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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/07/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 4050 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 4050/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ARROBBIO ELISABETTA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 22/11/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
26/2025 pubblicata l'8/01/2025 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 25/06/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) la casa coniugale sita in Costigliole d'Asti (AT), Strada Remonzino n.18, con i suoi arredi, di proprietà esclusiva della ORa rimarrà a lei assegnata. Il OR , con il consenso Pt_1 Pt_2
della moglie, si trasferirà presso altra abitazione, entro e non oltre la data del 25 novembre 2024, consegnando alla ORa le chiavi della casa coniugale, e asportando dalla medesima i propri Pt_1
beni strettamente personali;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contribuzione per il proprio mantenimento;
3) la figlia ormai maggiorenne ma ancora studente e dunque non autosufficiente, risiederà Per_1 presso l'abitazione della ORa così come il figlio , maggiorenne, ormai Pt_1 Per_2
autosufficiente;
4) il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla ORa l'importo Per_1 Pt_1
mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), entro il giorno 16 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori in pari quota richiamandosi per la loro individuazione integralmente alla convenzione sottoscritta tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Asti in data 17.07.2017, e pubblicato sul sito web https://www.ordineavvocatiasti.it/e che si intende conosciuta dalle parti. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà essere versato a favore del genitore che ha anticipato tali spese entro e non oltre il termine di 10 giorni successivi dalla richiesta da parte dell'altro genitore;
5) la ORa così come fatto sino ad ora autonomamente, si farà carico esclusivo del Pt_1
pagamento del mutuo ipotecario n.08-74659104, cointestato ai coniugi, di cui al punto h) di parte in premessa;
6) il conto corrente acceso presso l'istituto bancario Intesa San Paolo n.00123/1000/00062656, rimarrà cointestato sino all'estinzione del mutuo di cui sopra, con impegno del sig. a non Pt_2
prelevare, e a non disporre delle somme giacenti sul predetto conto corrente, se non congiuntamente e in accordo con la ORa con assegnazione alla ORa dell'eventuale saldo attivo Pt_1 Pt_1 all'estinzione; 7) il OR , così come fatto sino ad ora autonomamente, si farà carico esclusivo del Pt_2
pagamento dei ratei residui del finanziamento n.96723762, cointestato ad entrambi i Parte_3
coniugi, di cui al punto i) di parte in premessa;
8) il OR , così come fatto sino ad ora, disporrà in via esclusiva del conto corrente Pt_2
cointestato acceso presso la Banca di Asti n.22452; la sig.ra si impegna a non prelevare, e a Pt_1
non disporre delle somme giacenti sul predetto conto corrente, se non congiuntamente, e in accordo con il sig. ; Pt_2
9) l'autovettura Fiat Tipo tg.: FX029HR, intestata alla ORa verrà assegnata in Parte_1
proprietà al sig. con spese di passaggio di proprietà a carico dello stesso;
Parte_2
l'autovettura Lancia Y tg.: EZ128CW nonché il Camper tg.: TO44749H, entrambi intestati al sig.
, verranno assegnati in proprietà alla ORa , con spese di passaggio Parte_2 Parte_1 di proprietà a carico di quest'ultima. I ricorrenti si impegnano a provvedere agli incombenti del passaggio di proprietà dei predetti mezzi entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione di deposito della sentenza di omologa della separazione e, in caso di inadempimento, resta fermo il diritto dell'altro di ottenere l'adempimento, oltre eventuale risarcimento danno;
10) i trasferimenti di proprietà dei beni mobili registrati di cui sopra, che sono funzionali ed indispensabili per la soluzione delle conflittualità coniugali e per pervenire alla consensualizzazione della procedura di separazione, a valere anche per gli effetti di cui all'art. 1965 c.c., si intendono con effetti obbligatori , e avverranno senza corrispettivo in denaro , “in adempimento delle condizioni pattuite tra i coniugi”, e quindi esenti dal pagamento del IPT e dell'imposta di bollo ex art. 19 della
Legge n.74/1987;
11 ) sino al trasferimento di proprietà dei beni mobili registrati, il pagamento di eventuali contravvenzioni e/o ogni altra spesa scaduta e/o a scadere inerente ai predetti beni , saranno a carico del coniuge a cui verranno trasferiti in proprietà i mezzi;
il sig. si impegna sin da ora a Pt_2 pagare il bollo dell'autovettura Fiat Tipo tg.: FX029HR, scaduto il 31/04/2024, dell'importo di €
240,00, sanzioni ed interessi inclusi se richiesti dall'Erario, entro il termine del 31/1 2/2024, consegnando la relativa ricevuta di pagamento alla sig.ra Pt_1
12) i coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di documento valido per l'espatrio per sé;
13) le spese processuali relative alla presente procedura saranno a carico del 50% ciascuno;
14) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver regolato separatamente ogni altro rapporto di natura patrimoniale tra loro intercorrente e, con l'adempimento di quanto sopra, si danno vicendevolmente atto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, non dovendosi reciprocamente alcuna forma di mantenimento;
15) le parti chiedono, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte e, a tal fine, dichiarano di non volersi riconciliare. Con la sottoscrizione del presente ricorso, essi rinunciano, altresì, al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c.”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Parte_2
MILENA (CL) il 19/09/1967, celebrato in COSTIGLIOLE D'ASTI in data 04/07/1992, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 12, Parte II, Serie A, Anno 1992, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 10/07/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 4050/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ARROBBIO ELISABETTA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 22/11/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
26/2025 pubblicata l'8/01/2025 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 25/06/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) la casa coniugale sita in Costigliole d'Asti (AT), Strada Remonzino n.18, con i suoi arredi, di proprietà esclusiva della ORa rimarrà a lei assegnata. Il OR , con il consenso Pt_1 Pt_2
della moglie, si trasferirà presso altra abitazione, entro e non oltre la data del 25 novembre 2024, consegnando alla ORa le chiavi della casa coniugale, e asportando dalla medesima i propri Pt_1
beni strettamente personali;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contribuzione per il proprio mantenimento;
3) la figlia ormai maggiorenne ma ancora studente e dunque non autosufficiente, risiederà Per_1 presso l'abitazione della ORa così come il figlio , maggiorenne, ormai Pt_1 Per_2
autosufficiente;
4) il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla ORa l'importo Per_1 Pt_1
mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), entro il giorno 16 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori in pari quota richiamandosi per la loro individuazione integralmente alla convenzione sottoscritta tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Asti in data 17.07.2017, e pubblicato sul sito web https://www.ordineavvocatiasti.it/e che si intende conosciuta dalle parti. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà essere versato a favore del genitore che ha anticipato tali spese entro e non oltre il termine di 10 giorni successivi dalla richiesta da parte dell'altro genitore;
5) la ORa così come fatto sino ad ora autonomamente, si farà carico esclusivo del Pt_1
pagamento del mutuo ipotecario n.08-74659104, cointestato ai coniugi, di cui al punto h) di parte in premessa;
6) il conto corrente acceso presso l'istituto bancario Intesa San Paolo n.00123/1000/00062656, rimarrà cointestato sino all'estinzione del mutuo di cui sopra, con impegno del sig. a non Pt_2
prelevare, e a non disporre delle somme giacenti sul predetto conto corrente, se non congiuntamente e in accordo con la ORa con assegnazione alla ORa dell'eventuale saldo attivo Pt_1 Pt_1 all'estinzione; 7) il OR , così come fatto sino ad ora autonomamente, si farà carico esclusivo del Pt_2
pagamento dei ratei residui del finanziamento n.96723762, cointestato ad entrambi i Parte_3
coniugi, di cui al punto i) di parte in premessa;
8) il OR , così come fatto sino ad ora, disporrà in via esclusiva del conto corrente Pt_2
cointestato acceso presso la Banca di Asti n.22452; la sig.ra si impegna a non prelevare, e a Pt_1
non disporre delle somme giacenti sul predetto conto corrente, se non congiuntamente, e in accordo con il sig. ; Pt_2
9) l'autovettura Fiat Tipo tg.: FX029HR, intestata alla ORa verrà assegnata in Parte_1
proprietà al sig. con spese di passaggio di proprietà a carico dello stesso;
Parte_2
l'autovettura Lancia Y tg.: EZ128CW nonché il Camper tg.: TO44749H, entrambi intestati al sig.
, verranno assegnati in proprietà alla ORa , con spese di passaggio Parte_2 Parte_1 di proprietà a carico di quest'ultima. I ricorrenti si impegnano a provvedere agli incombenti del passaggio di proprietà dei predetti mezzi entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione di deposito della sentenza di omologa della separazione e, in caso di inadempimento, resta fermo il diritto dell'altro di ottenere l'adempimento, oltre eventuale risarcimento danno;
10) i trasferimenti di proprietà dei beni mobili registrati di cui sopra, che sono funzionali ed indispensabili per la soluzione delle conflittualità coniugali e per pervenire alla consensualizzazione della procedura di separazione, a valere anche per gli effetti di cui all'art. 1965 c.c., si intendono con effetti obbligatori , e avverranno senza corrispettivo in denaro , “in adempimento delle condizioni pattuite tra i coniugi”, e quindi esenti dal pagamento del IPT e dell'imposta di bollo ex art. 19 della
Legge n.74/1987;
11 ) sino al trasferimento di proprietà dei beni mobili registrati, il pagamento di eventuali contravvenzioni e/o ogni altra spesa scaduta e/o a scadere inerente ai predetti beni , saranno a carico del coniuge a cui verranno trasferiti in proprietà i mezzi;
il sig. si impegna sin da ora a Pt_2 pagare il bollo dell'autovettura Fiat Tipo tg.: FX029HR, scaduto il 31/04/2024, dell'importo di €
240,00, sanzioni ed interessi inclusi se richiesti dall'Erario, entro il termine del 31/1 2/2024, consegnando la relativa ricevuta di pagamento alla sig.ra Pt_1
12) i coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di documento valido per l'espatrio per sé;
13) le spese processuali relative alla presente procedura saranno a carico del 50% ciascuno;
14) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver regolato separatamente ogni altro rapporto di natura patrimoniale tra loro intercorrente e, con l'adempimento di quanto sopra, si danno vicendevolmente atto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, non dovendosi reciprocamente alcuna forma di mantenimento;
15) le parti chiedono, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte e, a tal fine, dichiarano di non volersi riconciliare. Con la sottoscrizione del presente ricorso, essi rinunciano, altresì, al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c.”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Parte_2
MILENA (CL) il 19/09/1967, celebrato in COSTIGLIOLE D'ASTI in data 04/07/1992, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 12, Parte II, Serie A, Anno 1992, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 10/07/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.