, complessivamente rate per equivalenti
€.23.500 circa al lordo della quota interessi, come sono stati dalla moglie pagati sia la tassa di possesso che il premio assicurativo RCA periodico, quest'ultimo fino a tutto il mese di Febbraio 2024.
L'auto, che dalla data dell'acquisto è stata goduta anche nei weekend e giorni festivi pressoché esclusivamente dal marito, viene attribuita al marito alle condizioni che seguono, salvo quanto previsto in caso di inottemperanza. 11.1 Versamento da parte del marito alla moglie della somma di
€.8.000,00, da essa forfettariamente transattivamente e pro bono pacis ritenuta satisfattiva;
11.2 contestuale immediata assunzione da parte del marito del residuo pagamento del finanziamento a partire dalla prossima rata a scadere, con ciò intendendosi che il passaggio di proprietà sarà effettuato solo ed esclusivamente al realizzarsi di tutto quanto innanzi stabilito. 11.3 Nelle more del trasferimento della titolarità del debito, il marito si impegna ad approvvigionare la moglie con anticipo di giorni 5 su quella di scadenza delle prossime rate, delle somme mensilmente occorrenti per il pagamento delle predette rate a scadere. 11.4 Ove il marito non dovesse ottemperare nel termine essenziale del 31/10/2024, l'auto rimarrà alla moglie quale legittima esclusiva proprietaria che continuerà a pagare il relativo finanziamento. 11.5 Essendo l'auto usata solo dal marito, ogni eventuale sanzione amministrativa che dovesse pervenire alla moglie intestataria (che di recente ne ha avute recapitate due), dovrà essere sostenuta dal marito che dovrà provvedere al relativo pagamento fornendo alla moglie la relativa prova mediante ricevuta. Tanto indipendentemente dalla materiale pagina 7 di 9 attribuzione all'uno o all'altra del veicolo. 12 Il marito si accolla gli affitti arretrati per la casa coniugale allo stato ammontanti a circa 3.000 complessivamente, fornendo accettazione scritta in tal senso del locatore in cui deve essere chiaramente espressa l'accollo esclusivo del marito con liberazione da detto debito della moglie. Per effetto di questo accollo in luogo di €.
8.000 per la macchina, il marito sarà tenuto a corrispondere alla moglie la somma di €.5.000,00. Detta somma sarà così corrisposta: quanto a €.2.500,00 con bonifico bancario alla sottoscrizione del presente atto;
quanto a €.2.500 (a saldo) entro il 31/10/2024. Il passaggio di proprietà sarà formalizzato all'esito del pagamento del saldo nel termine essenziale stabilito. Nelle more l'auto sarà utilizzata dal marito. 13
La moglie ad oggi sta pagando con addebito sul suo conto corrente un finanziamento per l'acquisto di una moto del marito, da costui poi venduta, dell'importo rata di circa €.80,00 mensili, di cui lei non è debitrice ma garante. Dalla prima rata successiva alla data di sottoscrizione del presente atto, il marito dovrà provvedere al pagamento delle rate a scadere. 14 Ogni rapporto debitorio con terzi qui menzionato di pertinenza del marito, dovrà essere volturato a suo nome con liberazione dell'altro coniuge. Tanto vale anche per le garanzie prestate dalla moglie che il marito si impegna immediatamente ad estinguere.”
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis, 12, comma 3.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M., il quale in data 11/11/2024 rendeva il seguente parere: “Nulla oppone”.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 25/01/2025, le parti si riportavano al ricorso, concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Terranova di Pollino (Pz) il 30/07/2022;
2) Omologa le condizioni di separazione riportate in parte motiva e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla per le spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terranova di Pollino (Pz) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data
30/07/2022 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Anno 2022, N. 1, P. 2, S. A.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 22/01/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
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