Rigetto
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 31/07/2025, n. 6772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6772 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06772/2025REG.PROV.COLL.
N. 04011/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4011 del 2022, proposto da ZI PI e dal Consorzio Aree Libere R.U. 6, rappresentati e difesi dall'avvocato Silvio Pinna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Carta in Roma, viale dei Parioli, 47;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;
Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Floris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Amedeo Avogadro, 26;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 788/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Quartu Sant'Elena;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e udito l’avvocato Pietro Floris;
Viste, altresì, le conclusioni di parte appellante come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Gli appellanti impugnano la sentenza di cui in epigrafe, con cui il TAR della Sardegna ha dichiarato la improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso da essi proposto per l’annullamento (i) della deliberazione del Consiglio Comunale di Quartu Sant'Elena n. 19 del 4 giugno 2019 (pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 19.6.2019 al 4.7.2019, non notificata) di rigetto del progetto di variante al PRU6 e di stralcio funzionale del subcomparto 1 dello stesso PRU, presentati dal Consorzio ricorrente al Comune di Quartu Sant'Elena in data 16.7.2010 prot. 41529; (ii) ove d'occorrenza, della ivi richiamata proposta di deliberazione n. 35/2019 dell’8 maggio 2019 del Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Urbanistica del Comune di Quartu Sant'Elena; (iii) sempre ove d’occorrenza, della pure richiamata relazione prot. gen. n. 32392 del 7.5.2019/32781 del 8.5.2019 a firma del Commissario ad acta nominato con determinazione dirigenziale n. 227/SDA prot. 8414 del 5.3.2019 dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna.
2.- L’appello deduce la erroneità della declaratoria di improcedibilità in quanto fondata esclusivamente sul sopravvenuto deposito, nella medesima data del 22.11.2021, in cui è stata depositata la qui appellata sentenza n. 788/2021, della sentenza n. 787/2021 con la quale il medesimo TAR ha respinto il coevo ricorso R.G. 229/2020 da essi stessi proposto per ottenere l’annullamento della delibera C.C. n. 139/2019 con cui il Comune di Quartu Sant’Elena, ha dichiarato le "linee guida generali per l'attuazione dei p.r.u. senza eventuali varianti sostanziali" prive di efficacia "... in riferimento agli aspetti connessi alla variante urbanistica ...".
Sostiene, inoltre, la violazione di legge per mancata e falsa applicazione dell'art. art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a. e dell’art. 73, co. 3, c.p.a., posto che la sopravvenienza del difetto di interesse deve verificarsi “… nel corso del giudizio…” e non già ad esaurimento dello stesso, com’è avvenuto nel caso di specie, in cui l’evento che avrebbe determinato la sopravvenuta carenza di interesse è il deposito della sentenza del medesimo TAR Sardegna n. 787/2021, depositata, contestualmente all’appellata sentenza n. 788/2021, nella medesima data del 22.11.2021 a definizione del distinto ricorso R.G. 229/2020.
Nel merito, ripropone espressamente i motivi di primo grado assorbiti dal TAR: (i) violazione di legge per mancata e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 della l.r. 22.12.1989 e s.m.i. e per falsa applicazione dell'art. 49, co. 1 e 2 delle n.t.a. del p.p.r. - violazione del generale principio di buon andamento della p.a. e di leale collaborazione - eccesso di potere per carenza di istruttoria - eccesso di potere per erroneità della motivazione – sviamento; (ii) violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 49, co. 1 e 2 delle n.t.a. del p.p.r. - eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erroneità dei presupposti.
3.- Il Comune di Quartu Sant’Elena ha eccepito la inammissibilità dell’appello per genericità delle censure e ha instato comunque per la sua infondatezza nel merito, oltre che per quella dei riproposti motivi di primo grado.
4.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive memorie difensive.
5.- Alla udienza straordinaria del 4 giugno 2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
6.- Il primo e il secondo motivo di appello sono infondati.
In data 16 luglio 2010 (prot. n. 41529) il Consorzio Aree Libere, unitamente all’Associazione Costa Marina, ha presentato al Comune di Quartu Sant’Elena una proposta generale di variante non sostanziale del PRU6 con due distinti stralci funzionali (sub-comparto 1 “Consorzio Aree Libere” e sub-comparto 2 “Comunione Costa Marina”) per l’attuazione del Piano medesimo in conformità alle Linee Guida comunali approvate con delibera C.C. n. 43/2006.
All’esito di una complessa istruttoria, con l’impugnata deliberazione n. 19 del 4 giugno 2019, il Consiglio Comunale di Quartu Sant'Elena, recependo la proposta n. 35/2019 dell’8 maggio 2019 del Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Urbanistica e la relazione (prot. gen. n. 32392 del 7 maggio 2019 e n. 32781 del 8.5.2019) del Commissario ad acta nominato per gli interventi in via sostitutiva, ha rigettato la richiesta di variante di cui sopra.
Con successiva delibera consiliare n. 139 del 30 dicembre 2019, che ha richiamato la precedente delibera G.C. n. 269 del 4 dicembre 2019 di pari oggetto e contenuto, il Comune di Quartu Sant'Elena ha dichiarato prive di effetto le Linee Guida per l’attuazione dei P.R.U. approvate nel 2006, in adeguamento alle quali il Consorzio ricorrente aveva presentato l’anzidetta richiesta di variante al PRU6 e di stralcio funzionale del subcomparto 1 dello stesso PRU.
Contestualmente, con la medesima delibera, è stato disposto che nelle more dell’adeguamento del PUC al Piano Paesaggistico Regionale ex art. 24, comma 2, lett. h) della L.R. 1/2019 sarebbe stato possibile dare attuazione ai PRU ove conformi al PUC e con la precisazione che “...a tale riguardo sarà necessario considerare, oltre ai volumi legittimi, i volumi conseguenti alla presentazione delle tre istanze di condono edilizio a valere sulle tre leggi che si sono succedute a partire dal 1985 che risultano riferite a beni interni alla perimetrazione di ogni p.r.u. ...”.
Ciò premesso, è quindi corretta l’affermazione dell’adito TAR secondo cui l’interesse del Consorzio ricorrente è circoscritto all’annullamento della delibera del Consiglio comunale n. 139/2019 e al ripristino della piena efficacia delle prefate Linee Guida, in ossequio alle quali la proposta di variante del 2010 era stata redatta.
Tuttavia, è accaduto che avverso tale delibera consiliare n. 139/2019 il ricorrente abbia proposto ricorso, deciso dal medesimo TAR in senso sfavorevole ai ricorrenti con la sentenza n. 787/2021, impugnata con ricorso in appello n. 4010/2022.
Tale ricorso, discusso e deciso unitamente al presente appello alla odierna udienza, si è concluso anch’esso in senso sfavorevole ai ricorrenti.
Resta dunque definitivamente confermato il venir meno delle Linee guida comunali approvate con delibera C.C. n. 43/2006, sulle quali si fondava la richiesta di variante sfociata nel diniego oggetto del presente giudizio.
A ciò consegue la improcedibilità del ricorso in esame, non potendo i ricorrenti conseguire alcuna utilità dalla decisione del merito del ricorso, atteso il venir meno delle disposizioni derogatorie sulle quali si fondava la proposta di variante.
Si ha infatti sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638), essendosi verificata una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per il ricorrente non potrebbe più giovare a quest’ultimo: nel caso all’esame, come si è già rimarcato, il ricorso è volto all’annullamento del rigetto della richiesta di variante del Consorzio Aree Libere PRU6 prot. 41529 del 16.07.2010, ma è venuto definitivamente meno il presupposto e il fondamento normativo sul quale lo stesso si poggiava.
7.- Alla luce delle suddette considerazioni, l’appello va quindi respinto.
8.- Le spese del giudizio possono nondimeno essere compensate tra le parti, stante la complessità e novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO